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Antonio ARGENIO Pietro BESSI Federico CALISSANO Vincenzo CAMPO ANTICO Giovanni CIURLO Stefano FILIPPINI Filippo INGRAFFIA Stanislao LUCHESCHI Emilio MARTINOTTI Andrea VILLA Ai Signori Clienti Loro Sedi Genova, 21 febbraio 2014 Chiara Albusceri Gabriella Allodi Simone Bacchieri Simona Bacco Guglielmo Brodasca Cinzia Calapai Pietro Cappa Stefania Caretto Andrea Chiodi Alice Finamore Andrea Frassinetti Giovanna Galardi Valentina Ganzarolli Laura Giuliano Monica Guidotti Carla Lomonaco Camilla Lonoce Paolo Mandarino Daniela Martino Valentina Menini Cristiano Merli Angela Muscau Simone Musso Tony Prata Isabella Rovina Luca Russo Alessandro Sapia Silvia Traverso Maria Grazia Vantaggiato Consulenti Esterni: Massimo Calissano Enzo Lombardo Via Santa Radegonda, 11 20121 Milano T +39 02 7211751 F +39 02 72117575 studio.milano@stlex.it Piazza della Vittoria, 10/13 16121 Genova T +39 010 553241 F +39 010 5532460 studio.genova@stlex.it Corso Matteotti, 12 10121 Torino T +39 011 5119101 F +39 011 5920226 studio.torino@stlex.it CF/P.IVA 03022160109 www.stlex.it CIRCOLARE N. 5 / 2014 Oggetto: Compensazione crediti verso Pubbliche Amministrazioni con istituti deflativi Sanatoria delle somme iscritte a ruolo **** PRIMA PARTE) COMPENSAZIONE CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON ISTITUTI DEFLATIVI 1 PREMESSA L art. 9 co. 1 del DL 8.4.2013 n. 35, conv. L. 6.6.2013 n. 64, ha inserito l art. 28-quinquies nel DPR 602/73, disciplinando l utilizzo in compensazione, ai sensi dell art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241: dei crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; su specifica richiesta del creditore. Con il DM 14.1.2014, pubblicato sulla G.U. 23.1.2014 n. 18, sono state emanate le disposizioni attuative di tale disciplina. Al fine di effettuare la speciale forma di compensazione in esame: con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2014 n. 13917, è stato approvato il nuovo modello di versamento denominato F24 Crediti PP.AA. ; con la ris. Agenzia delle Entrate 4.2.2014 n. 16, è stato istituito un apposito codice tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del nuovo modello F24 Crediti PP.AA.. Di seguito si riepiloga la suddetta disciplina.

2 CREDITI COMMERCIALI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE Per essere utilizzabili in compensazione, ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97, i crediti commerciali devono essere: vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale; maturati al 31.12.2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; stati oggetto di apposita certificazione da parte dell Ente debitore. Le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico: su istanza del creditore; attraverso l apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica, predisposta dal Ministero dell Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e accessibile all indirizzo Internet http://certificazionecrediti.mef.gov.it. 3 ISTITUTI DEFINITORI E DEFLATIVI INTERESSATI L utilizzo in compensazione, ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97, dei suddetti crediti commerciali certificati può avvenire, su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute per effetto dei seguenti istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario: accertamento con adesione (artt. 1-13 del DLgs. 218/97); definizione degli inviti a (artt. 5 co. 1-bis e 11 co. 1-bis del DLgs. 218/97); definizione dei processi verbali di (art. 5-bis del DLgs. 218/97); acquiescenza/omessa impugnazione (art. 15 del DLgs. 218/97); definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97); conciliazione giudiziale (art. 48 del DLgs. 546/92); reclamo e mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92). 4 MODALITÀ DI COMPENSAZIONE MEDIANTE IL NUOVO MODELLO F24 CREDITI PP.AA. Per effettuare la compensazione tra i suddetti crediti commerciali e le somme dovute per istituti definitori e deflativi del contenzioso è necessario utilizzare il nuovo modello F24 Crediti PP.AA., disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 4.1 NUOVO CAMPO NUMERO CERTIFICAZIONE CREDITO Il modello F24 Crediti PP.AA. prevede, nella sezione Erario, il nuovo campo numero certificazione credito, al fine di indicare il numero identificativo della certificazione

del credito commerciale utilizzato in compensazione, attribuito dall apposita piattaforma elettronica. 4.2 CODICE TRIBUTO DEI CREDITI COMMERCIALI L utilizzo in compensazione nel modello F24 Crediti PP.AA. dei crediti commerciali certificati deve inoltre essere evidenziato indicando, nella sezione Erario del modello, il nuovo codice tributo PPAA : istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 4.2.2014 n. 16; in corrispondenza dell importo dei crediti esposti nella colonna importi a credito compensati. Il campo anno di riferimento non deve essere valorizzato. 4.3 CODICI CAUSALI CONTRIBUTO DEI DEBITI DERIVANTI DA ISTITUTI DEFINITORI E DEFLATIVI I debiti derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario devono essere individuati attraverso gli appositi codici tributo/causali contributo, che sono riepilogati nella tabella che segue. Tali codici/causali devono essere indicati nel modello F24 Crediti PP.AA., in corrispondenza delle relative somme, esposte nella colonna importi a debito versati. Eventuali aggiornamenti dei codici tributo/causali contributo saranno pubblicati sul sito dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). CODICE 9400 Spese di notifica per atti impositivi Codice tributo comune a tutti gli istituti definitori 9401 IRPEF e Accertamento con adesione 9402 Accertamento con adesione relative ai tributi erariali 9403 Addizionale regionale e Accertamento con adesione 9404 relative all addizionale regionale Accertamento con adesione 9405 IRPEG/IRES e Accertamento con adesione 9407 Altre imposte dirette e sostitutive e Accertamento con adesione 9409 Ritenute alla fonte e Accertamento con adesione 9411 ILOR e Accertamento con adesione

CODICE 9413 IVA e Accertamento con adesione 9415 IRAP e Accertamento con adesione 9416 Accertamento con adesione relative all IRAP 9417 Addizionale comunale e Accertamento con adesione 9418 relative all addizionale comunale Accertamento con adesione 9419 Contributo per le prestazioni del Accertamento con adesione servizio sanitario nazionale 9420 Contributo straordinario per l Europa Accertamento con adesione e 9422 Imposta sul patrimonio netto delle Accertamento con adesione imprese e 9451 IRPEF e Omessa impugnazione 9452 Omessa impugnazione relative ai tributi erariali 9453 Addizionale regionale e Omessa impugnazione 9454 relative all addizionale regionale Omessa impugnazione 9455 IRPEG/IRES e Omessa impugnazione 9457 Altre imposte dirette e sostitutive e Omessa impugnazione 9459 Ritenute alla fonte e Omessa impugnazione 9461 ILOR e Omessa impugnazione 9463 IVA e Omessa impugnazione 9466 IRAP e Omessa impugnazione 9467 relative all IRAP 9468 Addizionale comunale e 9469 relative all addizionale comunale 9470 Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale Omessa impugnazione Omessa impugnazione Omessa impugnazione Omessa impugnazione

CODICE 9471 Contributo straordinario per l Europa Omessa impugnazione e 9473 Imposta sul patrimonio netto delle Omessa impugnazione imprese e 9501 IRPEF e 9502 relative ai tributi erariali 9503 Addizionale regionale e 9504 relative all addizionale regionale 9505 IRPEG/IRES e 9506 Altre imposte dirette e sostitutive e 9507 Ritenute alla fonte e 9508 ILOR e 9509 IVA e 9512 IRAP e 9513 relative all IRAP 9514 Addizionale comunale e relativi interessi 9515 relative all addizionale comunale Contributo per le prestazioni del 9516 servizio sanitario nazionale e relativi interessi 9517 relative al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale 9518 Contributo straordinario per l Europa e 9520 Imposta sul patrimonio netto delle imprese e 9601 Sanzione pecuniaria relativa ai tributi erariali 9603 Sanzione pecuniaria relativa Definizione sanzioni Definizione sanzioni

CODICE all addizionale regionale 9604 Sanzione pecuniaria relativa Definizione sanzioni all addizionale comunale 9607 Sanzione pecuniaria relativa all IRAP Definizione sanzioni 9609 Sanzione pecuniaria relativa al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale 9900 IRPEF e Definizione sanzioni CODICE 9901 IRPEG/IRES e 9902 Altre imposte dirette e sostitutive e 9903 Ritenute alla fonte e 9904 IVA e 9905 relative ai tributi erariali 9906 Addizionale regionale e 9907 relative all addizionale regionale 9908 IRAP e 9909 relative all IRAP 9910 Addizionale comunale e 9911 relative all addizionale comunale 9912 IRPEF e

CODICE 9913 IRPEG/IRES e 9914 Altre imposte dirette e sostitutive e 9915 Ritenute alla fonte e 9916 IVA e 9917 relative ai tributi erariali 9918 Addizionale regionale e 9919 relative all addizionale regionale 9920 IRAP e 9921 Sanzione e altre somme relative all IRAP 9922 Addizionale comunale e 9923 relative all addizionale comunale 9950 IRPEF e Reclamo e mediazione 9951 IRES e Reclamo e mediazione 9952 Altre imposte dirette e sostitutive e Reclamo e mediazione 9953 IVA e Reclamo e mediazione 9954 Sanzioni dovute relative ai tributi Reclamo e mediazione erariali 9955 IRAP e Reclamo e mediazione 9956 Sanzioni dovute relative all IRAP Reclamo e mediazione 9957 Addizionale regionale e 9958 Sanzioni dovute relative all addizionale regionale 9959 Addizionale comunale e Reclamo e mediazione Reclamo e mediazione Reclamo e mediazione

CODICE 9960 Sanzioni dovute relative Reclamo e mediazione all addizionale comunale 9961 Imposta di bollo e Reclamo e mediazione 9962 Imposta di registro e Reclamo e mediazione 9963 Imposta sulle successioni e donazioni Reclamo e mediazione e 9964 Imposta ipotecaria e Reclamo e mediazione 9965 Imposta catastale e Reclamo e mediazione Imposta sostitutiva delle imposte 9966 ipotecaria e catastale sui contratti di Reclamo e mediazione locazione finanziaria di immobili e 9967 Tassa ipotecaria e Reclamo e mediazione 9968 Tasse sulle concessioni governative e 9969 Sanzioni dovute relative ad altri tributi erariali indiretti Gestione artigiani - Contributi a APMF percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale CPMF LPMF Gestione commercianti - Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale Gestione liberi professionisti - Contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale Reclamo e mediazione Reclamo e mediazione Contributi dovuti all INPS a seguito di accertamento Contributi dovuti all INPS a seguito di accertamento Contributi dovuti all INPS a seguito di accertamento 4.4 OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il nuovo modello F24 Crediti PP.AA. deve essere presentato: esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); mediante trasmissione telematica diretta o tramite gli intermediari abilitati; sulla base delle specifiche tecniche approvate dall Agenzia delle Entrate.

4.5 IMPORTO DEI DEBITI SUPERIORE ALL IMPORTO DEI CREDITI Nel caso in cui l importo dei debiti risulti superiore all ammontare dei crediti commerciali certificati e di altri crediti indicati in compensazione nel modello F24 Crediti PP.AA., la differenza può essere versata: attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione; mediante addebito su conto corrente bancario o postale. 4.6 APPROVAZIONE DELLA NUOVA QUIETANZA DI VERSAMENTO TELEMATICO A seguito dell approvazione del nuovo modello F24 Crediti PP.AA., è stato approvato anche il nuovo modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante il modello F24. In particolare, nella quietanza, in relazione alla sezione Erario, nel campo estremi identificativi è prevista l indicazione del numero certificazione credito. 5 CONDIZIONI PER IL PERFEZIONAMENTO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI I pagamenti delle somme derivanti da istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni: i crediti utilizzati in compensazione risultino da certificazione rilasciata attraverso l apposita piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla Pubblica Amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente (es. cessione del credito); la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato; il soggetto titolare dei debiti coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni, individuato attraverso il codice fiscale; in caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente alla Pubblica Amministrazione la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione; nel modello F24 Crediti PP.AA. utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici tributo/causali contributo riportati nella precedente tabella; l utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 Crediti PP.AA. presentato per il pagamento dei debiti, risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite il modello F24 (es. compensazioni dei crediti IVA superiori a 5.000,00 euro); l addebito dell eventuale saldo positivo del modello F24 Crediti PP.AA. sia andato a buon fine.

5.1 EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI Nel caso in cui almeno una delle suddette condizioni non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 Crediti PP.AA. sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso in via telematica il modello F24 Crediti PP.AA., tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della stessa Agenzia. 5.2 MODALITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI RELATIVE AI CREDITI CERTIFICATI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE Ai fini della verifica del rispetto delle suddette condizioni, l Agenzia delle Entrate trasmette tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalità telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli F24 Crediti PP.AA. ricevuti: il codice fiscale del soggetto titolare del debito; gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni; la data di presentazione telematica del modello F24 Crediti PP.AA.. La piattaforma elettronica di certificazione comunica all Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, l esito dei controlli, specificando: in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione; in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all Agenzia delle Entrate di informare il soggetto che ha trasmesso in via telematica il modello F24 Crediti PP.AA., tramite la prevista ricevuta. In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la suddetta comunicazione, registra nei propri archivi l avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l importo esposto nei modelli F24 Crediti PP.AA.. Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24 Crediti PP.AA., nonché gli annullamenti dei modelli F24 Crediti PP.AA. effettuati dall Agenzia delle Entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica, dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell annullamento delle suddette registrazioni. Nel caso in cui, invece, l ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore agli importi a debito effettivamente dovuti, la differenza è comunicata telematicamente dall Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell annullamento, per l importo corrispondente a tale differenza, delle suddette registrazioni.

Ai fini dei controlli in esame, le Pubbliche Amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati. 6 RECUPERO DELLE SOMME CORRISPONDENTI AI CREDITI UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE Le Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, debitrici delle somme relative a somministrazioni, forniture, appalti o prestazioni professionali, devono versare l importo del credito utilizzato in compensazione: nella contabilità speciale n. 1778 presso la Tesoreria dello Stato; entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione. Qualora tale versamento non venga effettuato, la Struttura di gestione dei versamenti con il modello F24 trattiene l importo del credito certificato, utilizzato in compensazione, dalle entrate spettanti a tali Enti a qualsiasi titolo. Nel caso in cui tale recupero non sia possibile: la suddetta Struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell Interno e dell Economia e delle Finanze; l importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all Ente a qualsiasi titolo; qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell Interno e dell Economia e delle Finanze formano i ruoli per l Agente della Riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni del DPR 602/73. **** SECONDA PARTE) SANATORIA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Entro il 28.2.2014 è possibile definire in modo agevolato le somme derivanti: dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, consegnati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013; dagli accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013. La definizione avviene mediante il versamento in un unica soluzione delle somme dovute, esclusi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora. 1 AMBITO APPLICATIVO In relazione all ambito applicativo della sanatoria, Equitalia ha chiarito che: sono esclusi i ruoli emessi da Istituti previdenziali e assistenziali (es. INPS e INAIL); restano dovute le somme diverse dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e dagli interessi di mora (es. aggi e rimborsi spese dell Agente della riscossione,

maggiorazioni derivanti dall irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada); sono oggetto della sanatoria anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio; se la lite pendente ha per oggetto l intera pretesa tributaria del ruolo, per effetto della definizione si estingue il giudizio per il venir meno dell oggetto del contendere e le spese processuali rimangono a carico della parte che le ha sostenute; se, invece, il ruolo definito con la sanatoria riguarda solo una parte della pretesa tributaria oggetto del giudizio pendente, la lite prosegue nei modi ordinari e le somme iscritte nei ruoli definiti si considerano interamente versate; gli importi versati a seguito della definizione non potranno essere rimborsati in caso di successiva sentenza favorevole al contribuente. 2 MODALITÀ DI ADESIONE Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata non deve presentare alcuna istanza di adesione, ma deve recarsi presso gli sportelli di Equitalia. I contribuenti che vantano un credito verso le Pubbliche Amministrazioni superiore a 10.000,00 euro e, al contempo, sono debitori iscritti a ruolo per un ammontare almeno di pari importo, dovranno essere contattati dagli uffici di Equitalia al fine di valutare la possibilità di aderire alla sanatoria in esame. 3 MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento delle somme dovute per la sanatoria può avvenire: direttamente presso gli sportelli di Equitalia; oppure mediante un bollettino postale F35 per ogni cartella di pagamento; nel campo Eseguito da occorre riportare la dicitura DEFINIZIONE RUOLI - L.S. 2014. In relazione ai contribuenti che hanno in essere un piano di rateazione delle somme dovute, il versamento potrà avvenire soltanto presso gli sportelli di Equitalia. **** Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Studio Legale Tributario