Le Schede Dati di Sicurezza (SDS)

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Le Schede dati di Sicurezza (SDS) Antonello POLES

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Transcript:

Le Schede Dati di Sicurezza (SDS)

COSA PREVEDE IL REACH IN MATERIA DI SDS Titolo IV: Informazioni all interno della catena di approvvigionamento La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR. Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza In vigore dal 1 Giugno 2007: Abrogazione Dir.91/155/CE Tutti i dettagli tecnici sono trattati nell Allegato II

ARTICOLO 31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II: a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vpvb) in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) (candidate list).

ARTICOLO 31 3. Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma della direttiva 1999/45/CE, ma contiene: a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

SDS - NOVITÀ REACH Strumento principale per la trasmissione delle informazioni nel REACH. E prevista l inversione delle Sezioni 2 e 3. E previsto l inserimento dell indirizzo e-mail del tecnico competente responsabile della compilazione. Per le sostanze PBT e vpvb è prevista la redazione di una nuova Scheda Dati di Sicurezza che indichi tali caratteristiche (criteri di definizione all Allegato XIII). Se è richiesto un CSR, sono annessi gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usi identificati.

LE NUOVE e-sds Attività Nome sull etichetta CLP/ Registrazione REACH Revisionare/ inserire la classificazione ed etichettature secondo CLP in coerenza con CSR REACH) Aggiornare coerentemente le informazioni di base Verificare/ aggiornare tutte le conseguenze sulle misure di gestione considerando tutte le norme correlate (coerenza con CSR - REACH) Coerenza con normativa trasporto Sezioni modificate Sezione 1 - Identificazione della sostanza/miscele e società/impresa (n registrazione, usi) Sezione 2 - Identificazione di pericolo Sezione 3 - Composizione / informazione sugli ingredienti Sezione 15 - Etichettatura Sezione 16 - Indicazioni di pericolo Sezione 9 - Proprietà fisico e chimiche Sezione 11 - Informazioni tossicologiche Sezione 12 - Informazioni ecologiche Sezione 4 - Misure di primo soccorso Sezione 5 - Misure antincendio Sezione 6 - Misure di rilascio accidentale Sezione 7 - Manipolazione ed immagazzinamento Sezione 8 - Controllo dell esposizione/ protezione individuale Sezione 10 - Stabilità reattività Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento Sezione 14 - Informazioni sul trasporto Scenari di esposizione Nuovo allegato

SCENARIO DI ESPOSIZIONE Lo scenario di esposizione rappresenta l insieme delle condizioni che descrivono: il modo in cui una sostanza è utilizzata durante il suo ciclo di vita; il modo in cui il Produttore/Importatore raccomanda agli Utilizzatori a Valle di controllare l'esposizione ad una sostanza delle persone e dell'ambiente. Pertanto, il REACH coinvolge nella sua applicazione non solo Produttori/Importatori di sostanze, ma anche i Clienti di essi (Utilizzatori a Valle).

COERENZA FRA CSR, SDS ED ES La e-sds è conforme con quanto dichiarato nel CSR sia nelle 16 sezioni che nell ES allegato Il contenuto dell ES deve essere conforme e/o complementare con quanto contenuto nelle 16 sezioni del corpo della SDS

FLUSSO DELLE INFORMAZIONI

FORMULATORI: PROCEDURE SPECIFICHE Il Formulatore di miscele deve inoltre: includere i pertinenti scenari di esposizione e le altre informazioni pertinenti desunte dalle SDS dei suoi Fornitori per predisporre la propria SDS per gli usi identificati. Per adempiere a questo requisito il Formulatore non può limitarsi a trasmettere lo scenario di esposizione ricevuto dai suoi Fornitori senza valutare se le informazioni da trasmettere ai suoi Clienti forniscono raccomandazioni coerenti su come controllare in maniera adeguata i rischi. valutare se eventuali scenari di esposizione riferiti alle singole sostanze sono pertinenti per l uso del preparato da parte dei suoi Clienti.

AGGIORNAMENTO SDS La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall Art. 31 (9), nelle seguenti situazioni: quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; quando viene rilasciata o rifiutata un autorizzazione; quando viene imposta una restrizione. La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come Revisione con la data pertinente, verrà mandata a tutti i destinatari precedenti ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei 12 mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla Registrazione figurerà il numero di Registrazione: i distributori e i DU potranno omettere le ultime 4 cifre.

REGOLAMENTO (UE) 453/2010 In data 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II, relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS differenti che devono essere adottati sia per sostanze che per miscele secondo tempistiche differenti. Applicazione Allegato I: 1 dicembre 2010 (salvo eccezioni) Applicazione Allegato II: 1 giugno 2015 (salvo eccezioni)

REGOLAMENTO 453/2010 REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 (REACH) REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 (CLP) Prescrive SDS Modifica C&L Stabilisce tempi di transizione C&L REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 Nuovo formato per la redazione di Schede di Dati di Sicurezza che integra le prescrizioni dei regolamenti REACH e CLP e tempistica di attuazione dello stesso.

TEMPISCA SOSTANZE Dal 1 dicembre 2010: Classificazione secondo i criteri della 67/548 e del CLP (doppia classificazione obbligatoria). Etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP. SDS conforme all ALLEGATO I Reg. 453/2010. Fino al 1 dicembre 2012 deroga applicabile alle sostanze a scaffale (immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010): Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 67/548. SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO II REACH purché non sia necessario un aggiornamento SDS: quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; quando viene rilasciata o rifiutata un autorizzazione; quando viene imposta una restrizione. Dal 1 giugno 2015: Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP (abrogazione 67/548). SDS conforme all ALLEGATO II Reg. 453/2010.

TEMPISCA MISCELE Dal 1 dicembre 2010: Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45. SDS conforme all ALLEGATO I Reg.453/2010 (doppia classificazione per i componenti pericolosi). Classificazione volontariamente secondo i criteri CLP. Etichettatura e imballaggio CLP. SDS conforme all ALLEGATO II Reg. 453/2010 (modificato per inserire doppia classificazione). Fino al 1 dicembre 2012 deroga applicabile alle sostanze a scaffale (immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010): Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45. SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO II REACH purché non sia necessario un aggiornamento: quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; quando viene rilasciata o rifiutata un autorizzazione; quando viene imposta una restrizione. Dal 1 giugno 2015: Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP Abrogazione 99/45. SDS conforme all ALLEGATO II Reg.453/2010. Fino al 1 giugno 2017 deroga applicabile alle miscele a scaffale (immesse sul mercato almeno una volta prima del 1 giugno 2015): Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45. SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO I Reg. 453/2010 purché non sia necessario un aggiornamento SDS.

SCENARIO ESPOSITIVO: TEMPISTICA DI VERIFICA Adeguamento allo ES 12 mesi dalla data di ricevimento della scheda con allegato lo scenario e numero di registrazione per documentare la conformità. 6 mesi dalla data di ricevimento della scheda con allegato lo scenario e il numero di registrazione per notificare all ECHA un uso diverso. Azioni possibili in caso di difformità 1. Verificare applicabilità esenzioni 2. Scaling 3. Contattare fornitore * 4. Cambiare fornitore 5. Predisporre un proprio CSR 6. Adeguamento tecnico alle condizioni dello scenario 7. Sostituire sostanza/miscela * Si ricorda l art. 37.3: notifica al fornitore dell uso non contemplato entro un mese dalla fornitura

ALLEGATO I REG. 453/2010: ALCUNI DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI NELLE SDS Distributore o utilizzatore a valle possono omettere le ultime 4 cifre del numero di registrazione (si hanno 7 giorni di tempo per fornire il numero di registrazione completo dalla richiesta da parte dell autorità). 01 - xxxxxxxxxx - xx - xxxx Tipo Numero base Somma di controllo N. indice

ALLEGATO I REG. 453/2010: ALCUNI DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI NELLE SDS Nella sezione 2 obbligatorio riportare per le sostanze sia la classificazione in base alla Dir.67/548/CEE sia in base al CLP. Le informazioni da indicare sull etichetta vanno riportate nella sezione 2 invece che nella sezione 15 e sono quelle in base al CLP per le sostanze e in base alla 99/45/CE per le miscele. Deve essere indicato il pittogramma di pericolo (anche solo il simbolo o il pittogramma in bianco e nero). Nella sezione 3 per le componenti della miscela classificata come pericolosa deve essere riportata la doppia classificazione 67/548/CEE e CLP. Richiesta di maggiori informazioni e di dati (ad es: chimico-fisici).

SOSTANZE s c a d e n z e CLASSIFICAZIONE secondo i criteri della 67/548 e del CLP (DOPPIA CLASSIFICAZIONE OBBLIGATORIA) ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (Art. 61.3 CLP) SDS conforme all ALLEGATO I REG. 453/2010 (art. 1.1 Reg.453/2010) CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (art. 62 CLP). Abrogazione 67/548 SDS conforme all ALLEGATO II REG 453/2010 (art. 1.2 Reg.453/2010) d e r o g h e DEROGA SOSTANZE A SCAFFALE (immesse sul mercato prima del 1 Dicembre 2010) art. 61.4 CLP CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della 67/548 (art. 61.4 CLP) SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO II REACH (art 2.6 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH)

MISCELE s c a d e n z e CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della 1999/45 (art. 61.1 CLP) Volontariamente, si può classificare anche secondo i criteri CLP, in tal caso etichettatura e imballaggio obbligatoriamente secondo CLP (art 61.2 CLP) in tal caso si rimanda agli art 2.4 e 2.5 Reg.453/2010 per la compilazione SDS SDS Se si classifica volontariamente secondo CLP (art 61.2 CLP): ALLEGATO II REG. 453/2010 (Art. 2.3 Reg.453/2010) SDS conforme all ALLEGATO I REG.453/2010 (art. 1.1 Reg.453/2010) CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri CLP (art. 62 CLP). Abrogazione 1999/45 SDS conforme all ALLEGATO II REG. 453/2010 (art. 1.2 Reg.453/2010) d e r o g h e DEROGA (miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1 Dicembre 2010) CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri della 1999/45 (art. 61.1 CLP) SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO II REACH (art 2.7 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH) DEROGA MISCELE A SCAFFALE (immesse sul mercato prima del 1 Giugno 2015) art. 61.4 CLP CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO secondo i criteri 1999/45 (art. 61.4 CLP) SDS continua ad essere conforme all ALLEGATO I REG. 453/2010 (art 2.6 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS (art 31.9 REACH)