Il recepimento della direttiva europea n. 2011/7 in Germania CONVEGNO 8 maggio 2013 a S. Michele all`adige REFERENTE: AVV. ROLAND PLECHER
Agenda I. La direttiva europea n.2011/7 II. Il recepimento della direttiva n.2011/7 in Germania III. Excursus: Il recepimento della direttiva n. 2011/7 in Austria IV. Excursus: garanzie di pagamento
I. La direttiva europea n.2011/7 Obiettivi della direttiva sostituisce e completa la direttiva 2000/35 (lotta contro il ritardo di pagamento) creare cultura del pagamento immediato per migliorare la liquidità, competetività, la efficienza economica delle imprese (soprattutto le piccole e medie) disciplinare l amministrazione commitente
Ambito di applicazione esclusivamente per contratti commerciali La direttiva distingue per i regolamenti tra (1) contratti tra imprese (2) contratti tra imprese ed enti pubblici (Def. enti pubblici nelle direttive 2004/17 e 2004/18) Non trova applicazione per contratti con un consumatore!
Diritti previsti dalla direttiva in caso di mancato pagamento I. Interessi di mora indipendentemente da solleciti, anche in caso di non aver stabilito un termine per la retribuzione, a partire da 30 giorni dopo la ricezione della fattura o 30 giorni dopo la ricezione della merce/prestazione (quando la data della ricevuta della fattura è sconosciuta) 30 giorni dopo la ricezione della merce/prestazione se arriva la fattura anticipatamente alla merce/prestazione 30 giorni dopo il collaudo o la verifica della conformità della merce, se stabilita nel contratto o dalla legge (se il debitore ha ricevuto prima o simultaneamente la fattura)
Diritti previsti dalla direttiva in caso di mancato pagamento II. Contratti tra imprese ed enti pubblici Per tutelare meglio l imprenditore della scarsa disponibilità di pagare degli enti pubblici europei: Termine di pagamento da stabilire regolarmente : 30 giorni eccezione nell art. 4 comma 4 della direttiva 2011/7: termine massimo in assoluto per il pagamento da stabilire : 60 giorni Divieto di stabilire un termine per il ricevimento della fattura nel contratto per evitare frodi alla legge
Diritti previsti dalla direttiva in caso di mancato pagamento III. Procedure del collaudo Termine massimo per la procedura del collaudo («testrun» etc.): 30 giorni dopo il ricevimento della merce o dei servizi lo stesso vale per contratti d`opera IV. Termini di pagamento da stabilire Tra imprese: Tra imprese e enti pubblici: 60 giorni massimi 30 giorni massimi In genere questi termini non possono essere superati
Diritti previsti della direttiva in caso di mancato pagamento V. Interessi di mora Almeno 8 punti sul interesse stabilito della banca centrale europea VI. Risarcimento a forfait per il creditore Almeno 40,00 (viene accreditato con eventuali spese di avvocato/ufficio di incasso)
Diritti previsti della direttiva in caso di mancato pagamento Regolamenti in contratti a sfavore del creditore per quanto riguarda I termini di pagamento Gli interessi di mora non sono validi o creano il diritto ad un risarcimento dei danni
Termine per il recepimento la direttiva deve essere recepita entro il 16.03.2013 Il legislatore nazionale può trovare anche soluzioni più convenienti per il creditore
II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.1. Termini di pagamento nel BGB nel BGB fino ad oggi non si trovano termini di pagamento Soluzione: inserimento del nuovo 271a BGB, il quale prevede scadenze per il pagamento come segue: - tra imprese: 60 giorni massimi - tra imprese ed enti pubblici: 30 giorni massimi in genere non possono essere superati
II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.2. La mora nel BGB Regolamento generico nel 286 BGB prevede in genere il sollecito del mancato pagamento il sollecito non è necessario invece, se è stato stabilito un termine preciso per il pagamento B2B: 286 comma 3 BGB contiene la messa in mora automatica dopo 30 giorni dopo la data della ricezione della fattura (se tale data è sconosciuta dalla data della scadenza e ricezione della controprestazione tale regolamento è già una tutela migliore del creditore di quanto previsto dalla direttiva!
II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.3. Il collaudo nel BGB (contratto d`opera) Regolamento del collaudo nel 640 BGB prevede che il concedente senza fissazione è obbligato di collaudare l opera. Se non provvede al collaudo entro un termine ragionevole, l opera è da considerarsi collaudata visto il nuovo art. 3 comma 4 della direttiva, il termine ragionevole non dovrebbe superare i 30 giorni Soluzione: Previsto dal nuovo 271a III BGB, che prevede un termine per il collaudo di massimo 30 giorni dopo la ricezione dell opera
II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.4. interessi di mora nel BGB Gli interessi di mora erano già prima della direttiva previsti di 8 punti sul tasso di interesse base (attualmente: - 0,13 dal 01.01.2013) Il cambiamento previsto nel 288 BGB aumenta gli punti sul tasso di interesse base da 8 a 9 Regolamento migliore per il creditore di quanto previsto dalla direttiva
II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania 1. Regolamenti attuali e cambiamenti previsti 1.5. Risarcimento a forfait Nel BGB un risarcimento a forfait non era previsto È previsto nel nuovo 288 comma 5 BGB un risarcimento a forfait di 40,00 nel caso di un tardivo pagamento Il risarcimento a forfait è incluso però nel risarcimento di eventuali onorari per il recupero credito che può essere comunque richiesto
II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania Entrata in vigor previsto per il 15.03.2013 Fino ad oggi esiste solamente la bozza della legge.
II. Il recepimento della direttiva 2011/7 in Germania Prospettive ed aspettative: In Germania non sono previsti molti cambiamenti, in quanto circa 82 % delle fattura viene pagata entro un mese. I cambiamenti sono di particolare interesse per quanto riguarda il pagamento dagli enti pubblici In passato il tardivo pagamento loro ha causato molti fallimenti di aziende artigiane. Conseguenze più importanti in altri paesi europei con usanze di scadenze più lunghe (Italia) o dove non esistono regolamenti ampi dell risarcimento del danno di mora ( Inghilterra) La direttiva nuova rinforza i diritti dei creditori però non impedisce mancati pagamenti in quanto non contiene elementi preventivi.
Excursus: il recepimento in Austria Le fatture sono di principio in scadenza a vista salvo degli accordi diversi (il termine massimo è 60 gg.) Luogo di adempimento per pagamenti è in futuro il domicilio/la sede del creditore Un pagamento tramite un versamento bancario è solamente non in ritardo, se l accredito avviene entro il termine previsto (prima era sufficiente la data dell ordine di rimessa) Un collaudo o un procedimento di verifica (da esempio testrun ) deve avvenire entro 30 gg dopo la data del ricevimento della merce o dei servizi In caso di mora tra imprenditori (b2b) il creditore può richiedere delle spese monitorie di Euro 40.- Aumento degli interessi di mora da 8 % a 9,2 % (b2b) Esclusione contrattuale degli interessi di mora non è valida
Excursus: garanzie di pagamento Pagamento in anticipo Assegno e cambiale Fideiussione bancaria Riserva di proprietà
Esempio di formulazione di una clausola di riserva di proprietà (1) La merce fornita resta di proprietà del Venditore fino al pagamento integrale di tutte le richieste in essere maturate e ancora da maturarsi. Tale diritto si estende alla combinazione della merce venduta con altra, non di proprietà del Venditore. L Acquirente può però, nell ambito di una sua regolare attività commerciale, vendere tale merce. (2) L Acquirente cede al Venditore anticipatamente tutti i suoi diritti derivanti dalla rivendita della merce del Venditore. Il Venditore accetta in anticipo tale cessione. (3) La garanzia a favore del Venditore viene ridotta nei casi in cui la proprietà riservata superi il valore del credito rimanente per più del 20 %.
Grazie per la Vostra attenzione