Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Cassazione Civile, sez. VI, sent. n (Ordinanza emessa in applicazione dell'art. 380 bis c.p.c.)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim

ha pronunciato la presente

Riesame dei provvedimenti del giudice delegato e accertamento dei crediti in sede di omologazione del concordato preventivo

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04/03/2016, n. 4252

ha pronunciato la presente

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n (L. D Apollo)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

CORSO FGLAW MAGISTRATURA - AVVOCATURA 5056/14 RASSEGNA DI DIRITTO 1 ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ORDINANZA

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

Formula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n del 5 novembre 2010, R.G. INPS.

contro nei confronti di per la riforma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE.

ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI.

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Licenziamento impugnato fuori termine: preclusi reintegro e risarcimento Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n 2676 (Gesuele Bellini)

contro nei confronti di per l'annullamento

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

101 professionisti.it

Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 gennaio 2011, n Tempo occorrente per indossare la divisa e i DPI e obbligo retributivo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE. Ordinanza 2 dicembre 2010, n

per l'esecuzione del giudicato

Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

contro nei confronti di per l'annullamento:

L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.

INDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale dell'aquila respingeva l'opposizione e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello con la sentenza n. 54/2010.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha pronunciato la presente

Notificazioni e comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

*** IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Fiscal News N Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale

ha pronunciato la presente

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione civile, SEZIONE LAVORO, 23 maggio 2003, n. 8230

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 3 APRILE 2000, N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

3s-1. Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna


Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2011, n RSPP ed organizzazione del lavoro

Diritto e processo.com. Cassazione, sez. Unite Civili, 1 febbraio 2012, n (Estratto da Diritto e Processo formazione n.4/2012) QUESTIO IURIS

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Rel. Consigliere - SENTENZA

N /2007 REG.SEN. N /1999 REG.RIC.

Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n commento e testo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Sentenza n. 3707/2016

Ipoteche e fermi amministrativi dei concessionari di riscossione: giurisdizione e competenza nela tutela giurisdizionale

Transcript:

Civile Ord. Sez. 1 Num. 11943 Anno 2018 Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO Data pubblicazione: 16/05/2018 sul ricorso 12759/2016 proposto da: Angotzi Pietro, nella qualità di amministratore della Coop. Ristorazione Aeroportuale a r.i., elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Riboty n.23, presso lo studio dell'avvocato Napoli Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mocci Mauro, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro OC--b. 105 1

Cooperativa Ristorazione Aeroportuale a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa; - intimata - avverso la sentenza n. 2534/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTO E DIRITTO 1.- Pietro Angotzi, nella qualità di amministratore della Coop. Ristorazione Aeroportuale a responsabilità limitata, ricorre per cassazione nei confronti della Cooperativa Ristorazione Aeroportuale in liquidazione coatta amministrativa, svolgendo due motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 21 aprile 2016. Con tale pronuncia, la Corte territoriale ha rigettato il reclamo proposto dall'attuale ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, 2 dicembre 2014, che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a far tempo dal 7 febbraio 2014, della società cooperativa Ristorazione Aeroportuale. Nessuno si è costituito per parte intimata. 2.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati. Il primo motivo riscontra, in particolare, «violazione art. 82 cod. proc. civ. e difetto di motivazione». 2

Il secondo motivo lamenta, a sua volta, «violazione di legge e art. 360 cod. proc. civ.». 3.1.- Nello specifico, il primo motivo rileva che, nel giudizio avanti alla Corte di Appello, il commissario liquidatore della Cooperativa si è «costituito in proprio», senza ministero di procuratore esercente la professione forense, così violando la prescrizione dettata nella norma dell'art. 82 cod. proc. civ. La Corte di Appello - prosegue il ricorrente - avrebbe perciò dovuto stralciare dal procedimento sia la memoria che la documentazione annessavi. Per contro, la stessa ha rigettato il reclamo «motivando la sentenza con le deduzioni e la documentazione prodotta» dal commissario. 3.2.- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La sentenza della Corte di Appello risulta del tutto chiara, invero, là dove segnala che «nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale risulta che il commissario liquidatore aveva già depositato, oltre agli estratti di ruolo, anche le relative attestazioni di conformità». Ed è univoca, altresì, nell'esplicitare che «ricorrevano, quindi, le condizioni affinché il Tribunale» potesse «procedere alla valutazione poi sfociata nella dichiarazione dello stato di insolvenza». L'eventuale attività che sia stata svolta in sede di reclamo dal commissario liquidatore, in assenza di una sua rituale costituzione a mezzo di procuratore esercente la professione forense, non è =n,utrsgig stata, pertanto, determinante per la decisione della Corte territoriale. 4.1.- Il secondo motivo censura il fatto che la Corte romana abbia fatto riferimento a degli estratti di ruolo per riscontrare la 3

sussistenza dello stato di insolvenza della Cooperativa Ristorazione Areoportuale. Così facendo - osserva il ricorrente - la sentenza è incorsa nel vizio di legge, perché essa «mai avrebbe potuto dare valore giuridico all'estratto di ruolo», che è in sé stesso «privo di validità giuridica» ovvero è da ritenere «atto inesistente». 4.2.- Il motivo non può essere accolto. Lo svolgimento del medesimo sembra sostanzialmente procedere - seguendo per la verità un percorso non del tutto lineare - nel senso di negare che l'estratto di ruolo sia, in quanto tale, atto di imposizione erariale. Lo stesso infatti viene ad affermare in modo esplicito che l'estratto «non può contenere nessuna pretese impositiva diretta o indiretta»: «mai l'estratto di ruolo avrebbe potuto avere una valenza di debito o altro». Nella specie, tuttavia, l'estratto di ruolo è venuto in considerazione non già nei termini di una pretesa impositiva rivolta nei confronti della Cooperativa, bensì come documento che, in ragione del contenuto che vi è rappresentato, è in grado di fornire indicazioni importanti, nel caso anche decisive, circa la concreta situazione patrimoniale di un soggetto: al fine, appunto, del riscontro dell'effettivo stato di insolvenza in cui vera la Cooperativa Ristorazione Aeroportuale. Né in questa specifica modalità di utilizzo, effettuata dalla Corte territoriale, è dato scorgere una qualunque violazione di legge. E' appena il caso de ricordare, in proposito, che - secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte - l'estratto di ruolo è un «documento contenente gli elementi della cartella, quindi contenente gli "elementi" di un atto impositivo, formato dal concessionario» (Cass., 2 ottobre 2015, n. 19704). Esso, più in particolare, risulta 4

essere una «fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartelle esattoriale, contenete tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (cfr., tra le altre, Cass.,29 maggio 2015, n. 11141, che pure puntualizza come la «cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale»).. 5.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 5 dicembre 2017.