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Metrologia e preconfezionamento: adempimenti previsti ed iscrizioni metrologiche DatiPiem-Piemonte in Europa I. Gallo Servizio metrico Camera di commercio di Torino Torino 21/11/2017 1 Agenda Norme di riferimento Definizioni Iscrizioni Controlli del fabbricante o importatore Controlli statali & sanzioni 2 1

Agenda Norme di riferimento Definizioni Iscrizioni Controlli del fabbricante o importatore Controlli statali & sanzioni 3 Contesto normativo Generale Normativa Europea Normativa nazionale Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, apposito decreto per revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 4 2

Contesto normativo Generale Normativa Europea Normativa nazionale Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, apposito decreto per revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 5 Contesto normativo Europeo Normativa Europea Dir. 75/106/CEE Pecondizionamento liquidi Dir. 76/211/CEE Preconfezionati Dir. 75/107/CEE bottiglie recipienti misura Dir. 80/232, 86/96, 57/352 Gamme nominali 6 3

Contesto normativo Europeo Normativa Europea D. Lgs. N. 12/2010 Recepimento Dir. 2007/45/CE Modifica Dir. 76/211/CEE Abroga Dir. 75/106/CEE Eliminazione Gamme (esclusi alcuni vini e bevande spiritose) Unica norma per preconfezionati liquidi e non 7 Contesto normativo Europeo Normativa Europea L. 690/1978 D.L. 451 L. 614/76 Dir. 75/106/CEE Pecondizionamento liquidi Dir. 76/211/CEE Modificata! Preconfezionati Dir. 75/107/CEE bottiglie recipienti misura Dir. 80/232, 86/96, 57/352 Gamme nominali Unica norma per preconfezionati liquidi e non 8 4

Contesto normativo Nazionale Normativa Europea Normativa nazionale Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, apposito decreto per revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 9 Contesto normativo Nazionale D.P.R. 391/1980 Modificata da D. Lgs. 12/2010 NO GAMME Tranne alcuni vini e bevande spiritose Normativa nazionale Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, apposito decreto per revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 10 5

Circolari C.M. Prot. 453369 del 19/9/1995 n. 71/2 C.M. Prot. 551189 del 17/4/1996 n. 43 Controllo statistico secondo norme di enti normazione (UNI, ISO) Dovranno garantire superamento controlli statali (all. II L. 690/1978) Non necessario invio del piano al Ministero Richiama la possibilità di utilizzare per i controlli all. II L. 690/1978 Archiviazione anche informatica per periodo 1 mese (se presente data scadenza) 6 mesi dal termine (termine min conservazione) 3 anni (senza scadenza) C.M. prot. 553160 del 21/11/1996 n. 110 Possibilità di controllo distruttivo solo se autorizzato dal Ministero Aiutano ad interpretare correttamente le norme 11 Documenti internazionali non cogenti La missione del OIML è quello di consentire ai differenti paesi di mettere in atto efficaci infrastrutture di Metrologia legale tra loro compatibili e riconosciuto a livello internazionale Lo scopo principale del WELMEC è quello di stabilire un approccio armonizzato e coerente di metrologia legale europea. 12 6

Documenti internazionali non cogenti La missione Utilizzabili del OIML da è quello autorità di controllo Lo scopo e principale produttori del di consentire ai differenti paesi WELMEC è quello di stabilire di mettere in atto efficaci un approccio armonizzato e infrastrutture Raccomandazioni di Metrologia coerente di metrologia Guide legale legale internazionali, tra loro compatibili modello e di Possibile europea. via da seguire, che regolamentazione riconosciuto a livello per strumenti garantisce di onorare i requisiti di misura internazionale e che OIML gli Stati della direttiva europea alla quale membri sono moralmente ci si riferisce obbligati ad applicare 13 Documenti internazionali GUIDE Welmec Guide della Serie 6 6.0 Introduzione alla Welmec documenti in imballaggi preconfezionati 6.1 Definizione dei termini e 6.2 Traduzioni di termini 6.3 Linee guida attuazione armonizzata della direttiva76/211 / CEE, modificata 6.4 Guida per confezionatori e importatori di prodotti preconfezionati e 6.5 orientamenti riguardo ai controlli da parte dei servizi competenti 6.6 Guida per il riconoscimento delle procedure 6.7 Guida controlli mercato imballaggi preconfezionati per dipartimenti competenti 6.8 Istruzioni per la verifica delle peso sgocciolato 6.9 Gli imballaggi preconfezionati - Incertezza di misura 6.10 Information on Controls on Prepacked Product 6.11 Guidance for Prepackages whose Quantity Changes after Packing 6.12 Guide on Directive 75/107/EEC Measuring Container Bottles 14 7

Documenti internazionali Raccomandazioni OIML OIML R79 Etichettatura dei preconfezionati, OIML R87 quantità di prodotto in pre-confezionato OIML R138 Recipienti per le transazioni commerciali, che comprende requisiti per bottiglie recipienti-misura. Le guide Welmec riprendono le parti dell OIML pertinenti 15 Agenda Norme di riferimento Definizioni Iscrizioni Controlli del fabbricante o importatore Controlli statali & sanzioni 16 8

Contesto normativo generale La normativa nazionale ed europea hanno prescrizioni molto simili. Nella presentazione vengono evidenziati solo i punti in cui dette norme divergono 17 Normativa Europea Prodotto vendibile in tutto il mercato europeo Normativa nazionale Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, apposito decreto per revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. Prodotto commercializzabile solo nel mercato nazionale Campo di applicazione Normativa Europea Quantità unitarie e costanti prefissate dal produttore; unità di massa o di volume; 5 g o ml e 10 kg o L Non si applica a surgelati e congelati in unità volume. Normativa nazionale Quantità unitarie e costanti prefissate dal produttore; unità di massa o di volume; 5 g o ml Non si applica a surgelati e congelati Non si applica per usi solo professionali 18 9

Per garantire la privacy, è stato impedito il download automatico di questa immagine esterna. Per scaricare e visualizzare l'immagine, fare clic su Opzioni sulla barra dei messaggi, quindi fare clic su Attiva contenuto esterno. Definizioni Preconfezionato Imballaggio preconfezionato o preimballaggio prodotto ed imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato chiuso in assenza dell'acquirente quantità del prodotto con valore prefissato e non modificabile senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso. 19 Preconfezionato vs. Preimballato Preconfezionato Preimballato 0,522 kg 10 /kg 5,22 XXX X XXX X XX XXX Chiusura non ermetica Quantità non costanti L. 690/1978 & DPR 391/80 L. 441/81 & D.M. 21/12/84 Peso netto 20 10

Definizioni Massa nominale e contenuto effettivo Massa nominale o volume nominale Contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato massa o volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere. quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. Se in volume, il valore del contenuto effettivo riferito ad una temperatura di 20 C 21 Il lotto Normativa europea Costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso omodello, fabbricazione, quantità nominale oriempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo Grandezza del lotto o Controllo a fine catena di riempimento produzione oraria massima della catena di riempimento o Altri casi la grandezza limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati Normativa Nazionale Insieme omogeneo degli imballaggi preconfezionati identificati secondo modalità definite dal fabbricante o dall importatore 22 11

Gamme Quantità nominale predefinita per realizzare un preconfezionato Eliminate dalla direttiva 2007/45/CE Gamme residue solo per alcune tipologie di prodotti: 23 Definizioni Errore Errore in meno Errore massimo tollerabile in meno Differenza in meno del contenuto effettivo di un preconfezionato rispetto alla quantità nominale Errore Negativo Tollerabile (TNE) Riportato in apposita tabella 24 12

Qn [g o ml] TNE Errore negativo tollerabile Errori massimi tollerati in meno [% Qn] Errori massimi tollerati in meno [g o ml] Da 5 a 50 9 -- Da 50 a 100 -- 4,5 Da 100 a 200 Da 200 a 300 4,5 -- -- 9 Da 300 a 500 3 -- Da 500 a 1 000 -- 15 Da 1 000 a 10 000 1,5 -- Da 10 000 a 15 000 -- 150 Oltre 15 000 1 -- Solo D.P.R. 391/1980 (Nazionale) 25 Preconfezionati Le tre regole contenuto effettivo non deve inferiore, in media, alla quantità nominale; percentuale di imballaggi preconfezionati con errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II (tolleranze); nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio. 26 13

Qn ed Errore negativo tollerato Un esempio Qn = 100 g TNE = 4,5 g 2 TNE = 9 g Valore effettivo [g] 109 104,5 100 95,5 91 86,5 Qn+2 TNE Qn+ TNE Qn Qn-TNE Qn-2 TNE 0 10 20 30 40 50 27 Qn ed Errore negativo tollerato Un esempio Qn = 100 g TNE = 4,5 g 2 TNE = 9 g Valore effettivo [g] 109 104,5 100 95,5 91 86,5 Qn+2 TNE Qn+ TNE Qn Qn-TNE Qn-2 TNE 0 10 20 30 40 50 28 14

Qn e Errore negativo tolleraro Un esempio Qn = 100 g TNE = 4,5 g 2 TNE = 9 g Valore effettivo [g] 109 104,5 Errore negativo tollerato 100 (se la media è verificata) accettato 95,5 Solo un numero limitato di prodotti (difettosi) 91 86,5 Contenuto in eccesso => Sempre accettato Qn+2 TNE Qn+ TNE Qn=100 g Qn-TNE 95,5g Qn-2 TNE 91g Nessun preconfezionato può essere in questa zona 0 10 20 30 40 50 29 Agenda Norme di riferimento Definizioni Iscrizioni Controlli del fabbricante o importatore Controlli statali & sanzioni 30 15

Iscrizioni metrologiche massa nominale o volume nominale del prodotto contenuto in unità SI (sistema internazionale) marchio o iscrizione di chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento l'importatore stabilito nella Comunità (se provenienti da Stati non membri della Comunità europea) Normativa europea Il marchio C.E.E. Sono vietate altre iscrizioni metrologiche che possono generare confusione Nome ragione sociale o marchio sede legale 31 Il marchio C.E.E. Definito nel Decreto Ministeriale del 27/02/1979 Altezza 3 mm Indelebile Leggibile (normale esposizione) Nel Campo visivo di Qn contrassegni che possono generare confusione 32 16

Unità di misura Indicazione Volume nominale L cl ml l cl -ml Massa nominale kg g Nelle indicazioni della quantità nominale, il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unita' di misura Alternativo al simbolo dell'unita' di misura usata può essere utilizzato il nome per esteso Le quantità nominali da indicare sono quelle alla origine 33 Unità di misura Errori frequenti Volume nominale L cl ml l cl -ml L. LT - cc l. - cl. - l Massa nominale kg g kg. Kg Gr gr. - gr 34 17

Identificazione del lotto di appartenenza Normativa europea Normativa nazionale Nessuna indicazione I preimballaggi devono recare una sigla: numerica; alfabetica; alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza, tenendo conto: delle diverse tecniche di preconfezionamento in uso; della produzione oraria e delle peculiari caratteristiche dei contenitori 35 Iscrizioni metrologiche Altezza minima caratteri Qn [g o ml] Altezza minima 50 [mm] 2 > 50 e 200 3 > 200 e 1 000 4 > 1 000 6 Altezza minima 500 ml 3 mm sempre 36 18

Iscrizioni metrologiche Come? Indelebili ben leggibili visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio vietato accompagnare alla quantità nominale indicazioni imprecise o ambigue es. "circa" o termini analoghi Normativa europea Normativa nazionale Le iscrizioni metrologiche devono essere collocate nello stesso campo visivo dell indicazione della quantità nominale Le iscrizioni metrologiche devono essere collocate nello stesso campo visivo del nome del prodotto 37 Regolamento (UE) n.1169/2011 fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Preconfezionati multipli Allegato IX 3. Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall esterno e quando almeno un indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall esterno. 4. Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali. 38 19

Regolamento (UE) n.1169/2011 fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Prodotti immersi in liquido di governo 5 Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell alimento non include la glassa. Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi. 39 Agenda Norme di riferimento Definizioni Iscrizioni Controlli del fabbricante o importatore Controlli statali & sanzioni 40 20

Controlli sul preconfezionato Misura vs. Controllo La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio potrà essere: Misurata Riempimento con strumento di misura omologato Normalmente manuale Es. 1 Pacco di grissini riempito a mano utilizzando uno strumento per pesare non omologato Es. 2 Utilizzo di bottiglie recipiente misura Controllata Riempimento con controllo sul contenuto dopo il confezionamento Normalmente automatizzato Es. 1 Linea di riempimento con strumento controllo fine catena riempimento Es. 2 Controlli su di un lotto produttivo adottando tecniche di campionamento 41 Controlli sul preconfezionato Responsabilità Controllo statistico Importazione di chi effettua il riempimento o importatore, (fabbricati fuori della Comunità europea) In caso di Quantità controllata (non misurata) Secondo norme nazionali od internazionali, tal da superare i controlli ai sensi all. II L. 690/78 i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, a disposizione per sorveglianza Misura o controllo anche con bottiglie recipientimisura l'importatore, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità (anche senza propria misurazione o controllo) 44 21

Agenda Norme di riferimento Definizioni Iscrizioni Controlli del fabbricante o importatore Controlli statali & sanzioni 45 Controlli statali Chi e dove Chi li esegue? Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici (Mi.S.E. e Camere di commercio) Obbligo di dare assistenza agevolarne operazioni, fornendo preimballaggi, manodopera ed i mezzi necessari per il controllo 46 22

Controlli statali Chi e dove Chi li esegue? Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici (Mi.S.E. e CCIAA) I luoghi del controllo locali adibiti di produzione, deposito e vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche in punti franchi o magazzini doganali o vincolati dalla finanza Obbligo di dare assistenza agevolarne operazioni, fornendo preimballaggi, manodopera ed i mezzi necessari per il controllo 47 Controlli statali Costi e modalità Costi Spese di viaggio e soggiorno del personale incaricato del controllo e trasporto materiale a carico fabbricante, importatore o detentore preimballaggi Modalità Definibili dal Mi.S.E. Metodo di Riferimento: allegato II L. 690/1978 48 23

Controlli statali Cosa si controlla Documentazione prodotta dal responsabile del confezionamento (tempi di conservazione ed idoneità) Iscrizioni presenti sul preconfezionato Verifica del contenuto effettivo di un lotto di preconfezionato prelevato casualmente Verifica metrologico-legale della strumentazione utilizzata 49 Sanzioni L. 690/78 & D.P.R. 391/80 Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 (tolleranze) Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 (controlli) Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie (gamme residuali) Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 (tolleranze e controlli) Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica da103,29 a 258,23 Da 51,65 a 516,46 da 51,65 a 516,46 da 500,00 a 1.500,00 da 51,65 516,46 da 25,82 a 258,23 50 24

Sanzioni D.L. 451/76 conversione L. 614/76 Chiunque produce o importa bottiglie recipienti misura munite del contrassegno di cui all art.9 ma non rispondenti alla norma Da 51,00 a 516,00 Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti misura munite del contrassegno di cui all art.9 (marchio CEE) ma non rispondenti alla norma da 25,00 a 258,00 51 Controlli statali Cosa si controlla Documentazione prodotta dal responsabile del confezionamento (tempi di conservazione ed idoneità) Iscrizioni presenti sul preconfezionato Verifica del contenuto di un lotto di preconfezionato prelevato casualmente Verifica metrologico-legale della strumentazione utilizzata 52 25

Strumenti da utilizzare prescrizioni Normativa Europea Non indica chiaramente quale tipologia di strumento utilizzare per il controllo Fornisce comunque indicazioni in merito Non parla direttamente di selezionatrici ponderali Normativa nazionale Presente tabella strumento per pesare non automatico in funzione di Qn Obblighi di utilizzo selezionatrice ponderale in specifiche situazioni 53 Strumenti da utilizzare prescrizioni Normativa Europea Normativa nazionale 54 Strumento di misura legale errore nella misurazione 1/5 dell errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale Quantità nominale Per qualsiasi quantità nominale A partire da 10 g A partire da 50 g A partire da 200 g A partire da 2 kg A partire da 5 kg A partire da 10 kg A partire da 20 kg A partire da 50 kg Risoluzione (e) 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 26

Strumenti utilizzati omologazioni Misurazione preconfezionato Controllo statico preconfezionato Controllo dinamico preconfezionato Strumenti per pesare a funzionamento non automatico NAWI Strumenti per pesare a funzionamento automatico AWI Omologazione D.Lgs. 517/92 Nuova e vecchia direttiva Omologazione nazionale ante MID Omologazione direttiva MID M 55 Strumenti utilizzati Verifica periodica Strumenti per pesare a funzionamento non automatico NAWI D.M. 93/2017 Ogni 3 anni Strumenti per pesare a funzionamento automatico AWI Selezionatrici ponderali ed etichettatrici Altri strumenti D.M. 93/2017 D.M. 93/2017 Annuale Gni 2 anni Verifica il funzionamento nel tempo entro Errori Massimi Permessi 56 27

57 Utilizzo degli strumenti di misura Obblighi dei titolari strumenti di misura 1. I titolari degli strumenti di misurasoggetti all obbligo della verificazione periodica: a)comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento in servizio la data di inizio dell utilizzo degli strumenti e quella di fine dell utilizzo e gli altri elementi di cui all articolo 9, comma 2; b)mantengono l integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; c) curano l integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; d)conservano il libretto metrologico o l eventuale ulteriore documentazione prescritta; e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ede), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza. Verifica periodica Chi la esegue organismiaccreditati che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere Sino al 17/03/2019 anche: 1.Camere di commercio su strumenti omologati secondo normativa nazionale (es. AWI) o su strumenti NAWI 2.Laboratori abilitati dalle Camere di commercio prima del 18/09/2017 (soprattutto per strumenti AWI) La CCIAA ha funzione di vigilanza su tutti gli attori 58 28

Strumenti per pesare automatici AWI Evoluzione normativa Omologazione nazionale ante MID Omologazione dir. MID 2004/22/CE Installabili sino al 30/10/2016 (con certificato valido) Utilizzabili anche successivamente al 30/10/2016 Non devono essere sostituiti!!!! Installabili se immessi sul mercato prima del 20/04/2016 (con certificato non scaduto) Utilizzabili anche successivamente al 20/04/2016 Nuove omoolgazioni direttiva MID 2014/32/UE Analogo discorso per strumenti per pesare non automatici NAWI 59 Grazie per l attenzione 75 29