AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE



Documenti analoghi
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

IL COMITATO DEI SINDACI

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

vista la Legge Regionale del , n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

COMUNE DI PACIANO PROVINCIA DI PERUGIA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 08 AGOSTO 2014

SOMMARIO. Art. 8 Conoscenza dei bisogni e valutazione del gradimento dei servizi

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL REGIONE LIGURIA

TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2007

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

D.Lgs. 626/1994 (art. 1, c. 2)

LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL REGIONE TRENTO (Prov.)

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

DGR 399 DD LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 (ISPEZIONE DEL LAVORO).

Prefettura di Milano Ufficio territoriale del Governo

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE/INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

DELIBERAZIONE N X / 3299 Seduta del 16/03/2015

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI MATERA. Regolamento per il funzionamento. dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera

Istituto Nazionale di Statistica Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

il PRSS individua tra le misure da attuare per il miglioramento della sicurezza stradale le seguenti azioni:

Regolamento. Funzionamento del Servizio Sociale Professionale. Ambito S9

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "MANTENIMENTO E SVILUPPO DELL ATTIVITA DEL LABORATORIO TERRITORIALE PROVINCIALE NODO IN.F.E.

Le indicazioni del Comitato ONU sui diritti dell infanzia

PROTOCOLLO D INTESA TRA

Regolamento GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE

Comune di Nuoro DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE. Settore AA.GG. e Personale. Ufficio Formazione

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Regolamento per il servizio di trasporto per minori e adulti disabili, anziani, e persone in temporanea situazione di disagio.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA DI LEGGE. D iniziativa dell On. Lucia Esposito. eliminazione dell obbligo di vidimazione del Registro Infortuni sul lavoro a

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

PROTOCOLLO D INTESA. Tra

REGOLAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE DEL COMUNE DI AVELLINO PIANO DI ZONA AMBITO A3

Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso

>> Perché l'affido familiare dei minori. >> Che cos'é l'affido. >> Chi può fare l'affido e come. >> Tipologie dell'affido. >> Le forme dell'affido

Comune di SOVERE Provincia di BERGAMO CRITERI. gestione ed aggiornamento Sito Web Istituzionale

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

GLI APPROFONDIMENTI DELL UFFICIO UNICO PER I CONTROLLI INTERNI Aprile 2011

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

COMUNE DI ALFONSINE. (Provincia di Ravenna) Prot. n. Alfonsine lì, 26/11/2008

Comune di Terni Provincia di Terni A.T.C. & Partners Mobilità F.I.S.H. Umbria ONLUS PROTOCOLLO DI INTESA

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

La multidisciplinarietà delle cure a casa: quali competenze. F. Saverio Proia Ministero della Salute

COMUNE DI RIPOSTO Provincia di Catania. Regolamento per l affidamento familiare dei minori

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

DECRETI PRESIDENZIALI

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE SOCIO-SANITARIO.

Oggetto: Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione. LA GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

SEMINARIO INFORMATIVO COMMISSIONE SICUREZZA. D.L.vo 106/2009: le modifiche al TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

L.R. 76/1982, art. 4, c. 1, lett. c) e art. 53 B.U.R. 23/5/2012, n. 21 L.R. 18/2005, art. 61

L ATI composta da Associazione Nuovi Lavori e BIC Puglia s.c.a.r.l., nell ambito del progetto URLO Una rete per le opportunità, PROMUOVE

Transcript:

Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA SEDE PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE PER GARANTIRE IL SOSTEGNO ALLE ADOZIONI E AGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI (SAAF) Consigliere Regionale Gianni Rosa 1

Art. 1 Principi 1. La Regione Basilicata riconosce l importanza delle adozioni e degli affidamenti familiari. 2. Adotta, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di collaborazione con gli altri Enti e soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti per l istituzione di un servizio pubblico per le adozioni e per gli affidamenti familiari, nazionali e internazionali sulla base dei compiti affidati dalla normativa nazionale alle Regioni. 2

Art. 2 Finalità 1. La Regione intende promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazioni di difficoltà, alla prevenzione dell abbandono dei minori e dell abbandono familiare, agli interventi di solidarietà internazionale, alla creazione di forme di collaborazione fra i vari soggetti interessati, alla formazione degli operatori sociali in merito all adozione e all affidamento; al monitoraggio delle attività e del rispetto delle normative da parte degli enti. 3

Art. 3 Compiti della Regione 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all art. 2, la Regione: a) promuove nei confronti delle famiglie interessate attività di informazione e di formazione dell opinione pubblica sull affidamento e l adozione e di sostegno all attività delle comunità di tipo familiare, anche attraverso il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari SAAF di cui al successivo art. 4; b) organizza corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. La Regione può stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui alla presente lettera; c) coordina le attività degli Enti Locali e delle Aziende sanitarie per la creazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e della presente legge, favorendo la cooperazione tra servizi, enti ed associazioni autorizzati al fine di facilitare e rendere più agevole il percorso burocratico; d) promuove la definizione di protocolli operativi e di convenzioni tra associazione, Enti autorizzati, servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; e) promuove incontri e conferenze di studio con gli enti autorizzati, i servizi, con le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili; f) adotta le linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti familiari e le adozioni; predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi, e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni; g) adotta ogni e più ampia misura per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge. 4

Art. 4 Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari - SAAF 1. È istituito il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari SAAF, presso il Dipartimento Salute e Sicurezza, mediante utilizzo del personale già in servizio presso la Regione ed in possesso delle competenze e degli specifici profili professionali necessari. 5

Art. 5 Compiti del Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari - SAAF 1. Il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari SAAF, in collaborazione con il Garante regionale dell infanzia e dell adolescenza: a) favorisce la conoscenza delle disposizioni normative in materia di affido e di adozione, dei relativi procedimenti amministrativi, dei requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni; illustra le attività delle istituzioni operanti nel settore attraverso l istituzione di un sportello front office presso la sede della Regione Basilicata; b) attiva e aggiorna un sito internet per le informazioni e la divulgazione di iniziative a livello territoriale e internazionale; c) istituisce e aggiorna l informatizzazione dei dati raccolti dai Servizi, dal Tribunale dei Minori, dagli Enti operanti sul territorio, al fine di costruire una Banca Dati Regionale e di monitorare l andamento delle adozioni e degli affidi nazionali ed internazionali; d) redige ed mantiene aggiornata l Anagrafe degli affidatari ; e) monitora la frequenza e l efficacia dei corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori in una logica progettuale ampia e continuativa; f) coordina l attività dei vari soggetti interessati, anche con riguardo agli Uffici del Dipartimento Salute e Sicurezza coinvolti, alle Amministrazioni Provinciali, Comunali ed ai Servizi socio-sanitari, al fine di unificare ed armonizzare le attività previste dalla presene legge, dalla normativa nazionale e regionale. 6

Art. 6 Disposizioni finali 1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti la messa a disposizione di personale, di strumentazione, locali e servizi idonei per l esercizio delle attività del Servizio e, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all adozione di apposito regolamento per l attuazione della presente legge. 7

Art. 7 Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 8

Relazione illustrativa Le adozioni e gli affidamenti, in particolare quelli internazionali, rappresentano una forma di evoluzione del sistema familiare in costante aumento nell ultimo decennio, il che può essere interpretato quale esito di una maggiore apertura e sensibilità delle famiglie verso i bambini abbandonati, nonché quale possibile risposta, nel rispetto del diritto dei bambini, alle difficoltà di procreazione delle coppie. Tale aumento richiede un costante impegno dei soggetti pubblici e privati chiamati a intervenire in materia. A livello di analisi generale delle normative regionali, si deve riscontrare che le Regioni hanno prodotto negli anni anche più di un intervento legislativo e regolamentare in materia. Tuttavia va rilevato che la tematica dell adozione e dell affidamento, nazionale e internazionale, non viene nella gran parte dei casi trattata in modo specifico ma all interno di interventi di carattere più generale come piani regionali, leggi di bilancio e altro, come peraltro accede in Basilicata. Invece, va posto in evidenza che le leggi regionali, laddove emanate, risultano essere di particolare importanza ed efficacia, intervenendo in maniera ampia e sistematica sulla disciplina della materia. In Basilicata, attualmente, esiste ancora una forte differenziazione di percorsi e di procedure nelle diverse realtà territoriali. Pertanto, da un lato, appare necessario eliminare l'inconveniente dell'incertezza dovuta alla pluralità delle competenze attribuite alla Regione ed agli atri enti territoriali. Pluralità di competenze che, molto spesso, rende problematica l'individuazione dell'ente tenuto ad intervenire con conseguenze assai negative per le famiglie. Dall altro, occorre porre rimedio alla frammentarietà della normativa regionale, che sino ad ora si è occupata della materia solo attraverso interventi sporadici, temporalmente limitati e finalizzati unicamente alla formazione degli operatori socio-assistenziali senza tenere in debito conto le difficoltà delle famiglie, interessate all adozione o all affidamento, che spesso non trovano adeguata assistenza a causa della pluralità dei soggetti coinvolti. A dimostrazione di ciò si citano, a titolo meramente esemplificativo, le delibere: n. 1015/2003, n. 1665/2006, n. 1727/2006, che prevedono solo piani formativi per gli 9

operatori impegnati in ambito di adozioni internazionali per periodi di due o tre anni e, quindi, già terminati da più di cinque anni; le delibere n. 1408/2009 e n. 1218/2010, queste ultime di attuazione della delibera n. 517/2008 ( Linee di indirizzo regionali per l affidamento familiare: approvazione ). Dunque, tutti i provvedimenti emanati negli ultimi anni sono frammentari e hanno già esaurito i loro effetti. È, quindi, indispensabile recuperare l opera di coordinamento e di impulso svolta dalla Regione che è di fondamentale importanza ai fini in particolare dell omogeneizzazione degli interventi attuati sul territorio in materia. Ciò al fine di creare una sinergia operativa tra i soggetti istituzionali coinvolti che favorisca una azione programmatica maggiormente mirata e rispondente alle effettive caratteristiche del fenomeno. Con tale finalità la presente legge istituisce il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF) che fornisce, in collaborazione con i distretti sociosanitari, i Giudici del Tribunale dei Minori, gli operatori degli enti autorizzati e il Garante regionale dell infanzia e dell adolescenza, una rete regionale di servizi per il supporto amministrativo e socio-assistenziale ai soggetti interessati all adozione e all affidamento, nazionale ed internazionale. Aspetti finanziari La presente proposta di legge non presenta oneri aggiuntivi di carattere finanziario. Infatti, con le norme che si propongono si prevede sostanzialmente una razionalizzazione e finalizzazione della programmazione e pianificazione regionale già previste in materia, come dimostra l adozione dei provvedimenti sopra indicati, nonché un migliore e più adeguato utilizzo delle risorse già esistenti e destinate ai servizi socio assistenziali ed alla formazione professionale, parte delle quali vanno utilizzate in maniera mirata rispetto agli obiettivi indicati. Anche per quanto riguarda le risorse di personale, di strumentazione e di locali per gli uffici del Servizio si fa riferimento a quanto già in dotazione al Dipartimento Salute e Sicurezza e più in generale alla Regione. Potenza, 26 marzo 2014 10