IL RUOLO DELLA FORMAZIONE



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La valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate per aziende fino a 50 lavoratori IL RUOLO DELLA FORMAZIONE Baveno 16 novembre 2012 presso API Baveno, S.S. Sempione km 87 Biagianti Marialivia e Cruciano Francesco tel. 0321 398464 Area Ambiente, Salute e Sicurezza API Novara, VCO e Vercelli

INFORMAZIONE: il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; FORMAZIONE: processo educativo attraverso cui fornire ai lavoratori e ad altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenza e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione alla riduzione e alla gestione dei rischi; ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale) e le procedure di lavoro.

Informazione dei lavoratori (art.36) Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b)sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; c)sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d)sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. e)sui rischi specifici cui èesposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; f)sui pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b)e c), anche ai lavoratori di cui all articolo 3, comma 9. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibileper i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione dei lavoratori (art.37) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a)concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b)rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a)della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c)della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Addestramento dei lavoratori (art.37) Così come per la formazione, l'addestramento specifico deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Gli obblighi formativi dell Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 L Accordo disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell art. 37 del D.Lgs.81/08 Questa formazione è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs.81/08 o da altre norme, relativa a mansioni o ad attrezzature particolari(ad. es. macchine ed attrezzature, DPI, movimentazione manuale carichi, videoterminali, sostanze pericolose, rischi fisici, ecc.) e cioè se il lavoratore svolge operazioni e/o utilizza attrezzatture per le quali è prevista una formazione specifica e mirata, quest ultima va ad integrare quella del presente Accordo; Non si applica(cfr. art.3.13) ai lavoratori stagionali; I corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Enti Bilaterali (art. 37.12) ove esistenti, sia nel territorio che nel settore ove opera l azienda.

categoria rischio durata formazione generale LAVORATORI BASSO MEDIO 4 ore ALTO PREPOSTI BASSO MEDIO 4 ore ALTO DIRIGENTI BASSO MEDIO ALTO durata formazione specifica 4 ore 8 ore 12 ore 4 ore 8 ore 12 ore totale ore formazione 8 ore 12 ore 16 ore 8 ore 12 ore 16 ore aggiornamento 6 ore 6 ore 0 16 ore 16 ore 6 ore

La formazione dell Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 è: distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.L.gs.81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che richiedono corsi ad hoc; Non comprende l addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche tipologie di rischio; Dev essere ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi; Stabilita su contenuti e durata minima, che possono essere ampliati in relazione alla natura e all entità dei rischi presenti in azienda.

La durata della formazione da pianificare e somministrare ai sensi dell Accordo Stato- Regioni del 21.12.2011 deve essere ricondotta ad una reale classificazione dei lavoratori e alle diverse tipologie di rischio realmente connesse con la specifica mansione, facendo riferimento a quanto contenuto nella valutazione dei rischi e non solo al codice ATECO di riferimento; inoltre, non comprende la formazione necessaria per la gestione delle emergenze che deve essere pianificata in modo autonomo rispetto all accordo Stato-Regioni.

Gli attuali obblighi formativi(1) RSPP/RSPP-DDL: durata della formazione variabile in base alla categoria di rischio ATECO, aggiornamento quinquennale RLS: corso di formazione iniziale di 32 ore e aggiornamento di 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori, 8 ore per le imprese che impiegano più di 50 lavoratori ANTINCENDIO e PRONTO SOCCORSO: corso di formazione iniziale la cui durata è in relazione alla classe di rischio di appartenenza; sono previsti degli aggiornamenti con cadenza triennale

Gli attuali obblighi formativi(ii) LAVORATORE: durata della formazione generica e specifica variabile in base alla categoria di rischio ATECO, aggiornamento quinquennale e formazione/addestramento specifici per la mansione DIRIGENTE: corso di formazione di 16 ore che sostituisce integralmente la formazione da somministrare ai lavoratori; corso ad hoc PREPOSTO: corso di formazione dei lavoratori, più corso specifico di formazione ad hoc di 8 ore

Grazie per l attenzione!!