ACCORDO STATO REGIONI N 221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL ART. 37 COMMA 2 D.LGS. 81/08

Documenti analoghi
Nuove regole per la formazione. lavoratori preposti dirigenti

giugno 2012 Sergio Piazzolla - Giacomo Calvi

Scheda di sintesi Accordo Stato Regioni in materia di Formazione per Lavoratori Preposti Dirigenti

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE D.Lgs. 81/08, Artt. 36, 37

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (ART. 37 D.LGS. 81/08)

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

STUDIO ASSOCIATO DE AMBROGIO

ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011 (in vigore dal 26 gennaio 2012)

ASQ SINERGIE SRL ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

SPISAL AZIENDA ULSS 20 - VERONA

VADEMECUM FORMAZIONE SICUREZZA

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni

SINTESI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN AMBITO DI SICUREZZA

NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO - RSPP

SicurScuola Pordenone La Rete per la Sicurezza delle Scuole della Provincia. Accordo Stato-Regioni del

Dipartimento Salute e Sicurezza LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI QUALCHE UTILE SUGGERIMENTO PER GLI RLS E RLST

Nuovi Accordi Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla FORMAZIONE

LE NOVITA DELL ACCORDO STATO-REGIONI

Formazione dei dirigenti 16 ore

Dott. Giancarlo Negrello

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE

ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

La formazione dei lavoratori

Formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

Domande e Risposte Accordo Stato Regioni Lavoratori Dirigenti Preposti (art. 37)

I NUOVI ACCORDI STATO-REGIONI SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Salute e Sicurezza sul lavoro - 2. Informazione Formazione Addestramento

L'obbligo di formazione dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08

FORMAZIONE RSPP (DATORE DI LAVORO)

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

Corso di Formazione per Lavoratori

D.Lgs. 81/08 Art Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

DIRIGENTI RIEPILOGO FORMAZIONE LAVORATORI DIRIGENTI E PREPOSTI

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI VARI SOGGETTI DELLA SICUREZZA SOGGETTI RIFERIMENTO NORMATIVO AGGIORNAMENTI SANZIONI

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO

Bozza: Accordo Stato Regioni

PUBBLICATI SULLA G.U. N 8 DELL 11 GENNAIO 2012 GLI ACCORDI PER LA FORMAZIONE APPROVATI IL 21 DICEMBRE 2011

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Oggetto: accordi per la formazione sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Formazione ed informazione Lavoratori

GESTIONE DELLA PROFESSIONE:

Potenza Prot AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

Prima analisi dell Accordo per la formazione dei LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI

Programma di formazione, informazione e. addestramento del personale addetto

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI EX ART. 37 D.LGS. 81/08

BENVENUTI AL CORSO DI FORMAZIONE per RSPP e ASPP. Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP e ASPP Modulo A 1

Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s. m. i., art. 36 e 37

Catalogo corsi Sicurezza

GESTIONE DELLA PROFESSIONE:

Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Corso per RSPP Rischio Alto h.48 (Datore di Lavoro)

Formazione generale 4 ore Può essere svolta in modalità e-learning. Formazione generale Rischio Medio 8 ore

SICUREZZA DI BASE. PR.A.IT. Soc.Coop. -Via A. Palazzeschi n Corciano (PG) Tel. Fax formazione@enteformazione.

CATALOGO TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO CATALOGO OFFERTA FORMATIVA TEMATICA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Corso di Formazione Aziende a BASSO RISCHIO

DEFINITE LE REGOLE DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEDICATI A

Corso per RSPP h16 RISCHIO BASSO

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA INGENIA Group

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CATALOGO FORMATIVO. SEICOM SRL - Via Tevere, 50/5 Senigallia (AN) Tel/Fax: info@seicomsrl.it

Pagina 1di 12. Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Accordi Stato Regioni

Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008

Dott. Ing. Rossella Benatti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Università degli Studi di Brescia

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

Data Inizio : Non Specificato Termine : Non Specificato Gruppo : Costo : 150 EUR Location : Livello :

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Accordo Stato- Regioni n 221 e n 223 del 21/12/2011

Formazione lavoratori ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. 81 e s.m.i. per i settori della classe di Rischio Alto / Rischio Basso

Lista di controllo Allegato 11 FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Corso di formazione per ASPP - RSPP (MOD. B) - Corso abilitante alla funzione -

FORMAZIONE. Datori di Lavoro (DdL) Lavoratori Preposti e Dirigenti. in ambito scolastico. SiRVeSS. Liceo G.B. Quadri - Vicenza 23 Gennaio 2014

RICONOSCIMENTO AI RESPONSABILI SPP (RSPP) DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

Formazione lavoratori Rischio basso 4 ore Online (più 4 ore in aula obbligatorie escluse)

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP - RSPP

Accordo Stato-Regioni

PROGRAMMA CORSI SICUREZZA

DOCUMENTO. Documento di omogeneità dei comportamenti in vigilanza FORMAZIONE

Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso

Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Concetti generali in tema di PREVENZIONE e SICUREZZA del lavoro

Nuovo accordo Stato Regioni sulla Formazione dei Dirigenti, dei Preposti, dei Lavoratori e dei Datori di lavoro/rspp

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA COD. 7095

PROGRAMMA CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Formazione, informazione, addestramento: le caratteristiche dei percorsi formativi previste per le diverse figure

Di Gandini Geom. Ivano

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Pagina 1di 12 DO40. MODULO 1: normativo giuridico (Moduli 1 e 21/12/2011. responsabilità civile e penale e LEARNIN

Transcript:

D.Lgs. 81/08 All. XV estratto dei contenuti del POS 2) La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dalla ditta esecutrice e dai L.A. subaffidatari 3) Il nominativo degli addetti alle emergenze e del RLS 6) Il nominativo del Dir. Tecnico di Cantiere e del Capo Cantiere 7) Il numero e le qualifiche dei dipendenti dell impresa esecutrice e dei L.A. operanti per conto della stessa 7b)Le specifiche mansioni inerenti alla sicurezza, svolte da ogni figura nominata allo scopo dall imp. esecutrice 7l)La documentazione in merito all informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

Definizioni D.Lgs. 81/08, art. 2 aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

ACCORDO STATO REGIONI N 221 DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL ART. 37 COMMA 2 D.LGS. 81/08

Allegato A - Premessa L accordo disciplina la durata, contenuti minimi, modalità di formazione e aggiornamento di: Lavoratori (come definiti dall art. 2 co. 1 let. A D.Lgs. 81/08) Preposti Dirigenti Soggetti art. 21 D.Lgs. 81/08 (I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo)

Allegato A - Premessa L applicazione dell accordo per dirigenti e preposti, per quanto facoltativa, adempie all art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08 Qualora il DDL voglia adottare percorsi formativi diversi dovrà dimostrare che la formazione è adeguata e specifica

Linee applicative delle Regioni per gli accordi per lavoratori e DDL RSPP Obbligo di legge Applicazione obbligatoria ( integrano le rispettive disposizioni di legge) per DDL RSPP (art. 34 co. 2) e lavoratori (art. 37 co. 2). Applicazione non obbligatoria nei confronti dei soggetti art. 21 D.Lgs. 81/08 Applicazione è facoltativa nei confronti di dirigenti e preposti, purchè si dimostri che la formazione erogata è adeguata e specifica.

Allegato A - Premessa La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella dei titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni o utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. 81/08 prevede percorsi formativi ulteriori e specifici, questi andranno a integrare la formazione oggetto dell accordo, così come l addestramento di cui al comma 5 dell art. 37 del D.Lgs. 81/08 (comma 5. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.)

Allegato A - Premessa Il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali (<50 gg lavorativi), delle imprese medie e piccole del settore agricolo in esso individuati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 D.Lgs. 81/08 (disposizioni semplificate per informazione, formazione, sorveglianza sanitaria) In caso di mancata emanazione entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (cioè entro l 11/7/2013), i percorsi formativi individuati nell accordo si applicano anche alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

Allegato A - Premessa..per materie che non richiedono necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l impiego di piattaforme e- Learning, se ricorrono le condizioni dell Allegato 1 La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro

Allegato A Premessa Nota: In coerenza con l art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/08 i corsi per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta agli enti bilaterali o agli organismi paritetici, ove esistenti nel territorio e nel settore di competenza della ditta (formazione.in collaborazione con ) Se la richiesta riceve riscontro occorre tenerne conto Se la richiesta non riceve riscontro entro 15 gg dal suo invio, il DDL procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell attività formativa. Nella Circolare n 7 del 17/9/2012, Regione Lombardia allega l elenco degli OPP, divisi per Provincia e per macrocategoria

P.to 1: Requisiti dei docenti In attesa della entrata in vigore del Decreto 6/3/2013 (Requisiti dei formatori Entrata in vigore 18/3/2014), i corsi devono essere tenuti: a) Internamente o esternamente all azienda o con modalità e-learning b) Da docenti interni o esterni all azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro c) L esperienza professionale può consistere nello svolgimento per un triennio del ruolo di RSPP, anche con riferimento al DDL (In deroga al Decreto 6/3/2013 fino al 18/3/2015)

P.to 2: Organizzazione della formazione Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; c) i nominativi dei docenti; d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;

P.to 2: Organizzazione della formazione e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste; g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale del lavoratore.

P.to 2: Organizzazione della formazione Formazione per stranieri previa verifica comprensione e conoscenza della lingua, con modalità che assicurino la comprensione (es.: mediatori culturali) Per stranieri possibili specifici programmi di formazione preliminare in e-learning

P.to 3: Metodologia di insegnamento/apprendimento Privilegiare approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore: a) Equilibrio fra lezioni frontali, esercitazioni con discussioni, lavori di gruppo b) Problem solving, simulazioni su problematiche specifiche con particolare attenzione ai processi di comunicazione legati alla prevenzione c) Dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche d) Favorire modalità di apprendimento innovative, anche in e-learning, con ricorso a linguaggi multimediali e strumenti informatici. Conciliazione tra esigenze professionali e di vita personale.

P.to 3: Metodologia di insegnamento/ apprendimento Utilizzo modalità e-learning In base ai criteri dell'allegato I l'e-learning è consentito per: la formazione generale per i lavoratori; la formazione dei dirigenti; i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo; la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue; progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti

P.to 4: Percorso formativo dei lavoratori e riferimento per i soggetti art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/08 Riferimenti: Art. 37 comma 1 let. A e B e comma 3 D.Lgs. 81/08: 1. Il DDL assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata.con riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l accordo di cui al comma 2.

P.to 4: Percorso formativo dei lavoratori e riferimento per i soggetti art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/08 Formazione generale Contenuti, rif. Art. 37 co. 1 let. A: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima: 4 ore per tutti i settori

P.to 4: Percorso formativo dei lavoratori e riferimento per i soggetti art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/08 Formazione specifica Contenuti, rif. Art. 37 co. 1 let. B e co. 3 Durata Minima ore: 4 8 12 Secondo la classificazione dei settori in base alle macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2007 (vedi all. 2) Aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i comparti

P.to 4: Percorso formativo dei lavoratori e riferimento per i soggetti art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/08 - Contenuti formazione specifica Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi ~ Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

P.to 4: Percorso formativo dei lavoratori e riferimento per i soggetti art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/08 I contenuti e la durata dei corsi sono subordinati alla Valutazione dei Rischi e pertanto vanno intesi come minimi. Il numero di ore indicato per ciascun settore non comprende l Addestramento Deve essere garantita la maggiore omogeneità tra i partecipanti ai corsi, secondo il settore di appartenenza

P.to 4: Percorso formativo dei lavoratori e riferimento per i soggetti art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/08 Per i soggetti dell atr. 21 co. 1 si applica tenuto conto del comma 2: 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria..; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

P.to 4: Percorso formativo dei lavoratori e riferimento per i soggetti art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/08 Condizioni particolari: I lavoratori che, a prescindere dal settore produttivo, svolgono mansioni a rischio basso effettuano i corsi di formazione per tale rischio. Il progetto 16 ore MICS per il comparto costruzioni è riconosciuto solo per la Formazione Generale, per la Formazione Specifica è riconosciuto ove corrispondente con le reali attività della ditta. Costituiscono credito formativo permanente per la formazione generale e specifica anche i corsi professionali svolti presso strutture accreditate, che hanno contenuti e durata conforme all accordo. Fatta salva la Valutazione dei Rischi della ditta.

Linee applicative delle Regioni per gli accordi per lavoratori e DDL RSPP Obbligo di legge Si applica il principio generale che impone di erogare la formazione al lavoratore in base alla valutazione dei rischi corrispondente alla sua attività specifica.

P.To 5. Formazione particolare e aggiuntiva per i preposti Comprende quella per i lavoratori più un modulo aggiuntivo di 8 ore minime in relazione ai compiti svolti.

P.To 5. Formazione particolare e aggiuntiva per i preposti Contenuti oltre a quelli previsti dall art. 37 comma 7: 1) Principali soggetti del sistema aziendale, compiti, obblighi.. 2) Relazioni fra i soggetti interni e esterni al sistema prevenz. 3) Definizione e individuazione dei fattori di rischio 4) Tecniche di comunicazione, sensibilizzazione dei lavoratori 5) Incidenti e infortuni mancati 6) VdR dell azienda con rif. al contesto in cui il preposto opera 7) Individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali 8) Modalità esercizio funzione di controllo dell osservanza dell attività dei lavoratori e dell uso dei mezzi di protezione individuali e colllettivi

P.To 5. Formazione particolare e aggiuntiva per i preposti Frequenza almeno il 90% del monte ore Prova di verifica obbligatoria, con colloquio o test Verifica delle conoscenze relative alla normativa e delle competenze tecnico/professionali acquisite P.To 5-bis Fermo restando l accordo, la durata e i contenuti dei corsi possono essere disciplinate da accordi aziendali, previa consultazione del RLS

P.To 6. Formazione dei dirigenti..in relazione anche agli obblighi dell art. 18, sostituisce integralmente quella dei lavoratori Quattro moduli con i seguenti contenuti: M.1. GIURIDICO NORMATIVO M.2. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SICUREZZA M.3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI M.4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

P.To 6. Formazione dei dirigenti Durata minima 16 ore Da completare entro 12 mesi (dall 11/1/12) Frequenza almeno il 90% del monte ore Prova di verifica obbligatoria, con colloquio o test Verifica delle conoscenze relative alla normativa e delle competenze tecnico/professionali acquisite

Rilasciati se: P.To 7. Attestati Frequenza del 90% delle ore (lavoratori) Frequenza del 90% delle ore e superamento della prova di verifica (preposti e dirigenti) Contenuti attestato: Soggetto organizzatore del corso Normativa di riferimento Dati anagrafici e profilo corsista Tipologia del corso, settore di riferimento e monte ore Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto organizzatore

P.To 8. Crediti formativi Il modulo di Formazione Generale dei corsi per lavoratori e preposti costituisce credito permanente Con riferimento a (vedi art. 37 co. 4 D.Lgs. 81/08): Costituzione rapporto di lavoro (o somministraz.) Trasferimento o cambiamento di mansioni Introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi Si riconosce credito formativo nei seguenti casi:

Convegno Artigianato in/forma sicurezza - 13 novembre 2012 SITUAZIONE IN ESAME NUOVO RAPPORTO DI LAVORO: LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA DELLO STESSO SETTORE PRODUTTIVO Formazione già effettuata nell azienda di provenienza correttamente documentata LAVORATORI NEOASSUNTI COMPARTO COSTRUZIONI Formazione generale e specifica assolta (in caso di primo ingresso nel settore si considera assolta se effettuata nell ambito del Progetto 16 ore MICS Formedil se i contenuti sono corrispondenti a quelli dell Accordo FORMAZIONE DA PIANIFICARE* Costituisce credito formativo sia la Formazione Generale che Specifica Il datore di lavoro deve valutare la formazione pregressa ed eventualmente integrarla sulla base della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs 81/08 e delle mansioni che verranno ricoperte dal soggetto con particolare attenzione all utilizzo delle attrezzature Titolo III del D.Lgs 81/08. Da completare entro 60 gg dalla data di assunzione (Circ. 38/12) Costituisce credito formativo sia la Formazione Generale che Specifica La parte specifica è da integrare se i contenuti del Progetto 16 ore MICS Formedil non risultassero corrispondenti a quelli dell Accordo AGGIORNAMENTO (6 ore) Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso * 4 ore di parte generale + 4/8/12 ore in funzione dei rischi della mansione nel settore di appartenenza dell azienda ed a seguito della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs 81/08

Convegno Artigianato in/forma sicurezza - 13 novembre 2012 SITUAZIONE IN ESAME NUOVO RAPPORTO DI LAVORO: LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA DI DIVERSO SETTORE PRODUTTIVO Formazione già effettuata nell azienda di provenienza correttamente documentata LAVORATORE DI AZIENDA MULTISERVIZI ADIBITO A MANSIONI IN SETTORE CON RISCHIO MAGGIORE Formazione già effettuata nell azienda di provenienza correttamente documentata FORMAZIONE DA PIANIFICARE* Costituisce credito formativo la Formazione Generale. Eseguire quella specifica 4/8/12 ore, conforme agli accordi, in funzione dei rischi della mansione nel settore di appartenenza dell azienda ed a seguito della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs 81/08. Da completare entro 60 gg dalla data di assunzione (Circolare 38-2012 MLPS) Costituisce credito formativo la Formazione Generale e Specifica Completare formazione specifica con modulo integrativo a seguito della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs 81/08. Da completare entro 60 gg dalla data di assunzione (Circolare 38-2012 MLPS) AGGIORNAMENTO (6 ore) Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso * 4 ore di parte generale + 4/8/12 ore in funzione dei rischi della mansione nel settore di appartenenza dell azienda ed a seguito della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs 81/08

Convegno Artigianato in/forma sicurezza - 13 novembre 2012 SITUAZIONE IN ESAME LAVORATORI SOGGETTI A CAMBI DI MANSIONE O CAMBI DEL PROCESSO PRODUTTIVO, INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, PRODOTTI - STESSA AZIENDA Formazione già effettuata in azienda correttamente documentata Si ricordano gli obblighi del D.d.L. ai sensi dell art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/08 in tema di aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento FORMAZIONE DA PIANIFICARE* Costituisce credito formativo sia la Formazione Generale che Specifica Integrare quella specifica conforme agli accordi, limitata alle modifiche di processo ed attrezzature per i rischi non coperti dalla formazione precedente ed ai sensi dell aggiornamento ex art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/08. Tempi rimessi alla valutazione del Datore di lavoro AGGIORNAMENTO (6 ore) Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso * 4 ore di parte generale + 4/8/12 ore in funzione dei rischi della mansione nel settore di appartenenza dell azienda ed a seguito della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs 81/08

P.To 8. Crediti formativi In caso di somministrazione di lavoro: Formazione in accordo con contratto collettivo, o secondo modalità concordate tra somministratore e utilizzatore. In difetto di accordi, formazione sulle attrezzature della tipologia di lavoro da svolgere a carico del somministratore e ogni altro obbligo a carico dell utilizzatore; fatti salvi i contratti di somministrazione.

Convegno Artigianato in/forma sicurezza - 13 novembre 2012 SITUAZIONE IN ESAME NUOVO RAPPORTO DI LAVORO: LAVORATORI CON FORMAZIONE PRECEDENTE ALLA ASSUNZIONE Formazione già effettuata, prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, correttamente documentata FORMAZIONE DA PIANIFICARE* Costituisce credito formativo la Formazione Generale. Eseguire quella specifica 4/8/12 ore, conforme agli accordi, in funzione dei rischi della mansione nel settore di appartenenza dell azienda ed a seguito della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs 81/08. Da completare entro 60 gg dalla data di assunzione (Circolare 38-2012 MLPS) AGGIORNAMENTO (6 ore) Periodico entro 5 anni dalla data di conclusione del corso * 4 ore di parte generale + 4/8/12 ore in funzione dei rischi della mansione nel settore di appartenenza dell azienda ed a seguito della valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs 81/08

P.To 8. Crediti formativi La formazione particolare e aggiuntiva dei Preposti costituisce credito formativo permanente, salvo diversi impieghi. Il DDL deve valutare la formazione pregressa e eventualmente integrarla I crediti formativi per la formazione specifica valgono finche non vi sono cambiamenti La formazione del Dirigente costituisce credito formativo permanente

P.To 9. Aggiornamento Per i lavoratori, aggiornamento quinquennale di durata minima 6 ore per tutti i livelli di rischio. No argomenti già trattati, ma evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche, su: Approfondimenti giuridico-normativi Aggiornamenti tecnici sui rischi Aggiornamenti su organizzazione-gestione Fonti di rischio e misure di prevenzione

P.To 9. Aggiornamento Per i Preposti e Dirigenti aggiornamento quinquennale di durata minima 6 ore, in relazione ai propri compiti di salute e sicurezza. Per garantire un monitoraggio delle competenze, possibili verifiche annuali con modalità e-learning in attesa dell aggiornamento quinquennale Non è compresa nell aggiornamento la formazione per trasferimento, cambio mansioni, nuove attrezzature, tecnologie, sostanze; ne sulla evoluzione dei rischi o su nuovi rischi

P.To 10. Disposizioni transitorie In sede di prima applicazione, formazione di Dirigenti e Preposti entro l 11/7/2013 (18 mesi da pubblicazione) Per dirigenti, preposti e lavoratori nuovi assunti: Formazione prima dell assunzione Oppure contestualmente Percorso formativo completato entro 60 gg

P.To 10. Disposizioni transitorie Non sono tenuti a frequentare i corsi: lavoratori, preposti e dirigenti che abbiano frequentato entro l 11/1/2013 corsi già formalmente approvati all 11/1/2012, rispettosi delle previsioni normative e dei contratti collettivi di lavoro, per durata, contenuti e modalità di svolgimento.

P.To 11. Riconoscimento formazione pregressa a) Formazione dei lavoratori e preposti: Non devono frequentare i corsi se il DDL comprova di aver svolto, all 11/1/2012, formazione conforme alle norme e ai contratti collettivi, per durata, contenuti e modalità di svolgimento. Per formazione erogata da più di 5 anni, obbligo di aggiornamento entro l 11/1/2013 In ogni caso formazione particolare aggiuntiva per preposti entro l 11/7/2013.

P.To 11. Riconoscimento formazione pregressa b) Formazione dei dirigenti Non devono frequentare i corsi i dirigenti che dimostrano di aver svolto all 11/1/2012, formazione conforme: All art. 3, DM 16/1/1997 (DDL-RSPP) effettuata dopo il 14/8/2003 Al modulo A per RSPP e ASPP previsto nell accordo S/R del 26/1/2006.

P.To 12. Aggiornamento dell accordo Gruppo tecnico c/o Min. Lavoro con Regioni, Min. Lavoro, Min. Salute e parti sociali, per proporre adeguamenti su: Individuazione aree di rischio basso, medio, alto Utilizzo e-learning Coordinamento fra accordo e Libretto del cittadino