TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 23.10.2009 sub nr. 153/2009 R.G.C. da: D. F. E. rappresentato e difeso dall'avv. L. C. di Rovereto giusta delega a margine del ricorso RICORRENTE contro R. C. snc dei F.lli R. G. e L., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Vallarsa (TN) loc. ; R. G.; R. L. e R. C. rappresentati e difesi dall avv. M. S. del Foro di Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva CONVENUTI e contro I. A. S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. E. B. di Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI Ricorrente: condannare R. C. snc dei F.lli R. G. L., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Vallarsa (TN) loc. ; R. G., socio illimitatamente responsabile R. C. snc nonché direttore tecnico R. C. snc, residente in Vallarsa (TN) loc. ; R. L., socio illimitatamente responsabile R. C. snc, residente in Vallarsa (TN) loc. e R. C., istitore, preposto e responsabile 1
per l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro della ditta R. C. snc, residente in Vallarsa (TN), loc. a risarcire E. D. F. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'infortunio a lui occorso il 5 luglio 2006 nella misura di euro 238.553,98 al lordo dell indennizzo I.N.A.I.L. che su alcune voci andrà detratto (danno differenziale oggetto e non personalizzato) o la somma maggiore o minore risultante di giustizia con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata. Convenuti: In via preliminare e pregiudiziale di rito R. C.; L: e G. nonchè R. C. s.n.c. in persona del legale rappresentante R. G., come in epigrafe rappresentati e difesi, dichiarano con il presente atto, stanti le ragioni ed allegazioni di antiestesa narrativa, di voler chiamare in causa in garanzia e manleva, a norma del combinato disposti degli art. 106; 269 e 420 VIII e IX comma C.P.C., la compagnia assicurativa I.A. L. A. d'i. S.p.A. corrente in per essere da questa tenuti indenni e manlevati da ogni domanda; risarcimento ed effetto pregiudizievole risarcitorio e di spesa che in denegata ipotesi conseguisse loro dal presente giudizio per l'accoglimento di una qualsiasi domanda del ricorrente E d. F. e con la dichiarazione formulata con il presente atto chiedono che il Giudice, letta la memoria che precede con sue allegazioni, voglia fissare nuova udienza entro gg. 5 disponendo la notifica al terzo A. L. A. d'i. S.p.A., della presente memoria; del ricorso introduttivo e del decreto di differimento di udienza alla suddetta Compagnia Assicurativa terza chiamata e ciò a cura di Cancelleria. In via preliminare di rito e merito Accertare e dichiarare nulla per mancata specificazione della causa petendi, ed in particolare per violazione dell'art. 414 n. 4 e 5 C.P.C., ogni domanda 2
risarcitoria proposta da E. d. F. nei confronti di R. L., G., C. e R. C. s.n.c. in persona del legale rappresentante con ricorso dd. 07/10/09 rispetto all'infortunio da costui subito in data 05/07/2006 ed alle domande risarcitorie da costui riportate e ciò per mancata allegazione di fatti e di norme assertamente violate accertandola quindi inammissibile e respingendola integralmente. In via ulteriore principale di merito Accertare e dichiarare inammissibile e nel merito infondata ogni domanda risarcitoria proposta da E. d. F. avverso i convenuti coimpetiti in difetto di ogni presupposti di fatto e diritto alla sua proposizione, per le ragioni ed allegazioni di antiestesa narrativa, respingendola integralmente a tenere indenni e manlevati i convenuti da ogni pretesa e risarcimento ad ogni titolo riconoscibile al ricorrente altresì per spese di giudizio. In via subordinata di merito Nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità datoriale nell'infortunio subito da E. d. F. addì 05/07/2006, condannare I. A. L. A. d I. S.p.A. in persona del legale rappresentante a tenere i convenuti indenni e manlevati da ogni domanda, risarcimento ed effetto pregiudizievole risarcitorio e di spesa che in denegata ipotesi conseguisse loro dal presente giudizio per l'accoglimento di una qualsiasi domanda del ricorrente E. d. F.. Terza chiamata I. A. S.p.a.: Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis rejectis, Nel merito: respingere siccome infondata in fatto e in diritto ogni e qualsiasi pretesa del ricorrente D. F.. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse una qualche responsabilità, anche solo parziale e/o concorrente dei convenuti, 3
segnatamente della propria assicurata R. C. S.n.c. in relazione all'infortunio occorso in data 05/07/06 dal ricorrente D. F., nelle circostanze di tempo e luogo meglio specificate in ricorso introduttivo, dichiararsi I. A. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a manlevare e così garantire la propria assicurata R. C. S.n.c. d'ogni negativa statuizione che essa avesse a subire in esito alla statuizione del Tribunale ed in relazione al sinistro per cui è causa; il tutto, naturalmente, previa riduzione a giustizia delle domande di parte ricorrente ed alle condizioni di polizza secondo la garanzia in essere, nel limite del massimale contratto (1 milione e cinquantamila Euro). Spese, diritti e onorari di causa oltre ad accessori di legge integralmente rifuse. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.10.2009 D. F. E. premesso di avere subito in data 5.7.2006 un grave infortunio sul lavoro (trauma cranico commotivo con frattura occipitale e temporale irradiata alla rocca petrosa destra, ematoma extradurale temporo basale posteriore, bolle di pneumocefalo ed emoragia sub aracnoidea dei solchi temporali) provocato dalla caudta di un sasso dall alto mentre era intento a lavori di bonifica e consolidamento di una parete rocciosa nel cantiere di Cisterna di Rovereto della ditta F.lli R. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la datrice di lavoro ed i soci e preposti R. G., L. e C. per sentirli condannare al pagamento di 109.734,20 a titolo di danno complementare ed 83.926,01 (o, in subordine, 8.150,17) a titolo di danno differenziale. A sostegno della propria pretesa evidenziava come contrariamente a quanto ritenuto in sede penale (ove il procedimento era stato archiviato) - la ditta convenuta non avesse adottato tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la 4
sua integrità fisica avendo, in particolare, omesso di effettuare in modo corretto il disgaggio del tratto compreso tra la quota dell albero usato come ancoraggio del punto di rinvio e la parte superiore della parete rocciosa ovvero di collocare una rete metallica a doppia torsione ed a maglia esagonale in prossimità della linea individuata dalla quota del citato albero. Nel costituirisi in giudizio la convenuta chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa I. A., presso la quale aveva stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile, per essere dalla stessa manlevata nella denegata ipotesi di ritenuta sua responsabilità; sempre in via preliminare eccepiva l inammissibilità delle domande attoree per mancata specificazione della causa petendi; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per assenza di qualsivoglia sua responsabilità nella causazione dell infortunio. Nel costituirsi in giudizio la terza chiamata I. faceva proprie le difese della F.lli R. snc e si dichiarava pronta a tenerla indenne nei limiti, ovviamente, del massimale - da quanto la stessa fosse stata condannata a pagare nei confronti del ricorrente; rilevava, inoltre, l eccessività delle richieste attoree in punto quantum. Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal Giudice e veniva disposta C.T.U. a mezzo del dott. M. D'I. di Trento. All udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente. *** Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto. 5
L U.O.P.S.A.L. di Trento non ha riscontrato alcuna violazione antinfortunistica causalmente ricollegabile al grave infortunio occorso al D. F. in data 5.7.2006 ed ha ritenuto con valutazione condivisa dal P.M. e dal G.I.P. presso il Tribunale di Rovereto lo stesso accidentale. Ciò in quanto dal primo sopralluogo e dai successivi si è constatato che al momento dell incidente non vi erano sassi o pietre libere poste al di sopra della calata su cui era impiegato il lavoratore infortunato e sul sentiero di camminamento sito all interno del cantiere montano, che attraversa perpendicolarmente le calate, al momento dell incidente non stava transitando nessuno.. (pag. 8 relazione ispettiva prodotta dalle parti). L ispettore R. sentito quale teste nell ambito del presente procedimento - ha confermato tali conclusioni ed ha riferito che la parte superiore del versante roccioso era in condizioni di normale pulizia, che non vi erano sassi pericolanti sul sentiero e che poteva ben essere che lungo la parete ci fosse qualche sasso nascosto, ma resta fermo che il luogo era stato pulito correttamente. La credibilità di tali affermazioni discende non solo dalla qualifica e dal ruolo pubblicistico rivestito dall ispettore, ma anche da una sua competenza extralavorativa specifica derivantegli dall essere alpinista a livello amatoriale. Le restanti testimonianze appaiono pienamente in linea con quanto già accertato nel corso del procedimento penale, essendo, tra le altre cose, emerso che tutti gli operai indossavano le prescritte attrezzature e, in particolare, le scarpe antinfortunistiche e l imbrago, che il terreno era stato preventivamente disgaggiato (testimonianza R.) e che i disgaggi erano stati regolarmente effettuati al momento dell inizio del cantiere, nonché al momento della ripresa dei lavori dopo la pausa invernale (testiominianza ing. S.). 6
La tesi di parte ricorrente volta a rinvenire una responsabilità a titolo di colpa in capo alla società datrice di lavoro ed ai soci e preposti fratelli R. si pone in insanabile contrasto con le risultanze probatorie ed appare supportata unicamente dalle affermazioni del medesimo ricorrente in sede di interrogatorio libero e dalla consulenza di parte allegata al ricorso. Priva di riscontro, in particolare, appare l affermazione secondo cui i convenuti avrebbero violato le prescrizioni del POS per aver contemporaneamente fatto lavorare gli operai a diversi livelli, dal momento che il teste R. non ha minimamente affermato che la sua posizione di lavoro potesse interferire con quella del D. F., essendosi, al contrario, limitato ad affermare di essere, nel momento immediatamente antecedente alla caduta del sasso che ha colpito il compagno di lavoro, sceso diritto e verticalmente andando un po a destra ed un po a sinistra, circa un metro per parte, senza peraltro avvicinarsi al medesimo o essere stato sopra di lui stante anche la presenza della macchina dell aria che l infortunato stava per spegnere. Non essendo addebitabili per le ragioni sin qui esposte rimproveri in termini di colpa nei confronti dei R., il ricorso non può che essere rigettato. Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi, in considerazione della diversa posizione economica delle parti, per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese del giudizio e per porre a carico delle medesime, in parti uguali tra loro, le spese del C.T.U. dott. D I. nell importo a suo tempo liquidato. P.Q.M. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede: 7
1. respinge il ricorso; 2. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio e pone a carico delle stesse, in misura uguale tra loro, le spese di C.T.U. nell importo a suo tempo liquidato Così deciso in Rovereto il 21 dicembre 2010 Il Giudice - dott. Michele Cuccaro - 8