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AREA COORDINAMENTO Via Torino, 45 00184 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. ACIU.2005.226 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 29/04/05 Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Via XX Settembre, 20 00186 Roma Alle Regioni e Provincie Autonome Loro Sedi AGEA - Uff. Monocratico - Area Controlli - Area Autorizzazione Pagamenti SEDE A.R.T.E.A. Via S. Donato 42/1 50127 Firenze A.G.R.E.A. Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 Bologna A.V.E.P.A Corso del Popolo Passaggio Gaudenzio 1 35131 Padova Organismo Pagatore della Regione Lombardia Piazza IV novembre, 5 20124 Milano UNAPROL Via Rocca di Papa, 12 00179 Roma CNO Via Piave, 8 00197 Roma UNASCO Via Tevere, 20 00198 Roma 1

AIPO Via Alberico II, 35 00193 Roma UNAPOL Via S. Damaso,13 00165 Roma ASO Piazza Mazzini, 56 73100 Lecce APO Via Ugdulena 90143 Palermo LAPOC Via San Pietro, 32 89100 Reggio Calabria CASO Via Nazionale 111, 140 89100 Gioia Tauro (RC) COLDIRETTI Via XXIV Maggio, 43 00187 Roma CONFAGRICOLTURA Corso V. Emanuele II, 101 00186 Roma C.I.A. Via Mariano Fortuny, 20 00196 Roma COPAGRI Via Isonzo, 34 00196 Roma Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA 2

Al Al C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA CAA Copagri S.r.l. Via Isonzo, 34 00198 ROMA. Al Coordinamento CAA c/o CAALPA Via L. Serra, 37 00153 Roma fax 0658335725 c/o CAA CANAPA Via Rovigo, 14 Fax 06 44161833 OGGETTO: Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico nel settore oleicolo (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004, n. 796/2004, n. 864/2004). 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell Unione Europea introduce il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di titoli individuali che sono assegnati sulla base della media degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel periodo di riferimento, che nel caso dell olio è il quadriennio corrispondente alle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Questo nuovo regime di aiuto, che entrerà in vigore nel 2006, non è più legato alla reale produzione nel settore oleicolo né al numero di piante, bensì alla superficie aziendale complessiva per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalità in materia di sanità pubblica, salute delle piante, ed il rispetto dell ambiente dettati dalla Commissione europea (disaccoppiamento degli aiuti rispetto alla produzione). In particolare, l art. 110 decies del Reg. (CE) n. 1782/2003 specifica che l aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro SIG olivi. L ettaro SIG olivi è definito dallo stesso articolo come l unità di superficie utilizzata nell ambito di un metodo comune da stabilirsi in sede comunitaria, in base ai dati del Sistema di Informazione Geografica degli oliveti. Nel nuovo regime, l erogazione degli aiuti è subordinata all assegnazione iniziale di titoli, basati sul quadriennio di riferimento. Successivamente, i titoli potranno essere acquisiti sia attraverso operazioni di trasferimento tra aziende, sia direttamente dall Amministrazione a valere sulla riserva nazionale dei titoli appositamente costituita. 3

2. CARATTERISTICHE DEL SETTORE. Il passaggio al nuovo regime di pagamento unico comporta il completamento in tempi rapidi della ricognizione preventiva dei diritti e la risoluzione dei possibili casi di contenzioso. Le peculiari caratteristiche del settore olivicolo quali, fra l altro, l elevato numero di produttori beneficiari del contributo comunitario e la frammentazione della produzione in un numero notevolissimo di particelle catastali impongono di adottare per tale settore procedure specifiche per l inserimento di ciascun olivicoltore nel regime di pagamento unico. La fase di ricognizione preventiva dei diritti individuali prevista dal regime di pagamento unico viene assicurata dalle Associazioni di Produttori Olivicoli e loro Unioni Nazionali riconosciute nel quadro del vigente regime di aiuto. Le Associazioni ed Unioni dei produttori, attraverso il meccanismo del preventivo riconoscimento, sono state associate alla gestione del sistema di aiuto alla produzione dell olio di oliva. Tali Organizzazioni hanno assicurato i pagamenti anche attraverso la creazione e l utilizzo di apposite banche dati, custodiscono le documentazioni catastali dei produttori ed hanno già in passato verificato le condizioni necessarie al conseguimento degli aiuti. Dette Organizzazioni, pertanto, con le quali la stessa Agea, già Aima, ha posto in essere rapporti convenzionali tuttora in vigore, devono assicurare il passaggio dei produttori interessati al nuovo regime previsto dalle attuali disposizioni, evitando frammentazioni nella delicata fase iniziale ed assicurando l attuazione del principio della semplificazione amministrativa. Nel definire le regole per la ricognizione preventiva si è tenuto inoltre conto che anche i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA, hanno già effettuato, per i produttori olivicoli che hanno conferito loro mandato nell ambito dei regimi della PAC una prima ricognizione ai fini della applicazione della Riforma con il sistema del disaccoppiamento per ciò che concerne le produzioni dei seminativi e della zootecnia. 3. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. Dall analisi congiunta dell art. 33 del Reg. (CE) 1782/2003 e degli artt. 13,14 e 15 del Reg. (CE) n. 795/2004 risulta che: 1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che: a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento. 2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del 4

3. regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. 4. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine. 5. Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine. Pertanto gli aventi diritto sono coloro i quali hanno percepito un pagamento diretto nel periodo di riferimento. Inoltre coloro che sono subentrati all avente diritto durante o dopo il periodo di riferimento, conservano gli stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente). 4. LA RICOGNIZIONE PREVENTIVA. L Italia si avvale della possibilità, introdotta dall art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004, di operare una ricognizione preventiva, allo scopo di: - comunicare agli agricoltori la situazione del periodo di riferimento così come risultante nelle basi dati del SIAN; - definire gli aventi diritto ai sensi dell art. 33 del Reg. (CE) n. 1782/2003; - registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al periodo di riferimento. Eventuali variazioni che intervengano dopo la data di risposta della comunicazione ed entro la data di termine per la presentazione della domanda di accesso al regime di interventi unico, possono comunque essere comunicate con la domanda stessa. A tal fine l AGEA invierà, secondo una tempistica da definirsi, un apposita comunicazione a tutti i produttori interessati, che costituirà integrazione di quella già inviata per i settori seminativi e zootecnia, e cioè: - quelli che hanno beneficiato di un aiuto nel periodo di riferimento; - quelli che hanno beneficiato di un aiuto nel periodo successivo a quello di riferimento se diversi dai precedenti. Detta comunicazione indica la procedura che l Amministrazione seguirà per l individuazione degli aventi diritto nonché per la definizione dei titoli provvisori e quella dei titoli definitivi. Saranno oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi di dati in possesso dell AGEA relativamente al settore dell olio di oliva. In particolare saranno comunicati per ciascun anno: - i dati relativi al numero di piante ammissibili per ciascuna particella aziendale; - il quantitativo di olio ammesso all aiuto. 5

Le informazioni comunicate saranno relative al numero di piante e ai quantitativi prodotti ammissibili. Si fa presente che i dati comunicati saranno quelli noti alla scrivente Agenzia nel momento in cui la comunicazione stessa sarà inviata. Rimane quindi invariata la possibilità di una modifica dei dati del periodo di riferimento, a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Sarà possibile indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che determinano una differente considerazione dei dati del periodo di riferimento. 5. I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE. Destinatari della comunicazione sono tutti gli agricoltori che si sono manifestati nel settore dell olio di oliva, nel corso del periodo di riferimento o negli anni successivi, ma precedenti all applicazione del regime unico di pagamento. 6. LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE. La lettera ed i moduli allegati saranno spediti con Raccomandata A.R. con registrazione sul SIAN degli Avvisi di ricevimento e dell esito della spedizione. La lettera conterrà anche l indicazione dell ufficio autorizzato al trattamento delle informazioni. Il Sistema informativo, il cui accesso è consentito agli Organismi Pagatori competenti (di seguito denominati OP) ai CAA ai quali i produttori interessati hanno rilasciato apposito mandato e svolto la ricognizione nella precedente fase di avvio della PAC (seminativi e zootecnia) ed alle Unioni/Associazioni, conterrà copia della comunicazione inviata, che sarà replicabile in qualsiasi momento. I dati della comunicazione ed i necessari dettagli utili ai fini della gestione della risposta, saranno resi disponibili per i CAA sulla base dei mandati in loro possesso per i soli soggetti per cui sia stata già effettuata la ricognizione per i settori seminativi e zootecnia, per le Unioni/Associazioni interessate, sulla base del vincolo associativo in essere. Le comunicazioni non recapitate saranno rese note ai CAA mandatari per i soggetti di cui sopra e all Unione/Associazione cui il produttore aderisce, ovvero all OP competente qualora il produttore stesso non abbia stretto alcun vincolo associativo. 7. LA REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE. I produttori potranno manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date che saranno indicate nella comunicazione stessa; decorsi i termini previsti, vale la regola del silenzio-assenso e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell Amministrazione. L eventuale modificazione dei dati di riferimento già comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l avvio della ricognizione preventiva, è presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli. 6

I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità di aziende del periodo di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), dovranno recarsi presso gli uffici autorizzati per la registrazione delle modifiche ( CAA,Unioni, Associazioni, OP). 8. COSA DEVE ESSERE REGISTRATO. Vengono registrate nel sistema informativo tutte le informazioni relative alla conferma dei dati comunicati, ai cambiamenti di stato aziendale intercorsi nel periodo di riferimento e successivamente allo stesso, le informazioni relative alle circostanze eccezionali modificanti i dati del periodo di riferimento; le modifiche devono essere inserite nel fascicolo elettronico del produttore e collegate, attraverso i numeri di protocollo dei documenti giustificativi relativi, alle diverse fattispecie previste. Il modulo compilato per la conferma dei dati aziendali ovvero per la correzione degli stessi ed i relativi documenti giustificativi devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo cartaceo del produttore. 9. UFFICI AUTORIZZATI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI. Sono autorizzati a procedere alla registrazione delle modifiche comunicate dai produttori per il settore oleicolo: - le Unioni riconosciute - le Associazioni riconosciute - gli Organismi pagatori competenti. Sono inoltre autorizzati a procedere alla registrazione delle modifiche i CAA per i soli produttori che abbiano già rilasciato agli stessi espresso mandato in sede di attuazione della ricognizione preventiva compiuta nell anno 2004 e si apprestino a presentare domanda ai fini del pagamento nell ambito della nuova PAC.. A partire dall entrata in vigore del regime di pagamento unico per il settore oleicolo e con specifico riferimento alle procedure di fissazione dei titoli e presentazione delle domande di accesso al regime di pagamento unico, gli organismi pagatori competenti si avvarranno dei CAA autorizzati. Nell ottica della semplificazione amministrativa e per favorire il passaggio dei produttori soci di Associazioni olivicole al nuovo regime, salve diverse determinazioni dei singoli produttori, i mandati di cui all art. 15 del DM 27.03.2001 vengono acquisiti dai CAA in forma di mandato collettivamente espresso in sede di Assemblea dei soci delle Organizzazioni dei produttori riconosciute nel quadro del regime di aiuto comunitario alla produzione dell olio di oliva. In tal caso il mandato al CAA da parte del legale rappresentante dell Organizzazione dei produttori comporta l insorgere in capo ai singoli produttori dei medesimi effetti giuridici derivanti dal mandato espresso in forma singola. 7

A partire dalla data di entrata in vigore del regime di pagamento unico anche per il settore olivicolo, trovano applicazione le disposizioni in materia di mandato previste dal D.L.vo 165/99, e successive modificazioni, e dal D.M. 27/03/2001 art. 15. 10. COMUNICAZIONE DI ULTERIORI ISTRUZIONI Con successiva circolare saranno fornite le informazioni relative alle procedure operative ed agli strumenti previsti per la gestione della ricognizione preventiva. IL DIRETTORE F.to. Giancarlo Nanni 8