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INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE X POSSESSO ED USUCAPIONE PROF.SSA ANNAFLORA SICA

Indice 1 Il possesso -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Gli elementi costitutivi del possesso e la detenzione ----------------------------------------------- 5 3 Acquisto perdita e successione nel possesso --------------------------------------------------------- 8 4 L'usucapione -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 5 Il possesso di buona fede e il principio dell'articolo 1153 --------------------------------------- 13 6 Azioni a difesa del possesso --------------------------------------------------------------------------- 15 2 di 17

1 Il possesso Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. (art. 1140 c.c.) Sino ad ora abbiamo sempre parlato di diritti, e abbiamo visto che essere titolare di un diritto significa, sostanzialmente, poter compiere certe attività; se sono proprietario di un fondo, ho il potere di entrarvi, porre delle recinzioni, coltivarlo etc. e tutto questo indicherà che io sono il proprietario del fondo, o il titolare di un altro diritto reale; si supporrà che a questa situazione di fatto corrisponda anche una situazione di diritto; ma quello che appare potrebbe anche non corrispondere alla realtà giuridica di quel fondo; potrebbe essere, infatti, che nel fondo vi entro senza esserne il proprietario, mentre il proprietario semplicemente se ne disinteressa. Stando così le cose, qualsiasi altra persona potrebbe entrare nel fondo e cacciar via chi lì si trova, asserendo di essere lui il proprietario, e questa situazione potrebbe ripetersi ogni qual volta si dubiti che alla situazione di fatto corrisponda una situazione di diritto. È facile immaginare cosa accadrebbe se fosse consentita questa attività; il pericolo di conflitti tra i cittadini aumenterebbe in misura rilevante, e a poco servirebbe ricorrere ai tribunali, perché l'accertamento di un diritto reale richiede tempo e fatica (pensiamo alla famosa "probatio diabolica" per il diritto di proprietà). Stando così le cose, come fare per evitare che si creino conflitti continui tra i cittadini? Come fare a evitare che i titolari di diritti si vedano nei fatti spogliati delle loro posizioni giuridiche a causa della lunghezza e difficoltà del loro riconoscimento innanzi ai tribunali? La risposta a queste domande si è trovata riconoscendo valore giuridico a quella situazione di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, in una parola, tutelando e attribuendo valore giuridico al possesso. Tutelare e attribuire valore giuridico a quella situazione di fatto detta possesso, che cosa significa? Significa che il possessore può tutelare dinanzi ad un tribunale questa sua situazione di fatto indipendentemente dalla dimostrazione della titolarità del diritto, ed ecco che a lui sono riconosciuti specifici mezzi processuali, azioni dette "azioni possessorie". Significa che dal solo possesso scaturiscono conseguenze giuridiche che possono portare anche all'acquisto del diritto, come accade nella usucapione. 3 di 17

Per indicare questa complessa situazione di fatto e tutto quello che ne consegue, si parla di "ius possessionis", un diritto, certo, ma un diritto a una tutela provvisoria, destinato a cedere di fronte alla dimostrazione del vero diritto. Per questo motivo non bisogna confondere lo ius possessionis con lo "ius possidendi" che è il diritto del proprietario a possedere, diritto che esiste anche quando il proprietario non possiede, perché è stato spogliato del possesso, o anche perché non lo ha mai conseguito, mentre non è concepibile che scaturiscano effetti dal possesso quando questo non vi sia mai stato. 4 di 17

2 Gli elementi costitutivi del possesso e la detenzione Nel paragrafo precedente abbiamo visto cos'è il possesso, chiediamoci ora quali sono i suoi elementi costitutivi, in che modo riusciamo a riconoscerlo. Secondo la dottrina tradizionale gli elementi costitutivi del possesso sono due: 1. il corpus possessionis, che si identifica nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale 2. l'animus possidendi, che si identifica nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale. Come è evidente il possesso si compone di due componenti, uno oggettivo e l'altro soggettivo; particolare rilevanza riveste quest'ultimo elemento, l'elemento soggettivo, perché è da questo che riusciamo a distinguere il possesso dalla detenzione. Il secondo comma dell'art. 1140 c.c. dispone, infatti, che: Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa Ma allora che cosa fa di diverso quest'altra persona che non possiede direttamente? Cosa fa il detentore? Nei fatti non si comporta diversamente dal possessore, ma è "nell'animus" che si scopre la differenza, perché il detentore esercita il potere sulla cosa con la consapevolezza di non voler tenere la cosa come titolare di un diritto reale, ma per ragioni diverse, come per ragioni di amicizia, o perché è un conduttore, o perché è un dipendente e così via... In conclusione potremmo definire la detenzione come una sorta di possesso minore, dove esteriormente ci si comporta come un possessore, ma non se ne ha l'animo essendo coscienti che il bene è di altri. Volendo individuare gli elementi della detenzione, non definita dal codice, possiamo individuarli in: animus detinendi: volontà di tenere lo cosa come propria o come titolare di un altro diritto reale 5 di 17

disposizione materiale della cosa: cioè svolgere quella attività corrispondete al possesso laudatio possessionis: il riconoscimento del possesso altrui sulla cosa. Una ulteriore distinzione viene fatta in dottrina tra: detenzione qualificata, quando è esercitata nell'interesse proprio, come accade per il conduttore detenzione non qualificata, quando è esercitata nell'interesse altrui, come accade per il depositario. In generale l'art. 1141 c.c. presume che chi esercita il potere di fatto su una cosa sia possessore e non detentore, ma lo stesso articolo ammette che la detenzione possa mutarsi in possesso. Il mutamento dovrebbe avvenire nel momento in cui il detentore agisca con l'animus del possessore, ma da solo questo elemento non è sufficiente. Sono infatti necessari atti esteriori che diano riconoscibilità al mutamento dell'animus, e il secondo comma dell'art. 1141 li riconosce in due ipotesi, vediamole: causa proveniente da un terzo: è l'ipotesi in cui un terzo essendo possessore del bene, trasferisca il possesso al detentore o il diritto corrispondente opposizione del detentore: il detentore manifesta al possessore la sua volontà di acquisire il possesso del bene Come si può avere il mutamento della detenzione in possesso (traditio brevi manu), così si può verificare l'opposta ipotesi, cioè il mutamento del possesso in detenzione; questa ipotesi, non contemplata dal codice civile, potrà verificarsi ad esempio nel caso in cui il proprietario venda il suo appartamento divenendone, però, conduttore ( constitutum possessorium). Chiudiamo l'argomento con due importanti regole riportate dagli articoli 1142 e 1143 del codice civile. L'art. 1142 facilita il compito del possessore che voglia provare la continuità del suo possesso stabilendo, a suo favore, una presunzione di possesso intermedio; in altre parole se il possessore attuale dimostra che ha posseduto in un tempo più remoto, si presume, che abbia posseduto anche nel periodo intermedio. È però possibile fornire la prova contraria, dimostrare, cioè, che il possessore non ha esercitato il possesso nel periodo intermedio. 6 di 17

Nella stessa ottica dell'art. 1142 si pone il successivo articolo 1143 perché dispone che se il possessore ha un titolo giustificativo del suo possesso, si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo sino al momento attuale; anche questa presunzione può però essere vinta dimostrando la mancanza di continuità del possesso. 7 di 17

3 Acquisto perdita e successione nel possesso Il possesso, risolvendosi in una situazione di fatto, si acquista e si perde per il verificarsi di fatti materiali. Sappiamo, infatti, che i diritti possono sorgere e trasferirsi per il verificarsi di fatti giuridici, astratti, potremmo anche dire; il diritto di proprietà, ad esempio, può trasferirsi grazie ad un contratto che è un atto giuridico, senza che vi sia la consegna materiale della cosa; Nel possesso, invece, di regola è necessario un atto materiale affinché nasca o si trasferisca, atto materiale cui si accompagni l'animus di possedere, di appropriarsi del bene. Fatta questa precisazione, passiamo ad elencare i modi di acquisto del possesso, che al pari dei diritti, possono essere a titolo originario o derivativo. acquisto a titolo originario: apprensione materiale della cosa con l'animus di possederla. Non sono idonei all'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.) Per acquistare il possesso a titolo originario è quindi necessario appropriarsi della cosa, sempre che l'appropriazione non avvenga per l'altrui tolleranza; se quindi il mio vicino di casa è solito usare la mia falciatrice per il suo giardino, questo non lo farà divenire un possessore. Passiamo a elencare i modi di acquisto a titolo derivativo. attraverso la consegna consegna effettiva del bene (traditio), il bene è materialmente consegnato al nuovo possessore consegna simbolica (traditio simbolica) non si consegna il bene, ma un oggetto che lo rappresenti, come i documenti o le chiavi successione (art. 1146 c.c. comma 1): l'erede continua il possesso del suo dante causa con effetto dalla apertura della successione accessione (art. 1146 c.c. comma 2): il successore a titolo particolare, legatario o divenuto tale per atto tra vivi, può unire il suo possesso con quello del suo autore Abbiamo visto che il possesso non è solo l'attività corrispondente a quella esercitabile nel diritto di proprietà, ma anche quella di un altro diritto reale; di conseguenza colui che esercita il possesso come usufruttuario non potrà trasferirlo come proprietario, anche se il nuovo possessore abbia un altro animus, a meno che non intervenga una interversione del possesso. 8 di 17

In merito alla consegna tradizionalmente se ne individuano diversi tipi; La prima è quella "normale" cioè il trasferimento materiale del bene, la traditio. C'è poi la "traditio longa manu", dove il bene non è materialmente consegnato, ma messo a disposizione del nuovo possessore che dovrà apprenderlo materialmente. Della consegna simbolica (traditio simbolica) ne abbiamo già parlato nella tabella, mentre non abbiamo ancora accennato alla "traditio ficta". In questa ipotesi non vi è consegna, nemmeno simbolica, perché non muta la relazione materiale del possessore con il bene, ma solo l'animus. Ne conosciamo due casi: 1. traditio brevi manu: il detentore diviene possessore in seguito ad un accordo con il vecchio possessore, come nel caso in cui il conduttore diviene proprietario dell'appartamento; 2. constitutum possessorium: è l'ipotesi opposta alla precedente, il possessore diviene detentore, come nella ipotesi in cui il proprietario venda il suo appartamento divenendone conduttore. In merito alle ipotesi di successione e accessione, sono due le nostre principali considerazioni; Per la successione notiamo che l'art. 1146 non dice che il possesso continua nell'erede "dal momento" dell'apertura della successione, ma "con effetto" dalla apertura della successione; si vuole quindi intendere che l'erede diverrà possessore in seguito all'accettazione della eredità, ma questa, per il possesso, avrà efficacia retroattiva dalla apertura della successione; di conseguenza non vi sarà interruzione nel possesso tra erede e il suo dante causa. Per l'accessione, l'art. 1146 comma 2, permette al successore a titolo particolare (l'acquirente, ad esempio) di unire il suo possesso con quello del suo autore; in questo modo il nuovo possessore potrà sommare il suo possesso con quello precedente per raggiungere un determinato effetto giuridico. Concludiamo il paragrafo occupandoci della perdita del possesso. Poiché, come più volte abbiamo ribadito, il possesso è costituto da "corpus e animus", si perderà quando verranno meno uno o entrambi questi elementi. Il venir meno del corpus causa la perdita del possesso solo quando sia duraturo, e non temporaneo come quando si dimentica un oggetto che si può facilmente recuperare; in altre parole è necessario perdere definitivamente la signoria sulla cosa. 9 di 17

4 L'usucapione E un modo di acquisto dei diritti reali su beni mobili e beni immobili per effetto del possesso continuo e ininterrotto per i periodi di tempo stabili dalla legge. (art. 1158 c.c.) L'usucapione è quindi un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri diritti reali che si verifica per cause opposte alla prescrizione; mentre nelle prescrizione il diritto si perde a causa del trascorrere del tempo, accompagnata dall'inerzia del titolare del diritto, nella usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo accompagnata da una attività svolta da un soggetto su un bene su cui grava un diritto reale altrui; questa attività è il possesso. In via figurata è come se il possessore "assorbisse" il diritto reale altrui, quando il suo titolare non faccia nulla per farlo valere nel periodo stabilito dalla legge. Le cause che producono la prescrizione e l'usucapione sono quindi diverse, se non proprio opposte, ma simili sono le esigenze che soddisfano i due istituti perché in entrambi i casi è necessario garantire la certezza delle situazioni giuridiche; la prescrizione serve a garantirle nel caso di lunga inerzia del titolare del diritto, l'usucapione, all'opposto, serve a renderle stabili riconoscendo che una situazione di fatto protratta per un lungo tempo e in assenza di contestazioni da parte del titolare del diritto, può portare all'acquisto del diritto a favore di chi la esercitava, cioè a favore del possessore. Un esempio chiarirà ulteriormente il concetto. Supponiamo che io sia proprietario di un fondo agricolo, ma a causa della sua lontananza e della sua posizione disagiata non me ne occupi per venti anni; nello stesso periodo, però, un contadino occupa il mio fondo e comincia a coltivarlo a recintarlo etc. comportandosi, quindi, come se fosse il proprietario; se io non faccio valere il mio diritto per venti anni, e il possesso del contadino dura ininterrottamente per lo stesso periodo, il contadino diverrà proprietario del fondo per usucapione, mentre io avrò perso il diritto proprio perché usucapito dal contadino. L'esempio non è stato scelto a caso, perché se è vero che la proprietà è uno dei pochi diritti che non si prescrivono, è anche vero che può essere persa a causa della usucapione. L'elemento fondamentale della usucapione è quindi il possesso; vediamone le caratteristiche : 10 di 17

deve essere stato conseguito senza violenza o clandestinità (art. 1163 c.c.); il possesso idoneo alla usucapione si verifica nel momento in cui la violenza o clandestinità è cessata deve protrarsi per i periodi stabili dalla legge deve essere continuo e ininterrotto Per possesso continuo si intende la permanente manifestazione della propria signoria sulla cosa. Il possesso deve poi essere ininterrotto; in altre parole non devono accadere fatti che siano idonei a interrompere il possesso, e l'interruzione può essere naturale, quando non vi sia il possesso per oltre un anno (1167 c.c.), e civile ex art. 1165 c.c. che richiama, in quanto applicabili, le norme sulla interruzione e sospensione della prescrizione. Veniamo, ora, ai periodi di tempo necessari per l'usucapione. Questi sono diversi secondo il tipo di bene da usucapire; usucapione su beni immobili e universalità di mobili: il possesso deve protrarsi per venti anni (artt. 1158 e 1160 c.c.) beni mobili posseduti senza titolo astrattamente idoneo all'acquisto del diritto: il possesso deve protrarsi per dieci anni, se acquistato in buona fede, venti anni, se acquistato in mala fede (1161 c.c.). beni mobili posseduti con titolo astrattamente idoneo all'acquisto del diritto e in buona fede: l'acquisto è immediato ex articolo 1153 c.c. beni mobili registrati: se l'acquisto è avvenuto in buona fede e in base a un titolo astrattamente idoneo, l'usucapione si verifica dopo tre anni dalla trascrizione del titolo, dieci anni, mancando questi elementi (art. 1162 c.c.) Un caso particolare riguarda l'usucapione abbreviata prevista dall'art. 1159 c.c. In questo caso l'usucapione si realizza su beni immobili, ma invece di essere ventennale, è decennale. L'abbreviazione dei termini si spiega per le particolari condizioni del possesso; per aversi usucapione abbreviata è infatti necessario: 1. che il possesso sia iniziato in buona fede 2. che vi sia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, o altro diritto reale di godimento 3. che il titolo sia stato trascritto 11 di 17

In presenza di queste condizioni, l'usucapione si compie dopo dieci anni dalla data della trascrizione del titolo. 12 di 17

5 Il possesso di buona fede e il principio dell'articolo 1153 E il possesso di un bene che si svolge ignorando di ledere un altrui diritto. (art. 1147 c.c.) Abbiamo spesso accennato al possesso di buona fede, ed abbiamo anche visto che questa qualificazione del possesso produce importanti conseguenze in capo al possessore; se è in buona fede, può avvalersi della usucapione abbreviata, può far suoi i frutti naturali e civili fino al momento della domanda giudiziale, o, ancora, può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovutegli per i miglioramenti recati alla cosa. Ma quando il possessore è in buona fede? Rispondiamo: quando non sa che il suo possesso lede l'altrui diritto. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, quando il possessore riceve il bene da un soggetto che con abili manovre si spaccia per titolare del diritto; in questo caso il possessore è convinto di agire in maniera corretta, credendo di ricevere il bene dal vero titolare del diritto ed è, quindi, in buona fede. Come si vede la buona fede di cui all'art. 1147 è un atteggiamento dalla psiche, è, quindi, buona fede soggettiva da non confondere con la buona fede oggettiva cui fanno riferimento numerosi articoli del codice (ad es. l'art. 1375) dove è intesa come regola di comportamento corretto. Il possessore di buona fede è, quindi, una persona che è caduta in un errore, ma non si può tollerare che ci si possa avvantaggiare del proprio errore in tutti i casi; il secondo comma dell'art. 1147 dispone, infatti, che la buona fede non giova se l'ignoranza di ledere l'altrui diritto deriva da colpa grave; l'esistenza della colpa grave va accertata caso per caso, ma certamente ricorre quando il possesso è stato conseguito senza un minimo di attenzione, attenzione che, se attivata, avrebbe fatto sorgere un dubbio o un sospetto. In ogni caso il presentarsi del dubbio o del sospetto nella mente del possessore è incompatibile con la buona fede che è pur sempre piena ignoranza della lesione dell'altrui diritto. L'art. 1147 pone, infine, al terzo comma altre due importanti regole. 1. ai fini processuali la buona fede è presunta; sarà, in altre parole, chi la contesta a dover provare la mala fede del possessore 13 di 17

2. per aversi buona fede idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge, basta che questa vi sia stata al momento dell'acquisito, essendo ininfluente la mala fede successiva. Passiamo, ora, alla più importante applicazione del principio di buona fede contenuta nell'art. 1153 relativo al possesso di beni mobili; ebbene, secondo questo articolo il possesso di beni mobili ricevuto da chi non è il proprietario fa acquistare la proprietà al possessore se: 1. il possesso è stato conseguito in buona fede al momento della consegna 2. esiste un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà Come si vede la buona fede gioca un ruolo determinante nell'acquisto della proprietà, tanto determinante che ricorrendo anche gli altri elementi della consegna e del titolo, il bene si acquista libero da diritti altrui, a titolo originario. Di conseguenza il proprietario non potrà rivendicare il bene, e nemmeno gli altri titolari di diritti sul bene potranno farli valere, a meno che questi diritti non risultavano dal titolo (astrattamente idoneo) di acquisto del possessore. Interessante è regola dell'art. 1154 c.c. sempre relativa alla buona fede nell'acquisto di beni mobili; abbiamo già accennato al fatto che la buona fede è soggettiva e deve, di conseguenza, riguardare il solo possessore; ebbene se il possessore di buona fede aliena il bene ad una terza persona che sa della illegittima provenienza della cosa, questa persona non vedrà fatto salvo il suo acquisto proprio perché è in mala fede. Sempre secondo l'art. 1153 come si può acquistare la proprietà sui beni mobili, allo stesso modo si possono acquistare sui beni mobili i diritti di usufrutto, di uso e di pegno. Ricordiamo, infine, che la regola esposta nell'art. 1153 non si applica alle universalità di mobili e ai beni mobili registrati (art. 1156 c.c.). 14 di 17

6 Azioni a difesa del possesso Sono azioni processuali che hanno come scopo la difesa del possesso indipendentemente dall'accertamento del diritto che ne dovrebbe essere alla base. Forniscono una tutela provvisoria destinata a cessare di fronte alle azioni che accertano il diritto. Come abbiamo già visto, il possesso è una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale; in quanto tale è tutelato con apposite azioni processuali, il cui scopo è di impedire che con azioni violente o clandestine il possessore possa essere privato o turbato nel suo possesso; in definiva le azioni possessorie servono ad assicurare la pace sociale impedendo che si possa agire violentemente o clandestinamente sul presupposto che il possessore non sia il vero titolare del diritto; ma se il possesso è tutelato in quanto tale, è anche vero che l'accertamento del possesso deve cedere di fronte all'accertamento del diritto, ed è per questo che le azioni possessorie forniscono una tutela temporanea, destinata a cessare quando si accerterà il diritto con l'esercizio delle azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali di cui abbiamo già parlato. Occupiamoci, ora, delle azioni possessorie che sono previste negli articoli 1168 e ss. del codice civile; le azioni possessorie possono essere suddivise in due categorie: 1. azioni che sono riconosciute al possessore in quanto tale sia o meno titolare del corrispondente diritto: azioni di reintegrazione e manutenzione 2. azioni di nunciazione, che sono riconosciute sia al possessore sia al titolare del diritto anche a prescindere del possesso; Cominciamo ad occuparci delle azioni di reintegrazione e manutenzione. La prima ha come scopo la reintegrazione nel possesso di chi ne sia stato spogliato in maniera violenta o clandestina. legittimati attivi: il possessore e il detentore qualificato, legittimati passivo è l'autore dello spoglio. modalità dello spoglio: per agire è necessario che lo spoglio sia avvenuto in modo violento o clandestino. termine per la proposizione dell'azione: un anno dal sofferto spoglio se lo spoglio è violento, un anno dalla scoperta dello spoglio, se clandestino. 15 di 17

In merito all azione di reintegrazione ricordiamo che legittimato passivo non è solo l'autore dello spoglio, ma anche l'acquirente del bene quando sia consapevole dell'avvenuto spoglio (art. 1169 c.c.). Passiamo all azione di manutenzione che si può proporre quando il possessore venga molestato nel suo possesso. legittimato attivo:possessore di un bene immobile o universalità di mobili se possiede da un anno in maniera continua ed ininterrotta e non abbia acquistato il possesso in maniera violenta o clandestina. legittimato passivo: l'autore delle molestie sia di fatto che di diritto. termine per la proposizione dell'azione: entro un anno dalla turbativa scopo della azione: far cessare le molestie e se queste hanno avuto carattere materiale, ripristinare la situazione precedente. Consideriamo ora le azioni di nunciazione cominciando con la denunzia di nuova opera che si può proporre quando il possessore teme di ricevere un danno da un'opera intrapresa su un fondo altrui e non ancora terminata. denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.): legittimati attivi il proprietario, il titolare di altro diritto reale ed il possessore, legittimato passivo è il beneficiario dell opera oltre all autore materiale. Il termine per la presentazione del ricorso è di un anno dall inizio dell opera, purché non sia terminata. Il contenuto del provvedimento può consistere nella sospensione dell opera o nell autorizzazione alla continuazione dovendo il giudice predisporre, in entrambi i casi, le opportune cautele. Poiché la sospensione dell opera può danneggiare gli interessi del soggetto passivo del provvedimento, il giudice deve imporre una cauzione al ricorrente nel caso in cui decida per la sospensione dell opera. Nel caso in cui il giudice deciderà per la continuazione dell opera, le opportune cautele consisteranno nel versamento di una cauzione a favore del ricorrente oltre ai provvedimenti per la riduzione o demolizione dell opera nel caso in cui si accerti il diritto del ricorrente nel procedimento di merito. La cauzione non potrà, però, essere imposta a chi risulti sfornito dei mezzi per prestarla. Secondo la cassazione la misura cautelare può essere chiesta anche nei confronti della pubblica 16 di 17

amministrazione ma non per contestare i provvedimenti che l hanno resa possibile, ma le modalità materiali d esecuzione che si assumono dannose Occupiamoci ora della denunzia di danno temuto. In questo caso il possessore (o il titolare di un diritto reale) teme che da da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. Scopo della azione: mira a neutralizzare una situazione di pericolo dalla quale potrebbe scaturire un danno grave e prossimo. La legittimazione attiva è concessa al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento e al possessore, mentre la legittimazione passiva è del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulla cosa che potrebbe provocare il danno. Il contenuto del provvedimento è atipico, in quanto il giudice deve prendere una decisione idonea per ovviare al pericolo, decisione che può andare dal consolidamento della cosa che minaccia il bene del ricorrente, sino al suo abbattimento. Forse non tutti sanno che l originario pino di Napoli che compariva nelle cartoline della città, fu abbattuto proprio in seguito ad una denunzia di danno temuto. Anche in questo caso il giudice può imporre una cauzione, ma, a differenza di quanto accade per la denuncia di nuova opera, solo qualora ne sia il caso. 17 di 17