COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI



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COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.pag 3 Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI.. pag. 3 Art. 3 UTILIZZO DEGLI IMMOBILI.pag 3 Art. 4 MODALITA DI CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI. pag. 3. Art. 5 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE. pag. 4 Art. 6 ESENZIONI.. pag 4 Art. 7 MODALITA DI CONCESSIONE pag. 4 Art. 8 NORME PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI. pag.5 Art. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE.pag 6 Art. 10 RISARCIMENTO DANNI pag.6 ART. 11 ENTRATA IN VIGORE pag.6

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso non esclusivo di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ovvero dei quali il Comune ha la disponibilità. Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI 1. Gli immobili disponibili sono individuati annualmente con atto della Giunta Comunale, sulla base delle indicazioni fornite dall Ufficio Comunale che ne abbia la titolarità, con la precisazione di eventuali vincoli nell utilizzo delle stesse. 2. L utilizzo degli immobili dovrà essere compatibile con le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché contenute nelle specifiche autorizzazioni, licenze d uso o agibilità rilasciate per gli stessi. Art. 3 UTILIZZO DEGLI IMMOBILI 1. Ferme restando le prescrizioni di cui all art. 2, gli immobili possono essere concesse in uso a enti, associazioni, gruppi, privati per: a) iniziative di carattere politico, sindacale, sportivo, sociale, culturali, artistiche; b) convegni e manifestazioni artistiche culturali, sociali, sportive, sindacali; c) manifestazioni a carattere economico, commerciale; d) assemblee condominiali. 2. L utilizzo degli immobili è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall Amministrazione Comunale. 3. Durante la campagna elettorale l utilizzo degli immobili è disciplinato dalle normative vigenti in materia. 4. E escluso l uso degli immobili per attività come sedi di enti o associazioni fatta salva la facoltà di eventuali deroghe autorizzate con atto esplicito della Giunta Comunale. Art. 4 MODALITA DI CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI 1. Gli immobili possono essere concessi in - uso saltuario - uso annuale Per uso saltuario si intende l utilizzo del locale per una volta ovvero per più volte fino a un massimo di tre in presenza di un unica richiesta. Per uso annuale si intende l utilizzo per l intero anno, secondo le modalità previste negli appositi atti autorizzativi. 2. Fatti salvi i casi di esenzione previsti all art. 6, la consegna delle chiavi dei immobili da parte degli Uffici competenti potrà avvenire solo dopo il pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo.

L atto della consegna è preceduto da apposito verbale sottoscritto dal consegnante e dal consegnatario. Art. 5 CORRISPETTIVO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI 1. Con l atto della Giunta Comunale di individuazione dei immobili, di cui al precedente art. 2, si definisce il corrispettivo per l utilizzo degli stessi, sulla base di una stima effettuata dall ufficio Tecnico che tenga conto del valore di mercato dell immobile o del canone di locazione pagato dal Comune nelle ipotesi di immobili non di proprietà comunale, dei costi delle utenze, del servizio di pulizia dei immobili, degli oneri derivanti dall utilizzo di personale comunale. 2. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, punti c) e d), si potrà tenere conto dei corrispettivi richiesti, per immobili analoghi, da soggetti privati. L importo del corrispettivo è differenziato per dimensioni e caratteristiche dell immobile, per periodo di utilizzo, per fasce orarie della giornata. 4. Il mancato utilizzo degli immobili dopo il rilascio della concessione per cause non imputabili all Amministrazione Comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto alla restituzione del corrispettivo già versato. 5. Non si riconoscono riduzioni del corrispettivo dovuto nelle ipotesi di utilizzo degli immobili per fasce orarie inferiori a quelle definite dal presente Regolamento. 6. L utilizzo degli immobili per un numero di ore o giornate superiori a quelle definite dal Regolamento comporterà il rilascio di un ulteriore autorizzazione. Art. 6 ESENZIONI 1. Gli immobili vengono concessi gratuitamente per lo svolgimento di manifestazioni ed attività patrocinate dall Amministrazione Comunale con apposito atto. Possono altresì essere concesse a titolo gratuito al ricorrere delle condizioni previste in apposito atto deliberato dalla Giunta Comunale. In tutti gli altri casi la concessione è onerosa. Art. 7 MODALITA DI CONCESSIONE 1. Chiunque intenda utilizzare le immobili comunali deve presentare domanda sottoscritta dall interessato o dal legale rappresentante dell Ente, Associazione, con indicazione delle generalità del richiedente, l individuazione della sala richiesta, il periodo e la fascia oraria richiesta, l attività che intende svolgere, il numero massimo di persone previste per l iniziativa. La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. 2. L utilizzo per fini non istituzionali di immobili adibiti ad uso scolastico, fuori dagli orari di normale utilizzo, potrà essere autorizzato esclusivamente dall Amministrazione comunale, sentiti i competenti responsabili degli Uffici comunali, ad associazioni legalmente riconosciute, previa espressione di parere favorevole del Dirigente scolastico preposto. 3. L utilizzo per fini non istituzionali delle palestre scolastiche, fuori dagli orari di normale utilizzo, potrà essere autorizzato esclusivamente dall Amministrazione comunale, sentiti i competenti responsabili degli Uffici comunali, ad associazioni legalmente riconosciute, previa espressione di parere favorevole del Dirigente scolastico preposto e fatti salvi gli eventuali nulla osta delle preposte

commissioni di vigilanza dei pubblici spettacoli. 4. L utilizzo per istituzionali di immobili adibiti ad uso scolastico, anche fuori dagli orari di normale utilizzo, potrà essere autorizzato direttamente, sotto la propria responsabilità, dal Dirigente scolastico preposto, che adotterà tutte le accortezze necessarie finalizzate a garantire il rispetto dei principi di economicità e di efficienza per l uso dei locali. 5. A chiarimento di quanto sopra esposto, per fine istituzionale si intende tutto quanto è previsto nell ambito dell attività scolastica, comprese riunioni, corsi di aggiornamento obbligatori per gli insegnanti, corsi di alfabetizzazione e quant altro deve, per legge, essere svolto a cura dei dirigenti scolastici. 6. Nel caso di uso saltuario l istanza per ottenere la concessione va presentata al competente ufficio comunale almeno dieci giorni prima del suo utilizzo; In tale periodo l Ufficio provvederà ad acquisire, ove occorra, il parere del Dirigente scolastico. Ottenuta la disponibilità, il richiedente provvede al versamento dell importo dovuto e della eventuale cauzione. Il richiedente potrà ritirare le chiavi del locale solo nella giornata stessa per la quale ne ha richiesto l uso o nell ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se esso è festivo. Le chiavi saranno consegnate solo dietro esibizione della ricevuta di pagamento del corrispettivo e della eventuale cauzione. 7. Nel caso di uso annuale il richiedente presenta entro il 30 Novembre dell anno precedente all utilizzo degli immobili, apposita domanda scritta indirizzata al Responsabile del Settore competente, secondo le modalità indicate nel presente articolo. Il Responsabile del Settore competente, esaminate le domande ed i relativi allegati, acquisiti i pareri di competenza, ove necessari, procede al rilascio delle autorizzazioni. Le chiavi saranno consegnate solo dietro esibizione della ricevuta di pagamento del corrispettivo e della eventuale cauzione. 8. Nel caso di inoltro incompleto dei dati di cui sopra l ufficio competente invita il richiedente a fornire i dati ritenuti necessari per l istruttoria della pratica. 9. In tutti i casi, quando l utilizzo venga richiesto per manifestazioni che impongano il parere delle commissioni di vigilanza, le autorizzazioni potranno essere rilasciate a completamento della pratica. A tal fine, onde evitare lungaggini, le richieste dovranno essere dettagliatamente relazionate con le tipologie di attività da espletarsi durante le manifestazioni, il numero di persone previsto e le modalità di controllo proposte per garantire il contenimento delle presenze all interno del numero massimo ammissibile. 10. Il rilascio della concessione degli immobili disciplinati dal presente regolamento compete al Responsabile dell Ufficio Tecnico settore LL.PP. L eventuale diniego, adeguatamente motivato, deve essere comunicato per iscritto al soggetto interessato. 11. Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo degli immobili. 12. E vietata qualsiasi forma di sub- concessione. Art. 8 NORME PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI 1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all utilizzo degli immobili contenute nell atto concessorio. E tenuto altresì a: a) fare uso degli immobili e degli arredi con la massima cura e diligenza e a rispettare la destinazione autorizzata; b) riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata concessa; c) non affiggere cartelli, striscioni o fondali, apporre scritte che possano danneggiare muri, pannelli e

rivestimenti della sala; d) a non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli arredi della sala e dei servizi; e) risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone; f) a riconsegnare le chiavi con i termini indicati nel verbale di cui all art. 4; h) detenere personalmente le chiavi della sala, che non può in nessun caso affidare a terzi o ad altri appartenenti al suo Ente, Associazione rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile; i) provvedere al riassetto e pulizia degli immobili nel caso di utilizzo autorizzato con esenzione dal pagamento delle relative spese. Art. 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione può essere revocata fino a 48 ore prima dell inizio della data di utilizzo per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell Amministrazione Comunale. In tal caso l Amministrazione comunale proporrà una diversa localizzazione oppure metterà a disposizione l'immobile richiesto per una data diversa. 2. Parimenti la concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell atto di concessione. Tale ipotesi comporterà inoltre l esclusione del richiedente dalla possibilità di ottenere immobili comunali in concessione. Art. 10 RISARCIMENTO DANNI 1. Il Concessionario è tenuto all immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati agli immobili, agli arredi, agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all avvio del procedimento per la riscossione coattiva e fatta salva la facoltà dell Ente di denuncia all Autorità competente. 2. E inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune di Vobarno il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune di Vobarno, occorsi a causa o in occasione della concessione sia all interno che all esterno dei locali. ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. Copia del presente regolamento è affissa in tutti gli immobili soggetti, è consegnata a chiunque presenti istanza di concessione ed è disponibile presso il settore competente.