Circolare n.8 del 26 marzo 2010



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Redazione a cura di Agostino Lombardi e Francesco Venunzio Circolare n.8 del 26 marzo 2010 News Giurisprudenziali La residenza fittizia va sempre provata con adeguate motivazioni La Corte di Cassazione con sentenza 3 marzo 2010, n. 5046 ha stabilito che il giudice, nel momento in cui sostiene la tesi della residenza fittizia, non può argomentare limitandosi ad affermare che il contribuente ha mantenuto la residenza sul territorio nazionale, senza fornire ulteriori motivazioni valide o senza valutare gli elementi forniti dal contribuente stesso. Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di un imprenditore che, residente all'estero, risultava essere, al contempo, amministratore di società con sede in Italia, titolare di utenze elettriche e telefoniche, nonché proprietario di immobili e di altri servizi sempre nello stesso territorio. News tratta dal sito seac.it Modifiche dei criteri di ripartizione: ci vuole il consenso unanime di tutti i condomini La Cassazione, con sentenza n. 6714 del 19 marzo 2010, ha ribadito che la modifica dei criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'articolo 1123 del Codice civile o dal regolamento condominiale contrattuale deve essere presa, a pena di radicale nullità, con il consenso unanime di tutti i condomini; ne deriva la nullità delle delibere condominiali prese, per contro, a maggioranza dei soggetti del condominio. Sono, invece, considerate annullabili le delibere con cui l'assemblea,

nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 1135 n. 2 e 3 del Codice civile, determina, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, la ripartizione delle spese medesime in difformità di quanto previsto al citato articolo 1123. Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Ripartizione spese solo annullabile - Sa. Fo. Agevolazione "prima casa", la Cassazione precisa le condizioni Secondo le disposizioni relative alla agevolazione "prima casa" il contribuente può accedere ai relativi benefici fiscali soltanto se non sia possessore di un'altra casa di abitazione nello stesso comune in cui è situato il nuovo immobile da acquistare. La Corte di Cassazione però, nella sent. n. 100/2010, interpretando "soggettivamente" il requisito della "non possidenza" di altra abitazione, ha riconosciuto la spettanza dei benefici fiscali anche a un contribuente che era già in possesso di un altro immobile, inidoneo, per caratteristiche e dimensioni, a sopperire alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'acquirente. (Tratto dalla rivista "Consulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2010 n.855, p.317 a cura di Alessandro Borgoglio) Fisco Cessione di fabbricati con più pertinenze Con la Circolare n. 10/E del 12/03/2010 l'agenzia delle Entrate esamina tutti i casi di cessione di un fabbricato abitativo e due o più pertinenze. l'agenzia, citando la Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione e le disposizioni recate dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di Registro -

TUR), ha chiarito che occorre in primo luogo stabilire, esaminando volta per volta gli accordi, se la cessione del fabbricato principale e delle pertinenze dia luogo ad un unico contratto o meno, fattispecie che si può concretizzare anche in caso di stipula di più atti notarili separati. News tratta dal sito legislazione tecnica.it Detrazioni fiscali anche per sistemi oscuranti Anche le persiane e gli scuri possono essere utilizzati se sostituiti insieme agli infissi nel calcolo della trasmittanza. L apertura arriva dall Enea che per la prima volta, in risposta a un quesito su come calcolare i limiti di trasmittanza energetica per i serramenti, include anche il contributo degli oscuranti al raggiungimento delle soglie fissate. La nuova interpretazione si basa sulla lettura dell articolo 3 del Dpr 59/2009, ovvero le linee guida per la certificazione energetica. Scrive l Enea che questa norma «stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme Uni Ts 11300». Resta vincolante sostituire gli oscuranti insieme con i serramenti per avere diritto alla detrazione fiscale del 55% ma «si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione. News tratta dal sito edilio.it In Parlamento Approvato il DL incentivi: al via le agevolazioni a sostegno dei settori in crisi Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge incentivi, contenente un pacchetto di misure a sostegno dei settori produttivi maggiormente in crisi. Tra le

agevolazioni in ambito edilizio si segnalano le seguenti: case ecologiche: incentivi fino a 7000 euro per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica; cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti: bonus pari al 10% del costo (contributo massimo di 1.000 euro) per la sostituzione dei vecchi mobili con nuovi mobili componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza; elettrodomestici (lavastoviglie, cappe, forni elettrici, stufe, etc.): sconto del 20% (contributo massimo da 80 a 500 euro); gru a torre per l'edilizia: bonus del 20% del costo, con un valore massimo di 30mila euro; Inverter e motori ad alta efficienza: sconto del 20% (contributo massimo da 40 a 200 euro); Le misure, che attendono un Provvedimento attuativo del Ministero dello sviluppo economico, saranno operative dal prossimo 6 aprile 2010. Rischio flop per gli incentivi sulla casa C'è la possibilità che la norma varata dal governo, relativa alla possibilità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria all interno delle unità immobiliare senza la preventiva richiesta della DIA, si possa applicare soltanto in due regioni, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, che già avevano cancellato la denuncia di inizio attività (dia) per le manutenzioni straordinarie. Il decreto legge sugli incentivi modifica infatti il testo unico sull'edilizia senza toccare le prerogative delle regioni. Non vengono toccate neanche le

prerogative dei comuni che possono continuare a far valere strumenti urbanistici e regolamenti edilizi varati prima della liberalizzazione voluta dal governo. Il decreto legge sugli incentivi interviene sull'articolo 6 del testo unico sull'edilizia (Dpr 380/2001): una norma che elenca le attività edilizie libere (tra cui ora vengono inserite la manutenzione straordinaria e altre sei tipologie minori di intervento) e si applica «salvo più restrittive previsioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici». In caso di conflitto fra la norma statale e quella regionale più restrittiva dice il testo unico anche nella sua versione modificata dal decreto legge si applica questa seconda. Per approfondimenti si veda l articolo: Per gli incentivi sulla casa la «trappola» norme locali di Giorgio Santilli su www.ilsole24ore.com Vuoi acquistare spazi pubblicitari su questa Newsletter? Informazione Pubblicitaria Affidati all esperienza della Francesco Venunzio Communication 051/ 6217386; mail: info@francescovenunzio.com