05.434 n Iv. Pa. Gruppo socialista. Rafforzamento della legge sul materiale bellico e dell'ordinanza sul materiale bellico



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Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 05.434 n Iv. Pa. Gruppo socialista. Rafforzamento della legge sul materiale bellico e dell'ordinanza sul materiale bellico Rapporto della Commissione della politica di sicurezza del 25 aprile 2006 Riunitasi il 25 aprile 2006, la Commissione ha esaminato l'iniziativa parlamentare summenzionata, depositata il 28 settembre 2005 dal Gruppo socialista. Gli autori dell'iniziativa chiedono che gli articoli 22 e 32 della legge federale sul materiale bellico (LMB) e l'articolo 14 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) siano modificati allo scopo di fissare nella legge criteri di valutazione per le domande d'esportazione, rafforzare l'informazione del Parlamento e precisare la procedura di autorizzazione. Proposta della Commissione La Commissione propone, con 15 voti contro 8, di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Salvi, Allemann, Banga, Günter, Haering, John Calame, Hollenstein, Widmer) propone di darvi seguito. Relatori: Büchler (t), Bugnon (f) In nome della Commissione La presidente: Barbara Haering 1. Testo e motivazione 1. 1. Testo 1. 2. Motivazione 1. 3. Cronistoria 1. 4. Basi legali vigenti 1. 5. Recente valutazione della prassi in materia di autorizzazione 1. 6. Considerazioni della maggioranza 1. 7. Considerazioni della minoranza 2. Stato dell'esame preliminare 2. 1. Cronistoria 2. 2. Basi legali vigenti 2. 3. Recente valutazione della prassi in materia di autorizzazione 3. Considerazioni della Commissione 3. 1. Considerazioni della maggioranza 3. 2. Considerazioni della minoranza 4. Proposta della Commissione 5. Allegati 5. 1. Articolo 22 LMB Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito 5. 2. Articolo 32 LMB Informazione del Parlamento 5. 3. Articolo 5 OMB Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero

1. Testo e motivazione 1. 1. Testo Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, il gruppo socialista presenta la seguente iniziativa parlamentare: A. Legge federale sul materiale bellico (LMB), l'articolo 22 capoverso 2 (nuovo) ha il seguente tenore (sostituisce l'art. 5 LMB): Art. 22 Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito Cpv. 2 Le autorizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate a condizione che: a. non pregiudichino il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale; b. la situazione interna nel Paese di destinazione lo consente, segnatamente quanto al rispetto dei diritti umani e alla rinuncia a bambini soldato; c. il Paese di destinazione offre garanzie quanto al rispetto del diritto internazionale, segnatamente del diritto internazionale umanitario, e in particolare non incombono genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; d. possano conciliarsi con gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. B. Legge federale sul materiale bellico (LMB), l'articolo 32 capoverso 2 (nuovo) ha il seguente tenore: Art. 32 Informazione al Parlamento Cpv. 2 Il Consiglio federale informa quanto prima possibile le Commissioni della politica estera delle Camere federali su questioni preliminari e domande relative ad affari con l'estero (art. 22 LMB) e sulla conclusione di contratti secondo l'articolo 20 LMB. C. Ordinanza sul materiale bellico (OMB), l'articolo 14 capoversi 2 e 4 nonché capoverso 2bis (nuovo) hanno il seguente tenore (i capoversi 1, 3 e 5 rimangono invariati): Art. 14 Procedura (art. 29 LMB) Cpv. 2 Al momento del rilascio dell'autorizzazione ad affari con l'estero (art. 22 LMB) e della conclusione di contratti secondo l'articolo 20 LMB, il Seco decide d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Cpv. 2bis Il DFAE accerta in maniera vincolante se le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 2 LMB sono adempiute. La decisione del Seco ha luogo inoltre d'intesa con: a. gli uffici competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport in presenza di interessi di politica di sicurezza e di politica degli armamenti; b. l'ufficio federale dell'energia in presenza di interessi rilevanti dal profilo nucleare; Cpv. 4 Se gli uffici coinvolti non si accordano circa la trattazione di una domanda secondo i capoversi 2, 2bis o 3, la domanda è trasmessa per decisione al Consiglio federale. 1. 2. Motivazione Sette anni dopo l'entrata in vigore della revisione totale del 13 dicembre 1996 della legge federale sul materiale bellico, l'esperienza dimostra che vi è una necessità irrinunciabile di modificare tale legge al fine di rafforzare la procedura e di evitare ulteriori perdite di fiducia, come quella verificatasi il 24 agosto 2005 allorché, sotto la pressione dell'opinione pubblica, il Consiglio federale dovette rivedere parti della sua decisione del 29 giugno 2005. Esso aveva infatti, in un primo tempo, approvato di massima la vendita di materiale bellico all'iraq, al Pakistan, all'india e alla Corea del Sud. Alcune settimane più tardi, era ritornato sui suoi passi per quanto concerne l'iraq in seguito alle informazioni di rilievo diffuse dalla stampa. Lo scopo dell'iniziativa parlamentare è di ristabilire un equilibrio tra le informazioni che fornisce chi deposita una domanda e le informazioni necessarie per valutare transazioni con l'estero dal profilo della politica estera, al fine di evitare in futuro inconvenienti quali quelli verificatisi 2

negli ultimi tempi. 1. 3. Cronistoria L'esportazione di materiale bellico è disciplinata da un lato nella legge federale sul materiale bellico (LMB) [1] e nella relativa ordinanza sul materiale bellico (OMB) [2], dall'altro nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) [3] e nella relativa ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) [4]. Sono sottoposti alla legge sul materiale bellico le armi, i sistemi d'arma, le munizioni e gli esplosivi militari, nonché le attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili [5]. Soggiacciono alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego principalmente i beni utilizzabili a fini civili e militari (ossia per la fabbricazione di armi di distruzione di massa o armi convenzionali), ma anche attrezzature quali simulatori, apparecchiature per la codifica o aerei da addestramento [6]. La LMB del 1972 è stata modificata nel 1996, dopo che un'iniziativa popolare aveva chiesto un divieto totale delle esportazioni di materiale bellico [7]. Il Consiglio federale propose di respingere l'iniziativa, presentando però nel contempo un controprogetto sotto forma di revisione della LMB. L'8 giugno 1997, il popolo sovrano approvò la revisione legislativa e respinse l'iniziativa [8]. La definizione di criteri d'autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico rappresentava uno dei punti focali della revisione. Nel suo progetto, il Consiglio federale prevedeva d'inserire un catalogo di tali criteri nella legge. Su proposta della Commissione della politica di sicurezza (CPS N), tuttavia, il Consiglio nazionale decise di impostare la questione in modo diverso [9] : mantenere nella legge una disposizione che definisce le condizioni generali d'autorizzazione (ossia che le transazioni con materiale bellico non devono violare il diritto internazionale pubblico o contraddire i principi della politica estera della Svizzera) e definire i criteri specifici a livello di ordinanza. Questa modifica, che in seguito ha trovato il consenso del Consiglio degli Stati, è stata decisa per le seguenti tre ragioni principali: Secondo la CPS N, il progetto del Consiglio federale conteneva una formulazione troppo ampia che avrebbe potuto dar luogo ad ambiguità; Integrare un catalogo dei criteri nella legge avrebbe implicato la sua esaustività, una condizione difficilmente realizzabile; I criteri elencati nel progetto del Consiglio federale rappresentavano, in un qual modo, una precisazione dei principi della nostra politica estera. Secondo il parere della CPS N, si trattava quindi di un inutile doppione. Per ragioni analoghe, il Consiglio nazionale ha deciso il 13 dicembre 2000, con 85 voti contro 72, di non dar seguito all'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Barbara Polla [10] che chiedeva di inserire nella LMB il principio secondo cui può essere esportato materiale bellico soltanto verso Paesi che rispettano i diritti umani e del bambino. Il Consiglio nazionale ha invece accettato un postulato [11] che invitava il Consiglio federale a introdurre tale principio nell'omb, conformemente a quanto poi avvenne il 1 marzo 2002. 1. 4. Basi legali vigenti In virtù della LMB, la fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi soltanto se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti [12]. Tali condizioni d'autorizzazione sono precisate nell'articolo 5 OMB il quale prevede che, in caso di autorizzazione di affari con l'estero, occorre considerare quanto segue: il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale; la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini soldato; gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale; la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni [13]. 3

Conformemente all'articolo 14 OMB, le autorizzazioni d'esportazione sono rilasciate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) previa consultazione dei Dipartimenti interessati. La SECO decide dunque in merito alle domande di autorizzazione di principio dopo aver sentito l'ufficio federale di polizia; Per la fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero, la SECO deve avere il consenso dei servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); La SECO decide infine d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) se sono in gioco interessi di politica di sicurezza o di armamento, oppure con l'ufficio federale dell'energia per le questioni in ambito nucleare. Se i servizi interessati non possono accordarsi sulla trattazione di una domanda, inoltre, la domanda è sottoposta alla decisione del Consiglio federale. La LMB prevede inoltre che il Consiglio federale decida in merito a domande che pongono una questione di principio o di portata politica [14]. A questo punto è utile ricordare che per i beni che soggiacciono alla LMB la Svizzera non è vincolata ad alcun obbligo internazionale e prende le sue decisioni in modo autonomo. L'informazione del Parlamento, infine, è disciplinata nell'articolo 32 LMB. Conformemente a tale disposizione, le Commissioni della gestione delle Camere federali esaminano ogni anno i dettagli delle esportazioni di materiale bellico. 1. 5. Recente valutazione della prassi in materia di autorizzazione Nell'estate 2005, l'esportazione di materiale bellico usato, in particolare verso gli Emirati arabi uniti, ha suscitato reazioni critiche nell'opinione pubblica e in Parlamento [15]. Considerato che non era la prima volta che si verificava una situazione del genere [16], il Consiglio federale incaricò un gruppo di lavoro interdipartimentale di verificare le competenze e le procedure nell'ambito delle esportazioni di materiale bellico. Tale gruppo di lavoro ha concluso i suoi lavori il 22 dicembre 2005, formulando le seguenti raccomandazioni: Restringere considerevolmente la cerchia dei Paesi acquirenti: il materiale bellico usato dev'essere rivenduto in primo luogo ai Paesi di provenienza del materiale, in secondo luogo e in casi eccezionali agli Stati elencati nell'allegato 2 OMB (ossia i Paesi che, come la Svizzera, fanno parte dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni); in terzo luogo, il materiale bellico dev'essere valorizzato in Svizzera. Deroghe a queste tre opzioni sono possibili soltanto in casi eccezionali; Migliorare lo svolgimento concreto delle procedure d'autorizzazione, in particolare sgravando il Consiglio federale delle domande di preavviso, la cui evasione dev'essere intesa come una prestazione amministrativa; Migliorare sensibilmente le dichiarazioni di non riesportazione, nel senso che si escludono i prestiti e le donazioni e si esige, a seconda del caso, una dichiarazione vincolante del Paese importatore, oppure la Svizzera si riserva il diritto di effettuare ispezioni. Il Consiglio federale ha accolto queste tre raccomandazioni il 10 marzo 2006, decidendo nel contempo di mantenere le competenze e le basi legali vigenti. Ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di esaminare, nell'ambito della revisione della OMB, la possibilità di precisare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione. 1. 6. Considerazioni della maggioranza Per la maggioranza della Commissione, le attuali basi legali sono sufficienti. L'articolo 22 LMB 4

definisce i criteri secondo cui è necessario procedere a un'analisi della situazione. Tale catalogo è completato nell'articolo 5 OMB. Conformemente alla volontà del legislatore, i criteri ivi elencati vengono considerati nel loro insieme per ogni domanda di esportazione. La maggioranza non acconsente di iscrivere nella LMB tutti i criteri di autorizzazione previsti dalla OMB conformemente a quanto richiesto dall'iniziativa. Ritiene infatti che non vi è alcun motivo di tornare sulla decisione di principio adottata dopo intense discussioni nell'ambito della revisione della LMB secondo cui le condizioni quadro devono essere definite nella LMB e i criteri di autorizzazione nell'omb. Come la prassi ha dimostrato, questo disciplinamento è ragionevole e non pone problemi a livello di esecuzione. Mantenendo i criteri di autorizzazione nell'omb, il Consiglio federale dispone inoltre di un maggiore margine di manovra, poiché può completare l'elenco qualora lo reputi necessario in base alla situazione concreta. Per quanto concerne l'informazione delle Commissioni della politica estera, la maggioranza reputa che la prassi attuale, secondo cui le Commissioni della gestione delle Camere federali esaminano ogni anno i dettagli delle esportazioni di materiale bellico, sia sufficiente non avendo causato difficoltà fino ad oggi. La maggioranza si oppone inoltre a coinvolgere commissioni parlamentari in procedure di autorizzazione in corso, per le quali è ritenuto responsabile esclusivamente il Consiglio federale. Secondo la maggioranza della Commissione la decisione per o contro un'autorizzazione di esportazione non può essere presa sulla base di una semplice analisi giuridica. Nella prassi, ogni decisione in questo ambito implica una componente politica laddove si tratta di ponderare interessi di politica estera e interessi economici. Rimane sempre un certo margine di apprezzamento. Se l'obiettivo che si persegue è il rischio zero, allora occorrerebbe vietare per principio qualsiasi esportazione di materiale bellico. La maggioranza si oppone a una posizione di questo tipo, essendo interessata a mantenere una capacità industriale nel settore della difesa. In merito alla proposta di modifica della procedura di autorizzazione, la maggioranza della Commissione condivide le conclusioni formulate dal Consiglio federale il 10 marzo 2006, ritenendo che non vi è motivo di modificare le responsabilità in quanto la prassi si è rivelata efficiente. Da ultimo, la maggioranza della CPS N osserva che in questo ambito la prassi del nostro Paese è tra le più restrittive in Europa e che sarebbe sbagliato modificarla. 1. 7. Considerazioni della minoranza Secondo la minoranza della Commissione, la presente iniziativa persegue gli stessi obiettivi dell'iniziativa del Gruppo ecologista (05.433). Poiché la revisione della LMB data di dieci anni, sarebbe tempo di stilare bilanci. Tuttavia, la situazione appare tutt'altro che rosea. Sul piano internazionale gli eventi sono precipitati (aumento dei focolai di crisi, relazioni internazionali tese, comparsa di nuovi pericoli). Parallelamente, si sono presentati a più riprese problemi in occasione di esportazioni di materiale bellico. Si tratta dunque di trarne le conclusioni, nel senso che occorre inasprire le basi legali al fine di conferire loro stabilità a lungo termine. A parere della minoranza le esportazioni di materiale bellico non devono in alcun modo compromettere l'impegno del nostro Paese a favore della pace e dei diritti umani. L'articolo 22 LMB è tuttavia formulato in modo vago e l'elenco dei criteri che devono essere considerati si ritrova soltanto nell'ordinanza (art. 5 OMB). È indispensabile porre rimedio a questa situazione. I criteri di autorizzazione devono dunque essere sanciti nella legge ed avere carattere vincolante. Una revisione in tal senso comporterebbe una maggior trasparenza dei criteri di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico. Le domande di autorizzazione dovrebbero peraltro essere giudicate anche dal profilo della nostra politica di aiuto allo sviluppo. La minoranza della Commissione ritiene altresì che sia utile migliorare la procedura tra l'amministrazione e il Parlamento, nel senso che le Commissioni della politica estera siano informate sulle domande di preavviso e sulle domande. Essa giudica importante che il Consiglio federale possa sentire il polso politico prima di rilasciare un'autorizzazione al fine di 5

evitare polemiche come quelle sorte nell'estate 2005. Un siffatto modo di procedere comporterebbe una diminuzione delle esportazioni verso Paesi problematici e non potrebbe che giovare alla politica estera. Sempre secondo la minoranza, è irresponsabile, nell'attuale situazione, esportare armi svizzere in Paesi quali il Pakistan o l'iraq. La minoranza della Commissione sostiene infine che l'introduzione di un diritto di veto e un obbligo di verifica delle condizioni di autorizzazione da parte del DFAE consentirebbero di rafforzare la procedura di autorizzazione. 2. Stato dell'esame preliminare 2. 1. Cronistoria L'esportazione di materiale bellico è disciplinata da un lato nella legge federale sul materiale bellico (LMB) [1] e nella relativa ordinanza sul materiale bellico (OMB) [2], dall'altro nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) [3] e nella relativa ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) [4]. Sono sottoposti alla legge sul materiale bellico le armi, i sistemi d'arma, le munizioni e gli esplosivi militari, nonché le attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili [5]. Soggiacciono alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego principalmente i beni utilizzabili a fini civili e militari (ossia per la fabbricazione di armi di distruzione di massa o armi convenzionali), ma anche attrezzature quali simulatori, apparecchiature per la codifica o aerei da addestramento [6]. La LMB del 1972 è stata modificata nel 1996, dopo che un'iniziativa popolare aveva chiesto un divieto totale delle esportazioni di materiale bellico [7]. Il Consiglio federale propose di respingere l'iniziativa, presentando però nel contempo un controprogetto sotto forma di revisione della LMB. L'8 giugno 1997, il popolo sovrano approvò la revisione legislativa e respinse l'iniziativa [8]. La definizione di criteri d'autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico rappresentava uno dei punti focali della revisione. Nel suo progetto, il Consiglio federale prevedeva d'inserire un catalogo di tali criteri nella legge. Su proposta della Commissione della politica di sicurezza (CPS N), tuttavia, il Consiglio nazionale decise di impostare la questione in modo diverso [9] : mantenere nella legge una disposizione che definisce le condizioni generali d'autorizzazione (ossia che le transazioni con materiale bellico non devono violare il diritto internazionale pubblico o contraddire i principi della politica estera della Svizzera) e definire i criteri specifici a livello di ordinanza. Questa modifica, che in seguito ha trovato il consenso del Consiglio degli Stati, è stata decisa per le seguenti tre ragioni principali: Secondo la CPS N, il progetto del Consiglio federale conteneva una formulazione troppo ampia che avrebbe potuto dar luogo ad ambiguità; Integrare un catalogo dei criteri nella legge avrebbe implicato la sua esaustività, una condizione difficilmente realizzabile; I criteri elencati nel progetto del Consiglio federale rappresentavano, in un qual modo, una precisazione dei principi della nostra politica estera. Secondo il parere della CPS N, si trattava quindi di un inutile doppione. Per ragioni analoghe, il Consiglio nazionale ha deciso il 13 dicembre 2000, con 85 voti contro 72, di non dar seguito all'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Barbara Polla [10] che chiedeva di inserire nella LMB il principio secondo cui può essere esportato materiale bellico soltanto verso Paesi che rispettano i diritti umani e del bambino. Il Consiglio nazionale ha invece accettato un postulato [11] che invitava il Consiglio federale a introdurre tale principio nell'omb, conformemente a quanto poi avvenne il 1 marzo 2002. 2. 2. Basi legali vigenti In virtù della LMB, la fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi soltanto se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti [12]. Tali condizioni d'autorizzazione sono precisate nell'articolo 6

5 OMB il quale prevede che, in caso di autorizzazione di affari con l'estero, occorre considerare quanto segue: il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale; la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini soldato; gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale; la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni [13]. Conformemente all'articolo 14 OMB, le autorizzazioni d'esportazione sono rilasciate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) previa consultazione dei Dipartimenti interessati. La SECO decide dunque in merito alle domande di autorizzazione di principio dopo aver sentito l'ufficio federale di polizia; Per la fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero, la SECO deve avere il consenso dei servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); La SECO decide infine d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) se sono in gioco interessi di politica di sicurezza o di armamento, oppure con l'ufficio federale dell'energia per le questioni in ambito nucleare. Se i servizi interessati non possono accordarsi sulla trattazione di una domanda, inoltre, la domanda è sottoposta alla decisione del Consiglio federale. La LMB prevede inoltre che il Consiglio federale decida in merito a domande che pongono una questione di principio o di portata politica [14]. A questo punto è utile ricordare che per i beni che soggiacciono alla LMB la Svizzera non è vincolata ad alcun obbligo internazionale e prende le sue decisioni in modo autonomo. L'informazione del Parlamento, infine, è disciplinata nell'articolo 32 LMB. Conformemente a tale disposizione, le Commissioni della gestione delle Camere federali esaminano ogni anno i dettagli delle esportazioni di materiale bellico. 2. 3. Recente valutazione della prassi in materia di autorizzazione Nell'estate 2005, l'esportazione di materiale bellico usato, in particolare verso gli Emirati arabi uniti, ha suscitato reazioni critiche nell'opinione pubblica e in Parlamento [15]. Considerato che non era la prima volta che si verificava una situazione del genere [16], il Consiglio federale incaricò un gruppo di lavoro interdipartimentale di verificare le competenze e le procedure nell'ambito delle esportazioni di materiale bellico. Tale gruppo di lavoro ha concluso i suoi lavori il 22 dicembre 2005, formulando le seguenti raccomandazioni: Restringere considerevolmente la cerchia dei Paesi acquirenti: il materiale bellico usato dev'essere rivenduto in primo luogo ai Paesi di provenienza del materiale, in secondo luogo e in casi eccezionali agli Stati elencati nell'allegato 2 OMB (ossia i Paesi che, come la Svizzera, fanno parte dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni); in terzo luogo, il materiale bellico dev'essere valorizzato in Svizzera. Deroghe a queste tre opzioni sono possibili soltanto in casi eccezionali; Migliorare lo svolgimento concreto delle procedure d'autorizzazione, in particolare sgravando il Consiglio federale delle domande di preavviso, la cui evasione dev'essere intesa come una prestazione amministrativa; Migliorare sensibilmente le dichiarazioni di non riesportazione, nel senso che si escludono i prestiti e le donazioni e si esige, a seconda del caso, una dichiarazione vincolante del Paese importatore, oppure la Svizzera si riserva il diritto di effettuare ispezioni. 7

Il Consiglio federale ha accolto queste tre raccomandazioni il 10 marzo 2006, decidendo nel contempo di mantenere le competenze e le basi legali vigenti. Ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di esaminare, nell'ambito della revisione della OMB, la possibilità di precisare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione. 3. Considerazioni della Commissione 3. 1. Considerazioni della maggioranza Per la maggioranza della Commissione, le attuali basi legali sono sufficienti. L'articolo 22 LMB definisce i criteri secondo cui è necessario procedere a un'analisi della situazione. Tale catalogo è completato nell'articolo 5 OMB. Conformemente alla volontà del legislatore, i criteri ivi elencati vengono considerati nel loro insieme per ogni domanda di esportazione. La maggioranza non acconsente di iscrivere nella LMB tutti i criteri di autorizzazione previsti dalla OMB conformemente a quanto richiesto dall'iniziativa. Ritiene infatti che non vi è alcun motivo di tornare sulla decisione di principio adottata dopo intense discussioni nell'ambito della revisione della LMB secondo cui le condizioni quadro devono essere definite nella LMB e i criteri di autorizzazione nell'omb. Come la prassi ha dimostrato, questo disciplinamento è ragionevole e non pone problemi a livello di esecuzione. Mantenendo i criteri di autorizzazione nell'omb, il Consiglio federale dispone inoltre di un maggiore margine di manovra, poiché può completare l'elenco qualora lo reputi necessario in base alla situazione concreta. Per quanto concerne l'informazione delle Commissioni della politica estera, la maggioranza reputa che la prassi attuale, secondo cui le Commissioni della gestione delle Camere federali esaminano ogni anno i dettagli delle esportazioni di materiale bellico, sia sufficiente non avendo causato difficoltà fino ad oggi. La maggioranza si oppone inoltre a coinvolgere commissioni parlamentari in procedure di autorizzazione in corso, per le quali è ritenuto responsabile esclusivamente il Consiglio federale. Secondo la maggioranza della Commissione la decisione per o contro un'autorizzazione di esportazione non può essere presa sulla base di una semplice analisi giuridica. Nella prassi, ogni decisione in questo ambito implica una componente politica laddove si tratta di ponderare interessi di politica estera e interessi economici. Rimane sempre un certo margine di apprezzamento. Se l'obiettivo che si persegue è il rischio zero, allora occorrerebbe vietare per principio qualsiasi esportazione di materiale bellico. La maggioranza si oppone a una posizione di questo tipo, essendo interessata a mantenere una capacità industriale nel settore della difesa. In merito alla proposta di modifica della procedura di autorizzazione, la maggioranza della Commissione condivide le conclusioni formulate dal Consiglio federale il 10 marzo 2006, ritenendo che non vi è motivo di modificare le responsabilità in quanto la prassi si è rivelata efficiente. Da ultimo, la maggioranza della CPS N osserva che in questo ambito la prassi del nostro Paese è tra le più restrittive in Europa e che sarebbe sbagliato modificarla. 3. 2. Considerazioni della minoranza Secondo la minoranza della Commissione, la presente iniziativa persegue gli stessi obiettivi dell'iniziativa del Gruppo ecologista (05.433). Poiché la revisione della LMB data di dieci anni, sarebbe tempo di stilare bilanci. Tuttavia, la situazione appare tutt'altro che rosea. Sul piano internazionale gli eventi sono precipitati (aumento dei focolai di crisi, relazioni internazionali tese, comparsa di nuovi pericoli). Parallelamente, si sono presentati a più riprese problemi in occasione di esportazioni di materiale bellico. Si tratta dunque di trarne le conclusioni, nel senso che occorre inasprire le basi legali al fine di conferire loro stabilità a lungo termine. A parere della minoranza le esportazioni di materiale bellico non devono in alcun modo compromettere l'impegno del nostro Paese a favore della pace e dei diritti umani. L'articolo 22 LMB è tuttavia formulato in modo vago e l'elenco dei criteri che devono essere considerati si 8

ritrova soltanto nell'ordinanza (art. 5 OMB). È indispensabile porre rimedio a questa situazione. I criteri di autorizzazione devono dunque essere sanciti nella legge ed avere carattere vincolante. Una revisione in tal senso comporterebbe una maggior trasparenza dei criteri di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico. Le domande di autorizzazione dovrebbero peraltro essere giudicate anche dal profilo della nostra politica di aiuto allo sviluppo. La minoranza della Commissione ritiene altresì che sia utile migliorare la procedura tra l'amministrazione e il Parlamento, nel senso che le Commissioni della politica estera siano informate sulle domande di preavviso e sulle domande. Essa giudica importante che il Consiglio federale possa sentire il polso politico prima di rilasciare un'autorizzazione al fine di evitare polemiche come quelle sorte nell'estate 2005. Un siffatto modo di procedere comporterebbe una diminuzione delle esportazioni verso Paesi problematici e non potrebbe che giovare alla politica estera. Sempre secondo la minoranza, è irresponsabile, nell'attuale situazione, esportare armi svizzere in Paesi quali il Pakistan o l'iraq. La minoranza della Commissione sostiene infine che l'introduzione di un diritto di veto e un obbligo di verifica delle condizioni di autorizzazione da parte del DFAE consentirebbero di rafforzare la procedura di autorizzazione. 4. Proposta della Commissione La Commissione propone, con 15 voti contro 8, di non dare seguito all'iniziativa. Una minoranza (Salvi, Allemann, Banga, Günter, Haering, John Calame, Hollenstein, Widmer) propone di darvi seguito. 9

5. Allegati 5. 1. Articolo 22 LMB Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito La fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti. Stato il 27 luglio 2004 5. 2. Articolo 32 LMB Informazione del Parlamento Il Consiglio federale informa le Commissioni parlamentari della gestione circa i dettagli delle esportazioni di materiale bellico. Stato il 27 luglio 2004 5. 3. Articolo 5 OMB Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero (art. 22 OMB) In caso di autorizzazione per affari con l'estero e di conclusione di contratti di cui all'articolo 20 LMB occorre considerare: a. il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale; b. la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini soldato [17] ; c. gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale; e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni Stato il 12 marzo 2002 1) Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico; RS 514.51 2) Ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico; RS 514.511 3) Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali; RS 946.202 4) Ordinanza del 25 giugno 1997 sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali; RS 946.202.1 5) art. 5 cpv. 1 lett. a e b LMB; art. 2 OMB e Allegato 1 OMB 6) art. 3 LBDI e Allegati 1, 2, 3 e 5 OBDI 7) Iniziativa popolare federale «per un divieto di esportazione di materiale bellico»; FF 1993 I 78 10

8) FF 1997 IV 316 9) Boll. Uff. 1996, I, pag. 71 124 10) 00.427 Iv. Pa. Polla Barbara. Esportazioni di materiale bellico. Diritti dell'uomo e del bambino 11) 00.3614 Po. CPS N (00.427). Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero. Diritti del bambino 12) art. 22 LMB 13) art. 5 OMB 14) art. 29 cpv. 2 LMB 15) Il 29 giugno 2005, il Consiglio federale autorizzava la SECO ad approvare domande d'esportazione a destinazione dell'india, del Pakistan e della Corea del Sud, rispettivamente a rispondere positivamente a domande di preavviso. Successivamente, autorizzava la SECO ad avallare l'esportazione di 180 mezzi corazzati M113 verso gli Emirati arabi uniti, mentre già si sapeva che questi ultimi intendevano offrirli all'iraq. 16) Nel gennaio 2003 Armasuisse ha ottenuto l'autorizzazione (successivamente prolungata) di esportare negli Emirati arabi uniti (EAU) 40 obici blindati M109. L'esportazione è avvenuta nel settembre 2004. Benché gli EAU sapessero e avessero accettato l'opposizione della Svizzera nei confronti di una riesportazione verso il Marocco, gli M109 vennero comunque trasportati verso questa nuova destinazione (Rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale del 22 dicembre 2005, pag. 2) 1) Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico; RS 514.51 2) Ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico; RS 514.511 3) Legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali; RS 946.202 4) Ordinanza del 25 giugno 1997 sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali; RS 946.202.1 5) art. 5 cpv. 1 lett. a e b LMB; art. 2 OMB e Allegato 1 OMB 6) art. 3 LBDI e Allegati 1, 2, 3 e 5 OBDI 7) Iniziativa popolare federale «per un divieto di esportazione di materiale bellico»; FF 1993 I 78 8) FF 1997 IV 316 9) Boll. Uff. 1996, I, pag. 71 124 10) 00.427 Iv. Pa. Polla Barbara. Esportazioni di materiale bellico. Diritti dell'uomo e del bambino 11) 00.3614 Po. CPS N (00.427). Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero. Diritti del bambino 12) art. 22 LMB 13) art. 5 OMB 14) art. 29 cpv. 2 LMB 15) Il 29 giugno 2005, il Consiglio federale autorizzava la SECO ad approvare domande d'esportazione a destinazione dell'india, del Pakistan e della Corea del Sud, rispettivamente a rispondere positivamente a domande di preavviso. Successivamente, autorizzava la SECO ad avallare l'esportazione di 180 mezzi corazzati M113 verso gli Emirati arabi uniti, mentre già si sapeva che questi ultimi intendevano offrirli all'iraq. 16) Nel gennaio 2003 Armasuisse ha ottenuto l'autorizzazione (successivamente prolungata) di esportare negli Emirati arabi uniti (EAU) 40 obici blindati M109. L'esportazione è avvenuta nel settembre 2004. Benché gli EAU sapessero e avessero accettato l'opposizione della Svizzera nei confronti di una riesportazione verso il Marocco, gli M109 vennero comunque trasportati verso questa nuova destinazione (Rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale del 22 dicembre 2005, pag. 2) 17) Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 21 nov. 2001, in vigore dal 1 marzo 2002 (RU 2002 312) 11

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