Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE PER GARANTIRE IL SOSTEGNO ALLE ADOZIONI E AGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI (SAAF) Consigliere Regionale Gianni Rosa 1
Art. 1 Principi 1. La Regione Basilicata riconosce l importanza delle adozioni e degli affidamenti familiari. 2. Adotta, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di collaborazione con gli altri Enti e soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti per l istituzione di un servizio pubblico per le adozioni e per gli affidamenti familiari, nazionali e internazionali sulla base dei compiti affidati dalla normativa nazionale alle Regioni. 2
Art. 2 Finalità 1. La Regione intende promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazioni di difficoltà, alla prevenzione dell abbandono dei minori e dell abbandono familiare, agli interventi di solidarietà internazionale, alla creazione di forme di collaborazione fra i vari soggetti interessati, alla formazione degli operatori sociali in merito all adozione e all affidamento; al monitoraggio delle attività e del rispetto delle normative da parte degli enti. 3
Art. 3 Compiti della Regione 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all art. 2, la Regione: a) promuove nei confronti delle famiglie interessate attività di informazione e di formazione dell opinione pubblica sull affidamento e l adozione e di sostegno all attività delle comunità di tipo familiare, anche attraverso il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari SAAF di cui al successivo art. 4; b) organizza corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. La Regione può stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui alla presente lettera; c) coordina le attività degli Enti Locali e delle Aziende sanitarie per la creazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e della presente legge, favorendo la cooperazione tra servizi, enti ed associazioni autorizzati al fine di facilitare e rendere più agevole il percorso burocratico; d) promuove la definizione di protocolli operativi e di convenzioni tra associazione, Enti autorizzati, servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; e) promuove incontri e conferenze di studio con gli enti autorizzati, i servizi, con le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili; f) adotta le linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti familiari e le adozioni; predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi, e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni; g) adotta ogni e più ampia misura per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge. 4
Art. 4 Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari - SAAF 1. È istituito il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari SAAF, presso il Dipartimento Salute e Sicurezza, mediante utilizzo del personale già in servizio presso la Regione ed in possesso delle competenze e degli specifici profili professionali necessari. 5
Art. 5 Compiti del Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari - SAAF 1. Il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari SAAF, in collaborazione con il Garante regionale dell infanzia e dell adolescenza: a) favorisce la conoscenza delle disposizioni normative in materia di affido e di adozione, dei relativi procedimenti amministrativi, dei requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni; illustra le attività delle istituzioni operanti nel settore attraverso l istituzione di un sportello front office presso la sede della Regione Basilicata; b) attiva e aggiorna un sito internet per le informazioni e la divulgazione di iniziative a livello territoriale e internazionale; c) istituisce e aggiorna l informatizzazione dei dati raccolti dai Servizi, dal Tribunale dei Minori, dagli Enti operanti sul territorio, al fine di costruire una Banca Dati Regionale e di monitorare l andamento delle adozioni e degli affidi nazionali ed internazionali; d) redige ed mantiene aggiornata l Anagrafe degli affidatari ; e) monitora la frequenza e l efficacia dei corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori in una logica progettuale ampia e continuativa; f) coordina l attività dei vari soggetti interessati, anche con riguardo agli Uffici del Dipartimento Salute e Sicurezza coinvolti, alle Amministrazioni Provinciali, Comunali ed ai Servizi socio-sanitari, al fine di unificare ed armonizzare le attività previste dalla presene legge, dalla normativa nazionale e regionale. 6
Art. 6 Disposizioni finali 1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti la messa a disposizione di personale, di strumentazione, locali e servizi idonei per l esercizio delle attività del Servizio e, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all adozione di apposito regolamento per l attuazione della presente legge. 7
Art. 7 Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 8
Relazione illustrativa Le adozioni e gli affidamenti, in particolare quelli internazionali, rappresentano una forma di evoluzione del sistema familiare in costante aumento nell ultimo decennio, il che può essere interpretato quale esito di una maggiore apertura e sensibilità delle famiglie verso i bambini abbandonati, nonché quale possibile risposta, nel rispetto del diritto dei bambini, alle difficoltà di procreazione delle coppie. Tale aumento richiede un costante impegno dei soggetti pubblici e privati chiamati a intervenire in materia. A livello di analisi generale delle normative regionali, si deve riscontrare che le Regioni hanno prodotto negli anni anche più di un intervento legislativo e regolamentare in materia. Tuttavia va rilevato che la tematica dell adozione e dell affidamento, nazionale e internazionale, non viene nella gran parte dei casi trattata in modo specifico ma all interno di interventi di carattere più generale come piani regionali, leggi di bilancio e altro, come peraltro accede in Basilicata. Invece, va posto in evidenza che le leggi regionali, laddove emanate, risultano essere di particolare importanza ed efficacia, intervenendo in maniera ampia e sistematica sulla disciplina della materia. In Basilicata, attualmente, esiste ancora una forte differenziazione di percorsi e di procedure nelle diverse realtà territoriali. Pertanto, da un lato, appare necessario eliminare l'inconveniente dell'incertezza dovuta alla pluralità delle competenze attribuite alla Regione ed agli atri enti territoriali. Pluralità di competenze che, molto spesso, rende problematica l'individuazione dell'ente tenuto ad intervenire con conseguenze assai negative per le famiglie. Dall altro, occorre porre rimedio alla frammentarietà della normativa regionale, che sino ad ora si è occupata della materia solo attraverso interventi sporadici, temporalmente limitati e finalizzati unicamente alla formazione degli operatori socio-assistenziali senza tenere in debito conto le difficoltà delle famiglie, interessate all adozione o all affidamento, che spesso non trovano adeguata assistenza a causa della pluralità dei soggetti coinvolti. A dimostrazione di ciò si citano, a titolo meramente esemplificativo, le delibere: n. 1015/2003, n. 1665/2006, n. 1727/2006, che prevedono solo piani formativi per gli 9
operatori impegnati in ambito di adozioni internazionali per periodi di due o tre anni e, quindi, già terminati da più di cinque anni; le delibere n. 1408/2009 e n. 1218/2010, queste ultime di attuazione della delibera n. 517/2008 ( Linee di indirizzo regionali per l affidamento familiare: approvazione ). Dunque, tutti i provvedimenti emanati negli ultimi anni sono frammentari e hanno già esaurito i loro effetti. È, quindi, indispensabile recuperare l opera di coordinamento e di impulso svolta dalla Regione che è di fondamentale importanza ai fini in particolare dell omogeneizzazione degli interventi attuati sul territorio in materia. Ciò al fine di creare una sinergia operativa tra i soggetti istituzionali coinvolti che favorisca una azione programmatica maggiormente mirata e rispondente alle effettive caratteristiche del fenomeno. Con tale finalità la presente legge istituisce il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF) che fornisce, in collaborazione con i distretti sociosanitari, i Giudici del Tribunale dei Minori, gli operatori degli enti autorizzati e il Garante regionale dell infanzia e dell adolescenza, una rete regionale di servizi per il supporto amministrativo e socio-assistenziale ai soggetti interessati all adozione e all affidamento, nazionale ed internazionale. Aspetti finanziari La presente proposta di legge non presenta oneri aggiuntivi di carattere finanziario. Infatti, con le norme che si propongono si prevede sostanzialmente una razionalizzazione e finalizzazione della programmazione e pianificazione regionale già previste in materia, come dimostra l adozione dei provvedimenti sopra indicati, nonché un migliore e più adeguato utilizzo delle risorse già esistenti e destinate ai servizi socio assistenziali ed alla formazione professionale, parte delle quali vanno utilizzate in maniera mirata rispetto agli obiettivi indicati. Anche per quanto riguarda le risorse di personale, di strumentazione e di locali per gli uffici del Servizio si fa riferimento a quanto già in dotazione al Dipartimento Salute e Sicurezza e più in generale alla Regione. Potenza, 26 marzo 2014 10