Elementi essenziali dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Versione del 6 Agosto 2014

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Elementi essenziali dei corsi di in materia di salute e sicurezza Versione del 6 Agosto 2014 Introduzione, scopo e struttura del documento La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il risultato di una serie di interventi, succedutisi in un ampio arco temporale, di tipo legislativo e non, i quali hanno prodotto una regolamentazione particolarmente complessa e difficile da riassumere in un contesto unitario ed omogeneo. Tale situazione emerge con particolare evidenza in relazione alle regole della obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove è necessario individuare i principi di riferimento per l interprete in fonti di diverso livello e provenienza. Al fine di consentire un agevole approccio alla relativa disciplina, il presente documento si prefigge lo scopo di individuare utilizzando semplici schemi tabellari i principi più significativi della normativa, riferiti ai diversi tipi di imposta dalla normativa vigente. Le tabelle sono state distinte per beneficiari dei corsi e sono state elaborate allo scopo di consentire a chi ne fruisce di avere uno strumento che indichi gli elementi inderogabili che occorre verificare in concreto per comprendere se il di proposto sia coerente o meno con la vigente normativa. La scelta dello strumento utilizzato (di natura grafica) impone di puntualizzare come le tabelle non possano essere comunque esaustive di tutte le possibili fattispecie che possano in concreto incontrarsi nell applicazione della normativa di riferimento e, quindi, come esse non abbiano alcuna pretesa di esaustività. Quindi, per quanto non espressamente trattato nel presente documento e, in particolare, nelle sue tabelle si rinvia alle seguenti fonti di riferimento: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008: articoli 2, comma 1, lettera aa); 37, 45 e 46; D.M. 15 luglio 2003, n. 388 ( Primo soc ) D.M. 10 marzo 2008 ( Antincendio ) Accordo in Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per lavoratori, dirigenti e preposti Accordo in Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per datore di lavoro che intenda svolgere i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito RSPP) Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 recante integrazioni e chiarimenti in materia di alla salute e sicurezza sul lavoro. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 7 Luglio 2016 contenente aggiornamenti relativi a percorsi formativi per RSPP e ASSP. Si evidenzia, infine, come il documento sia stato elaborato avuto riguardo alla di interesse delle aziende che applichino il contratto collettivo degli studi professionali. Di conseguenza, non sono state considerate alcune ipotesi (es.: la per attrezzature di lavoro, di cui all articolo 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008) non verificabili, almeno in termini generali, nelle aziende alle quali EBIPRO garantisce il proprio supporto. Sono state, invece, analizzate le previsioni per i dirigenti e i preposti pur nella piena consapevolezza che le tipologie di in materia di salute e sicurezza che interessano maggiormente sono la dei lavoratori e quella dei datori di lavoro/rspp per completezza del documento e per fornire, comunque, al lettore un quadro sufficientemente esaustivo della materia. Quanto alla struttura del documento, esso si articola in sei diverse tabelle, riferite a lavoratori, dirigenti, preposti, datore di lavoro/rspp, corsi antincendio e primo soc e corsi per RLS. In calce alle singole tabelle vengono riportate, quando necessario, alcune puntualizzazioni.

Tabella I La dei lavoratori (definizione di lavoratore a fini di salute e sicurezza: articolo 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008) Soggetti organizzatori Nessun elenco (quindi chiunque può organizzare corsi per lavoratori) Organizzazione Il soggetto organizzatore deve prevedere: Responsabile del progetto formativo Nominativi dei docenti (vedi sotto) Numero massimo di 35 unità (non per e learning) Registro presenza Obbligo frequenza almeno 90% delle ore previste Declinazione contenuti del (progetto formativo) Metodologia e contenuti E learning consentita per la sola parte generale (4 ore). In tal caso è necessaria la verifica finale di apprendimento, in presenza fisica o tramite videoconferenza. E learning: solo alle condizioni di cui all allegato I 21/12/2011, tra le quali vanno garantite, in particolare: esistenza di una piattaforma informatica, disponibilità di pc e del tutor, indicazione della durata del e dei materiali utilizzati Contenuti generale: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; organizzazione prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza Numero ore Aziende (codice ATECO come da allegato II) a rischio basso : 8 ore, 4 di parte generale ( generale) e 4 di parte specifica ( specifica) Aziende (codice ATECO come da allegato II) a rischio medio : 12 ore, 4 di parte generale e 8 di parte specifica ( specifica) Aziende (codice ATECO come da allegato II) a rischio alto : 16 ore, 4 di parte generale ( generale) e 12 di parte specifica ( specifica) Attestati Firma: obbligatoria solo quella del soggetto organizzatore del Elementi essenziali: Indicazione e firma soggetto organizzatore Normativa di riferimento (d.lgs. n. 81/2008, art. 37) Dati anagrafici e mansioni corsista Specifica del, con indicazione riferimento e monte ore Periodo e luogo (se in presenza deve essere aula o luogo di lavoro) di svolgimento Contenuti speciale: dipendono dal

riferimento (l elenco esemplificativo dei rischi è a pagina 8 21/12/2011) e dalla valutazione dei rischi in azienda Docenti: i soggetti organizzatori del devono dimostrare (con qualunque mezzo idoneo allo scopo, come prevede il decreto 6 marzo 2013) che i corsi sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014. Nel caso in cui il docente sia il datore di lavoro non è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e fino al 18 marzo 2016 al datore di lavoro sarà richiesto unicamente l aver svolto (anche in passato) il di cui all articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008. Aggiornamento: ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l e learning per l intero monte ore. Tabella II La dei dirigenti (definizione di dirigente a fini di salute e sicurezza: articolo 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 81/2008) Soggetti organizzatori Nessun elenco (quindi chiunque può organizzare corsi per dirigenti) Organizzazione Il soggetto organizzatore deve prevedere: Responsabile del progetto formativo Nominativi dei docenti (vedi sotto) Numero massimo di 35 unità (non per e learning) Registro presenza Obbligo frequenza almeno 90% delle ore previste Metodologia e contenuti e learning consentita per tutto il per formativo. In tal caso è necessaria la verifica finale di apprendimento, in presenza fisica o tramite videoconferenza e learning: solo alle condizioni di cui all allegato I 21/12/2011, tra le quali vanno garantite, in particolare: esistenza di una piattaforma informatica, disponibilità di pc e del tutor, Numero ore Per tutte le Aziende (indipendentement e dai codici ATECO): 16 ore n.b: la da dirigente comprende quella da lavoratore; quindi, il dirigente che abbia fatto il non deve fare quello da lavoratore. Attestati Firma: obbligatoria solo quella del soggetto organizzatore del Elementi essenziali: Indicazione e firma soggetto organizzatore Normativa di riferimento (d.lgs. n. 81/2008, art. 37) Dati anagrafici e mansione (dirigente) del corsista Specifica del

Declinazione contenuti del (progetto formativo) indicazione della durata del e dei materiali utilizzati Contenuti minimi : moduli da 1 a 4, pagina 11 accordo del 21/12/2011, con indicazione riferimento e monte ore Periodo e luogo (se in presenza deve essere aula o luogo di lavoro) di svolgimento Docenti: i soggetti organizzatori del devono dimostrare (con qualunque mezzo idoneo allo scopo, come prevede il decreto 6 marzo 2013) che i corsi sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014. Nel caso in cui il docente sia il datore di lavoro non è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e fino al 18 marzo 2016 al datore di lavoro sarà richiesto unicamente l aver svolto (anche in passato) il di cui all articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008. Aggiornamento: ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare l e learning per l intero monte ore. Tabella III Corsi antincendio e primo soc Titolo Riferimenti normativi Durata minima Aggiornamento Art. 46, d. lgs. n. Al momento non sono 81/2008 previsti aggiornamenti Addetti alla prevenzione incendi D.M. 10 marzo 1998 4 ore per aziende a rischio incendio basso (v. classificazione del D.M. 10 marzo 1998) 8 ore per aziende a rischio incendio medio (v. classificazione del D.M. 10 marzo 1998) Si noti che il Ministero degli interni ha emanato una circolare nella quale richiama le aziende all aggiornamento (ogni due anni) 16 ore per aziende a rischio incendio alto (v. classificazione del D.M. 10 marzo 1998) Consigliabile, quindi, effettuare una attività di aggiornamento ogni due anni di almeno due ore Addetti al primo soc Art. 45, d. lgs. n. 81/2008 12 per aziende di tipo B o C (v. classificazione del decreto 15/7/2003, n. 388) Triennale (almeno in relazione alla parte pratica) 16 per aziende di tipo A (v. classificazione del decreto 15/7/2003, n. 388)

Tabella IV La dei preposti (definizione di preposto a fini di salute e sicurezza: articolo 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 81/2008) Soggetti organizzatori Nessun elenco (quindi chiunque può organizzare corsi per preposti) Organizzazione Il soggetto organizzatore deve prevedere: Responsabile del progetto formativo Nominativi dei docenti (vedi sotto) Numero massimo di 35 unità (non per e learning) Registro presenza Obbligo frequenza almeno 90% delle ore previste Metodologia e contenuti e learning consentita per i punti da 1 a 5 del per per formativo indicato a pagina 10 21/12/2011. In tal caso è necessaria la verifica finale di apprendimento, in presenza fisica o tramite videoconferenza. e learning: solo alle condizioni di cui all allegato I 21/12/2011, tra le quali vanno garantite, in particolare: esistenza di una piattaforma informatica, disponibilità di pc e del tutor, indicazione della durata del e dei materiali utilizzati Numero ore Per tutte le Aziende (indipendentement e dai codici ATECO): 8 ore n.b.: la del preposto è aggiuntiva a quella del lavoratore (quindi il preposto deve aver fatto la da lavoratore e quella da preposto) Attestati Firma: obbligatoria solo quella del soggetto organizzatore del Elementi essenziali: Indicazione e firma soggetto organizzatore Normativa di riferimento (d.lgs. n. 81/2008, art. 37) Dati anagrafici e mansione (preposto) del corsista Specifica del, con indicazione riferimento e monte ore Docenti: i soggetti organizzatori del devono dimostrare (con qualunque mezzo idoneo allo scopo, come prevede il decreto 6 marzo 2013) che i corsi sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014. Nel caso in cui il docente sia il datore di lavoro non è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e fino al 18 marzo 2016 al datore di lavoro sarà richiesto unicamente l aver svolto (anche in passato) il di cui all articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008. Aggiornamento: ogni 5 anni, di durata pari a 6 ore indipendentemente dai rischi in azienda. Possibilità di usare e learning per l intero monte ore.

Tabella V La del datore di lavoro/rspp (definizione di datore di lavoro a fini di salute e sicurezza: art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 81/2008) Soggetti formatori Solo i soggetti di cui al punto 2 07/07/2016 e, cioè: Regioni e province autonome, comprese ASL e strutture regionali che fanno professionale Soggetti accreditati dalle Regioni Università e scuole di dottorato (in materia di lavoro e ) INAIL Corpo nazionale vigili del fuoco Corpo provinciale vigili fuoco di Trento o Bolzano L amministrazione della Difesa Amministrazioni Statali e pubbliche: Ministero del lavoro, Minist. Della Salute, Minist. dello sviluppo economico, Ministero dell interno, Formez, SNA. Organizzazione corsi I soggetti organizzatori devono garantire i seguenti requisiti: Individuazion e di un responsabile di progetto formativo Indicare i nominativi dei docenti Numero massimo pari a 35 (non per e learning) Registro presenze (può essere anche tenuto dal docente) Assenze massime: 10% monte ore complessivo Modalità e contenuti del E learning consentito solo per modulo A di cui all art. 6.1 del 07/07/2016 N. 3 moduli A, B, C Per tutte le categorie di rischio Numero ore Per tutte le categorie: Modulo A 28H (anche in e learning) *** Modulo B 48h (Comune a tutti i settori produttivi + ulteriore monte ore di 12 o 16 ore in base alla categoria di rischio di cui art. 6.2 del 07/07/2016) *** Modulo C 24h Tot ore di di cui sopra con esclusione delle di ore di verifica Attestati di frequenza Devono essere rilasciati dal soggetto formatore e devono recare evidenza della effettuazione della verifica finale di apprendimento Elementi minimi essenziali: Denominazione soggetto formatore Dati anagrafici del corsista Specifica del con indicazione riferimento Monte ore frequentato Periodo di svolgimento del Firma del soggetto che rilascia l attestato (può essere anche il docente)

Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori Organismi paritetici Fondi interprofessionali di settore Ordini e collegi professionali del specifico riferimento Al termine del per formativo è obbligatoria la verifica finale di apprendiment o, tramite colloqui o test, in alternativa tra loro Nota bene: se un soggetto formatore (salvo che non si tratti delle Regioni o dei soggetti dalle Regioni accreditati) si intende avvalere di soggetti formatori esterni alla propria struttura, essi devono essere in possesso dei requisiti per l accreditamento Nota bene: le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali possono svolgere e/o aggiornamento anche avvalendosi di strutture di propria diretta emanazione. Le prove finali sono preparate dal docente e la verifica finale è sotto la responsabilità del responsabile del progetto formativo o del docente da lui delegato che firma il verbale contente la valutazione globale del discente. Nota bene: l attestato non può essere rilasciato in caso di mancato superamento della prova di verifica finale. Docenti: i soggetti organizzatori del devono dimostrare (con qualunque mezzo idoneo allo scopo, come prevede il decreto 6 marzo 2013) che i corsi sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014. Aggiornamento: ogni 5 anni, 40 ore di aggiornamento suddivisi nel quinquennio. Possibilità di e learning per l intero monte ore (secondo l allegato 2 del 07/07/2016), o in aula, o tramite convegni di settore (nel limite del 50% da maturare nel quinquennio)

Tabella VI Corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Titolo Riferimenti Durata minima Aggiornamento Corso per RLS Art. 47, comma 11, d. lgs. n. 81/2008 Contenuti minimi di legge (possono essere aumentati dalla contrattazione collettiva): a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione 32 ore (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure di prevenzione adottate) Nota bene: è obbligatoria la verifica finale di apprendimento 4 ore l anno per imprese tra 15 e 50 lavoratori 8 ore l anno per imprese con oltre 50 lavoratori Nota bene: per le imprese con meno di 15 lavoratori la durata dell aggiornamento è stabilita dalla contrattazione collettiva. Se non vi sono previsioni al riguardo l aggiornamento non è obbligatorio Addetti al primo soc Art. 45, d. lgs. n. 81/2008 12 per aziende di tipo B o C (v. classificazione del decreto 15/7/2003, n. 388) Triennale (almeno in relazione alla parte pratica) 16 per aziende di tipo A (v. classificazione del decreto 15/7/2003, n. 388) Docenti: non vi sono regole al riguardo (in particolare non si applica la normativa di cui al decreto 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei docenti).