COME SI COSTITUISCE UN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



Documenti analoghi
STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CAPITALI

COSTITUZIONE DI UN ENTE NON COMMERCIALE ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ELEMENTI COSTITUTIVI

Le associazioni sportive

ASSOCIAZIONI CULTURALI PRO LOCO

ASSOCIAZIONI NO PROFIT Associazioni/gruppi sportivi Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche

I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI. Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre

Introduzione agli enti non profit di tipo associativo. 7 NOVEMBRE 2015 Dott.ssa Angela Petrignano

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

Estratto dal D. L. 04/12/97 n. 460

SOGGETTI INTERESSATI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR , n. 445)

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Primi passi per la costituzione di una Associazione

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il/La sottoscritto/a in qualità di presidente del Circolo/Associazione denominato/a

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

REGIONE LAZIO ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA AREA TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento

INQUADRAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DELLE BANDE MUSICALI

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ART. 7 ART. 8 ART. 9

1. Premessa e definizioni

COME AFFILIARSI ALLA FIBa e COME COSTITUIRE UNA NUOVA A.S.A. (Associazione Sportiva Affiliata)

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI REQUISITI (art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

All. A) AL SINDACO DEL COMUNE DI SPINEA OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

La disciplina fiscale delle ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE

INQUADRAMENTO FISCALE DELL ATTIVITA INTERNA ED ESTERNA DELLE APS

Adempimenti ed agevolazioni delle società ed associazioni sportive dilettantistiche

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

Comune di Gavirate REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI GAVIRATE

F.A.Q. OdV e Aps a confronto

5 per mille per enti del volontariato e Asd

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 7 dicembre 2000, n. 383)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

5 per mille al volontariato 2007

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI. Relatore Dott.ssa Luisa Mortati

I REQUISITI STATUTARI

Le Onlus. Le ONLUS: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale Anagrafe delle ONLUS e procedura di iscrizione...53

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

OGGETTO: Richiesta di ammissione agli elenchi degli enti beneficiari della destinazione 5x1000

LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

Costituire un associazione di volontariato

MUNICIPIO VIII GENOVA MEDIO LEVANTE ISCRIZIONE AL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

CITTÀ DI PAVULLO NEL FRIGNANO. (Provincia di Modena)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE

che verrebbe posta a carico delle parrocchie in contrasto con l esenzione prevista dal Decreto

Anno Accademico CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo

Oggetto: MODALITA E TERMINI D ISCRIZIONE RELATIVI AGLI ENTI DESTINATARI DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF (ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ANNO D IMPOSTA 2012)

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

"#$$%&''& "('#$ )) &'*+

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

D.LGS 460/1997 Le ONLUS

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

Allegato A STATUTO SOCIALE

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

Comune di Termini Imerese. Regolamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

CORSO DI FORMAZIONE Approfondimenti fiscali e giuridici per le società affiliate FIV

IL MODELLO EAS: LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

C. De Stefanis ENTI NON PROFIT. 5ª Edizione

A.I.C.S. - Solidarietà

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

CIRCOLARE N. 13/E. Roma, 26 marzo 2015

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011

IL CONSIGLIO REGIONALE

NOTIZIE UTILI. Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

Regolamento Comunale. per l istituzione e la tenuta del registro Comunale. delle Associazioni di promozione sociale

Le società di capitali. Società Per Azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata

Transcript:

COME SI COSTITUISCE UN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA L attività sportiva dilettantistica, con l introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002 articolo 90), può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate: - associazione sportiva dilettantistica: 1 Riconosciuta; 2 Non riconosciuta 1 società di capitali distinte in: 3 società per azioni; 4 società in accomandita per azioni; 5 società a responsabilità limitata; 6 società cooperative. 1.1 Costituzione di un associazione sportiva dilettantistica La costituzione di una associazione sportiva dilettantistica comporta i seguenti adempimenti: a) redazione atto costitutivo e statuto; b) inizio attività IVA; c) comunicazione Ufficio II.DD.; d) iscrizione albo ONLUS ( solo se è prevista attività prevalentemente di utilità sociale); e) comunicazione alla S.I.A.E.. MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEFINITA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, SONO:

NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97 REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DUE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA. CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO IL CODICE 92.62.1 PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE ESERCITATA) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL CODICE FISCALE. ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL CONSIGLIO. a) redazione atto costitutivo e statuto. Le associazioni sportive possono essere costituite per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. La forma di atto che viene più utilizzata nella realtà odierna è quella della scrittura privata registrata. L atto costitutivo è il documento contenente la denominazione sociale, la sede legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo. CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO * LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ' * I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI) * NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA *L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI) * LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI. Lo statuto è il documento che costituisce parte integrante dell atto costitutivo e contiene gli obiettivi dell ente e le norme che regolano il suo funzionamento.

Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica deve ottemperare alle norme previste dal D.lgs 460/97, contenute nel comma 4-quiques dell art. 111 del TUIR, di seguito esposte: - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; - obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; - disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneita alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d età per l approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione; - obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; - eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; - intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le associazioni che non adeguano i propri statuti alle norme di cui sopra, non possono usufruire delle norme agevolative previste dai commi 3, 4-bis, 4-ter, e 4-quater dell art. 111 del TUIR. Il comma 3 dell art. 111 del TUIR evidenzia che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione

degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. Il comma 4-bis dell art. 111 evidenzia che per le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. Il comma 4-ter dell art. 111 evidenzia che l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. Il comma 4-quater dell art. 111 evidenzia che per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. CONTENUTI DELLO STATUTO * ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO * DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE * SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELL ATTIVITA * DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLE

MODALITA ASSOCIATIVE (SOCI MAGGIORENNI: UGUALI DIRITTI ATTIVI E PASSIVI) * INDIVIDUAZIONE DELL ORGANO SOCIALE DEPUTATO A DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI (TESSERE) E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA') * DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO * REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA- CONSIGLIO- ECC...) * DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO * MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA * OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO * SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO: FINI UTILITA' GENERALE, SENTITO L ORGANISMO GARANTE) b) inizio attività iva. Dopo la redazione dell atto costitutivo e dello statuto e della sua registrazione all Ufficio del Registro territorialmente competente, si procede alla richiesta di attribuzione del numero di partita iva (l inizio attività dell associazione ) a norma dell art. 35 del D.P.R. 633/1972. Per effettuare tale comunicazione si utilizza il Modello Iva AA 7/6 al quale si allega in fotocopia l atto costitutivo e statuto dell associazione e il documento di riconoscimento del rappresentante legale. Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 ( di cui esporremo successivamente) devono effettuare tale opzione nella Sezione 3 del Quadro O, barrando l apposita casella e apponendo la firma del rappresentante legale. La richiesta di inizio attività all Ufficio Iva deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell associazione. c ) comunicazione alla sezione II.DD. della Agenzia delle entrate

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 devono comunicare tale opzione all agenzia delle entrate sez. II.DD. territorialmente competente. d) comunicazione Onlus. Il decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; rientrano in tale categoria gli Enti non commerciali che operano in particolari settori di interesse collettivo per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; tra queste attività rientra lo sport dilettantistico rivolto a categorie svantaggiate. L anagrafe unica delle ONLUS è attualmente istituita presso il Ministero dello Finanze; le associazioni sportive dilettantistiche, entro 30 giorni dalla loro costituzione, devono darne comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente utilizzando l apposito modello. Le ONLUS devono obbligatoriamente adeguare il proprio statuto alle norme previste dal D.lgs 460/97 e nella loro denominazione includere la sigla ONLUS. e) comunicazione Siae. Il Ministero delle Finanze ha delegato la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ad effettuare controlli con periodicità trimestrale agli Enti non commerciali. Pertanto, entro 30 giorni dalla costituzione l associazione deve comunicare l inizio attività iva alla SIAE utilizzando l apposito modello e allegando in fotocopia l atto costitutivo e statuto, l inizio attività IVA (Modello AA 7/6) e il documento di riconoscimento del rappresentante legale. 1.2 Costituzione di una società sportiva di capitali L articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l introduzione di altre forme societarie per lo svolgimento dell attività sportiva dilettantistica: la società per azioni; la società in accomandita per azioni; la società a responsabilità limitata; società cooperative.

Lo statuto di una società sportiva di capitali deve uniformarsi ai seguenti principi: - assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI. - rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione. - Organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche: questo deve essere l oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica. - Divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo nell amministrare un altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un altra società sportiva dilettantistica. - Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento: è un principio già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs 460/97. - Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi. Sono esentati dalle previsioni sopra riportate i gruppi sportivi militari firmatari di convenzioni con il CONI. Istituzione Registro presso il CONI E istituito presso il CONI un registro, dove dovranno iscriversi tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche. Le modalità per la tenuta del registro verranno disciplinate da apposite delibere emanate dal Consiglio Nazionale del CONI. È

probabile che l iscrizione di una società o associazione sportiva dilettantistica presso tale registro sia un requisito fondamentale per accedere ai contributi di qualsiasi Ente pubblico.