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N. 02166/2012REG.PROV.COLL. N. 08920/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8920 del 2010, proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; Commissione Per Esami di Avvocato - Sessione 2007/2008 c/o Corte di Appello di Bari, Commissione Per Esami di Avvocato - Sessione 2007/2008 c/o Corte di Appello di Milano; contro Anna Maria De Santis; per la riforma della sentenza del T.A.R. della PUGLIA Sede di BARI- SEZIONE II n. 01966/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI PER L ABILITAZIONE Alla PROFESSIONE DI AVVOCATO MCP. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2012 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l appellante amministrazione l Avvocato dello Stato Agnese Soldani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall odierna parte appellata l annullamento in parte qua del verbale della sottocommissione degli esami di avvocato istituita presso la Corte d Appello di Milano per la sessione d esami 2007, nella parte in cui aveva attribuito agli elaborati scritti da essa redatti ricorrente un punteggio tale da non consentirle l ammissione alle prove orali, dalle quali essa era stata conseguentemente esclusa, (27 per la prova di diritto civile, 27 per la prova di diritto penale e 27 per la prova relativa alla redazione dell atto processuale). Essa aveva altresì gravato, di tutti gli altri verbali della Commissione, se ed in quanto lesivi della propria posizione, il procedimento seguito per la correzione dei compiti ed ogni altro atto e provvedimento connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale. Erano state dedotte le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere e si lamentava, oltre all assoluta assenza di motivazione del punteggio negativo assegnatole, la inesattezza ed irrazionalità del giudizio espresso dalla Commissione sui compiti dell appellata. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Sede di Bari -con ordinanza n. 535/2008 (poi riformata dalla Sezione)- aveva rilevato che il giudizio espresso dalla Commissione non risultava sorretto da una preliminare attività di correzione e/o revisione di ogni singolo elaborato, ed aveva accolto l istanza cautelare, per l effetto ordinando alla Commissione di rinnovare il giudizio valutativo relativo agli elaborati scritti svolti dalla ricorrente. Con la impugnata sentenza il primo giudice ha accolto il ricorso sotto il profilo assorbente della assenza di motivazione del giudizio di insufficienza reso dalla commissione, affermando la necessità che la predetta documentasse in maniera specifica - ancorché sintetica l attività esaminatrice espletata nei confronti dei vari candidati evidenziando i passaggi valutati negativamente dalla commissione d esame, in guisa da mettere il candidato in grado di comprendere gli errori nei quali era incorso, nonché di verificare se il medesimo tipo di errore fosse stato valutato in senso ugualmente negativo nei confronti di altri candidati. L omessa esternazione della fase della correzione, quantomeno tramite segni grafici apposti sugli elaborati, viziava irrimediabilmente, ad avviso del primo giudice, il giudizio negativo emesso. La fase della correzione, pur potendo svolgersi contestualmente alla fase del giudizio, era da essa ontologicamente distinta, e doveva comunque tradursi in evidenze oggettive, non solo e non tanto - quale complemento della valutazione numerica, sibbene a tutela del superiore interesse al corretto svolgimento della azione amministrativa (evidenziandosi che nell art. 23 R.D. 37/1934, specificamente al comma 3, il legislatore si riferiva ad operazioni di correzione ). Né tale attività poteva essere omessa alla luce della supposta necessità di assicurare la speditezza della azione amministrativa, della predeterminazione dei criteri valutativi da parte della Commissione centrale e dell elevata professionalità dei membri delle commissioni d esame (non revocata in dubbio da alcuno). Ciò in ossequio alle esigenze consacrate nell art. 97 della Costituzione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi prospettati, in quanto l attività di correzione non si era tradotta in alcuna annotazione intellegibile sugli elaborati scritti svolti dalla appellata o sul verbale di revisione. L amministrazione odierna appellante ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe sotto tutti i versanti motivazionali suindicati, chiedendo la riforma dell appellata decisione. 2

All adunanza camerale del 9 novembre 2010 fissata per la delibazione dell incidente cautelare la Sezione con l ordinanza n. 5194 ha accolto l appello cautelare del Ministero, ritenuto che le critiche mosse alla sentenza appellata appaiono fondate alla luce della costante giurisprudenza della Sezione in materia di sufficienza del voto numerico espresso dalla Commissione di valutazione delle prove dell esame di avvocato. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2012 la causa è stata posta in decisione dal Collegio. DIRITTO 1. Appare palese al Collegio la fondatezza dell appello proposto dalla difesa erariale, alla stregua dell'orientamento consolidato della Sezione (v. decisioni n. 1229/09, n. 2576/09 n. 5751/09 n. 2094/2010), secondo cui, negli esami di abilitazione alla professione di avvocato, la fase della correzione e valutazione degli elaborati non richiede l'annotazione, né sugli elaborati stessi, né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati. Ciò perché, da un lato, secondo la stessa lettera della legge (v. penultimo comma dell art. 23 del R,D, n. 37/1934 ), alla lettura dei lavori segue l assegnazione del punteggio; e, dall altro, detto punteggio, pacificamente, è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnicodiscrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (v., per tutte, Cons. St., IV, 17 febbraio 2009, n. 855). Si evidenzia in proposito che la recente sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 2011 n. 175 ha definitivamente chiarito che il semplice voto numerico deve ritenersi sufficiente ad esprimere il giudizio di idoneità o inidoneità delle prove scritte. Tale attività è regolata unicamente dai criteri fissati dalla Commissione di cui all art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Cons. St., IV, 22 dicembre 2009, n. 8621 ) e dalle minuziose indicazioni procedurali dettate dal legislatore, volte a regolare la fase della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale di competenza della sottocommissione (che, come già detto, è sufficientemente sintetizzato dal voto numerico). Questa Sezione, con numerose pronunce ancora di recente emesse, ha poi preso in esame un caso peculiare (si trattava della sessione degli esami di avvocato 2010) in cui la Commissione esami di avvocato presso la Corte di appello di Catania, nel recepire i criteri per la valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta stabiliti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia con verbale del 9 dicembre 2010, aveva deliberato di esprimere, nella eventualità di non ammissione, motivazione dei soli voti negativi facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla Commissione Centrale. Ed ha preso in esame la questione (che certamente poteva in via teorica introdurre elementi di maggiore fondatezza alla pretesa oggetto dell odierno giudizio) della rilevanza dell auto vincolo autoimpostosi dalla Commissione, che aveva introdotto delle prescrizioni volte a garantire la trasparenza del proprio operato ed aveva vincolato l esercizio della discrezionalità tecnica al rispetto di regole che non potevano essere disattese, non essendo né illogiche né arbitrarie. Anche al cospetto di tale situazione peraltro (non ricorrente nel caso di specie), la Sezione ha affermato che financo eventuali ulteriori autolimitazioni (quale quella, di esprimere, nell eventualità di non ammissione, la motivazione dei voti negativi ), si rivelano invero del tutto inidonee ad assumere quell efficacia vincolante riconoscibile ai soli criteri di valutazione 3

propriamente detti indicati dalla Commissione di cui sopra, oltre che naturalmente alle precise e complete scansioni procedimentali individuate dal legislatore; sì che ogni eventuale scostamento da dette ulteriori ed ultronee regole (peraltro foriere di ledere il principio di massima uniformità delle procedure di valutazione su tutto il territorio nazionale nell esame di abilitazione di cui si tratta, cui è chiaramente ispirata la disciplina legislativa) non è in grado certo di assumere carattere invalidante quando, come accade nella situazione in esame, criteri di riferimento (dettati dalla competente Commissione) per la valutazione siano comunque sussistenti, gli stessi non prevedano alcuna attività aggiuntiva rispetto a quella di assegnazione del punteggio e non vengano infine comunque segnalati errori di fatto nel giudizio reso ovvero elementi di macroscopica irrazionalità dello stesso. Ne discende la piena sufficienza dell espressione di voto numerico, ad esternare il convincimento della commissione d esami. Ciò,in assenza quanto meno di un sufficiente principio di prova di erroneità del giudizio, atto a fornire idoneo indizio di una valutazione palesemente incongrua, o di un qualche possibile sviamento, o comunque di quella attribuzione a casaccio dei voti che avrebbero determinato la non ammissione del ricorrente alle prove orali della sessione in considerazione, solo apoditticamente lamentata con il ricorso originario, con il quale non vengono in definitiva nemmeno prospettati vizi macroscopici di illogicità manifesta; nella specie tali vizi comunque non si rinvengono nel "modus procedendi" della sottocommissione, alla quale nessun fatto specifico oggetto di deduzione consente di addebitare una qualche omissione del dovuto, rigoroso, rispetto dei criteri prefissati. Lo schema unico di per sé necessario e sufficiente ad assicurare il rispetto del predetto paradigma, non è in grado di configurare un qualche vizio della motivazione resa con voto numerico (che assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla sottocommissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato: v., ex plurimis, Cons. St., IV, 7 marzo 2005, n. 900; 3 maggio 2005, n. 2154; 10 maggio 2005, n. 2269; 27 maggio 2002, n. 2906; da ultimo, 6 maggio 2008, n. 2064 e 9 settembre 2009, n. 5406) Il Collegio non intende discostarsi da tale convincente approdo ancora di recente ribadito dalla Sezione(si veda la decisione n. 6762/2010). 1.1.Per altro verso, costituisce condivisibile convincimento a più riprese esternato dalla Sezione (ex multis si veda la richiamata decisione n. 1229/2009 della quale di seguito si riporta un breve stralcio motivazionale) quello relativo alla completezza e sufficienza della espressione del voto numerico, che non richiede alcuna integrazione o specificazione. Si è ivi condivisibilmenete affermato, infatti, che la circostanza, che sugli elaborati non sia stato nel caso all esame apposto alcun segno grafico di correzione non è elemento significativo, da cui possa desumersi un qualche vizio di violazione di legge, perché essa non può significare che la prova non sia stata oggetto di correzione (cfr. Cons. St., V, 20 giugno 2006, n. 3670), che non è di per sé isolabile nel contesto della dovuta attività di giudizio, di cui s è detto. Né tale preteso obbligo di indicazione sugli elaborati dei punti che hanno determinato la valutazione negativa può ritenersi scaturire, nel caso all esame, dai criteri di valutazione nella sessione d esami de qua definiti dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, dal momento che l invito in tal senso da essa formulato, lungi dall integrare un criterio di valutazione (ch essa è tenuta per legge a precisare con efficacia vincolante per le sottocommissioni operanti presso le varie sedi di Corte di Appello), risulta del tutto estraneo al momento della valutazione e 4

del giudizio tecnico-discrezionale di competenza della sottocommissione (che, come già detto, è sufficientemente sintetizzato dal voto numerico), il quale, pertanto, non può ritenersi inficiato dalla sua mancata osservanza, che, attenendo a mere operazioni materiali della attività della sottocommissione, non è in grado di configurare un qualche vizio della motivazione resa con voto numerico, che assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla sottocommissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato (v., ex plurimis, Cons. St., IV, 7 marzo 2005, n. 900; 3 maggio 2005, n. 2154; 10 maggio 2005, n. 2269; 27 maggio 2002, n. 2906; da ultimo, 6 maggio 2008, n. 2064). 1.2. Alla stregua delle soprarichiamate affermazioni (e tenuto conto che la appellata non si è costituita e non ha reiterato la proposizione di alcun motivo assorbito in primo grado) l appello deve essere accolto e la statuizione contenuta nell impugnata decisione deve essere riformata, con conseguente reiezione del mezzo di primo grado e salvezza degli atti impugnati. 2. Possono essere compensate, stante la natura della controversia, le spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 8920 del 2010 come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla la decisione impugnata e respinge il ricorso di primo grado. Spese processuali compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati: Paolo Numerico, Presidente Sergio De Felice, Consigliere Fabio Taormina, Consigliere, Estensore Diego Sabatino, Consigliere Fulvio Rocco, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA 5

Il 16/04/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 6