Il recepimento della direttiva europea n. 2011/7 in Germania

Documenti analoghi
Agenda. Intermediari di commercio: Il contratto di agenzia e di distribuzione, il consignment stock in Germania

Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali Nuova disciplina

Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni. Nuove disposizioni sui pagamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Interessi di mora. Se vuoi acquistare questo file clicca qui...

Reg. Imprese di TARANTO n REA n sito web:

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MODULO 4 La contabilità generale UNITÀ 3 L acquisizione dei fattori produttivi

DECRETO LEGISLATIVO - 09/11/2012, n. 192

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2624

F O G L I O I N F O R M A T I V O NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI TRATTI SU CONTI DI PERTINENZA ESTERA I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

OGGETTO: 129/AE = Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

o Il regolamento della posizione IVA

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI NEI PAESI BRIC (BRASILE, FEDERAZIONE RUSSA, INDIA, CINA)

Transazioni commerciali Ritardi nei pagamenti. Federica Bonafaccia

ESERCITAZIONE PRATICA

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012

La nuova Direttiva 2011/7/EU relativa alla lotta contro i. transazioni Commerciali. Idaira Robayna Alfonso

L anticipo su fatture

L attuazione della direttiva 2011/07/UE in Italia L applicabilità della disciplina ai lavori ed ai contratti pubblici

1. Le condizioni unificate si applicano esclusivamente tra commercianti.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

Condizionamento srl. catalogo generale EV Condizionamento srl

Interessi di mora. Rimangono esclusi dall ambito di applicazione della normativa i rapporti tre imprese/professionisti e clienti privati.

RITARDI DI PAGAMENTO. Roma, 19 Settembre 2012

Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni

LA CONTRATTUALISTICA NEL SETTORE ALIMENTARE

Gli impatti sui processi aziendali in seguito all entrata in vigore dell Art.62 della legge n. 27 / 2012

LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REALIZZO

NEWS DALL AUTHORITY (AEEGSI)

SERVIZIO DI INCASSO CREDITI ITALIA

FOGLIO INFORMATIVO N SERVIZIO ELETTRONICO INCASSI RIBA MAV SDD Aggiornato al 12/05/2017

Interessi su ritardati pagamenti: determinazione del saggio di interesse per il I semestre 2011

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Come sapere se ho un assegno protestato

Ricognizione sanzioni in tema di ritardo pagamenti PP.AA. ALLEGATO 1 1 ADEMPIMENTI NORMATIVA SOGGETTO SANZIONATO Pagamento debiti entro 30/60 gg. (art

Marco Bettini. dottore commercialista revisore contabile **** ALLEGATO 1 *** Regolamento di vendita con la modifica in rosso apportata al prezzo

Fare business con la Germania un profilo degli aspetti legali

Convegno su La gestione del rischio di credito commerciale: la polizza credito e altri strumenti di tutela alternativa all assicurazione

I ITA. 1O e 3O. carpano.it. Lunette folli elevabili. JACK 1O e 3O I 1

185 FALLIMENTO 1 Artt bis

Anno 2012 N.RF246. La Nuova Redazione Fiscale

COUNTRY PAYMENT REPORT. Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

STUDIO LEGALE ALBICINI. Modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle

ESERCIZI PROGRAMMATI MODULO 3 UNITÀ 2

L applicazione degli interessi legali di mora per i tardivi pagamenti nelle transazioni commerciali

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

SCOPO PRINCIPALE dei Titoli di Credito

IL FACTORING. SOMMARIO: 1. Factoring 1.1. Generalità 1.2. Aspetti giuridici e fiscali 1.3. Aspetti contabili. 1. Factoring

L APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Allegato GARANZIA PAGAMENTI MATERIALI APPROVVIGIONATI E-BUSINESS (da allegare sia ai contratti con gli Appaltatori che con i Fornitori e-business)

Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002

Valore nominale del credito < var. fin. + (riscossione) Si riscuotono interessi di mora o penali.

anticipata gli interessi al 18% calcolati secondo l anno commerciale. Si determini il tasso effettivo del finanziamento considerando l anno civile.

Condizioni e termini di vendita, consegna e pagamento. I. Generalità, offerta, termini di consegna,

Dalla parte dei professionisti vitruvio.crediticertificati.it

L acquisto di merci: Definizione: riguarda fattori produttivi a breve ciclo di utilizzo destinati ad essere venduti o utilizzati per la produzione

FOGLIO INFORMATIVO INCASSI CARTACEI ED ELETTRONICI Servizi di incasso: RI.BA., SEPA SDD, MAV, Titoli cambiari, Fatture

Prestito Obbligazionario Banca di Imola S.p.A 03/06/08 03/06/11 3,85% 206^ Emissione (Codice ISIN IT )

IL FACTORING. SOMMARIO: 1. Factoring. 1.1 Generalità Aspetti giuridici e fiscali Aspetti contabili. 1 Factoring. 1.

DIRETTIVE. DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n modificato dal d.lgs. n. 192 del Direttiva 2000/35/Ce Direttiva 2011/7/Ue.

ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA

Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni Le nuove disposizioni applicabili ai contratti di cessione di prodotti agroalimentari. Avv.

RISOLUZIONE N. 39/E 28/03/2017. Direzione Centrale Normativa

14 Lezione LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE GLI ARTT

ECONOMIA AZIENDALE (canale A-D) prof. Michele Galeotti Esame scritto del 08/06/2016

FOGLIO INFORMATIVO relativo a: INCASSI PAGAMENTI E SERVIZI VARI

28,50 30,20 33,50 34,90 37,00 39,30 39,80 40,70 43,50 43,90 45,90 50,00 55,00 64,00 66,00 72,00 82,00 88,00 97,00 99,00

L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

R O S S I & A S S O C I A T I

2

LISTINO PREZZI U1839_BERNARDI listino prezzi ITA.indd 1 18/11/15 09:40

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

OGGETTO: Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali - Nuova disciplina

La cambiale all ordine l obbligazione di pagare far pagare persona somma luogo scadenza

Scuola del Curatore Fallimentare Il Programma di Liquidazione e i contratti pendenti I CONTRATTI PENDENTI. MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015

ESERCIZI DI CONTABILITA (PRIMA PARTE)

FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

Il credito al consumo

Centro Studi RITARDATI PAGAMENTI. Università Bocconi. Guglieri Andrea Responsabile Area Economia ed Imprese

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile

SEGRETARIATO GENERALE

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

PSD Payment Services Directive

Condizioni generali di contratto

CESSIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI PER OGGETTO I PRODOTTI TRATTATI NEL MERCATO DEI CEREALI

FOGLIO INFORMATIVO N SERVIZIO ELETTRONICO INCASSI RIBA MAV SDD Aggiornato al 24/10/2016

Condizioni generali di vendita e fornitura dell UNIONE DELLE SEGHERIE DELL ALTO ADIGE

L anticipo su fatture.

IL REGOLAMENTO DEI DEBITI E DEI CREDITI

Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

CONDIZIONI DI VENDITA

L IVA e la documentazione delle vendite

Capitolo 30. Gestione della liquidità. Principi di finanza aziendale. Richard A. Brealey Stewart C. Myers Sandro Sandri.

Transcript:

Il recepimento della direttiva europea n. 2011/7 in Germania CONVEGNO 8 maggio 2013 a S. Michele all`adige REFERENTE: AVV. ROLAND PLECHER

Agenda I. La direttiva europea n.2011/7 II. Il recepimento della direttiva n.2011/7 in Germania III. Excursus: Il recepimento della direttiva n. 2011/7 in Austria IV. Excursus: garanzie di pagamento

I. La direttiva europea n.2011/7 Obiettivi della direttiva sostituisce e completa la direttiva 2000/35 (lotta contro il ritardo di pagamento) creare cultura del pagamento immediato per migliorare la liquidità, competetività, la efficienza economica delle imprese (soprattutto le piccole e medie) disciplinare l amministrazione commitente

Ambito di applicazione esclusivamente per contratti commerciali La direttiva distingue per i regolamenti tra (1) contratti tra imprese (2) contratti tra imprese ed enti pubblici (Def. enti pubblici nelle direttive 2004/17 e 2004/18) Non trova applicazione per contratti con un consumatore!

Diritti previsti dalla direttiva in caso di mancato pagamento I. Interessi di mora indipendentemente da solleciti, anche in caso di non aver stabilito un termine per la retribuzione, a partire da 30 giorni dopo la ricezione della fattura o 30 giorni dopo la ricezione della merce/prestazione (quando la data della ricevuta della fattura è sconosciuta) 30 giorni dopo la ricezione della merce/prestazione se arriva la fattura anticipatamente alla merce/prestazione 30 giorni dopo il collaudo o la verifica della conformità della merce, se stabilita nel contratto o dalla legge (se il debitore ha ricevuto prima o simultaneamente la fattura)

Diritti previsti dalla direttiva in caso di mancato pagamento II. Contratti tra imprese ed enti pubblici Per tutelare meglio l imprenditore della scarsa disponibilità di pagare degli enti pubblici europei: Termine di pagamento da stabilire regolarmente : 30 giorni eccezione nell art. 4 comma 4 della direttiva 2011/7: termine massimo in assoluto per il pagamento da stabilire : 60 giorni Divieto di stabilire un termine per il ricevimento della fattura nel contratto per evitare frodi alla legge

Diritti previsti dalla direttiva in caso di mancato pagamento III. Procedure del collaudo Termine massimo per la procedura del collaudo («testrun» etc.): 30 giorni dopo il ricevimento della merce o dei servizi lo stesso vale per contratti d`opera IV. Termini di pagamento da stabilire Tra imprese: Tra imprese e enti pubblici: 60 giorni massimi 30 giorni massimi In genere questi termini non possono essere superati

Diritti previsti della direttiva in caso di mancato pagamento V. Interessi di mora Almeno 8 punti sul interesse stabilito della banca centrale europea VI. Risarcimento a forfait per il creditore Almeno 40,00 (viene accreditato con eventuali spese di avvocato/ufficio di incasso)

Diritti previsti della direttiva in caso di mancato pagamento Regolamenti in contratti a sfavore del creditore per quanto riguarda I termini di pagamento Gli interessi di mora non sono validi o creano il diritto ad un risarcimento dei danni

Termine per il recepimento la direttiva deve essere recepita entro il 16.03.2013 Il legislatore nazionale può trovare anche soluzioni più convenienti per il creditore

II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.1. Termini di pagamento nel BGB nel BGB fino ad oggi non si trovano termini di pagamento Soluzione: inserimento del nuovo 271a BGB, il quale prevede scadenze per il pagamento come segue: - tra imprese: 60 giorni massimi - tra imprese ed enti pubblici: 30 giorni massimi in genere non possono essere superati

II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.2. La mora nel BGB Regolamento generico nel 286 BGB prevede in genere il sollecito del mancato pagamento il sollecito non è necessario invece, se è stato stabilito un termine preciso per il pagamento B2B: 286 comma 3 BGB contiene la messa in mora automatica dopo 30 giorni dopo la data della ricezione della fattura (se tale data è sconosciuta dalla data della scadenza e ricezione della controprestazione tale regolamento è già una tutela migliore del creditore di quanto previsto dalla direttiva!

II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.3. Il collaudo nel BGB (contratto d`opera) Regolamento del collaudo nel 640 BGB prevede che il concedente senza fissazione è obbligato di collaudare l opera. Se non provvede al collaudo entro un termine ragionevole, l opera è da considerarsi collaudata visto il nuovo art. 3 comma 4 della direttiva, il termine ragionevole non dovrebbe superare i 30 giorni Soluzione: Previsto dal nuovo 271a III BGB, che prevede un termine per il collaudo di massimo 30 giorni dopo la ricezione dell opera

II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.4. interessi di mora nel BGB Gli interessi di mora erano già prima della direttiva previsti di 8 punti sul tasso di interesse base (attualmente: - 0,13 dal 01.01.2013) Il cambiamento previsto nel 288 BGB aumenta gli punti sul tasso di interesse base da 8 a 9 Regolamento migliore per il creditore di quanto previsto dalla direttiva

II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.5. Risarcimento a forfait Nel BGB un risarcimento a forfait non era previsto È previsto nel nuovo 288 comma 5 BGB un risarcimento a forfait di 40,00 nel caso di un tardivo pagamento Il risarcimento a forfait è incluso però nel risarcimento di eventuali onorari per il recupero credito che può essere comunque richiesto

II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania Entrata in vigor previsto per il 15.03.2013 Fino ad oggi esiste solamente la bozza della legge.

II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania Prospettive ed aspettative: In Germania non sono previsti molti cambiamenti, in quanto circa 82 % delle fattura viene pagata entro un mese. I cambiamenti sono di particolare interesse per quanto riguarda il pagamento dagli enti pubblici In passato il tardivo pagamento loro ha causato molti fallimenti di aziende artigiane. Conseguenze più importanti in altri paesi europei con usanze di scadenze più lunghe (Italia) o dove non esistono regolamenti ampi dell risarcimento del danno di mora ( Inghilterra) La direttiva nuova rinforza i diritti dei creditori però non impedisce mancati pagamenti in quanto non contiene elementi preventivi.

Excursus: il recepimento in Austria Le fatture sono di principio in scadenza a vista salvo degli accordi diversi (il termine massimo è 60 gg.) Luogo di adempimento per pagamenti è in futuro il domicilio/la sede del creditore Un pagamento tramite un versamento bancario è solamente non in ritardo, se l accredito avviene entro il termine previsto (prima era sufficiente la data dell ordine di rimessa) Un collaudo o un procedimento di verifica (da esempio testrun ) deve avvenire entro 30 gg dopo la data del ricevimento della merce o dei servizi In caso di mora tra imprenditori (b2b) il creditore può richiedere delle spese monitorie di Euro 40.- Aumento degli interessi di mora da 8 % a 9,2 % (b2b) Esclusione contrattuale degli interessi di mora non è valida

Excursus: garanzie di pagamento Pagamento in anticipo Assegno e cambiale Fideiussione bancaria Riserva di proprietà

Esempio di formulazione di una clausola di riserva di proprietà (1) La merce fornita resta di proprietà del Venditore fino al pagamento integrale di tutte le richieste in essere maturate e ancora da maturarsi. Tale diritto si estende alla combinazione della merce venduta con altra, non di proprietà del Venditore. L Acquirente può però, nell ambito di una sua regolare attività commerciale, vendere tale merce. (2) L Acquirente cede al Venditore anticipatamente tutti i suoi diritti derivanti dalla rivendita della merce del Venditore. Il Venditore accetta in anticipo tale cessione. (3) La garanzia a favore del Venditore viene ridotta nei casi in cui la proprietà riservata superi il valore del credito rimanente per più del 20 %.

Grazie per la Vostra attenzione