REGOLAMENTO SUL REGIME DEL PART-TIME

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COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Provincia di Padova REGOLAMENTO SUL REGIME DEL PART-TIME approvato con atto di Giunta Comunale n. 109 del 22.10.2008 in vigore dal 22 ottobre 2008

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ REGOLAMENTO SUL REGIME DEL PART-TIME (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 22.10.2008) Art. 1 Definizione 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene definito in: a) rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale nel quale la riduzione di orario rispetto al rapporto a tempo pieno è prevista in relazione all orario normale giornaliero di lavoro; b) rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale quello in relazione al quale risulti previsto che l attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell anno. Art. 2 Individuazione del contingente 1. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale in servizio a tempo pieno di ciascuna categoria prevista dal C.C.N.L. 31.03.1999. 2. Il personale cui non può essere concessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è quello inquadrato nella categoria D titolare di posizione organizzativa. 3. Salvo specifiche, gravi e motivate esigenze di natura personale e/o familiari, da valutarsi caso per caso a cura del Segretario-Direttore Generale, non hanno inoltre diritto al tempo parziale, se non per un periodo non superiore ai sei mesi e con orario non inferiore alle 30 ore: a) il personale inquadrato nella categoria D con funzioni di direzione o coordinamento di uno o più Servizi; b) il personale del Servizio di Polizia Locale; c) il personale che presta servizio in turno; d) i lavoratori che operano in squadra; e) i dipendenti il cui profilo professionale sia unico nell ambito della dotazione organica. Art. 3 Modalità di attribuzione ed articolazione del rapporto a part-time 1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa con provvedimento del Segretario-Direttore Generale. Tale nuovo rapporto può essere costituito in 18, 24 o 30 ore settimanali. 2. L articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compatibile con le esigenze di servizio ove il lavoratore è inserito, e deve essere definito, in accordo con il Responsabile del Settore/Servizio, in relazione alle esigenze di funzionalità dello stesso, nel rispetto delle direttive impartite dai decreti relativi agli orari di servizio dei dipendenti e di apertura al pubblico vigenti. L orario prescelto dal dipendente non deve creare pregiudizio nello svolgimento del servizio soprattutto in funzione dei rapporti con il pubblico, per cui il Responsabile dovrà organizzare a tale fine il personale dell ufficio ove è posto il dipendente in part-time. Ove questo non sia possibile, dato che l Ente deve prioritariamente perseguire l interesse pubblico, il dipendente in part-time dovrà sottostare all orario disposto dall Amministrazione. 2

3. Nella concessione del tempo parziale, qualora ci siano più domande rispetto i posti disponibili, avranno priorità i lavoratori: a) portatori di handicap o d invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; b) che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c) con familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; d) con figli in età scolare (primo grado della scuola dell obbligo); e) con motivate esigenze di studio; f) con comprovate motivazioni di carattere familiare o personale; g) che abbiano superato i sessant anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio. 4. In assenza di titoli di preferenza o in presenza di pari titoli, l Amministrazione applicherà il criterio cronologico, accogliendo le domande rispettando la data di presentazione all ufficio protocollo. 5. Qualora il dipendente richieda il tempo parziale per svolgere una seconda attività, l orario di lavoro presso il Comune non potrà comunque superare le 18 ore settimanali. In tal caso è concessa (art. 56-bis, introdotto dall art. 6 del D.L. 76/97, convertito in Legge 140/97) la facoltà di esercitare anche attività professionali che comportano l iscrizione ad albi. 6. In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma 4, il dipendente part-time con prestazione lavorativa non superiore a 18 ore settimanali è ammesso a svolgere: a) attività di lavoro subordinato per conto di soggetti privati previa comunicazione; b) attività di lavoro autonomo per conto di soggetti privati previa comunicazione; c) attività di lavoro autonomo per conto di enti pubblici previa autorizzazione; d) attività professionale implicante l iscrizione ad albi. 7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall Amministrazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nella quale è indicata l eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere. L Amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato sia in palese contrasto con quella svolta presso l amministrazione o in concorrenza con essa e comunque risulti incompatibile con le esigenze di servizio. 8. La trasformazione non può essere concessa qualora l attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un amministrazione pubblica. 9. Il dipendente è tenuto a comunicare all Amministrazione, entro quindici giorni, l eventuale successivo inizio o la variazione della seconda attività lavorativa. 10. La decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale è indicata nel provvedimento di concessione della trasformazione del rapporto stesso. 11. I dipendenti, con rapporto di servizio a tempo parziale, con o senza iscrizione ad un albo, non possono prestare la loro attività lavorativa, professionale o a tempo determinato, presso un ente pubblico. 12. Il dipendente che trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time stipula un nuovo contratto individuale di lavoro nel quale è contenuta l indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all anno. Nel contratto individuale viene altresì indicata la disponibilità del dipendente ad effettuare lavoro supplementare nel caso in cui, per motivi legati alla funzionalità del servizio, su richiesta del Responsabile dello stesso, se ne verifichi la necessità. 13. Il dipendente che trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi e avrà precedenza su qualsiasi altra assunzione a condizione tuttavia che in sede di riorganizzazione della dotazione organica il posto non sia stato trasformato in un posto a tempo parziale. 14. In deroga a quanto espresso nel comma precedente, su richiesta del dipendente, previo assenso dell Amministrazione, il termine del biennio per il rientro a tempo pieno può essere ridotto ad un anno dalla data di inizio del part-time. 3

Art. 4 Lavoro supplementare. 1. Il Responsabile del Servizio ove il dipendente in part-time è inserito, per particolari esigenze strettamente connesse alla funzionalità dello stesso e/o alla formazione del dipendente, ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare rispetto alle prestazioni concordate nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale. 2. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario di lavoro in regime di part-time concordato tra le parti, comunque entro il limite del tempo pieno. 3. Tali prestazioni, così definite, sono svolte oltre l orario di lavoro concordato nella richiesta iniziale del part-time e non possono superare il limite massimo del 10 per cento della durata dello stesso riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell arco di più di una settimana. Art. 5 Trattamento economico Economie Lavoro straordinario 1. Al dipendente in part-time sarà corrispondentemente ridotto in misura proporzionale il trattamento economico stipendiale, così come i compensi previsti dai fondi di cui all art. 17, comma 2, lettere b), d), e), f) del C.C.N.L. 01.04.1999. La tredicesima mensilità, invece, si determina sulla base dei ratei maturati ad orario pieno e parziale, in modo proporzionale agli stessi. 2. Al personale a tempo parziale possono essere erogati in misura piena i compensi relativi all art. 17, comma 2, lett. a), g) del sopra citato C.C.N.L. 3. Le economie eventualmente derivanti dalla concessione del tempo parziale saranno destinate, per il 30% ad economie di bilancio, per il 70%, al finanziamento dei fondi di incentivazione secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all altra dell amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio. 4. Per quanto concerne i congedi ordinari, essi devono essere commisurati alla percentuale dell orario richiesto nel caso di articolazione verticale e conformemente al rapporto ordinario nel caso di articolazione orizzontale. 5. Al personale a tempo parziale non è permesso l espletamento di lavoro straordinario. Può comunque essere autorizzata la prestazione di lavoro supplementare di cui al precedente art. 4, ove si manifesti la necessità e previo consenso scritto del dipendente stesso. Tale consenso, ove non espresso nel contratto individuale di lavoro, perché siglato precedentemente all approvazione del presente regolamento, può essere certificato successivamente su richiesta del Responsabile del Settore/Servizio ove il dipendente è collocato. 6. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, ove non sia stato concordato il riposo compensativo per la corrispondenza oraria di quanto effettuato. Art. 6 Norme finali ed entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la delibera di approvazione, da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi del comma 3 dell art. 48 della D.Lgs. 267/2000. 2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di Settore/Servizio e alle rappresentanze sindacali. 4

REGOLAMENTO SUL REGIME DEL PART-TIME I N D I C E Art. 1 Definizione... 2 Art. 2 Individuazione del contingente... 2 Art. 3 Modalità di attribuzione ed articolazione del rapporto a part-time... 2 Art. 4 Lavoro supplementare.... 4 Art. 5 Trattamento economico Economie Lavoro straordinario... 4 Art. 6 Norme finali ed entrata in vigore del regolamento... 4 5