Registrazione I soggetti del diritto d autore



Documenti analoghi
Diritto d autore e banche di dati

Il software: la tutela d autore

Tutela giuridica delle banche di dati

Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara

Introduzione al diritto d autore

Aspetti legali. Tutela legale del software

18, 21 febbraio, 5, 11, 18 marzo 2008

IL SOFTWARE E LA SUA TUTELA

La tutela della proprietà intellettuale nella professione dell Architetto

Direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

Modulo 1. Concetti di base della Tecnologia dell Informazione ( Parte 1.8) Rielaborazione dal WEB: prof. Claudio Pellegrini - Sondrio.

DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 23 aprile relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

LICENZA D USO di SOFTWARE

DIRETTIVE. DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

REGOLAMENTO RELATIVO ALL ACCESSO MEDIANTE VPN AI CENTRI SERVIZI DI INNOVAPUGLIA

Social Media Management 2015/2016 L utilizzo delle immagini sul web. A cura di Stefano Barricella

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Guida alla prevenzione della pirateria software SIMATIC

Clausola espressa di esclusione della responsabilità del sito web

I beni informatici. Software. Tutela giuridica. Normativa essenziale. I soggetti del diritto d autore. Registrazione. Cosa sono i beni informatici?

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il software. E' una serie di istruzioni eseguite dal PC.

ANNULLI POSTALI RIPRODUZIONI DI IMMAGINI INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

LICENZA USO SOFTWARE on line So.Ge.R. PRO interoperabile SISTRI

Ambito della tutela del software I diritti esclusivi sul software Le licenze d uso Le licenze del software libero Le facoltà dell utilizzatore

Le licenze d uso. Le principali tipologie di licenze

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB

All. 3 Termini per l utilizzo del servizio web e Allegato Tecnico per l accesso al Mercato Elettronico e suo utilizzo

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

Scritto da Super Administrator Lunedì 08 Ottobre :55 - Ultimo aggiornamento Martedì 23 Aprile :27

SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. GUIDA PRATICA AI CONTRATTI DI LICENZA DELLA SIAE PER LA PRODUZIONE DI

EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

PRIVACY POLICY SITO INTERNET

L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

Corso di Informatica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

COMUNICATO RELATIVO ALLA TUTELA DEI NOSTRI MARCHI

BANCHE DATI. Informatica e tutela giuridica

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

Informazioni sulla società Termini e condizioni di utilizzo Limiti all'utilizzo

LA TUTELA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE SU INTERNET

L Aquila, 6 ottobre 2011 Relatore: Emanuele Montelione. Lexico,

PRIVACY POLICY DI LattinaDesign S.r.l.s

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Oggi ho sentito parlare del diritto d autore! Ah si e che cosa è il diritto d autore?

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia

Diritto Privato dell Informatica

ll sito Internet è di proprietà di: Nesocell Srl via Livorno n.60 I Torino - Italia P. IVA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO WEB

OCCHIO AL DOWNLOAD E UPLOAD!!! DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE TUTELANO ANCHE TE!!! BREVETTO, DIRITTI D AUTORE, MODELLI DI UTILITA

DATA 2010 NON DISCLOSURE AGREEMENT

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5702 PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: De Corato e Dotti.

Documento informatico e firme elettroniche

MODULO CONVALIDA ESAMI LAUREA MAGISTRALE

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Codice Civile. Libro Quinto Del lavoro. Titolo VIII Dell'azienda [...] Capo III Del marchio

RINUNCIA ALLA RIVALSA

S T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

Posta elettronica, Internet e controlli sui dipendenti Relatore Avv. Giampiero Falasca

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

Il quadro normativo sulla sicurezza informatica

La normativa sul riuso del software nella P. A. e l esperienza Toscana

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) FAQ PER L AREA RICERCA

Circolazione e tutela del software nella federazione russa

esurv Contratto di licenza per l utente finale

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del

EUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy

REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO NOTO Filiera Controllata e Certificata prodotti tipici della Val di Noto

I documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott.

Castenaso, 15/10/2014 CODICE ETICO

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

PARTE SPECIALE Sezione VIII. Reati in materia di violazione del diritto di autore

La normativa italiana

MARCHIO e BREVETTO. Alleanza delle Cooperative Italiane Imola Progetto Experiment Gennaio Febbraio Avv. Elena Menotti

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Il protocollo informatico

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Condizioni Generali del Servizio e Informativa sulla Tutela della Privacy

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N.

1. PREMESSA MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

Transcript:

Cosa sono i beni informatici? I beni informatici Corso Nuove tecnologie e diritto Lezione 2-4 maggio 2004 Claudia Cevenini Beni in senso giuridico = cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Sono divisi in: a) beni materiali (mobili e immobili) b) beni immateriali (es. software, banche di dati, opere multimediali). Beni informatici sono beni immateriali. 2 Normativa essenziale Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 giugno 1978, n. 399. Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Software. Tutela giuridica Normativa non fornisce una definizione del SW. Programmi per elaboratore sono opere protette in base alla disciplina sul diritto d autore. SW protetto in qualsiasi forma (codice sorgente o eseguibile), incluso il materiale preparatorio. Deve essere originale = risultato di creazione intellettuale dell autore. Non sono protette le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento del SW. 3 4 Registrazione I soggetti del diritto d autore La registrazione di un SW sul Registro Pubblico per il Software presso la SIAE non è obbligatoria. Fa fede fino a prova contraria dell esistenza del SW e del suo autore. Sono resi pubblici: esistenza e titolo del SW, nome dell autore, data e luogo di pubblicazione, nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica (se diverso dall autore). Occorre depositare copia del SW su disco ottico. Possibile solo per SW pubblicati. Pubblicazione = se autore riproduce direttamente SW per commercializzazione o consegna SW al committente o al datore di lavoro per conto dei quali lo ha sviluppato. Titolo originario dell acquisto del diritto (quando sorge il diritto) = con la creazione dell opera. Coautori - diritto appartiene in comune a tutti se contributo è inscindibile. Pubbliche Amministrazioni ed enti privati non profit - diritto su opere create e pubblicate in loro conto e a loro spese. 5 6 1

Diritto di utilizzazione economica Diritto morale dell autore Autore ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell opera, che include: - pubblicare - riprodurre - distribuire - noleggiare - dare in prestito. Durata = 50 anni dopo la morte dell autore. Per le P.A.: 20 anni dalla prima pubblicazione. E indipendente dal diritto di utilizzazione economica. Spetta all autore anche se il d.ut.ec. è stato ceduto. Diritto di rivendicare la paternità dell opera, di opporsi a modifiche lesive dell onore e della reputazione. E inalienabile. Durata = vita dell autore. Dopo la sua morte, senza limiti di tempo, esercitabile da coniuge, figli, ascendenti e discendenti diretti, ecc. 7 8 Opera del dipendente Datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica su opera creata dal dipendente: - se sviluppata nello svolgimento delle sue mansioni o su istruzioni del datore di lavoro; - salvo patto contrario (può essere stabilito diversamente per contratto). Diritti esclusivi sul SW 1/3 Diritto di effettuare o autorizzare: a) Riproduzione - permanente/temporanea, - totale/parziale, - con qualsiasi mezzo, - in qualsiasi forma. Se per caricare, visualizzare, eseguire, trasmettere o memorizzare il SW è necessaria una riproduzione, occorre l autorizzazione del titolare. 9 10 Diritti esclusivi sul SW 2/3 Diritto di effettuare o autorizzare: b) Modificazione - traduzione, - adattamento, - trasformazione, - ogni altra modifica del SW, - riproduzione dell opera che ne risulti. 11 Diritti esclusivi sul SW 3/3 Diritto di effettuare o autorizzare: c) distribuzione qualsiasi forma di distribuzione (inclusa la locazione) al pubblico dell originale o di copie del SW. La prima vendita di una copia del SW nella Comunità Europea esaurisce diritto di distribuzione nella Comunità stessa. Al titolare resta il diritto di controllare l ulteriore locazione del SW. 12 2

Eccezioni Eccezioni per interoperabilità 1/2 Riproduzion e e modificazione sono consentite senza autorizzazione del titolare se necessarie per l uso del SW, inclusa la correzione degli errori, salvo patto contrario (= può essere vietato per contratto). Chi ha diritto di usare il SW può effettuare una copia di backup, se necessaria per l uso del SW. Questo non può essere vietato per contratto. Chi ha diritto di usare il SW può, senza autorizzazione del titolare, osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del SW, per determinare le idee e i principi su cui si basa, se lo effettua mentre carica, visualizza, esegue, trasmette o memorizza il SW. Accordi contrattuali contrari sono nulli. 13 Non è necessaria autorizzazione del titolare se riproduzione del codice e traduzione della sua forma effettuate per modificare la forma del codice sono indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per l interoperabilità con altri SW. Questo è possibile se: - attività sono compiute dal licenziatario o soggetto autorizzato; - informazioni non sono facilmente e rapidamente accessibili; - attività sono limitate alle parti di SW necessarie per ottenere l interoperabilità. 14 Eccezioni per interoperabilità 2/2 Informazioni: - non possono essere utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell interoperabilità; - non possono essere comunicate a terzi tranne se necessario per l interoperabilità; - non possono essere utilizzate per sviluppare, produrre o commercializzare un SW simile. Clausole contrattuali contrarie a qt disposizioni per l interoperabilità sono nulle. Qt disposizioni non possono essere interpretate in modo tale che la loro applicazione rechi pregiudizio al titolare o contrasti col normale sfruttamento del SW. 15 Brevettabilità del SW 1/2 Non sono brevettabili i programmi per elaboratore in quanto tali. Possibile brevetto per invenzione industriale quando il SW - in combinazione con una macchina - permette di raggiungere un risultato tecnico nuovo e originale. Rif. Comunicazione della Commissione CE al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale n. 42/1999. 16 Brevettabilità del SW 2/2 Proposta di Direttiva europea relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici del 20 febbraio 2002. Banche di dati. Tutela giuridica BD = raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili. Tutelate come opere letterarie se per la scelta o disposizione del materiale sono una creazione intellettuale dell autore. La tutela non si estende al contenuto. 17 18 3

Diritti esclusivi autore BD Eccezioni 1/2 Autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: -riproduzione (parziale/temporanea; totale/parziale; con qualsiasi mezzo, in qualsiasi forma); -traduzione, adattamento, disposizione diversa, ecc. (qualsiasi modifica); -distribuzione al pubblico in qualsiasi forma; la prima vendita di una copia nella CE esaurisce il diritto di controllarne le vendite successive; -presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico (inclusa trasmissione); -riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle modifiche. 19 Non è necessaria autorizzazione del titolare per: a) accesso o consultazione b.d. per finalità didattiche o di ricerca scientifica - non nell esercizio di impresa; - occorre indicare la fonte; - nei limiti dello scopo perseguito. Operazioni di riproduzione permanente sono comunque soggette ad autorizzazione del titolare. b) b.d. impiegata per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. 20 Eccezioni 2/2 Diritti del costitutore di una B.D. Riproduzione, modificazione, ecc. sono consentite senza autorizzazione se necessarie per accesso al contenuto della b.d. o per il suo impiego normale. Clausole contrattuali che violino questa norma sono nulle. Limitazioni all interpretazione della norma: non può essere interpretata in modo tale che la sua applicazione rechi pregiudizio al titolare o contrasti col normale sfruttamento della BD. Costitutore = chi effettua investimenti rilevanti per costituire una b.d. o per verificarla o presentarla. Diritto del c. indipendente da tutelabilità B.D. mediante diritto d autore. Costitutore può vietare estrazione o reimpiego della B.D., in tutto o in parte. Durata = 15 anni dal completamento della b.d. 21 22 Diritti e obblighi dell utente Utente non può causare pregiudizio al titolare del diritto d autore o di altro diritto connesso. Non può eseguire operazioni in contrasto con la normale gestione della B.D. o che causino pregiudizio ingiustificato al costitutore. Non sono soggette ad autorizzazione estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, in senso qualitativo e quantitativo, per qualsiasi fine. Misure tecnologiche di protezione Titolari di diritti d autore, diritti connessi e del costitutore possono apporre sulle opere misure tecnologiche di protezione efficaci. Si tratta di: tecnologie, dispositivi o componenti destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. Sono considerate efficaci se: uso dell opera protetta è controllato dal titolare mediante dispositivo di accesso o di protezione (es. cifratura, distorsione, ecc.) o limitato con un meccanismo di controllo delle copie. 23 24 4

Informazioni elettroniche Titolari dei diritti possono inserire informazioni elettroniche sul regime dei diritti sulle opere protette o farle apparire nella comunicazione al pubblico. Informazioni identificano l opera, l autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Possono contenere indicazioni su termini e condizioni d uso, o numero o codice che identifichi le opere. Definizioni Estrazione = trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di parte sostanziale del contenuto di una B.D. su un altro supporto, effettuato con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Reimpiego = qualsiasi messa a disposizione del pubblico della totalità o di parte sostanziale del contenuto della B.D. mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. 25 26 Opere multimediali. Tutela giuridica Sanzioni civili OM = combinazione e gestione simultanea di porzioni di opere di tipologie diverse, veicolate mediante mezzi di comunicazione diversi (es. immagini, suoni, testo, programma di gestione). E opera dell ingegno se creativa e originale. Alle singole porzioni si applica diritto d autore. Manca una disciplina ad hoc. OM potrebbe essere interpretata come = creazione di più autori, o SW, o opera cinematografica o letteraria, o banca di dati. 27 Diritto di sfruttamento economico - titolare leso può agire in giudizio e chiedere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui deriva la violazione o per il risarcimento del danno. Diritto morale d autore - applicabili le stesse sanzioni, con limitazioni (distruzione o rimozione solo se non è possibile riparare altrimenti al danno subito dall autore). 28 Sanzioni penali - SW E punito chi abusivamente duplica SW, per scopi di profitto, o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o conced e in locazione programmi su supporti non contrassegnati dalla SIAE (reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa da 2.500 a 15.00 euro). Stessa pena a chi consente o facilita la rimozione o l elusione di dispositivi a protezione di un programma Sanzioni penali - banche di dati E punito chi, per scopi di profitto, su supporti non contrassegnati dalla SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica o dimostra in pubblico il contenuto di una B.D. o effettua estrazione o reimpiego, o distribuisce, vende o concede in locazione una b.d. in violazione delle disposizioni applicabili (reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa da 2.500 a 15.00 euro). Pena aggravata se fatto è di rilevante gravità. 29 30 5

Casi 1/2 Accesso al codice sorgente Sentenza della Corte Suprema spagnola del 17 maggio 2003: il licenziatario di un sw ha diritto di disporre e non solo di decompilare il codice sorgente dal licenziante, anche se non è menzionato nel contratto. Il caso riguarda un sw sviluppato specificamente per il committente. 31 Abusiva duplicazione Casi 2/2 Sentenza Cassazione italiana n. 15509 del 24 aprile 2002: il reato di abusiva duplicazione di programmi per elaboratore sussiste anche qualora siano duplicate anche poche righe del codice sorgente. La nozione di programma comprende sia il codice macchina sia il codice sorgente, interamente o in parte, purché la porzione interessata sia dotata di autonomia funzionale. 32 Hyperlink Collegamento tra siti distinti. Può essere effettuato con diverse modalità, es: - framing, - deep linking, - link diretto. Framing Si visualizzano le pagine del sito collegato all interno della cornice del sito che effettua il collegamento. Si verifica un accaparramento delle informazioni del sito collegato. Se non autorizzato = potrebbe essere considerato come atto di concorrenza sleale (possibile confusione). Se autorizzato = potrebbe essere comunque illecito (concorrenza sleale, confusione: scarsa chiarezza del mercato, necessario tutelare consumatori). 33 34 Deep linking Collegamento a un sito diverso con rinvio a una pagina diversa dalla home page ( profonda ). Se non autorizzato = potrebbe essere concorrenza sleale (idoneo a sviare l utente dal contesto generale delle attività del sito collegato). Se autorizzato = potrebbe ritenersi lecito. Nel concedere l autorizzazione occorre valutare eventuali obblighi verso terzi (es. per corrispettivi per spazi pubblicitari: se autorizzo d.l. a una certa porzione di sito qt può ridurre accessi a sito nel suo complesso). Link diretto Può avvenire in due modi: 1) si aprono distinte pagine web o si consente all utente la funzione di back ; 2) si impedisce all utente di ritornare al sito di partenza. Si ritiene non sia soggetto ad autorizzazione: indica un luogo aperto al pubblico, è modalità tipica di navigazione su Internet. Secondo alcuni: dovrebbe essere autorizzato dal titolare del sito collegato. Giurisprudenza ha riconosciuto illiceità di link non autorizzato, per lo più come atto di concorrenza sleale. 35 36 6

Link a enti pubblici Ente pubblico ha diritto di evitare che pubblico percepisca una sorta di patrocinio o sponsorizzazione = necessario evitare confusione. Ente pubblico per tutelarsi potrebbe vietare framing, deep linking o chiedere di vedere pagina web da cui è effettuato il link o subordinare il consenso a determinate condizioni (es. impedire funzione di back o l apertura contemporanea di più siti). Questo può essere fatto mediante un avvertenza legale (legal notice). 37 7