COMUNE DI CANNARA Provincia di Perugia SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CANNARA PERIODO 01.01.2011-31.12.2015 Art.1 - Affidamento del servizio Il servizio tesoreria e di cassa del Comune è affidato in gestione per la durata di anni 5 a far tempo dal 1 gennaio 2011. Art.2 - Oggetto della Convenzione Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese, con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti e secondo quanto previsto dalla presente convenzione. In ogni caso, di comune accordo tra le parti, potranno in qualsiasi momento essere effettuate le integrazioni necessarie al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano il costante mantenimento, nel tempo, del migliore livello di efficienza dello stesso. Art.3 - Modalità delle riscossioni Le entrate saranno riscosse in base ad ordini di riscossione rilasciati dall'amministrazione e firmati ai sensi del vigente regolamento di contabilità. Il tesoriere è tenuto ad effettuare gli incassi anche in assenza di reversale o altro titolo che ne disponga la riscossione dandone sollecita comunicazione all'amministrazione per l'emissione del relativo ordine di riscossione; in tal caso le quietanze saranno rilasciate con clausola cautelativa "fatti salvi gli ulteriori diritti dell'ente". Per le somme così riscosse saranno in secondo tempo emesse le relative reversali, singole o cumulative ma sempre distinte per capitolo di bilancio. La riscossione è pura e semplice senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro morosi da parte del tesoriere, che non è tenuto ad intimare atti legali o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'amministrazione ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso. Al tesoriere compete l'onere del prelevamento dai conti correnti postali e del successivo versamento, assieme alle altre disponibilità liquide presso la tesoreria provinciale dello Stato. L'Amministrazione potrà disporre tutte quelle verifiche della gestione del servizio di tesoreria che riterrà opportuno indipendentemente dall'obbligo delle ordinarie verifiche prescritte dalle vigenti disposizioni in materia e che dovranno effettuarsi nei modi e termini di legge. Il tesoriere dovrà trasmettere mensilmente l elenco degli ordini di riscossione non incassati.
Art.4 - Bollettario Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascerà quietanza da staccare da un unico bollettario a madre e figlia debitamente vidimato prima di essere posto in uso. Ogni bolletta deve far richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma incassata. Nel bollettario devono figurare tutte le entrate in maniera che il totale generale delle riscossioni, comprendente le entrate di competenza ed i residui, risulti sempre uguale al totale delle entrate del giornale di cassa. Il bollettario può essere sostituito da idonee procedure informatiche che garantiscano l'amministrazione dal regolare svolgimento contabile. Art.5 - Pagamenti Il tesoriere provvederà ai pagamenti in base ai mandati di uscita che saranno emessi dall'amministrazione sottoscritti ai sensi del regolamento di contabilità. I pagamenti obbligatori in scadenza, derivanti da leggi o da obblighi contrattuali, saranno eseguiti dal tesoriere pur in assenza di mandato; i mandati a copertura di tali pagamenti saranno trasmessi al tesoriere con la migliore sollecitudine. I mandati di pagamento porteranno tutti gli elementi previsti dal regolamento di contabilità. Il tesoriere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contengono abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o del nome del creditore. I mandati sono pagabili presso gli sportelli della filiale di... Oppure, su indicazione espresse dai titoli di spesa, a mezzo delle sedi operative fuori piazza o tramite corrispondenti della... contro ritiro di regolari quietanze da allegare ai mandati stessi. Il tesoriere disporrà gli accrediti ai conti bancari o postali dei creditori, o eseguirà le commutazioni previste, apponendo le opportune annotazioni datate e firmate ai mandati, ai quali allegherà i rispettivi documenti giustificativi (ricevuta dell'accredito bancario e del versamento sul conto corrente postale, ricevuta del vaglia postale, contromatrice dell'assegno circolare e ricevuta di ritorno della raccomandata di trasmissione dell'assegno stesso). Art.6 - Avviso di emissione L'Amministrazione provvederà direttamente ad avvertire i creditori su piazza e fuori piazza dei mandati emessi a loro favore. Art.7 - Pagamento con assegni circolari L'Amministrazione non potrà essere citata in giudizio dal creditore del mandato estinto dal tesoriere con assegno circolare non trasferibile e trasmesso al creditore stesso, per l'eventuale prescrizione dell'assegno o qualunque altro motivo connesso con la circolazione dello stesso.
L'importo dell'assegno prescritto o non incassato, per irreperibilità o altra causa, dal beneficiario, dovrà essere riaccreditato all'amministrazione dal tesoriere. Il tesoriere sarà tenuto a documentare l'effettuato incasso dell'assegno circolare da parte del beneficiario del mandato solo dietro espressa richiesta dell'amministrazione. Art.8 - Termine per i pagamenti dell'esercizio finanziario L'Amministrazione dovrà consegnare gli ordinativi di pagamento, al tesoriere, non oltre il 15 dicembre dell'anno di competenza; eccezioni saranno fatte limitatamente ai mandati relativi alle retribuzioni dei dipendenti, ai contributi previdenziali ed assistenziali, alle rate di mutui. Art.9 - Trasmissione dei documenti di entrata e di spesa La trasmissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento al tesoriere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia contenenti gli estremi dei documenti consegnati. Una copia degli elenchi, controfirmata dal tesoriere, sarà restituita in segno di ricezione. Art.10 - Registri Il tesoriere deve tenere al corrente i seguenti registri: - il giornale di cassa; - il bollettario delle riscossioni a madre e figlia che dovrà essere preventivamente vidimato; - i mandati di riscossione e di pagamento estinti, sia della gestione residui che della competenza, divisi per articolo e cronologicamente disposti; - i verbali di verifica di cassa; - tutti gli altri registri che si rendessero necessari all'importanza della gestione o che fossero prescritti da speciali regolamenti, capitoli di servizio e istruzioni. Art.11- Bilancio di previsione L'Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente al tesoriere: a) copia del bilancio di previsione, comunicandone in seguito l'avvenuta approvazione e le eventuali modifiche apportate; b) l'elenco dei residui attivi e passivi degli anni precedenti, rimasti in consistenza dell'esercizio corrente; c) i fac-simili di firma delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi finanziari, comunicandone altresì in tempo utile le eventuali variazioni. Art.12 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario, in conformità dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre dell'anno stesso.
Gli ordinativi non riscossi alla data del 31 dicembre, saranno restituiti all'amministrazione ed i mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla stessa data, saranno commutati d'ufficio in assegni postali localizzati. Art.13 - Rendiconto Il tesoriere entro il termine previsto dalla normativa vigente, ha l'obbligo di presentare il conto consuntivo, in conformità all'art. 226 e secondo il modello dell'art. 160, del D.Lgs. n. 267 del 2000, allegando le matrici dei bollettari, gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento regolarmente quietanzati ed ordinati come prescritto per legge. Il tesoriere s'impegna inoltre a fornire le informazioni sui movimenti di cassa richieste dalle leggi vigenti nei tempi e nei modi dalle stesse stabiliti. Art.14 - Deposito titoli e valori Il tesoriere è tenuto ad assumere il servizio di deposito a custodia dei titoli di proprietà ed ogni altro valore che l'amministrazione intenda affidargli, senza alcun compenso o rimborso spese. Il tesoriere è responsabile a norma di legge di tutti i valori, titoli e documenti ad esso affidati, salvo i casi fortuiti o di forza maggiore. Art.15 - Servizio di tesoreria La tesoreria comunale avrà sede nei locali della... Gli uffici di tesoreria comunale dovranno rimanere aperti al pubblico con l'osservanza dell'orario stabilito per la clientela del ramo credito. Un avviso riproducente l'orario di cui sopra dovrà dal tesoriere essere tenuto estensibile al pubblico. Art.16 - Obblighi e garanzie contrattuali 1.Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso. 2. Il Tesoriere ha diritto al rimborso delle spese per imposte e tasse. 3. Il Tesoriere assume la responsabilità di tutti i depositi comunque costituiti, intestati all Ente. 4. Per eventuali danni causati all Ente o a terzi, per inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, Il Tesoriere, a norma di legge, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto del Comune, nonché per tutte le operazioni, comunque attinenti al servizio di Tesoreria. Art.17 - Delegazioni È fatto obbligo al tesoriere di accettare le delegazioni che l'amministrazione avrà già emesso o potrà emettere a norma di legge. Art.18 - Anticipazioni di tesoreria
1.Il tesoriere, su richiesta dell Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, accertate nel penultimo anno precedente come risultanti dal rendiconto approvato del penultimo anno precedente l esercizio in cui l anticipazione è richiesta. Più specificatamente, l utilizzo delle linee di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali. 2. Il Tesoriere dell Ente è tenuto a concedere le anticipazioni, ad un tasso di interesse pari all EURIBOR a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo +/-spread % ( più/meno punti percentuali), senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto,nelle forme e nei limiti di cui al comma precedente,previa acquisizione di specifica deliberazione dell organo esecutivo. La liquidazione avrà luogo trimestralmente, in esenzione di commissione sul massimo scoperto. Il tesoriere procederà, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito dell Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all Ente l apposito riassunto scalare. L Ente emette i relativi mandati di pagamento come previsto dall art.5 della presente Convenzione. 3. Gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall effettivo utilizzo delle somme, con le modalità indicate nella deliberazione di cui al precedente comma e secondo le disposizioni del responsabile del servizio finanziario. 4. Il Tesoriere utilizza le anticipazioni a seconda delle necessità, previa richiesta del servizio finanziario e provvede a ridurre l esposizione debitoria con le prime riscossioni dell Ente libere da vincoli.tale obbligo rimane comunque subordinato al prioritario ripristino delle somme vincolate eventualmente utilizzate. In relazione al rientro delle anticipazioni, l Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. 5. Il limite dei 3/12 delle entrate correnti, di cui al precedente primo comma, rappresenta la misura massima dell esposizione debitoria e costituisce, quindi, stanziamento di spesa utilizzabile di volta in volta. 6. L Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l utilizzo ed il rimborso dell anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura del tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene da utilizzare. 7. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del sevizio, l Ente estingue immediatamente l esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell Ente. 8. Il Tesoriere in seguito all eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell Ente, ove ricorra la fattispecie di cui all art. 246, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, può sospendere fino al 31dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Art.19 Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L Ente, qualora non versi in stato di dissesto finanziario sino all emanazione del decreto di cui all art.261, comma 3, D. Lgs.267/2000, può disporre l utilizzo, in termini di cassa,di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell art.18 della presente Convenzione.
2. L utilizzo di somme a specifica destinazione può essere disposta previa apposita deliberazione della giunta da adottare in termini generali all inizio di ciascun anno successivamente alla deliberazione di anticipazione di tesoreria. L utilizzo di entrate a specifica destinazione è attivata dal tesoriere su specifica richieste del servizio finanziario dell Ente. 3.Il ricorso all utilizzo di somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell anticipazione di tesoreria. 4. Il tesoriere provvederà a ricostruire con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. Art.20 - Esercizio provvisorio Il tesoriere, ove non sia ancora in possesso del bilancio preventivo regolarmente approvato, provvederà al servizio secondo le disposizioni dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 2000. Art.21 - Obbligazioni del tesoriere A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il tesoriere si obbliga a tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio (compreso il comportamento del personale dipendente) potesse incorrere. Art.22 Oneri e spese 1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi quelli relativi all eventuale registrazione e rogito, sono a carico del Tesoriere. Art.23 - Rinvio e controversie Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le vigenti disposizioni di legge e quelle che venissero emanate nel tempo di durata nel contratto di tesoreria. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l Ente.... e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicato: -per il l Ente... -per il Tesoriere... 3. Per ogni controversia che potesse sorgere in merito alla presente convenzione, il Foro competente è quello di Perugia.