COMUNITÀ' MONTANA "MATESE" 5A ZONA OMOGENEA Via Barcellona n BOIANO

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COMUNITÀ' MONTANA "MATESE" 5A ZONA OMOGENEA Via Barcellona n.155-86021 - BOIANO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1993 N.352 E DELLA LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2000 n. il Regolamento comprensoriale per la raccolta dei FUNGHI EPIGEI Art. 1 Obiettivi Nel quadro di una politica diretta alla protezione del patrimonio naturale ed alla valorizzazione delle potenzialità produttive della montagna, il presente regolamento si propone il fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei,.e di contenere nei relativi ambiti territoriali effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, nel. rispetto dei diritti dei proprietari dei terreni. Art. 2 Territorio di applicazione Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio dei Comuni, facenti parte della Comunità Montana Matese VA zona omogenea, viene individuato come un unico comprensorio omogeneo. Art. 3 Residenza e proprietà fondiaria Ai fini del presente regolamento, in relazione al regime autorizzato in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni aderenti al presente regolamento e i cittadini non iscritti ai registri dell'anagrafe ma nativi in uno dei Comuni aderenti al presente regolamento.

Art.4 Permesso alla raccolta La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana MATESE, VA zona omogenea, con sede in Bojano (CB), così come individuato all'ari. 2 del presente regolamento,è subordinata alla: a) esibizione di un documento di identità per i cittadini di cui all'art.3; b) esibizione del documento di identità e della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento per i restanti cittadini. 2) Le quote di pagamento di riferimento, uguali per tutti i Comuni aderenti al presente regolamento, sono così identificate: ITIPO DI PERMESSO IMPORTO VALIDITÀ1 permesso giornaliero permesso settimanale permesso mensile i i 1 10,00 18,00 40,00 1 giorno 7 giorni 30 giorni permesso annuale j 60,00 jdaì 1 gennaio al 31 dicembre _"-.'-'-'"- '.:"..i".i."'i'-'-- "';";.".";,...^^- ^^ ^ ^-.- - - -.-. : -. -.- :-' ~".""-^;'.v,^'.^.^,1;.-;."-i:.'-n:i"::_'i':i;i: '.".'."" "' "".".'.'".'"."'.'".'.".'.'.".'"".".'.""" ":" "! 3) per i cittadini di cui all'art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita, in tutto il territorio della Comunità Montana. 4) il pagamento del permesso deve essere fatto sul conto corrente postale n.10203867 intestato alla Comunità Montana Matese di Bojano. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai proprietari privati, agli affittuari, usufruttuari e loro rispettivi conviventi per la raccolta di funghi nell'ambito del terreno di loro proprietà e regolarmente tabellato. Art. 5 Periodo di raccolta La raccolta è consentita tutti i gironi dall'alba al tramonto.

Art. 6 Modalità di raccolta La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei; è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere; la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliaria; è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta, tranne che per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettori micologici; è vietata la raccolta di funghi decomposti; è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita cesarea; è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto; è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto. Per quanto non previsto dal presente articolo le modalità della raccolta deve avvenire secondo le modalità previste dalla legge n. 352/93 e secondo le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 11 del 21 febbraio 2000. Art. 7 Quantità II limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare. Art. 8 Limitazioni 1) La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuati dai relativi organismi di gestione; e) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità competente per motivi silvocolturali; d) in altre aree di particolare interesse di valore naturalistico individuate dagli organi Regionali, Comunali o Enti Locali competenti o Provincia; e) nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante. f) nei terreni di proprietà privata opportunamente tabellari.

La raccolta dei funghi epigei può essere interdetta dai singoli proprietari dei terreni mediante l'apposizione sul proprio terreno, a loro cura e spese e dopo aver comunicato alle autorità competenti (Regione, Corpo Forestale dello Stato, Provincia, Comunità Montana, Comune),di appositi cartelli o tabelle riportanti il divieto di raccolta, le tabelle devono circoscrivere il terreno di proprietà dove la raccolta è vietata. 2) La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza di immobili ad uso abitativo adiacenti gli immobili medesimi, salvo che ai proprietari. 3) I Comuni e/o la Comunità Montane possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema forestale disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei per periodi definiti o consecutivi. Art. 9 Destinazione dei proventi I proventi derivanti dai permessi di cui trattasi e quelli derivanti dalle sanzioni sono introitati dalla Comunità Montana Matese la quale tratterrà la somma utile alla copertura delle spese per la gestione, la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali e organizzazione di corsi micologici specifici, ripartendo poi ai singoli Comuni la somma restante, in proporzione alla superficie boscata pubblica e privata facente capo ai singoli Comuni. Art. 10 Permesso 1) II permesso di cui al presente regolamento è personale ed è valido per persone di età superiore agli anni 14 ed è valido per tutto il territorio dell'ambito della Comunità Montana Matese, con esclusione delle zone interdette ai sensi del presente Regolamento del presente regolamento; 2) II titolare del permesso è obbligato a portarlo durante la raccolta; Art. 11 Permessi speciali La Comunità Montana, o il Comune, possono rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, per zone determinate del territorio o anche per tutto il territorio, escluso i luoghi vietati dai proprietari dei fondi. La richiesta di permesso di cui al comma precedente va presentata alla Comunità Montana Matese ed inviata per conoscenza al Comune interessato e deve essere specificato lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si chiede il permesso.

II permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta, nonché la quantità di specie fungine ammesse alla raccolta; II permesso deve essere richiesta d'ufficio. Art. 12 La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticaz;ione dell'arma dei Carabinieri alle guardie venatarie, agli organi di polizia locale e montana e rurale, ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Art. 13 Sanzioni Amministrative Per quanto concerne le violazioni del presente regolamento si applicano integralmente quelle previste dalfart. 19 della L.R. n. 11 del 21 febbraio 2000 e quelle previste dalla Legge 352/93. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dalle Leggi sopra citate si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie: a) da Euro 25,82 a Euro 154,93 la mancanza di permesso o con permesso scaduto; b) da Euro 2,58 a Euro 14,49 se privi al momento di permesso, e comunque da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; e) da Euro 51,64 a Euro 309,87 se in possesso di permesso altrui o contraffatto; il pagamento di queste sanzioni deve essere effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale n. 10203867 intestato alla Comunità Montana Matese, specificando il tipo di violazione. In caso di recidiva si provvede al ritiro del permesso ed eventualmente alla sua revoca definitiva. Art. 14 Entrata in vigore II presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunitario della Comunità Montana Matese e previa pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana Matese e dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Matese, ed è vincolante per tutti i Comuni. Nel corso dell'anno non possono essere apportate modifiche al presente regolamento.

Eventuali proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti devono essere presentate alla Comunità Montana Matese entro il 31 marzo di ogni anno per essere sottoposte all'esame dei Comuni.. Norme transitorie. Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto non espressamente previsto e/o indicato, si applicano le norme della Legge 23 agosto 1993 n. 352 e della L Regionale n. 11/2000.