Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento,

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2019, proposto da

contro nei confronti di e con l'intervento di

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 993 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

Lazio. Ok del Tar al Decreto Bondi su riduzione budget sanità privata

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

16/6/2014 N /2014 REG.RIC.

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2019, proposto da

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2013, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

Transcript:

Pubblicato il 07/12/2017 N. 06586/2017 REG.PROV.CAU. N. 10455/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10455 del 2017, proposto da: Ermanno Calcatelli, Antonio Costantini, Roberto Ciampaglia, Domenico Di Martino, Domenico Filardo, Domenico Luca Laurendi e Diego Virgone, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Anello e Marcello Macaluso, con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato Pietro Anello in Roma, via Po,102; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Pagina 1 di 5

Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, N. 15; Luigi Scotti, non costituito in giudizio; nei confronti di Sergio Nunziante, Giuseppe Vitale, Raffaele Porcaro, Antonella Esposito, Filomena Storini, Calogero Raspanti, non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Decreto del Ministro della Giustizia del 18 settembre 2017, che ha disposto il differimento della data per le elezioni dei componenti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (provvedimento impugnato in via principale (doc. 1); 2) della Determina n. 34, prot. n. 33/17 del 19 settembre 2017, del Commissario straordinario dell'ordine nazionale dei Biologi, che ha disposto anch'essa il rinvio delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 2); 3) della Determina n. 32 del 5 settembre 2017, del Commissario straordinario dell'ordine nazionale dei Biologi, recante l'avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio Nazionale dei Biologi (doc. 3); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a Pagina 2 di 5

quelli impugnati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell Ordine Nazionale dei Biologi; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto, in sede di sommaria delibazione del ricorso propria della presente fase cautelare, che, indipendentemente da ogni sommaria valutazione circa la ragionevole previsione sull esito del gravame in relazione ai profili di censura dedotti, la domanda cautelare all odierno esame del Collegio non sembra assistita dal requisito del pregiudizio grave e irreparabile, a tal fine richiesto dall art. 55, comma 1, c.p.a., atteso che: -per un verso, il dedotto periculum in mora non appare individuato, nella sua concretezza, dalla parte ricorrente, che prospetta conseguenze dannose per l esercizio del proprio diritto di elettorato attivo e passivo, non esplicitandole con riguardo a precise Pagina 3 di 5

coordinate spazio-temporali tali da poter fare ritenere assolto l onere assertivo e probatorio sulla medesima gravante; - per l altro, non appare ipotizzabile alcun danno d impossibile riparazione, derivante dal tempo necessario a giungere alla delibazione del merito, tenuto altresì conto che il procedimento elettorale in questione si è nel frattempo concluso; Ritenuto pertanto di dover respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione; Ritenuto di porre le spese della presente fase cautelare a carico della parte soccombente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione dell atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (=mille/00), con attribuzione di euro 500,00 (=cinquecento/00) a ogni parte resistente costituita. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Carmine Volpe, Presidente Rosa Perna, Consigliere, Estensore Ivo Correale, Consigliere Pagina 4 di 5

L'ESTENSORE Rosa Perna IL PRESIDENTE Carmine Volpe IL SEGRETARIO Pagina 5 di 5