COMUNE DI CHIGNOLO D ISOLA



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COMUNE DI CHIGNOLO D ISOLA SETTORE SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Premessa 1. Il Comune di Chignolo d Isola con il presente regolamento intende disciplinare il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a favore della popolazione anziana, invalida o con invalidità temporanea e, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio. 2. L intento è di supportare e di rimuovere nella popolazione locale le condizioni di non autosufficienza che impediscono il normale svolgimento della vita quotidiana, favorendo il mantenimento dell assistito nel suo naturale ambiente familiare. 3. I contenuti fondamentali di tale servizio sono indicati nella L.R. 1/86 sulla Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali. Arti. 1 Funzioni 1. La funzione specifica dell assistenza domiciliare si attua attraverso il complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitarie erogate al domicilio di singoli utenti e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di evitare il ricorso a strutture residenziali; favorire la sua autonomia personale sviluppando le capacità esistenti, nel rispetto della sua autodeterminazione e, allo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento, ricercando e stimolando la collaborazione dei familiari e del sociale (vicini, volontari, ecc.). Art. 2 Principi 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto potenzialmente a tutti i cittadini in stato di bisogno e si avvale della partecipazione economica degli utenti. 2. L organizzazione del servizio e le modalità di esecuzione devono rispettare la personalità dell utente. 3. A tutti i cittadini utenti è garantita, a parità di condizioni, l applicazione di criteri omogenei per l accesso al servizio, e uguale trattamento nelle prestazioni. 4. La valutazione delle condizioni di bisogno è effettuata da parte dell Assistente Sociale con interventi professionali tesi ad evidenziare la complessità della situazione secondo il metodo di approccio globale. 5. Per l attuazione del servizio può essere valutata l opportunità di avvalersi della collaborazione di organizzazioni private, appositamente convenzionate.

Art. 3 Finalità ed obiettivi 1. La funzione specifica del servizio di Assistenza Domiciliare si attua attraverso un intervento presso il domicilio dell utente sulla base del suo stato di bisogno, favorendo la sua autonomia personale e sviluppando le capacità esistenti, allo scopo di: - Evitare o ridurre ricoveri in Istituto comprese le ospedalizzazioni quando non sono indispensabili; - Garantire delle prestazioni che permettano, pur restando al proprio domicilio, di condurre un esistenza autonoma, anche se parzialmente protetta. - Sostenere il nucleo familiare al fine di evitare l emarginazione dei membri più deboli, favorendo la permanenza nell ambito naturale ed il mantenimento del proprio ruolo di famiglia; - Rompere l isolamento sociale per inserire e rendere partecipi i soggetti alla vita della comunità; - Cercare di mantenere o recuperare un adeguato benessere psico-fisico; 2. Il servizio deve essere limitato al periodo necessario a rimuovere particolare difficoltà al fine di indurre gl utenti a forme di dipendenze o delega e per favorire forme di autonomia e responsabilità. Art. 4 Destinatari del servizio 1. I destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare, residenti nel Comune di Chignolo d isola, sono: - ANZIANI: persone sole o con famiglia in comprovate situazioni di necessità; - PORTATORI DI HANDICAP: persone di qualsiasi età con ridotte capacità di autonomia fisica e/o psichica, sole o con famiglia in comprovate situazioni di necessità; - NUCLEI FAMILIARI: comprendenti soggetti a rischio di emarginazione quali minori a rischio o altre comprovate situazioni di necessità. Art. 5 - Tipologia delle prestazioni Le prestazioni di Assistenza Domiciliare consistono in: A. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE. - Interventi svolti dai servizi sociali del Comune per la identificazione dei bisogni; - Aiuto per il corretto svolgimento delle diverse pratiche amministrative finalizzate all ottenimento di prestazioni di assistenza e di previdenza; - Informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso.

B. PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. - aiuto per la cura della persona: igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, mobilitazione della persona allettata, corretta deambulazione; - aiuto per il governo dell alloggio e per le attività domestiche: cura delle condizioni igieniche dell abitazione, riordino della stanza, cambio della biancheria, effettuazione degli acquisti necessari; - attività per la tutela igienico-sanitaria: collegamento e comunicazione con i servizi di assistenza farmacologica e infermieristica, controllo assunzione farmaci, prevenzione piaghe da decubito, accompagnamento dell utente per visite mediche o altre necessità; - interventi volti a favorire la socializzazione ed il mantenimento delle relazioni familiari, e sociali; C. PRESTAZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO. 1. Le prestazioni educative a domicilio rivolte a minori, compresi soggetti portatori di handicap si caratterizzano come intervento preventivo diretto al sostegno della persona della famiglia al fine di migliorare e rafforzare i legami parentali. 2. L intervento si rende necessario quando il nucleo familiare manifesta sintomi di disagio, rivelatori di una situazione di rischio di danno per minori o portatori di handicap che ne rappresentano i suoi componenti più deboli. 3. Le prestazioni consistono in: - sostegno alla quotidianità per garantire l alimentazione regolare, custodia, istruzione, fruizione del tempo libero, nei casi di temporanea incapacità di intervento da parte della famiglia; - sostegno educativo, per superare situazioni di disagio prodotte da modelli familiari problematici, anche favorendo l integrazione e l apprendimento scolastico, nonché l inserimento in specifiche realtà di socializzazione. 4. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone come sostegno della famiglia in difficoltà e quindi necessita di un programma di intervento che coinvolge, in questo processo, i familiari. 5. Pertanto, appaiono indispensabili: la definizione di un progetto di intervento, il consenso dei genitori, ed una puntuale verifica degli effetti che si determinano nel contesto familiare. 6. Dette prestazioni devono rientrare in un progetto educativo mirato e personalizzato predisposto dal Servizio Sociale del Comune, in collaborazione con i servizi specialistici dell Azienda Sanitaria Locale. D. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI 1. All interno di programmi personalizzati ed allo scopo di favorire il mantenimento dell autonomia degli utenti sono previste anche prestazioni complementari del servizio di assistenza domiciliare, erogabili a domicilio ovvero presso strutture appositamente convenzionate:

- Somministrazione pasti(il Comune mette disposizione esclusivamente il servizio di distribuzione domicilio); - Accompagnamento e trasporto per esigenze diverse. In tal senso si predispone specifico regolamento in merito (vedi allegato); Art. 6 Durata delle prestazioni 1. La durata delle prestazioni è definita dal Servizio Sociale nel programma annuale di intervento individualizzato, in rapporto ai bisogni specifici della persona. Pertanto, gli interventi del S.A.D. sono soggetti a revisione periodica mirata a verificare la permanenza delle condizioni stabilite per l erogazione del servizio. 2. Superate le condizioni di disagio accertate dal servizio Sociale, l intervento deve essere sospeso, anche per evitare il rischio di provocare forme di dipendenza e per favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione. Art. 7 Organizzazione del servizio 1. L assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l Assistente Sociale definisce gli indirizzi generali di intervento e propone tutte quelle iniziative rivolte al servizio di assistenza domiciliare, ne cura l organizzazione e la qualità in collaborazione con l Assistente Sociale e con il personale addetto al servizio. 2. Il servizio viene effettuato direttamente dal personale comunale e, se necessario, da cooperative o enti privati qualificati e capaci nello svolgimento del servizio stesso previa presentazione delle proprie strutture o modalità operative, del proprio statuto e/o regolamento interno. Art. 8 Modalità di accesso alla fruizione del servizio 1. Al servizio di assistenza domiciliare si accede attraverso richiesta all Ufficio Servizi Sociali del Comune a cura dell interessato o dei familiari, oppure, è avviato d ufficio, su segnalazione di Enti, di Associazioni di volontariato sociale o di privati cittadini. Sarà cura dell Ufficio redigere apposita richiesta sulle necessità di intervento del servizio. 2. L Assistente Sociale del Comune, attraverso metodologie proprie della professione valuterà ed esprimerà motivato parere all Assessore competente. 3. L Assessorato provvederà ad evadere la richiesta alla presentazione della documentazione completa. 4. L esito della richiesta sarà comunicato per iscritto all interessato. 5. Nei casi di ammissione, l erogazione del servizio avviene sulla base di un programma commisurato agli specifici bisogni dell utente e concordato con gli operatori del SAD. A tal fine viene compilata anche la scheda di assistenza domiciliare, comprendenti tutti i dati: orario, durata, modalità d intervento, tipo di prestazione, il compenso dovuto.

6. Il servizio è erogato per i periodo massimo di un anno, prorogabile di anno in anno, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e della effettiva necessità di assistenza. 7. Qualora le richieste pervenute non potranno essere soddisfatte a causa del carico di lavoro del SAD, verrà formulata una lista d attesa dando priorità alle persone anziane o invalide che vivono da sole, incapaci di provvedere alle proprie necessità primarie, con redditi bassi e senza familiari coinvolgibili. 8. Sempre ai fini della determinazione delle priorità nell accesso al servizio, l Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l osservanza dell obbligo di cui all art. 433 e segg. Del Codice Civili. Art. 9 Dimissioni del servizio 1. Il SAD può essere interrotto nei seguenti casi: - su richiesta scritta dell assistito o dei familiari con l assenso dell interessato; - su decisione motivata dell Assistente Sociale per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l ammissione al SAD o per comprovare impossibilità di corretta esecuzione del servizio stesso; - in caso di mancata contribuzione al costo del servizio stesso. Art. 10 Costo del servizio 1. Secondo le indicazioni della L.R. n. 1/86, art. 63, gli utenti del servizio di assistenza domiciliare sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni erogati dal Comune. Secondo i principi ed i criteri di massima previsti dal Piano Socio Assistenziale della Regione, la partecipazione degli utenti ai costi del servizio è determinata in relazione alle fasce di reddito del nucleo familiare di appartenenza. Tutto ciò al fine di favorire: - la partecipazione economica dell utente, proporzionalmente al numero delle ore mensili prestate dagli operatori; - garantire in via prioritaria gli utenti più bisognosi ed economicamente più svantaggiati; - fornire norme uguali per tutti gli utenti, (soprattutto riguardo alla partecipazione economica), fatto salvo casi particolari che di volta in volta verranno valutati; 2. Per alcune prestazioni il costo può essere previsto interamente a carico degli utenti. Art. 11 Concorso degli utenti al costo del servizio 1. La Giunta Comunale, annualmente, con proprio provvedimento aggiorna le fasce di reddito secondo l aumento del costo della vita (indice ISTAT). 2. Qualora i costi previsti a carico dell utente dovessero risultare, secondo le tariffe allegate, troppo onerosi, l Assistente Sociale, dopo aver valutato la situazione, proporrà all Amministrazione Comunale la rideterminazione del contributo.

3. In presenza di particolari situazioni, l Assessore ai Servizi Sociali sentita l Assistente Sociale proporrà alla Giunta Comunale un eventuale deroga ai criteri di reintegro di cui al primo comma, fatte salve situazioni in cui si possa chiedere l intervento di coloro che sono tenuti agli alimenti (Art. 433 Codice Civile). 4. Al fine della determinazione della quota di partecipazione al costo del servizio, il reddito considerato è quello dell intero nucleo familiare inteso come l insieme dei redditi derivanti da lavoro o rendita, dalla pensione (vecchiaia, invalidità o altro genere), a cui va sommato l importo, (nel caso di persona invalida) dell indennità di accompagnamento, con esclusione del reddito derivante dalla prima casa abitata direttamente dall assistito. 5. I livelli di reddito sono calcolati prendendo come riferimento di base la pensione di anzianità minima I.N.P.S. 6. Lo scaglionamento riportato nella tabella A allegata al presente regolamento determina, in relazione alla composizione del nucleo familiare, diverse fasce di reddito, via via incrementate del 25%, rispetto ai livelli di base, fino ad arrivare all ultima fascia, relativa ai redditi superiori al doppio dei livelli di base, in corrispondenza della quale le tariffe devono essere applicate nella misura massima prevista. Art. 12 Criteri di determinazione 1. Le fasce di reddito sono state determinate secondo i parametri consigliati dal Piano Socio Assistenziale 1988/1990 della Regione Lombardia (pag.31 32 33). Qualora il nuovo P.S.A. regionale prevederà altri criteri di determinazione, le tabelle verranno modificate.