Regolamento per il rinnovo degli organi statutari approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 4 MARZO 2017 Assemblea di sezione (Statuto art. 15) L Assemblea per l elezione del Consiglio sezionale, di almeno un socio per la composizione del Consiglio provinciale, dei delegati al Congresso regionale e del delegato al XXI Congresso nazionale (Statuto art. 15, comma 5) si svolge nel periodo 20 maggio - 21 ottobre 2017, dopo la notifica della delibera del Consiglio provinciale uscente relativa al numero dei componenti del Consiglio sezionale e della delibera del Consiglio regionale uscente relativa al numero dei soci da eleggere per la composizione del Consiglio provinciale. L Assemblea è convocata per iscritto (lettera, email, fax,) dal presidente, su decisione del Consiglio, con un preavviso di almeno venti giorni prima della data prevista; della convocazione è data comunicazione al presidente provinciale, al presidente regionale e alla segreteria nazionale. All Assemblea partecipa un responsabile associativo designato dal presidente regionale. Nella convocazione sono specificati giorno e ora di prima e seconda convocazione (almeno un ora di distanza l una dall altra), luogo e punti all ordine del giorno: - elezione del presidente dell Assemblea, del segretario, della Commissione verifica poteri; - relazione sul tema congressuale; - relazione del presidente sul quadriennio; - relazione economico finanziaria dell amministratore; - dibattito; - elezione del Consiglio sezionale composto da n.... consiglieri 1 ; - elezione di n.... soci per la composizione del Consiglio provinciale 2 ; - elezione di n.... delegati al Congresso regionale 3 ; - elezione del delegato al Congresso nazionale 4 ; - presentazione e approvazione della mozione, di eventuali ordini del giorno e di eventuali modifiche statutarie; - proclamazione degli eletti. L Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci in regola con l adesione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. In apertura, i soci eleggono il presidente dell Assemblea, il segretario, la Commissione verifica poteri (un presidente e almeno due membri) che si trasforma successivamente in seggio elettorale. La Commissione verifica poteri controlla la validità delle iscrizioni e autorizza l espressione del voto, tenendo conto che possono esercitare diritto di voto tutti coloro che sono soci da almeno tre mesi e in regola con l adesione, mentre possono assumere cariche e responsabilità sociali solo i soci iscritti all Associazione da almeno sei mesi e in regola con l adesione. Il voto viene espresso in maniera segreta e su apposita scheda distintamente per il Consiglio sezionale, per il/i socio/i che andrà/anno a far parte del Consiglio provinciale, per i delegati al Congresso regionale e per il delegato al Congresso nazionale, con le modalità previste dal Regolamento allo 1 Il numero dei componenti del Consiglio di sezione è stabilito dal Consiglio provinciale (Statuto art.18, comma 3). 2 Il numero dei soci da eleggere per la composizione del Consiglio provinciale è stabilita dal Consiglio regionale (Regolamento allo Statuto, Capo IV, Parte terza, Consiglio regionale). 3 cfr. Regolamento allo Statuto, Capo IV, Parte prima, Assemblea di sezione - Modalità di elezione. 4 cfr. Regolamento allo Statuto, Capo IV, Parte prima, Assemblea di sezione - Modalità di elezione.
Statuto, Capo IV, Parte prima, Assemblea di sezione - Modalità di elezione. Il socio, che non può partecipare all Assemblea, può delegare per iscritto (lettera, email, fax,) un altro socio. Non è possibile ricevere più di una delega. A conclusione delle operazioni di voto, il presidente del seggio elettorale redige verbale su appositi moduli forniti dalla segreteria nazionale e ne cura la trasmissione alla medesima, alla presidenza provinciale e a quella regionale entro dieci giorni dall Assemblea. L Assemblea di sezione, al termine dei lavori, approva una mozione ed eventuali ordini del giorno, da inviare alla segreteria nazionale, alla presidenza provinciale e a quella regionale entro dieci giorni dall Assemblea. A conclusione dell Assemblea, il Consiglio, presieduto dal membro eletto più anziano per età, si riunisce per l elezione del presidente sezionale. Dei lavori viene redatto dal segretario dell Assemblea apposito verbale, su moduli forniti dalla segreteria nazionale. Tale verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente dell Assemblea dovrà essere conservato agli atti della sezione (Regolamento allo Statuto, Capo IV, Parte prima - Assemblea di sezione).
Consiglio provinciale (Statuto art. 18) Il Consiglio provinciale uscente, entro il mese di maggio 2017, delibera il numero dei soci che ogni Assemblea sezionale dovrà eleggere per la composizione del Consiglio sezionale (Statuto art. 18, comma 3). Per consentire il regolare svolgimento delle Assemblee sezionali, copia della delibera va inviata ai presidenti sezionali entro cinque giorni dalla seduta del Consiglio. Il Consiglio provinciale neoeletto, formato dai presidenti sezionali e dai membri eletti dalle Assemblee di sezione, si riunisce dopo lo svolgimento dell ultima assemblea sezionale della provincia e, comunque, entro e non oltre il 31 ottobre 2017. È convocato dal presidente provinciale uscente, con all ordine del giorno: - elezione del presidente; - elezione del vicepresidente; - elezione dell amministratore; - nomina del segretario da parte del presidente; - determinazione del numero dei membri per la composizione del gruppo di cui all art. 18, comma 2 dello Statuto; - esame delle mozioni pervenute dalle Assemblee sezionali; - elaborazione di una Mozione provinciale. La Mozione va inviata al Consiglio regionale e alla segreteria nazionale entro cinque giorni dalla seduta del Consiglio o comunque in tempo utile per l organizzazione e lo svolgimento del Congresso regionale. Delle elezioni e dei lavori consiliari vengono redatti appositi verbali, secondo moduli forniti dalla segreteria nazionale. Tali verbali, debitamente sottoscritti, dovranno essere conservati agli atti del Consiglio provinciale (Regolamento allo Statuto, Capo IV, Parte seconda Consiglio provinciale); una copia del verbale di elezione della presidenza provinciale deve essere inviata alla presidenza regionale e alla segreteria nazionale.
Congresso regionale (Statuto art. 21) Il Consiglio regionale uscente, entro il mese di maggio 2017, delibera: - la data della celebrazione del Congresso regionale da comunicare alla Segreteria nazionale; - il numero dei soci che ogni Assemblea sezionale dovrà eleggere per la composizione del Consiglio provinciale. Per consentire lo svolgimento delle Assemblee sezionali, copia delle suddette delibere va inviata ai presidenti sezionali e provinciali, entro cinque giorni dalla seduta del Consiglio. Il Congresso regionale, per l elezione del Consiglio regionale, da tenersi entro novembre 2017, è convocato, per iscritto (lettera, email e fax) dal presidente regionale uscente, su decisione del Consiglio, e vi partecipa un delegato designato dal presidente nazionale. Nella convocazione sono indicati: - la data, l ora e la sede; - l ordine del giorno dei lavori congressuali. La convocazione va notificata ai delegati eletti nelle Assemblee di sezione e ai membri di diritto (cfr. Statuto, art. 21, commi 3, 4, 5: ai consigli di sezione, ai consigli provinciali, ai consiglieri nazionali iscritti negli elenchi di una sezione della Regione, nonché ai consiglieri regionali uscenti) e, per conoscenza, al Consiglio nazionale almeno venti giorni prima della data stabilita. L ordine del giorno dei lavori congressuali deve prevedere: - elezione dell ufficio di presidenza, dell ufficio di segreteria, della Commissione verifica poteri, del Comitato elettorale e la composizione del seggio elettorale; - relazione sul tema congressuale; - relazione del presidente sul quadriennio; - relazione economico finanziaria dell amministratore; - dibattito; - delibera circa il numero dei membri da eleggere per la composizione del Consiglio regionale 5 ; - presentazione e approvazione della mozione e di eventuali ordini del giorno; - elezione dei componenti il Consiglio regionale; - proclamazione degli eletti. In apertura dei lavori, il presidente regionale invita i delegati a eleggere: - l ufficio di presidenza (presidente e fino a due vicepresidenti); - l ufficio di segreteria (almeno due componenti); - la commissione verifica poteri (un presidente e almeno due componenti); - il comitato elettorale (un presidente e almeno due componenti). Il Congresso, se lo riterrà opportuno, potrà deliberare che sia la stessa commissione verifica poteri a trasformarsi successivamente in comitato elettorale e/o seggio elettorale. L Ufficio di presidenza assicura il corretto svolgimento dei lavori congressuali secondo quanto stabilito nell ordine del giorno, regolamenta il dibattito, dà la parola al delegato designato dal presidente nazionale, sottopone a votazione, per alzata di mano, i documenti congressuali. L Ufficio di segreteria redige il verbale dei lavori, acquisendo agli atti i documenti presentati al Congresso e registrando le conseguenti deliberazioni congressuali. Il Comitato elettorale è responsabile delle operazioni di voto, propone al Congresso la definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle candidature e per l espressione del voto, predispone le schede per l elezione dei consiglieri regionali. Il voto è espresso in maniera segreta secondo le modalità previste dal Regolamento allo Statuto, Capo 5 cfr. Regolamento allo Statuto, Capo IV, Parte terza, Congresso regionale.
IV, Parte terza, Congresso regionale. Il delegato che non può partecipare al Congresso, può essere sostituito dal primo dei non eletti. La comunicazione della sostituzione deve pervenire per iscritto (lettera, email, fax,), da parte del presidente sezionale, al presidente regionale uscente il più presto possibile e, comunque, prima dell apertura dei lavori congressuali. In sede di Congresso, il delegato impossibilitato a proseguire nei lavori può delegare, per iscritto, (lettera, email, fax,) altro delegato. Non è possibile ricevere più di una delega. A conclusione delle operazioni di voto, il presidente del comitato elettorale redige, su appositi moduli forniti dalla segreteria nazionale, il verbale delle elezioni, curando la trasmissione della copia destinata alla segreteria nazionale entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso. Dopo la proclamazione degli eletti, il Consiglio regionale, presieduto dal consigliere più anziano per età, si riunisce per eleggere il presidente. Dei lavori viene redatto, dall ufficio di segreteria, apposito verbale che, unitamente alla Mozione e agli eventuali ordini del giorno approvati, viene trasmesso alla segreteria nazionale entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso. Copia dei verbali va conservata agli Atti.
Congresso nazionale (Statuto art. 24) Il Consiglio nazionale nella riunione dell 1-2 ottobre 2016 ha indetto la celebrazione del XXI Congresso nazionale, che si svolgerà a Roma dal 3 al 5 gennaio 2018. Con la seduta del Consiglio nazionale del 4 marzo 2017 inizia la fase precongressuale che prevede le Assemblee di sezione, il rinnovo dei Consigli provinciali, i Congressi regionali. Il Congresso nazionale è convocato, attraverso l organo di stampa associativo Il Maestro, dal presidente nazionale entro il mese di novembre 2017. Nella convocazione è indicato l ordine del giorno dei lavori del Congresso che deve contenere: - elezione dell ufficio di presidenza del Congresso, dell ufficio di segreteria, della Commissione verifica poteri, del Comitato elettorale, della Commissione per il Documento programmatico; - relazione del presidente nazionale sullo stato dell Associazione e sulle prospettive programmatiche; - relazione amministrativo finanziaria; - relazione dell Organismo di Garanzia; - relazione sul tema Congressuale; - presentazione di eventuali mozioni e ordini del giorno 6. Discussione e votazione; - dibattito congressuale; - presentazione di eventuali modifiche statutarie. Discussione e votazione; - elezioni del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei sindaci revisori e dell Organismo nazionale di garanzia; -presentazione e approvazione del Documento programmatico; - proclamazione degli eletti. Al Congresso nazionale partecipano i delegati eletti nelle Assemblee sezionali. Sono membri di diritto del Congresso i consiglieri nazionali uscenti, della componente eletta, i presidenti regionali e i presidenti provinciali; i membri di diritto, se non sono delegati, hanno diritto di parola e non di voto. I delegati al Congresso, eletti dalle Assemblee sezionali, sono in ragione di uno per ogni sezione. Ciascun delegato esprime un numero di voti pari alla media quadriennale dei soci regolarmente iscritti, a prescindere dagli anni di effettiva esistenza della sezione: in ogni caso la somma dei soci nel quadriennio viene divisa per quattro. La media quadriennale sarà arrotondata per difetto (se inferiore a 5) o per eccesso (uguale o superiore a 5) alla decina inferiore o superiore ai fini dell espressione del voto al Congresso nazionale. Le sezioni che cessano di esistere nel corso dell anno 2017 non possono esprimere delegati. Ai fini del calcolo della media quadriennale, per l anno 2017 si reputano iscritti i soci in regola con l adesione 2017 alle improrogabili date del 31 maggio se nuovi e del 30 settembre se trattasi di rinnovi; fa fede il timbro postale o la data di email o fax di invio 7. Nel caso di eventuali modifiche statutarie, il delegato al Congresso nazionale rappresenta un solo voto. Eventuali proposte di modifiche statutarie devono pervenire dalle assemblee sezionali, entro dieci giorni dallo svolgimento dell assemblea stessa, al Consiglio nazionale, che le raccoglie, le esamina e ne predispone la presentazione al Congresso. In apertura del Congresso, il presidente nazionale dà comunicazione della costituzione della rinnovata Conferenza nazionale dei presidenti regionali e invita i delegati a procedere alla nomina: 6 Mozioni o ordini del giorno devono essere presentati all ufficio di presidenza, e sottoscritti da almeno 30 delegati, entro due ore dall inizio del Congresso. 7 La data di riferimento per accettare l iscrizione di nuovi soci o il rinnovo dei soci si intende quella dell invio al Centro nazionale, corredata da relativo bonifico di pagamento. Per l accettazione di nuovi soci o il rinnovo dei soci 2017 fa fede la data dell invio, anche tramite database, al Centro nazionale dei moduli richiesti corredati da relativo bonifico di pagamento; nuovi soci non oltre il 31 maggio, rinnovi non oltre il 30 settembre.
a) dell ufficio di presidenza, composto dal presidente del Congresso e fino a due vicepresidenti con il compito di condurre e regolare i lavori congressuali secondo le norme stabilite; b) dell ufficio di segreteria, composto da tre a cinque persone, con il compito di verbalizzare gli atti dell Assemblea congressuale; c) della Commissione verifica poteri, composta da tre persone (un presidente e due segretari), che ha il compito di controllare la regolarità delle deleghe di ciascun delegato e la posizione dei membri di diritto del Congresso nazionale; di attribuire i voti spettanti a ciascun delegato in base alla documentazione messa a disposizione dalla Segreteria nazionale (verbali di elezioni trasmessi dalle Assemblee sezionali, dati delle adesioni); di decidere in merito a eventuali reclami o richiesta di chiarimenti circa l assegnazione del diritto di voto; d) della Commissione elettorale che, se il Congresso lo delibera, può essere composta dagli stessi membri della Commissione verifica poteri. Tale Commissione propone al Congresso il numero dei seggi elettorali e i loro componenti; regola lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali (raccolta candidature, compilazione liste, predisposizione schede per le votazioni, redazione dei verbali degli esiti, decisioni in merito ad eventuali reclami inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali, proclamazione degli eletti); e) della Commissione per il Documento programmatico, composta da un minimo di sette ad un massimo di quindici persone, a cui spetta il compito di predisporre la proposta del documento finale del Congresso tenendo conto dei contributi pervenuti e di quanto emerso dal dibattito congressuale. Le votazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal Regolamento annesso allo Statuto, Capo IV, Parte IV, Dimensione nazionale - Consiglio nazionale. Il delegato che non può partecipare al Congresso può essere sostituito a partire dal primo dei non eletti. La comunicazione della sostituzione, da parte del presidente sezionale, deve pervenire per iscritto (lettera, email, fax,) alla segreteria nazionale prima dell apertura dei lavori congressuali. Il delegato della sezione, la cui media quadriennale è pari o inferiore a 15 soci, nel caso d impossibilità a essere presente al Congresso nazionale e di assenza di altri sostituti (ai sensi del punto precedente), può a sua volta delegare, il delegato di un altra sezione. La delega deve pervenire, per iscritto, (lettera, email, fax,) alla segreteria nazionale prima dell apertura dei lavori congressuali e deve contenere l indicazione del delegato di altra sezione cui è rivolta la delega. La comunicazione deve essere sottoscritta dal delegante e dal presidente della sua sezione. In sede di Congresso, il delegato impossibilitato a proseguire nei lavori può delegare, per iscritto, altro delegato. Non è possibile ricevere più di una delega. Dopo la proclamazione degli eletti il Consiglio nazionale si riunisce, per eleggere all interno della componente eletta il presidente. La riunione è presieduta dal membro più anziano per età.