Contratto tipo per compositori/compositrici di musica da film



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ARF/FDS GARP SFP Associazione svizzera regia Gruppe Autori, Associazione svizzera dei sceneggiatura film Registi, Produttori produttori di film SUISA Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali SUISSIMAGE Società svizzera per la gestione dei diritti d autore di opere audiovisive Contratto tipo per compositori/compositrici di musica da film (contratto per un opera non ancora esistente) tra membro della/-e seguente/-i società di gestione: denominato qui di seguito il compositore / la compositrice, e denominato qui di seguito produttore * * * * * * * 1 Oggetto del contratto 11 Il produttore produce un film con il titolo di lavoro e per cui è previsto il regista 12 Il compositore/la compositrice si impegna a comporre la musica di tale film ed eventualmente a registrarla nonché ad accordare al produttore il diritto di utilizzare e sfruttare l opera e la registrazione come musica da film nei limiti previsti dall art 3 13 Il produttore s impegna, dal canto suo, a corrispondere al compositore/alla compositrice il compenso qui di seguito convenuto

/2

pagina 2 2 Opera e consegna 21 1 Il compositore/la compositrice crea la musica (con/senza testo) del film sopra indicato sulla base delle seguenti condizioni (durata, testi da mettere in musica, numero di sequenze, orchestrazione, interpreti, opere di terzi, budget per l interpretazione e la registrazione, ecc): 2 Lui/lei lavora in collaborazione con il regista del film 22 Il compositore/la compositrice consegna l intera musica nella forma seguente (partiture, master con specificazione tecnica, numero di tracce sonore, ecc): 23 1 Il compositore/la compositrice presenta al produttore entro il (data) un progetto per la musica da film e delle prime proposte di composizione ( layout ) 2 Il produttore si esprime in merito alle proposte entro un massimo di 30 giorni e comunica all interessato/-a i suoi eventuali desideri riguardo a modifiche o aggiunte 3 Se entro il termine indicato non vi è alcuna presa di posizione, il progetto ed il layout sono da considerarsi accettati 24 Il compositore/la compositrice presenta al produttore entro il (data) una prima stesura ed entro il (data) la stesura definitiva 25 1 Dopo la consegna della versione definitiva, il compositore/la compositrice si impegna a modificare, su richiesta del produttore, alcuni punti dell opera, purché le modifiche richieste siano ragionevoli e purché rientrino nelle condizioni pattuite (art 21) 2 Il produttore deve comunicare al compositore/alla compositrice la sua richiesta di rielaborazione entro 30 giorni dalla consegna della versione definita e concedergli una proroga di almeno giorni 26 Il produttore può rifiutare l accettazione dell opera solo se essa, anche dopo la sua rielaborazione ai sensi dell art 25, presenta difetti qualitativi considerevoli o se non sono state rispettate le condizioni convenute Il produttore dovrà notificare il suo rifiuto entro 30 giorni dalla consegna dell opera Trascorso tale termine l opera è da considerarsi accettata 27 1 Il produttore non è tenuto ad utilizzare la musica creata in virtù del presente contratto Può utilizzarne solo alcune parti ed è libero di utilizzare anche altra musica /3

pagina 3 2 Se il produttore rinuncia ad utilizzare l opera consegnata per intero o singole parti da essa indipendenti, tutti i diritti ceduti in forza del presente contratto ritornano al compositore/alla compositrice che a sua volta ha la facoltà di utilizzare l opera o parti di essa 3 Se il produttore non ha utilizzato la musica da film per lo scopo previsto dal contratto entro due anni dalla consegna della versione definitiva (cfr art 24), si presume che rinunci a qualsiasi utilizzazione Il produttore ha la facoltà di prorogare tale scadenza di un anno Se desidera avvalersi di questo diritto, deve notificarlo al compositore/alla compositrice per iscritto prima della scadenza dei due anni 4 Il compenso pattuito di cui all art 4 è in ogni caso dovuto 3 Diritti sull opera 31 1 Il compositore/la compositrice garantisce al produttore di essere l autore/l autrice dell opera creata (con/senza testo) 2 Il compositore/la compositrice libera il produttore da ogni rivendicazione di terzi, che potrebbe essere avanzata nel quadro di un utilizzo dell opera conforme al contratto 32 1 Se il compositore/la compositrice desidera utilizzare un opera preesistente (testo e/o musica), è tenuto/-a a comunicarlo al produttore per iscritto e richiederne l autorizzazione, anche per ciò che concerne l onere delle spese 2 È compito del produttore farsi accordare dagli aventi diritto i diritti necessari all utilizzo dell opera preesistente 3 Questo vale per analogia anche per i diritti di protezione affini, se un opera preesistente viene ripresa da un supporto sonoro 33 1 Il compositore/la compositrice cede al produttore, sotto riserva dei propri diritti morali, il diritto illimitato nel tempo e nello spazio di utilizzare l opera e l esecuzione e, all occorrenza, la registrazione a) per la produzione del film e di arrangiarli nei limiti necessari ai fini della concordanza con gli altri elementi visivi e sonori; quest autorizzazione vale per tutti gli sfruttamenti del film; b) per scopi pubblicitari per il film e per un eventuale supporto sonoro abbinato al film (colonna sonora), sotto riserva dell art 35 2 Il compositore/la compositrice autorizza il produttore, sotto riserva degli articoli 34 e 35, a sfruttare il film sotto ogni possibile forma, in maniera illimitata nel tempo e nello spazio 34 Se il compositore/la compositrice è membro della SUISA, le parti pattuiscono, per ciò che concerne la registrazione, la riproduzione e la messa in circolazione di supporti non destinati al pubblico (pellicola cinematografica, nastro magnetico, ecc) una delle seguenti varianti (barrare ciò che interessa): /4

pagina 4 a) viene applicato l art 35 lett a: il produttore deve compensare tale diritto alla società di gestione competente conformemente alla tariffa applicabile; b) il compositore/la compositrice ha firmato il contratto supplementare al contratto di tutela della SUISA concernente la musica da film ed esclude tali diritti dalla gestione da parte della SUISA Il compositore/la compositrice li cede al produttore in maniera illimitata nel tempo e nello spazio Questo va comunicato alla SUISA dal produttore tramite l apposito formulario (cfr annesso) entro 10 giorni dalla stipula del contratto Questo accordo non è applicabile ai film prodotti a scopi pubblicitari e di sponsorizzazione 35 1 Il compositore/la compositrice, oltre ai diritti al compenso legali, ha ceduto alla società di gestione competente i diritti esclusivi di utilizzazione sull opera in conformità al contratto di tutela stipulato con la stessa, in particolare i diritti a) di registrare le opere su supporti sonori, audiovisivi o supporti di dati, di riprodurre tali supporti e di metterli in circolazione; b) di rappresentare le opere, eseguirle nonché farle udire o vedere altrove ; c) di diffondere le opere per radio, televisione o mezzi analoghi, anche via cavo e via satellite; d) di ritrasmettere le opere diffuse, con o senza fili; e) di far udire o vedere le opere diffuse o ritrasmesse ( ricezione pubblica ); f) di salvare le opere su memorie di dati di qualsiasi genere e renderle accessibili, in particolare tramite servizi on-line 2 Il produttore o persone terze che hanno acquisito dal produttore i diritti di sfruttamento, devono corrispondere i diritti sopra elencati alla società di gestione competente in base alle tariffe in vigore 36 1 Qualora non fosse stata attuata alcuna cessione di diritti ad una società di gestione conformemente all art 35, i diritti d autore in questione sono ceduti al produttore, sotto riserva dei diritti morali, in maniera illimitata nel tempo e nello spazio 2 Un simile trapasso di diritti è inoltre previsto anche in caso di un eventuale cessione di diritti ad una società di gestione conformemente all art 35 per i paesi dove quest ultima non ha alcuna società consorella che eserciti tali diritti 37 Il compositore/la compositrice cede al produttore, salvo i diritti al compenso legali esercitati dalle società di gestione, l insieme dei diritti di protezione affini sulla prestazione ed eventualmente sulla registrazione, in maniera illimitata nel tempo e nello spazio 38 Per il resto il compositore/la compositrice mantiene i diritti sull opera e sulla sua prestazione e/o eventualmente sulla sua registrazione 39 Il produttore si impegna a menzionare il compositore/la compositrice, secondo la forma e l ordine di successione in uso, nei titoli di testa e/o di coda del film, nonché in tutta la pubblicità finalizzata alla promozione del film Il compositore/la compositrice può vietare la menzione del nome /5

pagina 5 4 Retribuzione 41 1 Il produttore si impegna a versare al compositore/alla compositrice un compenso di Fr che è composto dall onorario del compositore di Fr e dal pagamento dei diritti per un ammontare di Fr Il pagamento di questa somma va ripartito nel seguente modo: - alla stipulazione del contratto : Fr - Fr - Fr - Fr - all accettazione della stesura definitiva Fr 2 Al compositore/alla compositrice spetta inoltre il rimborso delle seguenti spese: a) Produzione:- interpretazione : Fr - costi dello studio: Fr - assistenza tecnica: Fr - Fr b) Utilizzazione di altra musica (art 32): Fr c) Spese (quali?/forfait?): Fr 42 Se il compositore/la compositrice non è membro di una società di gestione, partecipa inoltre nella maniera seguente allo sfruttamento dell opera e della prestazione: Variante A: partecipazione percentuale a) alla pubblicazione di supporti audiovisivi (video, DVD, ecc), destinati alla vendita al commercio: % del prezzo al ingrosso per ogni supporto audiovisivo venduto; b) alla pubblicazione di supporti sonori (colonne sonore, compilation, ecc), destinati alla vendita al commercio: % del prezzo al ingrosso per ogni supporto sonoro venduto; c) per altre utilizzazioni dell opera e della prestazione (in particolare sfruttamento cinematografico o televisivo): % degli introiti al netto del produttore provenienti dal relativo sfruttamento Variante B: versamento di una somma forfetaria a) alla pubblicazione di supporti audiovisivi (video, DVD, ecc), destinati alla vendita al commercio: Fr b) alla pubblicazione di supporti sonori (colonne sonore, compilation, ecc), destinati alla vendita al commercio: Fr c) per altre utilizzazioni dell opera e della prestazione (in particolare sfruttamento cinematografico o televisivo): Fr (Se il compositore/la compositrice non è membro di una società di gestione: compilare una delle due varianti) 43 1 Se il compositore/la compositrice ha scelto una partecipazione percentuale ai proventi di sfruttamento dell opera conformemente all art 42 (variante A), al termine di ogni anno civile il produttore avrà cura di allestire un conteggio delle entrate e delle uscite relative allo sfruttamento del film /6

pagina 6 2 Il produttore provvederà a consegnarlo spontaneamente al compositore/alla compositrice e a versare allo/-a stesso/-a la parte di sua spettanza, al più tardi entro la fine di marzo dell anno successivo Il produttore si impegna a tenere una contabilità conforme alle regole relativamente all utilizzo della produzione e a consentire, previa richiesta, al compositore/alla compositrice o ad un fiduciario designato da quest ultimo/-a, l accesso ai libri contabili e ai giustificativi 3 Se il compositore/la compositrice ha scelto il compenso forfetario conformemente all art 42 (variante B), gli importi corrispondenti sono esigibili dopo 3 mesi dal verificarsi dell evento (messa in vendita, uscita nelle sale cinematografiche, ecc) 44 Le ricompense ed i premi conferiti espressamente per la musica spettano al compositore/alla compositrice 5 Ulteriori disposizioni 51 1 Se il produttore cede la produzione ad una società terza prima della consegna della musica da film, il compositore/la compositrice può rescindere dal contratto qualora si trovasse in disaccordo con il nuovo produttore 2 Se per quella data non fosse ancora stata presentata nessuna versione della musica (art 24), non è dovuta alcuna indennità; se è già stata presentata una versione o la musica da film è già stata portata a termine, l indennità disciplinata all art 4 si riduce ad un quarto ed il compositore/la compositrice è tenuto/-a a rimborsare eventuali indennità già percepite superiori a tale importo 52 Ultimato il film, il produttore ha la facoltà di cedere l intero film, inclusi tutti i diritti derivanti dal contratto ad una terza persona; in questo caso è tuttavia tenuto a trasferire altresì tutti gli obblighi assunti nei confronti del compositore/della compositrice derivanti dal contratto e di informare lo stesso/la stessa tempestivamente in merito ad una simile cessione 53 Le parti s impegnano reciprocamente a mettere a disposizione i documenti necessari all attuazione dei diritti di cui al presente contratto 54 Per essere giuridicamente valida, qualsiasi modifica al presente contratto necessita della forma scritta Non esistono accordi accessori di tipo orale 55 Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero Salvo accordi derogatori, in particolare si applicano le disposizioni di cui all art 363 ss CO sul contratto di appalto 56 Foro competente per ogni controversia nascente dall esecuzione ed interpretazione del presente contratto è /7

pagina 7 Luogo e data : Il compositore/la compositrice Il produttore Questo documento è redatto in duplice originale; uno per ogni parte Versione del marzo 2004

Annesso al contratto tipo per compositori/compositrici Dichiarazione di una produzione di film alla SUISA concernente l esclusione dalla gestione conformemente al contratto supplementare al contratto di tutela della SUISA Compositore/compositrice (nome e indirizzo): Produttore (nome e indirizzo): Titolo del film: Titolo della musica: Conformemente al contratto supplementare al contratto di tutela della SUISA concernente la musica da film, il compositore/la compositrice può escludere dalla gestione da parte della SUISA, oltre al diritto di sincronizzazione anche i diritti della registrazione nonché della riproduzione e messa in circolazione di supporti non destinati al pubblico per i suoi scopi privati Questa esclusione concerne composizioni su mandato create ex novo per una determinata produzione audiovisiva di un determinato produttore ed eventualmente di un determinato mandante, salvo film a scopi pubblicitari e di sponsorizzazione Con la presente dichiarazione, in conformità al contratto supplementare, il compositore/la compositrice conferma di voler escludere dalla gestione da parte della SUISA i summenzionati diritti relativamente all opera/alle opere da creare per il film indicato e a tal fine di aver barrato con una crocetta la variante 2 all art 34 del contratto tipo per compositori/compositrici Il produttore, unico responsabile dell invio della presente dichiarazione, deve inoltrare la stessa alla SUISA entro 10 giorni dalla stipula del contratto tipo con il compositore/la compositrice Qualora la dichiarazione non dovesse pervenire alla SUISA entro il termine previsto, essa non sarà accettata e la produzione sarà conteggiata in base alla tariffa applicabile (Luogo e data )

Compositore/compositrice Produttore