ANNULLI POSTALI RIPRODUZIONI DI IMMAGINI INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

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1 ANNULLI POSTALI RIPRODUZIONI DI IMMAGINI INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO 1. Immagine di pura inventiva creata per l occasione. Un immagine nuova può essere utilizzata dall autore salvo che l opera derivi dalla composizione di parti (o immagini) di opere sottoposte alla tutela dal diritto d autore e/o delle norme in materia di beni culturali. 2. Immagine che riproduce un opera d arte. Sono protette, ai sensi degli artt e ss. c.c. e della L n. 633 (l.a.), le opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro ed alla cinematografia. In particolare sono comprese nella protezione le opere letterarie, le opere e le composizioni musicali, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della pittura, dell arte del disegno, della incisione, i disegni e le opere dell architettura, le opere fotografiche sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi degli artt. da 87 a 92 l.a.. L autore ha tutti i diritti e i poteri individuati dalla legge che vanno dal diritto di pubblicare l opera e di utilizzarla economicamente, esercitando altri diritti esclusivi quali quello di riprodurre, di trascrivere, di introdurre modificazioni, di noleggiare, di dare in prestito e di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi. Nell ambito dei termini di tutela della legge occorre distinguere se l opera è affidata all amministrazione della SIAE (e nel caso è la stessa a poter rilasciare autorizzazioni e licenze). Diversamente è l autore - o i suoi eredi - a poter dare l autorizzazione; la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto ai sensi dell art c.c. e dell art. 110 l.a..

2 Ai sensi dell art. 25 l.a. i diritti di utilizzazione economica dell opera durano tutta la vita dell autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica sopra elencati - e anche dopo la cessione dei diritti stessi - l autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell opera e di opporsi ad ogni modificazione e ad ogni atto a danno dell opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 20 l.a.). 3. Immagine che riproduce un monumento. Il D. Lgs n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali) distingue il patrimonio culturale in beni culturali e beni paesaggistici, definendo beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni ecc. che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, archivistico e bibliografico e beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all art 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (art. 2). Nell art. 10 il legislatore procede ad una lunga elencazione di beni culturali indicando come tali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni ecc. che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (tali cose, che siano opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni, non sono soggette alla disciplina del Titolo salvo quanto disposto dagli art. 64 e 178); comunque le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi e singoli documenti dello Stato, regioni ecc.; quando sia intervenuta la dichiarazione di cui all art. 13 le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da Stato, regioni ecc. (tali cose, che siano opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre

3 cinquanta anni, non sono soggette alla disciplina del Titolo salvo quanto disposto dagli art. 64 e 178); gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; le cose immobili e mobili a chiunque appartenenti che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell arte e della cultura in genere ovvero quali testimonianze dell identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestono come complesso un eccezionale interesse (tali cose, che siano opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni, non sono soggette alla disciplina del Titolo salvo quanto disposto dagli art. 64 e 178). Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l uso dei beni culturali che abbiano in consegna. Per i beni in consegna al Ministero la determinazione del canone dovuto e l adozione del relativo provvedimento spettano al soprintendente (art. 106 Codice). Con D.M sono stati individuati indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell art. 107, c. 1 del Codice e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d autore stabilendo che la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell Istituto che ha in consegna i beni stessi. Per tutti i beni culturali ecclesiastici (edifici sacri, chiese sia aperte al culto che temporaneamente chiuse, quadri, tele, affreschi, statue, paramenti ed arredi sacri di chiese e di altri enti) ai sensi del Codice del Diritto Canonico (libro V Cann. da 1254 a 1310) e di accordi specifici per la tutela di tale patrimonio D.P.R n. 78 qualunque riproduzione è soggetta alla preventiva autorizzazione della

4 Diocesi rilasciata attraverso l Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, sentito il parere dei responsabili dei beni e previa valutazione del carattere dell iniziativa. 4. Immagine che riproduce una fotografia. Ai sensi dell art. 87 L. 633/1941 sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia spetta al fotografo senza pregiudizio, in caso di fotografie riproducenti opere dell arte figurativa, dei diritti d autore sull opera riprodotta (art. 88 L. n. 633/1941) salve peraltro le disposizioni della sez. II del Capo VI del libro II. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura venti anni dalla produzione della fotografia (art. 92 L. n. 633/1941). I diritti di utilizzazione dell opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell autore (art. 32-bis L. n. 633/1941). La collocazione sistematica delle norme consente di individuare due tipologie di fotografie cioè le semplici fotografie, o foto non creative, protette per 20 anni dalla data di realizzazione e fotografie creative (quelle in cui si trova l espressività dell opera del fotografo protette fino a 70 anni dalla morte dell autore. Per le prime la menzione del nome del fotografo è soggetta ad accordi tra le parti, per le seconde è sempre obbligatoria. Le fotografie, con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, vengono indicate tra i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela di cui all art. 11 del Codice dei beni culturali. 5. Immagine che riproduce uno stemma. Il Codice dei beni culturali annovera gli stemmi tra i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela di cui all art. 11 qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni e fatta salva l applicazione dell art.

5 10 unitamente agli affreschi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e agli altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Per gli stemmi di comuni, regioni, province sono tali enti a disciplinare la possibilità di riproduzione. 6. Immagine che riproduce una cartolina. Secondo la tipologia dell immagine riprodotta nella cartolina si rinvia a quanto rappresentato negli altri punti. 7. Immagine che riproduce un marchio o un logo. Il marchio registrato costituisce un segno distintivo dell impresa ai sensi del Codice della proprietà industriale e, in quanto tale, l utilizzo effettuato da soggetti diversi dal titolare dei diritti di utilizzazione deve essere espressamente autorizzato. Le violazioni ad un titolo di proprietà industriale, oltre a legittimare le azioni civili cautelari e risarcitorie, sono punite ai sensi dell art. 127 del CPI, con sanzioni penali e amministrative. Infatti il predetto articolo dispone che, salva l applicazione degli articoli 473, 474, 517 C.P 1 : - chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi del CPI, è punito a querela di parte con la multa fino a euro 1032,91; - chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l oggetto sia protetto da brevetto o che il marchio che lo 1 Art. 473 C.P. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o di prodotti industriali. Si tratta di un ipotesi di delitto pena edittale: reclusione fino a tre anni e multa fino a euro 2065,82. Art 474 C.P. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. Ipotesi di delitto pena edittale: reclusione fino a due anni e multa fino euro 2065,82. Art 517 C.P. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Ipotesi di delitto pena edittale: reclusione fino a un anno o multa fino a euro 1032,91.

6 contraddistingue sia stato registrato è punito con la sanzione amministrativa da euro 52,65 a euro 516, Immagine che riproduce un ritratto. La tutela del ritratto deriva dall art. 10 c.c. che descrive come abuso dell immagine altrui l esposizione o la pubblicazione dell immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli fuori dai casi consentiti dalla legge ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione. L art. 96 l.a. prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa se vivente o, dopo la morte, senza il consenso degli ascendenti o discendenti fino al quarto grado e nel rispetto comunque della volontà del defunto quando risulti da atto scritto. Non occorre il consenso quando la riproduzione dell immagine è giustificata dalla notorietà o dall ufficio pubblico ricoperto, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; comunque il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando ciò rechi pregiudizio all onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta (art. 97). Il ritratto fotografico eseguito su commissione può, salvo patto contrario, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo il pagamento allo stesso di un equo corrispettivo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione (art. 98). ****** Per quanto attiene le manifestazioni internazionali la normativa di riferimento in materia di fiere e mercati è costituita dal D.P.R n. 616 che, all art. 53, c. 1, dispone che le funzioni amministrative concernenti gli enti fiera internazionale di Milano, Bari e Verona sono di competenza statale e che la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato.

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