A.C. 1899. Attribuzione di certificati di credito fiscale per spese di ristrutturazione edilizia



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A.C. 1899 Attribuzione di certificati di credito fiscale per spese di ristrutturazione edilizia N. 57 14 maggio 2015

Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Analisi degli effetti finanziari A.C. 1899 Attribuzione di certificati di credito fiscale per spese di ristrutturazione edilizia N. 57 14 maggio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento A.C. 1899 Titolo breve: Iniziativa: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale parlamentare in prima lettura alla Camera Commissione di merito: Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: VI Commissione Ribaldo PD Relazione tecnica: assente Parere richiesto Destinatario: alla VI Commissione in sede referente Oggetto: nuovo testo

INDICE ARTICOLI 1-3... - 3 - CERTIFICATI DI CREDITO FISCALE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE... - 3 - ARTICOLO 4... - 7 - DEDUCIBILITÀ COSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI... - 7 - I

PREMESSA Il progetto di legge in esame reca una modifica all articolo 16-bis del TUIR, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. È oggetto della presente Nota il testo derivante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente (VI Commissione finanze). Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ARTICOLI 1-3 Certificati di credito fiscale per interventi di ristrutturazione Le norme prevedono la possibilità per i contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del TUIR e per la riqualificazione energetica previste dai commi da 344 a 347 dell articolo 1 della legge n. 296/2006, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale (articolo 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, e articolo 2). In particolare: - il certificato è emesso dall'agenzia delle Entrate, previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge in esame (articolo 1, capoverso articolo 16-ter, comma 2); - il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti. I soggetti che - 3 -

nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro (articolo 1, capoverso articolo 16-ter, commi 3 e 5); - il certificato di credito fiscale è emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione e da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui si riferisce la fattura, insieme all'istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. Il trasferimento dei certificati di credito fiscale in favore dell'impresa che esegue i lavori è consentito, in relazione a ciascun soggetto esecutore e in relazione ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore, con riferimento al precedente anno d'imposta (articolo 1, capoverso articolo 16-ter, comma 6); - il giratario del titolo realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario, rendendo l opzione irrevocabile. Il soggetto scontante può esercitare il sottostante diritto di credito esclusivamente nei confronti della debitrice Agenzia delle Entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell anno di competenza. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale ammontare deve essere rimborsato d ufficio da parte della competente Agenzia delle Entrate, entro il termine di trenta giorni dall avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 1, capoverso articolo 16-ter, comma 7). I certificati di credito fiscale sono esentati dal pagamento dell'imposta di registro. Inoltre, non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile le somme corrisposte dal committente all esecutore dei lavori nel contratto d opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l istituto bancario o con l intermediario finanziario in conseguenza dell applicazione delle norme in esame, di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione (articolo 1, capoverso articolo 16-ter, commi 9 e 10). Non sono invece ammessi in deduzione gli interessi passivi e gli oneri assimilati riferibili alle predette operazioni di sconto (articolo 1, capoverso articolo 16-ter, comma 11). Restano impregiudicati i poteri dell'agenzia delle Entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni (articolo 1, capoverso articolo 16-ter, comma 12). - 4 -

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame (articoli 1 e 2), pari a euro 2.300.000 per l'anno 2015, a euro 29.000.000 per il 2016, a euro 45.000.000 per il 2017, a euro 60.000.000 per il 2018, a euro 75.200.000 per il 2019, a euro 90.600.000 per il 2020, a euro 106.000.000 per il 2021, a euro 121.300.000 per il 2022, a euro 136.600.000 per il 2023, a euro 152.000.000 per il 2024, a euro 138.800.000 per il 2025, a euro 131.400.000 per il 2026 e a euro 114.650.000 a decorrere dal 2027, si provvede mediante l'aumento dell'imposta di bollo (prevista dal comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte I, di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) gravante sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, dal 2 al 2,20 per mille dal 2015 (articolo 3). Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a consentire una verifica della congruità dell onere complessivo indicato dall articolo 3. Tali informazioni dovrebbero riguardare, in particolare, i seguenti profili: - si rileva che la procedura in esame - che permette ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, in alternativa al meccanismo della detrazione, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale potrebbe determinare effetti negativi di gettito per le ipotesi in cui, in base alla legislazione vigente, i contribuenti non fruiscano della detrazione fiscale, non avendo capienza ai fini IRPEF. Infatti, il comma 5 dell articolo 1 (capoverso Articolo 16-ter ) prevede espressamente la possibilità per i soggetti che nell anno precedente risultino privi di capienza fiscale di richiedere un unico certificato a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro 1. In proposito appare utile acquisire l avviso del Governo; - con riferimento, invece, ai soggetti che in base alla normativa vigente risulterebbero capienti, si evidenzia che le disposizioni possono considerarsi prive di effetti finanziari nel caso in cui non vengano modificati la misura e i termini per la fruizione 1 In proposito si ricorda che, in base alla vigente normativa, la misura del beneficio è prevista pari, per l anno 2015, al 65% per le spese di riqualificazione energetica e al 50 % per quelle di ristrutturazione. Dall anno 2016 risultano invece detraibili solo le spese per ristrutturazione nella misura ordinaria del 36%. - 5 -

del beneficio previste dal comma 7 dell articolo 16-bis del TUIR, nel testo vigente (10 rate annuali di pari importo). In proposito si rileva che tali modalità temporali vengono espressamente richiamate con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di credito da parte del soggetto scontante nei confronti dell Agenzia delle Entrate. Pertanto con riferimento ai soggetti capienti la proposta non sembrerebbe determinare effetti di gettito. Anche a tal proposito appare peraltro utile acquisire una conferma dal Governo; - con riferimento all istituzione di un registro da parte dell Agenzia delle entrate, previsto dall articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 16-ter, comma 2, in assenza di un espressa clausola di neutralità finanziaria che chiarisca che agli oneri derivanti dall istituzione e tenuta del registro medesimo si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, andrebbe chiarito se le esigenze di spesa connesse all istituzione del registro risultino considerate nell ambito della stima dell onere complessivo indicato dall articolo 3. Appare altresì opportuno un chiarimento circa la disciplina di cui l articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 16-ter, commi 10 e 11, che, da un lato, prevede la mancata iscrizione di specifiche componenti positive di reddito connesse alle operazioni di sconto, e, dall altro, dispone in merito alla non deducibilità degli interessi passivi afferenti alle medesime operazioni. Andrebbero in proposito esplicitati i relativi effetti di gettito rispetto alla vigente normativa. Andrebbe inoltre acquisita la valutazione del Governo riguardo agli eventuali riflessi della procedura prevista sulla base dei criteri di contabilità europea, con particolare riferimento ai rapporti tra i soggetti scontanti creditori (istituti bancari o intermediari finanziari) e l Agenzia delle Entrate. Infine, per quanto attiene alla disposizione di copertura (articolo 3, comma 2), che fa riferimento alle maggiori entrate derivanti dall aumento dell aliquota dell imposta di bollo, si rileva che la stima sembrerebbe in linea con le quantificazioni riportate nella relazione - 6 -

tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2014. In proposito appare comunque opportuno acquisire l avviso del Governo. Sulla base della quantificazione effettuata in sede di RT riferita alla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 581 ), che aveva previsto l innalzamento dell aliquota dell imposta di bollo dall 1,5 per mille al 2 per mille a decorrere dal 2014, sembrerebbe possibile stimare un effetto di maggiore entrata derivante dall ulteriore innalzamento al 2,20 per mille disposto dalla norma in esame, pari a circa 210 milioni di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 3) si rileva che gli oneri derivanti dall introduzione dei certificati di credito fiscale quale nuova modalità di godimento delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, poiché non appaiono delimitabili nell ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso si segnala l opportunità di riformulare la norma di copertura finanziaria nel senso di indicare che gli oneri sono valutati in anziché pari a, come attualmente stabilito dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l avviso del Governo. Appare inoltre opportuno integrare l articolo 3 prevedendo che il Ministro dell economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio. ARTICOLO 4 Deducibilità costo impianti fotovoltaici La norma prevede che il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sia deducibile per una quota annuale di ammortamento risultante dall applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto. Si stabilisce, inoltre, che le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto sono assimilate agli impianti di pertinenza degli immobili e non è necessaria la variazione della rendita catastale qualora non ne incrementino il valore di una percentuale pari o superiore al 30 per cento. Si dispone, infine, che l obbligo di dichiarazione al catasto non sussista qualora la potenza dell impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall impianto stesso. - 7 -

Al riguardo si rileva che la disposizione, rendendo deducibile il costo sostenuto per la realizzazione dell impianto fotovoltaico per una quota annuale di ammortamento risultante dall applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto, appare suscettibile di determinare effetti finanziari, non considerati dalla disposizione di copertura qualora gli impianti in questione possano essere qualificati anche come beni immobili. Sul punto appare opportuno quindi acquisire dati ed elementi di valutazione del Governo. In proposito si rileva che l impianto fotovoltaico costituisce un bene strumentale per l attività commerciale, il cui costo di acquisto deve essere sottoposto alla procedura di ammortamento seguendo le regole ordinarie, applicando il coefficiente del 9 per cento se considerato bene mobile e del 4 per cento o 3 per cento (a seconda se sia o meno autonomamente accatastato) se considerato bene immobile. Poiché gli impianti in questione sembrerebbero classificabili, secondo le caratteristiche, sia come beni mobili che immobili, l applicazione a tutti gli impianti del coefficiente del 9 per cento potrebbe determinare effetti negativi di gettito. Appare, inoltre, opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ad eventuali riflessi finanziari anche con riferimento alle modifiche relative agli obblighi di iscrizione al catasto per gli impianti fotovoltaici. - 8 -