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1 OGGETTO ORARIO DI LAVORO QUESITO (posto in data 29 maggio 2013) Nella nostra unità operativa tutti gli strutturati hanno un orario su 6 giorni eccetto una collega che lavora su 5 giorni. In base a ciò non ha mai turnato per la presenza attiva e relativo (pesante!) ambulatorio delle urgenze del sabato. Domando quindi se per contratto è obbligata a non lavorare tutti i sabati; in altre parole se un medico deve rendere un orario su 5 giorni, questi vanno obbligatoriamente dal lunedì al venerdì o è solo un'abitudine? Non potrebbe essere in servizio dal martedì al sabato, per esempio? RISPOSTA (inviata in data 30 maggio 2013) La questione di fondo è se la settimana lavorativa di cinque giorni (la cosiddetta settimana corta) debba necessariamente prevedere come giorno feriale non lavorativo il sabato, o se sia possibile una diversa distribuzione dei giorni di lavoro effettivo. La prima ipotesi pare implicita nel comma 3 dell articolo 21 del CCNL 1994_1997 che precisa: Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti a 28 per i dirigenti che hanno un anzianità di servizio maggiore di tre anni e a 26 per quelli che hanno un anzianità di servizio minore di tre anni. La seconda ipotesi appare invece indicata come possibile dall ARAN, in una risposta data ad un quesito concernente il recupero delle ore di servizio prestate in un giorno feriale non lavorativo. In quella risposta infatti l ARAN precisa che: Il giorno feriale non lavorativo non necessariamente deve coincidere con il sabato, ma potrebbe essere, ad esempio, anche un lunedì, qualora in via ordinaria l'articolazione dell'orario settimanale ricomprendesse le giornate dal martedì al sabato.

2 Nella risposta data ad un altro quesito, nel quale si chiedeva se il sabato possa essere considerato giornata di riposo settimanale, in presenza di un orario su cinque giorni dal lunedì al venerdì, l ARAN precisava che Da oltre venti anni, da quando si è andata diffondendo nella pubblica amministrazione la settimana corta, sia le direttive del Dipartimento della Funzione pubblica, sia la dottrina, sia la giurisprudenza hanno ampiamente definito la materia. In concreto, in una settimana lavorativa articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, il giorno di riposo settimanale coincide con la domenica, mentre la giornata del sabato si identifica con l'espressione "giornata non lavorativa". I riferimenti normativi e contrattuali in sostanza non escludono che sia possibile adottare una articolazione della settimana lavorativa su cinque giorni che non implichi necessariamente il sabato come giorno feriale non lavorativo. Una siffatta articolazione deve essere comunque definita nell ambito di un regolamento aziendale che disciplini organicamente l orario di lavoro. L adozione di tale regolamento non può non tener conto dei principi che le leggi e la normativa contrattuale pongono a fondamento dell esercizio dei poteri di organizzazione attribuiti alla direzione aziendale: trasparenza, imparzialità. Il privilegio che appare concesso da una articolazione della settimana lavorativa su cinque giorni escludendo da questi un giorno in cui l impegno lavorativo è particolarmente pesante non pare coerente con questi criteri ed in particolare con una equa distribuzione del carico di lavoro tra tutti componenti l équipe.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI L articolazione della presenza del personale in turni di servizio è materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l articolo 6, avente ad oggetto turni di servizio ed organizzazione del lavoro, disponeva: Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto nei servizi ove ciò è richiesto la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilità.

4 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n.761, per quanto concerne l articolazione dei turni di servizio si legge Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. I principi chiave cui deve riferirsi l organizzazione del lavoro e specificamente l articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione) l economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità) il rispetto delle esigenze degli utenti il confronto con le organizzazioni sindacali interessate Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati nell articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

5 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi per l organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea. L attuale riferimento normativo in materia di orario di lavoro di un dirigente medico è l articolo 14 del CCNL 2002_2005, di seguito integralmente riportato.

6 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato.

7 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ecm, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

8 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 10. Tutti i dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.

9 NORME IN MATERIA DI RECUPERO DI ORE LAVORATE NEI GIORNI FESTIVI E NEI GIORNI FERIALI NON LAVORATIVI CCNL 20 settembre 2001 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA STIPULATO IL 7 APRILE 1999 articolo 9 Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 2. L attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. CCNL 10 febbraio 2004 INTEGRATIVO DEL CCNL DELL 8 GIUGNO 2000 DELL AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA Articolo 6 Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale a richiesta dei dirigenti da effettuarsi entro trenta giorni dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.

10 INDICAZIONI OPERATIVE Piuttosto che adottare una articolazione della settimana lavorativa su cinque giorni includendo il sabato come giorno lavorativo, soluzione possibile in linea di principio ma sicuramente non allineata con quelli che sono gli usi consolidati della cosiddetta settimana corta, pare più semplice rendere uniformi per tutti i dirigenti appartenenti all unità operativa gli orari di servizio. L evidente incoerenza della soluzione organizzativa adottata deve essere portata all attenzione della direzione generale nell ambito di un incontro chiesto dalle organizzazioni sindacali aziendali. Oggetto dell incontro deve essere non tanto il caso specifico, quanto l esigenza che siano adottati regolamenti aziendali che diano certezze di diritto e vincolino i comportamenti dei singoli direttori di struttura complessa al rispetto di quei criteri di trasparenza ed imparzialità che devono ispirare l azione delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche apportate all articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, hanno come noto ridimensionato le prerogative delle organizzazioni sindacali ed hanno ridefinito i poteri di organizzazione degli organi preposti alla gestione, precisando che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e prevedendo per tali determinazioni la sola informazione alle organizzazioni sindacali. Lo stesso articolo 5 precisa peraltro che tali determinazioni devono essere adottate nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per definire il proprio assetto interno dal punto di vista organizzativo. Tra questi atti rientra il regolamento che disciplina l orario di lavoro, e che deve essere adottato se non in contrattazione integrativa quanto meno previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali.