COMUNE DI PISA. TIPO ATTO ORDINANZE DIRIGENTE N. atto DZ-18 / 160 del 13/05/2010 Codice identificativo 634325. PROPONENTE Urbanistica OGGETTO



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COMUNE DI PISA TIPO ATTO ORDINANZE DIRIGENTE N. atto DZ-18 / 160 del 13/05/2010 Codice identificativo 634325 PROPONENTE Urbanistica DISCIPLINA DELLE ATTIVITA BALNEARI DI COMPETENZA COMUNALE OGGETTO Funzionario P.O. della Direzione Data 13.05.2010 Firma RICOVERI GABRIELE Pubblicazione Albo Pretorio Data pubblicazione Data scadenza pubblicazione

COMUNE DI PISA Direzione Urbanistica - Ufficio Demanio Marittimo DISCIPLINA DELLE ATTIVITA BALNEARI DI COMPETENZA COMUNALE Ordinanza n. 160 del 13 maggio 2010 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 1 Vista la legge 15.03.1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ; 2 Visto l art. 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59 ; 3 Visto l art. 27 c. 3 della L.R. 01.12.1998, n. 88, con il quale sono state attribuite, tra l altro, ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale; 4 Visto il codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15.02.1952, n.328; 5 Vista la legge 05.02.1992, n. 104 relativa all assistenza, all integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili; 6 Vista la legge regionale 07.02.2005, n.28 Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti ; 7 Vista la legge regionale 20.10.2009, n.59 Norme per la tutela degli animali. ; 8 Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n.136 del 2 marzo 2009 ad oggetto Periodo di apertura degli stabilimenti balneari ; 9 Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; 1 Visto il Piano di utilizzazione degli arenili del litorale pisano ed il relativo Regolamento approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 07.04.2003; 2 Visto il Piano di gestione delle tenute di Tombolo e Coltano approvato dal Consiglio Direttivo dell Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli con delibera n. 18 del 10.05.2002 e relative varianti; 3 Ritenuto necessario disciplinare l esercizio delle attività incidenti sul demanio marittimo;; 4 Vista la propria precedente Ordinanza n.189 del 21 maggio 2009 per la disciplina delle attività balneari di competenza comunale; 5 Vista la propria Ordinanza n. 284 del 23.06.2006, per l individuazione e la disciplina di un tratto di spiaggia libera adibita alla balneazione dei cani; 6 RENDE NOTO

che le norme specifiche per la disciplina dell esercizio delle Attività Balneari per gli aspetti connessi all apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno ORDINA Articolo 1 Disposizioni Generali. 1 La stagione balneare è compresa tra il 1 Maggio ed il 30 Settembre. 2 L attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, stabilite con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.136 del 2 marzo 2009: -prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate; -i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell area in concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio; -dal 1 maggio al 14 giugno, anche se è esclusa l attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica. 3 Le strutture denominate chalet, in quanto caratterizzate dall uso stagionale estivo, dalla permanenza degli utenti per brevi periodi, dal limitato uso nelle ore diurne, potranno essere funzionanti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre. 4 Nel caso di apertura delle strutture balneari prima del 15 giugno e dopo il 15 settembre, il periodo di funzionamento dovrà essere continuativo e non frazionabile. Articolo 2 Divieto di balneazione 1 La balneazione è vietata: a) nelle zone del territorio comunale adibite a corridoi di atterraggio opportunamente segnalati; b) nella zona dichiarata permanentemente non idonea alla balneazione per motivi igienico sanitari con specifica ordinanza del Sindaco del Comune di Pisa, emessa in attuazione del decreto del dirigente responsabile della Regione Toscana. Articolo 3 Prescrizioni sull uso delle spiagge 1 Sulle spiagge comprese nel territorio del Comune di Pisa, è vietato: a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali unità possono essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. b) Lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio. c) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. d) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso - la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, nonchè allo svolgimento dell attività di salvamento. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari

e) Campeggiare. f) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, di quelli utilizzati per la pulizia degli arenili o altri mezzi specificatamente autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti, qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati dai soggetti diversamente abili atti a consentire autonomia negli spostamenti, nonché quelli specificamente autorizzati. g) Praticare qualsiasi gioco (ad es.: calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o fastidio alle persone, turbamento della quiete pubblica, nonché nocumento all igiene dei luoghi. Il divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari. h) Nel solo periodo della stagione balneare, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, con esclusione delle aree appositamente attrezzate a cura del Comune di Pisa o dei soggetti concessionari e con le seguenti eccezioni: -ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali; -è vietato l accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all esterno delle stesse; -i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, con l uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico. Il responsabile di tali esercizi, locali ed uffici, può adottare misure limitative all accesso, previa comunicazione al sindaco. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e non udenti ed i cani da salvataggio accompagnati da un assistente bagnante munito di brevetto. L addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. i) Arrecare disturbo alla quiete pubblica con apparecchi di diffusione sonora regolati ad eccessivo volume. j) Esercitare sugli arenili attività di qualsiasi genere non pertinenti alla concessione (es.: attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc.) e organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. k) Depositare nelle cabine o disperdere sugli arenili o in mare rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi. l) Distendere e tinteggiare reti. m)introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione. n) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante diffusione con altoparlanti, distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale. Articolo 4 Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari 1 Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 8,30 alle ore 19,30 con possibilità di protrarre l apertura dei servizi accessori fino all orario consentito dall amministrazione comunale con l ordinanza in materia di orari di esercizio delle attività economiche. 2 I concessionari di strutture balneari devono: a) Assicurare il libero e gratuito accesso e transito attraverso l area in concessione a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare. Chi si avvale di tale possibilità, d altra parte, non deve trattenersi sulle aree in concessione oltre il tempo

strettamente necessario, ne fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste; b) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, con le modalità indicate dalla competente Capitaneria di Porto; c) Curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. d) I rifiuti urbani prodotti dovranno essere raccolti negli appositi contenitori sistemati nelle isole ecologiche realizzate all interno del viale di accesso agli stabilimenti balneari, in prossimità della strada litoranea. Gli incaricati del servizio di raccolta dei rifiuti urbani provvederanno allo svuotamento dei cassonetti collocati nelle isole ecologiche. Restano a carico dei concessionari il lavaggio e la sanificazione delle piazzole destinate ad isole ecologiche e dei cassonetti, che al termine della stagione balneare dovranno essere custoditi all interno delle strutture dello stabilimento. I materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi, ecc., dovranno essere smaltiti a cura del concessionario. e) Il numero di ombrelloni da installare sull arenile dovrà essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà inoltre essere garantito almeno un corridoio di libero transito per il raggiungimento della battigia. f) I concessionari hanno l obbligo di esporre in luogo ben visibile l elenco dei prezzi dei servizi offerti all interno dello stabilimento balneare come da comunicazione inoltrata alla Provincia relativamente alle tariffe per la stagione balneare in corso. 3 I concessionari hanno facoltà di: a) Recintare le aree concesse fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia- con sistema a giorno di altezza non superiore a m. 1,30, in ogni caso senza impedire la vista del mare. E fatto espresso divieto di utilizzare per tali recinzioni reti ombreggianti di ogni tipo e/o cannicci. b) Fermo restando l obbligo di garantire l accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la mobilità di questi utenti all interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, qualora ciò si rendesse necessario, sarà possibile realizzare anche percorsi per congiungere aree limitrofe in concessione. Ove previsto, detti percorsi, che non potranno interessare le dune, dovranno essere autorizzati dall Ente Parco. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi Articolo 5 Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari 1. L attività degli stabilimenti balneari dovrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti prescrizioni strutturali, infrastrutturali e canoni operativi: a) Disporre di congrua dotazione di estintori da incendio, secondo le indicazioni e le prescrizioni della specifica normativa di prevenzione. b) Avere servizi igienici collegati alla rete fognaria comunale, ovvero muniti di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. c) Vietare l uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce prive di idoneo sistema di scarico. d) Indicare i servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/1992, con apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. e) Vietare che le cabine siano adibite al pernottamento e ad altre attività che non siano attinenti alla balneazione; controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l eventuale presenza di persone nelle cabine. 2. Negli stabilimenti balneari è consentito svolgere liberamente le attività di spettacolo e trattenimento che si caratterizzino per la loro complementarietà all attività ricettiva, per le quali non sia previsto il pagamento di biglietto di ingresso, neanche sotto forma di maggiorazioni dei prezzi praticati nella

struttura e/o consumazioni obbligatorie, non siano allestiti spazi e/o strutture destinati allo svolgimento dell attività di spettacolo e/o trattenimento e non siano svolte attività di pubblicizzazione dell evento. Eventuali richieste per attività di spettacolo e/o trattenimento non rientranti nella tipologia di cui al capoverso precedente saranno soggette a specifica valutazione ed eventualmente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., previo parere favorevole dell Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. In ogni caso, lo svolgimento delle attività di spettacolo e trattenimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (Legge n. 447/1995, L.R. n. 89/1998 e Regolamento Comunale sulle emissioni sonore). Articolo 6 Piscine esistenti su aree demaniali marittime 1. Ferme restando le prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per la sorveglianza da parte degli addetti, i concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall Autorità Sanitaria per la manutenzione e l utilizzo delle piscine esistenti nell ambito della concessione. Articolo 7 Disciplina del commercio su aree demaniali marittime 1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella L.R. n.28/2005 per quanto attiene alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande e per l attività di commercio su aree pubbliche. 2. Le uniche attività commerciali consentite nella struttura balneare sono la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività di vendita di generi alimentari effettuata mediante distributori automatici, nonché l'attività di vendita di gelati confezionati e bevande analcoliche, conservati in appositi banchi frigoriferi. Le attività di vendita di cui al presente comma non possono essere esercitate in locali appositi, adibiti alla vendita in modo esclusivo. Le attività di cui al presente comma possono essere esercitate esclusivamente a condizione che lo stabilimento balneare sia effettivamente in esercizio, con le modalità indicate al precedente articolo 1. 3. L esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree del demanio marittimo è soggetto a specifico nulla osta sulla base delle norme del vigente Piano comunale per l esercizio del commercio su aree pubbliche. 4. Chiunque eserciti il commercio itinerante sulle aree demaniali senza il prescritto nulla osta è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1500,00 euro ai sensi dell art. 104 comma 3, della L.R. n. 28/2005. Ai sensi dell art 104 comma 1 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza i prescritti titoli abilitativi, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse. Per tali violazioni l autorità competente è il Comune di Pisa. Articolo 8 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per l intera durata di apertura della struttura balneare. 2. E fatto obbligo a chiunque di osservare il contenuto della presente ordinanza. 3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell art 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171 sulla navigazione da diporto ovvero dell articolo 650 del Codice Penale. Proventi: al Comune di Pisa.

4. La presente ordinanza sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune e sarà pubblicizzata mediante affissione all Albo della Capitaneria di Porto di Livorno, nonchè tramite inserimento sul sito www.comune.pisa.it 5. La presente ordinanza, che sostituisce la precedente, resta valida fino a quando non venga sostituita da nuove disposizioni in materia. 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 7. Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale amministrativo regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune dell ordinanza stessa. Il Funzionario Responsabile Gabriele Ricoveri