CONTRATTO DI PROCCACCIATORE D AFFARI Tra - la società ProfessionalVideo con sede legale in Empoli Via Cantini 14 P. IVA P.I. 06022880485 in persona del suo rappresentante legale Gian Paolo Dara, di seguito chiamata Mandante Il/la sig/ra... nato/a a.il con domicilio a, Via. N..., codice fiscale.. partita IVA.di seguito anche detto/a Proccacciatore E Congiuntamente anche definite le Parti PREMESSO CHE Professionalvideo è società specializzata nella forniture dei prodotti e servizi qui di seguito indicati: 1. Realizzazione servizi video eventi presentazioni aziendali - promozioni 2. Gestione web tv, contenuti e servizi video 3. Pubblicità all'interno di web tv e portali internet 4. Realizzazione portali internet e siti. 5. Studio e realizzazione campagne pubblicitarie 6. Fornitura di moduli grafici e stampa fotografie Realizzazione catalaghi aziendali. 7. Servizi marketing ( di seguito denominati SERVIZI ) Il Procacciatore, si è reso disponibile ad individuare e segnalare nuove opportunità d affari alla Società ( nel seguito Segnalazioni di Affari ), attraverso la presentazione alla medesima di potenziali clienti ( nel seguito Clienti ) ai fini della stipulazione tra questi ultimi e la Società, di contratti aventi oggetto l erogazione dei Servizi (nel seguito, i Contratti ): La Società ha interesse a stipulare il presente Accordo con il Procacciatore per sviluppare i propri Servizi alle condizioni e termini piu avanti descritti. Tutto cio premesso, si stipula e conviene quanto segue. Art. 1 Premesse ed allegati Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art.2 Oggetto Il presente Contratto disciplina il conferimento di un incarico da parte della Società al Procacciatore concernente la segnalazione di affari alla Società, in qualità di procacciatore di affari. In virtu di quanto definito nel presente Accordo, il Procacciatore si limitera a raccogliere le manifestazioni di interesse dei Clienti ed a trasmetterle alla Società, presentando una relazione scritta dettagliata per ciascun affare segnalato. In nessun caso il Procacciatore dovra chiedere pagamenti per conto della Societa, dare condizioni o garanzie, fare alcuna rappresentazione a nome della società, impegnare la società in qualunque contratto o accordo precontrattuale,
fare nessuna promessa o dare garanzie ai Servizi oltre a quanto contenuto nel materiale promozionale fornito dalla Società o assumersi responsabilità in nome o per conto della Società. Art. 3 Corrispettivo Per attività di cui al precedente punto 2) il Procacciatore avrà diritto ad un compenso in misura percentuale calcolata sul fatturato dei Contratti, secondo quanto indicato nell allegato A, da calcolarsi sul prezzo di vendita al netto IVA, abbuoni, premi, resi di merce, sconti e quant altro sia in funzione di diminuzione dei prezzi di vendita degli affari promossi dal Procacciatore. Il Procacciatore avrà diritto a un compenso esclusivamente sui Contratti sottoscritti e andati a buon fine. I compensi come sopra indicati costituiscono l unico corrispettivo per il Procacciatore il quale sopporterà tutte le spese necessarie per l esecuzione di tutte o parte delle attività richiestagli in virtu del presente Contratto e strumentali alla organizzazione ed alla condizione della propria attività. Nessun rimborso spese sara dovuto al Procacciatore in caso di mancata conclusione degli affari da lui segnalati. La liquidazione delle provvigioni maturate avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della fattura che il Procacciatore dovra inviare alla Società nelle forme e secondo le modalità convenute tra le Parti, con periodicità mensile, con accredito del conto corrente dalla stessa indicato o su carta prepagata postepay. Art. 4 Autonomia delle parti Il Procacciatore agisce per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo in piena autonomia operativa, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica nei confronti della Società e potrà determinare liberamente modalità di orari per la prestazione della propria attività. Le parti restano autonome l una dell altra nell adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra le stesse alcun rapporto di dipendenza, società e/o associativo. Art. 5 Durata Il presente Accordo decorre dal giorno della sua stipulazione ed a termine il 31 dicembre dell anno di sottoscrizione, con tacito rinnovo di anno in anno. Art.6 Obbligazioni dipendenti da cessazione e risoluzione del rapporto Al termine del presente Accordo, anche se conseguentemente a risoluzione per qualsiasi motivo intercorsa, il Procacciatore provvederà: a) ad astenersi dal compiere qualsiasi altra attivita che possa far ritenere che il Procacciatore svolga attività professionale per conto della Società; b) restituire alla Società entro 10 giorni qualsiasi materiale della stessa relativamente ai Servizi e quant altro relativo alla generale attività della Società di cui il Procacciatore sia in possesso. Art. 7 Clausola di confidenzialità e Patto di riservatezza Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo alle attività regolate dal presente Accordo, sia mantenuta in regime di confidenzialità. Ai fini del presente Accordo, per informazione confidenziale s intende qualsiasi informazione afferente l attività della Società, rilevato o consegnato alla Società a beneficio del Procacciatore per l esecuzione del presente Accordo. Le parti si impegnano a trattare come confidenziale ogni e qualsiasi informazione confidenziale e si accordano per l utilizzo delle stesse esclusivamente a fini della realizzazione dell attività di cui al presente Accordo, e non divulgare le stesse a terzi, né tanto meno renderle pubbliche o accessibili con qualsiasi altro mezzo, a meno che non
sia espressamente consentito tramite un consenso scritto rilasciato dalla parte che procede alla divulgazione o consegna. Art.8 Spendita del nome e rappresentanza Il Procacciatore, in qualità di procacciatore d affari, non ha potere di rappresentanza della Societa ed agisce in nome proprio e nell interesse della Societa, nei limiti di quanto stabilito dal presente Accordo, senza alcun vincolo di continuita ne di direzione da parte della Societa. Salvo specifica pattuizione contraria espressa per iscritto, il Procacciatore non ha pertanto il potere di stipulare contratti in nome e per conto della Società ne di impegnare in qualsiasi modo quest ultima nei confronti di terzi Art. 9 Recesso Risoluzione Ciascuna parte potrà risolvere il presente Accordo dandone preavviso all altra almeno 30 giorni prima, mediante lettera raccomandata a.r. Il presente Accordo si risolverà inoltre di diritto nei seguenti casi: a) fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Procacciatore, se persona giuridica;e possono pregiudicare il buon nome o ostacolare l attività, se persona giuridica b) condanna civile o penale per il procacciatore che possono pregiudicare il buon nome o ostacolare l attivita, se persona fisica; c) mancata osservanza degli obblighi previsti per il rilascio della attivita di Consulenza. Art. 10 Esonero da responsabilita Il Procacciatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi azione eventualmente intrapresa da uno dei Clienti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell interruzione delle trattative precontrattuali e della mancata conclusione del Contratto da parte della Società per causa imputabile al Procacciatore o a suoi dipendenti e/o collaboratori. Art. 11 Trattamento dei dati personale Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti prestano il loro consenso espresso informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall esecuzione del presente accordo siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all articolo 4, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Codice sulla protezione dei dati personali (nel seguito, il Codice ). Art.12 Disposizioni Generali Il procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente e continuamente la conclusione di Contratti aventi ad oggetto i Servizi ma si limitera ad individuare e segnalare alla Società le opportunita di concludere affari che si dovessero presentare. Non trovano pertanto applicazioni le norme sul contratto di agenzia né disposizioni dello statuto dell agente o del rappresentante di commercio. In proposito, nei rapporti con i Clienti, il Procacciatore eviterà qualsiasi dichiarazione o comportamento che possa trarre in inganno i Clienti stessi circa l ampiezza dei poteri ad esso conferiti ovvero indurli a ritenere che lo stesso sia un agente della Società. La Società potrà individuare altri soggetti a cui affidare il medesimo incarico oggetto del presente contratto senza che da parte del procacciatore possa essere invocato alcun diritto o indennita. L attività prestata dal Procacciatore deve pertanto intendersi realizzata senza rappresentanza, né esclusiva. Il procacciatore dichiara di non contravvenire, con la conclusione e l esecuzione del presente Accordo, ad alcuna obbligazione derivante da precedenti rapporti contrattuali già instaurati con terzi. A tal proposito il Procacciatore si
assumerà gli oneri e le spese derivanti da qualsiasi controversia dovesse insorgere con soggetti terzi per effetto dell esecuzione del presente Accordo. Art.13 Spese per lo svolgimento delle promozioni: Per lo svolgimento dell attivita il Procacciatore si fa carico di tutte le spese telefoniche e gestionali. Art. 14 Disposizioni finali Il presente Accordo, negoziato tra le Parti di comune accordo, è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto ivi non esplicitamente previsto si applicheranno le norme del Codice Civile nonche le altre norme giuridiche inderogabili aventi efficacia di legge. Qualunque comunicazione da farsi in merito al presente contratto dovra essere effettuata per iscritto ed inviata per lettera raccomandata agli indirizzi indicati in epigrafe. Eventuali modifiche alle previsioni di cui al presente Accordo saranno validi e vincolanti tra le Parti sole se effettuate per iscritto e da queste debitamente sottoscritte. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Firenze Letto, confermato e sottoscritto in Empoli, li.. Professionalvideo IL PROCACCIATORE Gian Paolo Dara ------------------------ Il presente documento si compone di numero 3 pagine e di un allegato ( A ) Il sottoscritto.. dichiara di avere preso visione in particolare e di approvare espressamente i seguenti punti: 2) Oggetto, 3) Corrispettivo, 4) Autonomia delle Parti, 5) Durata, 6) Obbligazioni dipendenti da cessazione e risoluzione del rapporto, 7) Clausola di confidenzialità e Piano di riservatezza, 8) Spendita del nome e rappresentanza, 9) Recesso Risoluzione, 10) Esonero da responsabilita, 12) Disposizioni Generali,13) Spese per lo svolgimento delle promozioni, 14) Disposizioni finali. IL PROCACCIATORE
ALLEGATO ( A ) IL Procacciatore SARANNO CORRISPOSTE PROVVIGIONI PARI al 20% su vendita spazi pubblìcitari calcolate sull'imponibile fattura. ( BANNER inseriti all'interno servizi video e non) Copertine spazi pubblicitari interni a stampati. La stessa provvigione sarà riconosciuta su tutti i lavori di stampa e marketing in generale. Nel caso specifico di realizzazione di rubriche mirate, le provvigioni saranno comunicate al procacciatore all'inizio dei lavori. Per il Progetto EMPOLI Coupon invece il procacciatore avrà diritto alle seguenti provvigioni: Vendita spazio COUPON 50,00 forfettarie Al raggiungimento della vendita del decimo spazio Bonus Produzione di 250,00 ( Gara mensile) Al raggiungimento della vendita del ventesimo spazio Bonus Produzione di 300.00 ( Gara mensile) A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO LA MANDANTE POTRA INFINE CORRISPONDERE AL PROCACCIATORE, BONUS MENSILI AL RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATE SOGLIE DI FATTURATO. Le provvigioni saranno rilasciate con chiusura quindicinale 1/15 16/30 e liquidate nei tre giorni successivi salvo altri accordi. Per la liquidazione dei compensi il procacciatore comunicherà all azienda il proprio IBAN o numero di Postepay alla seguente mail: info@professionalvideo.it Data e Firma della mandante Data e Firma del Procacciatore