Condizioni generali di assicurazione

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FL 20 075i 09.12 Condizioni generali di assicurazione per assicurazioni di capitalizzazione vincolate a fondi (tariffa CA_CH), edizione 2012 Indice Persone partecipanti al contratto 1. Stipulante, persona assicurata 2 Prestazioni 2. Prestazioni assicurate 2 3. Inizio e fine della copertura assicurativa 2 4. Giustificazione del diritto alle prestazioni 2 Investimenti in fondi 5. Avere in fondi 2 6. Modifica dell'investimento 3 7. Finanziamento della garanzia 3 8. Copertura dei rendimenti 3 Recesso, disdetta, riscatto, esenzione dai premi 9. Recesso 3 10. Disdetta 3 11. Riscatto 4 12. Trasformazione 4 Premi 13. Pagamento dei premi 4 14. Conseguenze della mora 4 Ulteriori condizioni 15. Designazione dei beneficiari 5 16. Partecipazione alle eccedenze 5 17. Spese 5 18. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica, obbligo di fornire informazioni 5 19. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale 5 20. Elaborazione dei dati 5 21. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali 5 22. Servizio militare e guerra 6 Prima di firmare e inoltrare la proposta o di accettare una controproposta, ossia prima di stipulare il contratto di assicurazione, in virtù dell'art. 3 LCA lei ha diritto a ricevere le informazioni seguenti sul contratto: rischi assicurati; durata ed estensione della copertura assicurativa; ammontare dei premi; i suoi ulteriori obblighi e doveri; dettagli relativi alla partecipazione alle eccedenze; valori di riscatto; le prestazioni dopo un'esenzione dai premi; i nostri impegni riguardo alla protezione dei dati. Lei può trovare queste informazioni nella nostra proposta/controproposta e nelle Condizioni di assicurazione. In virtù dell'art. 3a LCA lei ha il diritto di disdire il contratto per iscritto se le informazioni che lei ha ricevuto da noi fossero erronee o incomplete o se prima della stipulazione del contratto lei non fosse ancora in possesso delle Condizioni generali ovvero delle Condizioni complementari di assicurazione. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a decorrere non appena lei ha conoscenza di una violazione degli obblighi di informazione e delle informazioni complete trasmesse in seguito. Questo diritto di disdetta si estingue comunque un anno dopo la violazione dell'obbligo ovvero al più tardi un anno dopo la stipulazione del contratto. Partner contrattuale FORTUNA Assicurazioni sulla vita SA, Vaduz Gestione dei contratti GENERALI Assicurazioni per persone SA Soodmattenstrasse 10 Casella postale 1040 8134 Adliswil 1 Tel.: +41 (0)58 472 44 44 Fax: +41 (0)58 472 55 55 E-mail: life@generali.ch Internet: www.generali.ch Le Condizioni generali di assicurazione (CGA) Le CGA, insieme con le relative Condizioni complementari (CCA), costituiscono un'importante base legale del contratto fra lei e noi. Contengono i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali e altre informazioni essenziali sull'assicurazione. Le CGA si basano sulla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. Questa legge disciplina il contratto di assicurazione in generale. Viene inoltre considerata la Circolare 2008/40 Assicurazione sulla vita emessa dall Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Fino a quando avvengono i versamenti per questa assicurazione deve essere coperta l'esenzione dal pagamento dei premi, a fronte del relativo contributo supplementare previsto dalle condizioni integrative di assicurazione per l'esenzione dal pagamento dei premi. Edizione 2012 1/6

Condizioni generali di assicurazione 1. Stipulante, persona assicurata LEI Lo "stipulante" è la persona che propone l assicurazione e stipula il contratto. I documenti contrattuali sono indirizzati allo stipulante, cui ci rivolgiamo pertanto con il "lei". La "persona assicurata" è la persona, sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione. NOI Il partner contrattuale è FORTUNA Assicurazioni sulla vita SA, Städtle 35, 9490 Vaduz, in veste di assicuratore. Incaricata della gestione del contratto è GENERALI Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil che si occupa in particolare anche dell'esame della proposta e dell'esame dei diritti alle prestazioni. 2. Prestazioni assicurate 2.1. In caso di vita Se la persona assicurata è ancora in vita alla scadenza del contratto, FORTUNA paga l'avere in fondi risparmiato, al minimo però la somma indicata nella polizza in caso di vita. 2.2. In caso di decesso Se la persona assicurata decede nel corso della durata contrattuale, FORTUNA paga agli aventi diritto l'avere in fondi, al minimo però la riserva matematica di inventario, al giorno del decesso, di un'analoga assicurazione di capitalizzazione convenzionale, non vincolata a fondi. Con questo si intende un'assicurazione di puro risparmio della medesima durata e con i medesimi premi, con la quale il risparmio non è attuato con fondi di investimento, bensì rimunerando al tasso di interesse tecnico il capitale risparmiato. 2.3. Prestazione complementare La prestazione in caso di vita e in caso di decesso viene maggiorata della quota non utilizzata dell'avere di garanzia conformemente alla cifra 7.2. 2.4. Estensione della copertura assicurativa La copertura assicurativa sussiste in tutto il mondo. Se la situazione professionale, personale o di salute della persona assicurata dovesse subire dei cambiamenti dopo la conclusione del contratto, l'aumento dei rischi che ne derivano è pure coperto. 3. Inizio e fine della copertura assicurativa 3.1. L'assicurazione entra in vigore non appena noi abbiamo confermato per iscritto l'accettazione della sua proposta ovvero abbiamo avuto conoscenza che lei ha accettato, apponendo la sua firma, la nostra controproposta in relazione alle assicurazioni complementari (condizioni modificate), al più presto comunque alla data di inizio dell'assicurazione da lei richiesta. 3.2. FORTUNA concede una copertura provvisoria della durata massima di 30 giorni. Questa copertura immediata presuppone che la proposta sia stata compilata completamente e firmata e incomincia il giorno di inizio dell'assicurazione da lei richiesto oppure il giorno in cui la sua proposta perviene alla sede di GENERALI, se tale data è posteriore. 3.3. La copertura assicurativa provvisoria può sussistere soltanto nella misura in cui al proponente potrebbe essere accordata una copertura assicurativa definitiva, in base all esame del rischio. Essa rimane in vigore anche se accettiamo la sua proposta soltanto a condizioni modificate. Se lei dovesse rifiutare la controproposta, la copertura assicurativa termina. Se noi dobbiamo accantonare o respingere la proposta, la copertura assicurativa si estingue con l'invio della nostra comunicazione. 3.4. La copertura provvisoria dura al massimo fino alla fine della procedura di accettazione e vale soltanto se la persona da assicurare al momento in cui è stata presentata la proposta era completamente abile al lavoro e nei sei mesi precedenti non aveva ricevuto trattamenti medici né era stata sotto controllo medico. Viene garantita una copertura provvisoria fino a concorrenza della prestazione complessiva massima di 200'000 franchi. La prestazione massima si intende per ciascun soggetto ed evento assicurato e include anche le eventuali assicurazioni complementari. 3.5. L'assicurazione si estingue con lo spirare del periodo concordato, il verificarsi dell'evento assicurato o la risoluzione anticipata del contratto. 4. Giustificazione del diritto alle prestazioni 4.1. In caso di vita GENERALI può chiedere la consegna della polizza. 4.2. In caso di decesso della persona assicurata gli aventi diritto devono presentare la polizza e un certificato ufficiale di morte secondo le disposizioni di GENERALI. Abbiamo il diritto di esigere ulteriori documenti che permettano di accertare la causa e le circostanze esatte del decesso. 5. Avere in fondi 5.1. Attribuzione e calcolo delle quote di fondo Il processo di risparmio avviene mediante fondi di investimento. Il premio di risparmio da investire viene ripartito fra i relativi fondi di investimento, secondo il piano di investimento da lei scelto nel quadro delle possibilità offerte. Il numero di quote di fondo di investimento corrispondenti a una quota di premio si ottiene dividendo l'importo per il prezzo di emissione delle quote in questione il giorno di scadenza del premio stesso (data determinante). In questo modo alla sua assicurazione è possibile attribuire in qualsiasi momento un certo numero di quote per ogni fondo di investimento. La totalità delle quote di fondi di investimento costituisce l'avere in fondi. I redditi di un fondo sono reinvestiti nel medesimo fondo. 5.2. Calcolo dell'avere in fondi Il valore pecuniario dell'avere in fondi esigibile si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuibili alla sua assicurazione per il prezzo di riscatto delle quote in questione il giorno del calcolo. Il pagamento di una prestazione assicurata o di riscatto può avvenire al più presto alcuni giorni dopo il calcolo e la valutazione delle quote di fondi. Data determinante per il calcolo delle quote è l'ultimo giorno del mese in cui cade la data del decesso ovvero del riscatto o in cui l'assicurazione decade. Per il calcolo del valore delle quote e quindi dell'avere in fondi fanno stato i Edizione 2012 2/6

corsi del primo giorno di borsa dopo la data determinante del calcolo. 5.3. Prezzo di emissione e di riscatto Il prezzo di emissione di una quota è pari al massimo al prezzo di emissione ufficiale, come fissato dalla società del fondo in base al regolamento o al contratto del medesimo, addizionato delle eventuali usuali commissioni di mediazione (sempre che non siano già incluse nel prezzo di emissione ufficiale) e di imposte e diritti. Il prezzo di riscatto di una quota è pari al minimo al prezzo di riscatto ufficiale, come fissato dalla società del fondo in base al regolamento o al contratto del medesimo, dedotti eventuali imposte e diritti. Le monete estere vengono convertite nella moneta pattuita per la sua assicurazione al corso di vendita ovvero di acquisto delle divise. Se non esiste un prezzo ufficiale per una determinata data, fa stato il primo prezzo ufficiale disponibile. 6. Modifica dell'investimento 6.1. Modifica dell'investimento da parte di FORTUNA I singoli fondi possono essere sostituiti, conformemente alle regole di investimento valide per il piano di investimento scelto. Oppure possono essere scambiati, se non sono più disponibili a causa di scioglimento, chiusura per apporto di nuovi capitali, fusione con altri fondi o per motivi analoghi, se i requisiti di qualità del fondo non sono più soddisfatti o se ciò consente di ottimizzare la struttura dell'investimento. Sono possibili modifiche della forma o della struttura dell investimento a condizione che le vengano comunicati lo scopo e l utilità di tale cambiamento. Se desidera informazioni regolarmente aggiornate sul suo investimento e sui fondi consulti il nostro sito Internet (www.generali.ch) o si rivolga direttamente a noi. FORTUNA mantiene in questi casi di modifica dell'investimento la garanzia concordata per l'ammontare della prestazione. Non ne deriva alcuna spesa supplementare per lei. 6.2. Modifica dell'investimento da parte dello stipulante È lei a stabilire, nel quadro dei piani di investimento disponibili al momento, in quali fondi dobbiamo effettuare nuovi investimenti nel corso della durata contrattuale. Una modifica può essere apportata a una scadenza futura dei premi e comprende anche l'avere in fondi esistente. 6.2.1. Condizioni quadro I nuovi investimenti avvengono ai prezzi di emissione e riscatto ai sensi della cifra 5.3. Lei ha diritto a un nuovo investimento per ogni anno solare al valore di inventario del fondo, cioè senza addebito di commissioni di riscatto e di emissione. 6.2.2. Effetti sulla garanzia Alla sua richiesta di modifica verifichiamo se con il nuovo investimento sia possibile mantenere o meno l'eventuale garanzia esistente per l'importo della somma in caso di vita. Ci riserviamo di procedere a una modifica dell'investimento solo previa rinuncia scritta dello stipulante a tale garanzia dell'importo in caso di vita. 7. Finanziamento della garanzia 7.1. Avere di garanzia La garanzia in caso di vita viene finanziata attraverso un avere di garanzia fruttifero. Il premio di garanzia calcolato attraverso il premio tariffario e parti delle commissioni d'emissione e retrocessioni provenienti dall'amministrazione del fondo vanno a confluire nell'avere di garanzia. Le spese di garanzia necessarie vengono addebitate all'avere di garanzia. 7.2. Utilizzo dell'avere di garanzia In caso di vita come in caso di decesso viene versato un eventuale saldo positivo dell'avere di garanzia se l'avere in fondi è superiore alla prestazione garantita in caso di vita o decesso. Se l'avere in fondi è inferiore alla prestazione garantita, l'avere di garanzia viene utilizzato per finanziare la differenza. Le modalità di riscatto sono disciplinate dalla cifra 11.3. 7.3. Rischi per il finanziamento della garanzia Laddove si preveda che l'avere di garanzia e i futuri premi di garanzia e rendimenti dall'amministrazione del fondo non siano più sufficienti a finanziare le future spese di garanzia, o laddove si osservi una forte volatilità sul mercato dei capitali per un periodo di tempo prolungato, abbiamo il diritto di investire l'avere in fondi e i suoi premi futuri in un investimento meno rischioso, temporaneamente o a lungo termine. La informeremo su un eventuale adeguamento dell'investimento. FORTUNA mantiene in questi casi di modifica dell'investimento la garanzia concordata per l'ammontare della prestazione. Non ne deriva alcuna spesa supplementare per lei. 8. Copertura dei rendimenti 8.1. Al fine di assicurare i rendimenti accumulati o di ridurre i rischi di investimento, verso la fine della durata contrattuale provvediamo a ridistribuire gradualmente il capitale della sua assicurazione già disponibile (saldo dell'avere in fondi) in un investimento in fondi meno rischioso fino alla scadenza del contratto. Tale ridistribuzione ha inizio cinque anni prima della scadenza del contratto. 9. Diritto di recesso Lei può recedere dal contratto senza alcun costo, mediante dichiarazione scritta inviata entro 14 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (cifra 3.1.). Con la data della consegna alla posta della sua dichiarazione di recesso la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo. L'eventuale premio già versato viene rimborsato senza interessi. 10. Disdetta 10.1. Lei ha il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto, a condizione che i premi siano stati pagati per un anno assicurativo. La disdetta del contratto dopo che siano trascorsi tre anni assicurativi viene considerata alla stregua del riscatto. Se la disdetta avviene prima che siano trascorsi i primi tre anni assicurativi, l'assicurazione si estingue senza valore. Dopo il primo anno assicurativo i premi pagati successivamente al momento della disdetta vengono rimborsati. 10.2. Lei ha altresì il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto qualora vi sia stata da parte nostra una violazione degli obblighi di informazione precontrattuali. I dettagli in merito possono essere desunti dall'introduzione alle presenti Condizioni generali di assicurazione ( 1). Edizione 2012 3/6

11. Riscatto 11.1. Presupposto Una volta pagati i primi tre premi annui, la sua assicurazione presenta un valore di riscatto. 11.2. Durata della copertura e data di calcolo In caso di riscatto la copertura assicurativa viene garantita fino alla fine del mese in cui perviene la richiesta scritta di riscatto o in cui si raggiunge la data di riscatto successiva da lei indicata. Data di calcolo del valore di riscatto è il primo giorno del mese successivo. Se è stato designato un primo del mese come data del riscatto, questo si intende come data di calcolo e il giorno precedente come data di risoluzione del contratto. I premi non goduti vengono rimborsati, i premi insoluti vengono defalcati dal valore di riscatto. 11.3. Valore di riscatto Per calcolare il valore di riscatto il totale di avere in fondi e avere di garanzia viene raffrontato alla riserva matematica di inventario di un'assicurazione di capitalizzazione analoga non vincolata a fondi. Qualora l'avere in fondi e l'avere di garanzia fossero inferiori alla riserva matematica di inventario, le viene corrisposto l'ammontare dell'avere in fondi sommato all'avere di garanzia, consistente come minimo nel 70% della riserva matematica di inventario. Se l'avere in fondi e l'avere di garanzia sono superiori alla riserva matematica di inventario, viene corrisposta la riserva matematica di inventario. Inoltre le viene corrisposta una quota della differenza, crescente in modo regolare dallo 0% all'inizio del contratto fino al 100% alla scadenza dello stesso. 11.4. Costi di stipula Nel premio di questa assicurazione sono inclusi i costi relativi alla stipulazione del contratto (consulenza, esame della proposta, emissione della polizza). Questi costi vengono pagati per i primi tre anni assicurativi in rate uguali insieme ai premi periodici. Le rate di ammortamento sono calcolate tenendo conto del tasso di interesse tecnico. 11.5. I valori di riscatto sono illustrati nella sua polizza. 12. Trasformazione 12.1. Informazioni generali Non appena la polizza disponga di un valore di riscatto, lei ha il diritto di chiedere l esenzione dal pagamento dei premi (trasformazione) della sua assicurazione. In tal caso il valore di riscatto viene considerato come quota di inventario per un'assicurazione di capitalizzazione esentata dal pagamento dei premi. 12.2. Durata della copertura assicurativa e data di calcolo Ai fini del calcolo e della durata della copertura fino a quel momento è determinante, salvo diversamente pattuito, la data fino alla quale sono stati versati i premi. Se all'atto della presentazione della richiesta scritta vi sono premi in arretrato, l'esenzione dal pagamento dei premi e quindi l'adeguamento della copertura si perfezionano alla fine del mese in corso e i premi insoluti vengono detratti dal valore di riscatto. 12.3. Tipo di trasformazione Un contratto esentato dal pagamento dei premi viene gestito come un assicurazione convenzionale. Dietro sua esplicita richiesta l'assicurazione esentata dal pagamento dei premi resta vincolata a fondi, venendo tuttavia a decadere in tal caso la garanzia dell'importo della somma in caso di vita. Per i contratti senza somma garantita in caso di vita il valore di riscatto viene considerato come premio unico di inventario di un'assicurazione di capitalizzazione, vincolata a fondi di investimento ed esentata dal pagamento dei premi senza importo garantito in caso di vita. Il tipo di trasformazione (parziale) scelto inizialmente vale per tutte le altre trasformazioni. 12.4. Partecipazione alle eccedenze Nel caso delle assicurazioni esentate dal pagamento dei premi non vincolate a fondi le eventuali eccedenze derivanti da utili su interessi e costi vengono assegnate a un conto corrispondente. Nel caso delle assicurazioni esentate dal pagamento dei premi vincolate a fondi esse confluiscono nell'avere in fondi. Tali eccedenze vengono pagate alla scadenza del contratto, in caso di vita, ovvero in caso di decesso o riscatto. 12.5. Riscatto di un'assicurazione esentata dal pagamento dei premi Come valore di riscatto di un'assicurazione esentata dal pagamento dei premi e non vincolata a fondi viene pagata la riserva matematica di inventario, aumentata delle eventuali eccedenze. Come valore di riscatto di un'assicurazione esentata dal pagamento dei premi e vincolata a fondi viene pagato l'avere in fondi, incluse le eventuali eccedenze. Per l'estinzione della copertura e la data di calcolo si applica analogamente la cifra 11.2. 13. Pagamento dei premi 13.1. Il periodo di pagamento dei premi e la modalità di pagamento (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono indicati nella polizza. 13.2. I suoi premi sono pagabili in Svizzera nella moneta contrattuale concordata. In ogni caso abbiamo diritto all'intero premio per il primo anno, con riserva di quanto disposto nell'articolo 9. 14. Conseguenze della mora 14.1. Se i premi non ci pervengono entro un mese dalla loro scadenza, noi le inviamo una diffida scritta. Mediante tale diffida la si invita a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della stessa. 14.2. Se il pagamento non viene effettuato nemmeno entro i 14 giorni concessi dalla diffida, le conseguenze dipendono dal fatto che l'assicurazione abbia o meno un valore di riscatto. L'assicurazione senza valore di riscatto si estingue immediatamente. L'assicurazione con valore di riscatto resta in vigore per sei mesi, calcolati dalla data di scadenza del primo premio non pagato. Se i premi arretrati non dovessero essere pagati nemmeno durante tale periodo, dopo compensazione dei premi arretrati l'assicurazione viene trasformata in un'assicurazione di capitalizzazione non vincolata a fondi di investimento ed esentata dal pagamento dei premi. 14.3. L'eventuale rimessa in vigore dell'assicurazione per l'importo originario è possibile soltanto con il nostro consenso e alle condizioni fissate da noi. 14.4. Per i premi che lei ci dovesse versare soltanto dopo la scadenza del Edizione 2012 4/6

termine di diffida, ci riserviamo di addebitare un interesse di mora del 5%. Gli eventuali premi arretrati vengono dedotti dalla prestazione assicurata. 15. Designazione dei beneficiari 15.1. Lo stipulante designa chi in caso di vita e in caso di decesso è beneficiario, ossia ha diritto a ricevere le prestazioni assicurative concordate. Egli può modificare in qualsiasi momento la designazione dei beneficiari, a condizione di non avere rinunciato alla sua revoca. 15.2. Se la persona assicurata è lo stipulante stesso e se non abbiamo ricevuto da lui nessuna dichiarazione di tenore diverso e non siamo a conoscenza di relative disposizioni di ultima volontà (testamento o contratto successorio), la prestazione caso decesso viene versata al suo coniuge superstite o partner registrato superstite, in sua mancanza ai suoi figli, in loro mancanza ai suoi altri eredi. 15.3. Beneficiario della prestazione per il caso vita e - sempre che la persona assicurata non sia egli stesso - della prestazione per il caso di decesso è lo stipulante. Resta riservata un'eventuale diversa designazione da parte di questi. 16. Partecipazione alle eccedenze L'assicurazione soggetta al pagamento dei premi si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze. L'assicurazione esentata dal pagamento dei premi dà diritto alle eccedenze conformemente alla cifra 12.4. 17. Spese Ci riserviamo la facoltà di applicare spese, e di metterle in conto al cliente, per servizi e oneri amministrativi particolari legati al presente contratto non compresi nel premio (p.es. diverse modifiche contrattuali, calcoli dettagliati, nuovo invio di documenti già spediti). Un regolamento relativo alle spese è disponibile in Internet all'indirizzo www.generali.ch. 18. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica, obbligo di fornire informazioni 18.1. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica Se prima che entrasse in vigore l'assicurazione lei o l'assicurato ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante per la valutazione del rischio (nel quadro dell'assicurazione complementare), concernente la persona da assicurare e di cui lei era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, abbiamo il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando abbiamo appreso la reticenza. FORTUNA è esentata dall'obbligo di fornire prestazioni per i sinistri sul cui verificarsi o sulle cui conseguenze ha influito un fatto rilevante per la valutazione del rischio che è stato taciuto o dichiarato inesattamente o incompletamente. Il suo obbligo di notificare i rischi sussiste anche durante la procedura di accettazione. Se necessario, finché non si riceve la nostra dichiarazione di accettazione, i dati nella proposta ovvero nel rapporto medico vanno completati o corretti. 18.2. Obbligo di fornire informazioni In caso di sinistro o qualora sussistano notevoli motivi di sospetto lo stipulante o gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicarci, su richiesta, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessari a noi per accertare un'eventuale reticenza. A tal fine possiamo fissare un termine, la cui inosservanza, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata. 19. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale Lo stipulante, la persona assicurata e gli aventi diritto conferiscono a GENERALI e FORTUNA una procura per richiedere informazioni ai soggetti e alle istituzioni menzionati di seguito e prendere visione di atti, qualora giudichiamo tali misure necessarie per la valutazione della proposta e per accertare l'eventuale violazione dell'obbligo di notifica. Essi autorizzano i suddetti soggetti e istituzioni a fornire le informazioni necessarie e li svincolano contemporaneamente dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico nei confronti di GENERALI e FORTUNA e dei nostri incaricati: ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano/sono incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI, assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datore di lavoro. 20. Elaborazione dei dati Lo stipulante e la persona assicurata autorizzano GENERALI e FORTUNA a elaborare i dati necessari per l'esame della proposta e l'esecuzione del contratto. I dati personali fornitici possono essere utilizzati per il calcolo del premio, la valutazione del rischio, la gestione del contratto, per tutti gli atti in relazione con la fornitura della prestazione derivante dal contratto di assicurazione in questione, nonché per analisi statistiche, come pure per scopi di marketing. Per motivi inerenti alla valutazione del rischio e alla fornitura di prestazioni è permessa l'eventuale trasmissione in Svizzera e all'estero a terzi partecipanti al contratto di assicurazione, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, come pure ad altre società del Gruppo GENERALI. Se necessario, in caso di erogazione della prestazione, sarà richiesta un'ulteriore autorizzazione separata. I dati vengono da noi conservati in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiederci le informazioni previste a norma di legge sull'elaborazione dei dati che li concernono. 21. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali 21.1. Comunichi a GENERALI tutti i cambiamenti di indirizzo! Se trasferisce il domicilio all'estero lei deve indicare come rappresentante una persona residente in Svizzera o nel Liechtenstein, a cui noi possiamo inviare in forma legalmente valida tutte le comunicazioni. Edizione 2012 5/6

Le comunicazioni che le inviamo avvengono in forma legalmente valida all'ultimo indirizzo conosciuto suo o del rappresentante da lei indicatoci. Esse si considerano ricevute nel momento in cui il destinatario, se fosse stato presente, avrebbe potuto prenderne atto. Tutti gli avvisi e le comunicazioni trasmessi da lei, dal suo rappresentante (cifra 21.1., cpv. 1), dagli aventi diritto, dalla persona assicurata o da terzi, concernenti il contratto di assicurazione e prescritti a norma di legge o di contratto, devono essere in forma scritta e indirizzati alla sede di GENERALI ad Adliswil. Hanno effetto legale nel momento in cui pervengono a GENERALI. Se gli avvisi e le comunicazioni vengono spediti alla sede di FORTUNA a Vaduz vengono inoltrati a GENERALI. 21.2. FORTUNA adempie ai propri impegni alla sede di GENERALI ad Adliswil o di FORTUNA a Vaduz. Come possibili fori competenti riconosciamo, nel caso di azioni dello stipulante o di un avente diritto, il domicilio svizzero di questi oppure Horgen (foro della sede di GENERALI) oppure Vaduz (foro della sede di FORTUNA), nel caso delle proprie azioni, il foro del domicilio dello stipulante o di un avente diritto. Per stipulanti con domicilio o soggiorno abituale in Svizzera è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. 21.3. Le basi del contratto di assicurazione sono costituite da: la sua proposta di assicurazione (assicurazione principale e complementare) la sua polizza di assicurazione eventuali dichiarazioni rilasciate nel rapporto del medico esaminatore altre dichiarazioni scritte sue o della persona da assicurare le presenti Condizioni generali di assicurazione le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione. All entrata in vigore del contratto le consegniamo una polizza nella quale sono riportati i punti principali del contratto e che sarà adeguata in funzione delle modifiche contrattuali. Eventuali accordi particolari non sono assolutamente vincolanti né per GENERALI né per FORTUNA finché non sono stati confermati per iscritto dalla rispettiva Direzione. 21.4. Basi di calcolo I calcoli tecnici dell assicurazione soggetta al pagamento dei premi si basano su un tasso di interesse tecnico dell 1,5%, quelli dell assicurazione esentata dal pagamento dei premi su un tasso di interesse dello 0,5%. 22. Servizio militare e guerra Il servizio attivo senza operazioni belliche, il servizio di picchetto e d'istruzione sono considerati servizio militare in tempo di pace e sono inclusi nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni generali. Se la persona assicurata viene lesa in rapporto diretto o indiretto con un servizio militare estero, un conflitto armato, eventi bellici, atti di guerra o di carattere bellico, tumulti o disordini politici, al posto della prestazione assicurata FORTUNA è debitrice al massimo dell avere in fondi disponibile. Edizione 2012 6/6