REQUISITI IGIENICO SANITARI ABITAZIONI - STRUTTURE RICETTIVE - DIDATTICHE



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REQUISITI IGIENICO SANITARI ABITAZIONI - STRUTTURE RICETTIVE - DIDATTICHE

REQUISITI IGIENICO SANITARI ABITAZIONI E STRUTTURE

Normativa TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE 27 LUGLIO 1934 n. 1265 articoli 218, 222 DECRETO MINISTERO DELLA SANITA 5 LUGLIO 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 Articolo 218 I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro della Sanità. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 Art. 222. Articolo 222 Il podestà (1), sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero. (1) Ora, Sindaco.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 Il Ministro della Sanità Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 126 decreta Art. 1 L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 (2,55 al di sopra dei 1.000 m s.l.m), riducibili a m 2,40 per corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli. Le altezze minime sopra previste, possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per abitazione poste in ambito di comunità montane sottoposti a interventi di recupero edilizio e miglioramento igienico sanitario quando la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico- sanitarie, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un adeguata ventilazione naturale favorita da: dimensione e tipologia delle finestre, riscontri d'aria trasversali e impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

Art. 2 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. Art. 3 l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 C e i 20 C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 Art. 5 Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Art. 6 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. É comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7 Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 Art. 8 I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestìo, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Sintesi dei riferimenti normativi D.M. 05/07/75 D.M. 05/07/75 D.M. 05/07/75 D.M. 05/07/75 Superficie abitabile Monostanza comprensiva dei servizi Requisiti per unità pluristanze 1 Persona 28 mq Camera mq 9 Soggiorno mq. 14 2 Persone 38 mq Camera mq 14 Soggiorno mq. 14 3 Persone 42 mq Camera mq 9 + Camera Soggiorno mq. 14 4 Persone 56 mq mq 14 Soggiorno mq. 14 5 Persone 66 mq Soggiorno mq. 14 6 Persone 76 mq Soggiorno mq. 14 7 Persone 86 mq Soggiorno mq. 14

REQUISITI IGIENICO SANITARI ABITAZIONI E STRUTTURE

LEGGE REGIONALE 1/2005 ART. 86 Certificato di abitabilità o agibilità comma 3..l abitabilità o agibilità è attestata da un professionista abilitato, unitamente alla conformità con le norme igienico - sanitarie, barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all art. 82 comma 16..

DPR 380/2001 e succ. modifiche ART. 24-25 Certificato di agibilità dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;