LE PRESTAZIONI INPS IN SINTESI



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LE PRESTAZIONI INPS IN SINTESI

La pensione di vecchiaia Si accede a tale prestazione al raggiungimento di una determinata età pensionabile e dopo aver maturato il requisito contributivo minimo richiesto dalla legge. In base alle norme precedenti, il Decreto legislativo del 1992, il diritto alla pensione di vecchiaia si conseguiva al compimento dell età pensionabile, fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne, a condizione che in favore dell assicurato risultassero versati o accreditati almeno 15 anni di contributi. Con il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503, sono state emanate nuove norme che hanno cominciato a spiegare efficacia dall 1/1/93. Pertanto si ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65 anno di età per l'uomo e del 60 anno per la donna, a condizione che si siano raggiunti 20 anni di contributi ( pari a 1040 contributi settimanali), dal 1.1.1993, inoltre, è necessario aver cessato l'attività di lavoro dipendente, tale requisito al contrario non è richiesto ai lavoratori autonomi. Le donne possono rimandare il momento del pensionamento sino al compimento del 65 anno di età esercitando l apposita opzione nei termini di legge. La legge prevede delle deroghe al requisito contributivo in alcuni casi e, pertanto, continuano ad accedere alla pensione di vecchiaia con i vecchi 15 anni di contributi i lavoratori dipendenti che: - al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi; al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l'età pensionabile; al 31 dicembre 1992 sono stati autorizzati ai versamenti volontari; vantano 25 anni di assicurazione, e che siano stati occupati per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare (es. lavoratori stagionali). La legge prevede delle deroghe anche per il requisito anagrafico nei seguenti casi: gli invalidi in misura non inferiore all'80% (con riconoscimento da parte dell'inps) vanno in pensione con 60 anni di età se uomini e 55 anni di età se donne; i lavoratori ciechi possono accedere al pensionamento all'età di 55 anni se uomini e di 50 se donne; i lavoratori in mobilità lunga a 60 anni se uomini a 55 se donne;

Se l importo della pensione è inferiore all'importo minimo stabilito dal legislatore, questo viene integrato al Trattamento Minimo; per l anno 2006 il TM è pari a 427,58 Euro. Per aver diritto all'integrazione il soggetto richiedente deve soddisfare un doppio requisito reddituale: - requisito personale: non superiore a 2 volte l'importo del Tm in vigore al 1 gennaio dell'anno di decorrenza; - requisito coniugale: non superiore a 4 volte lo stesso TM. Sono da considerare tutti i redditi assoggettabili all'irpef esclusi quelli relativi alla casa di abitazione ai trattamenti di fine rapporto, agli arretrati in genere. La pensione viene pagata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'età pensionabile o a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti. Con la legge 335/95 si ha un ulteriore riforma del sistema pensionistico che introduce la pensione di vecchiaia unificata al posto delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, e il sistema contributivo quale nuovo sistema di calcolo delle pensioni, al posto del sistema retributivo previgente. Il diritto alla nuova pensione di vecchiaia può essere conseguito: - al raggiungimento di una età anagrafica di 57 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (legata cioè all attività lavorativa) e sempre che l importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale oppure - a prescindere dall età anagrafica, al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva oppure - a 65 anni di età, a prescindere dall importo del trattamento pensionistico, fermo restando il requisito minimo di 5 anni di contribuzione. La riforma 335/95 ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo. Le norme per il calcolo della pensione si differenziano a seconda che il lavoratore sia inserito nel sistema retributivo, contributivo o misto. Il sistema di calcolo della pensione dipende dall anzianità contributiva del lavoratore al 31/12/95.

N.B. il sistema retributivo è un sistema di calcolo della pensione che tiene conto delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore (10 anni per i dipendenti, 15 anni per gli autonomi). E ancora valido per chi al 31 dicembre vanta almeno 18 anni di contributi. Il sistema contributivo, che tiene conto del totale dei contributi accumulati durante la carriera lavorativa, si applica ai lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 e ai lavoratori che esercitano l opzione. La legge 335/95, infatti, prevede la possibilità a coloro che sono stati assunti prima dell 1.1.96 di scegliere di avere una pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Il sistema misto (retributivo e contributivo), riguarda, invece, coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni. La Pensione di anzianità La pensione di anzianità è la prestazione pensionistica che viene erogata in base al raggiungimento di un certo numero di anni di contribuzione Prima di avere compiuto gli anni previsti per la pensione di vecchiaia (età pensionabile) e in presenza di determinati requisiti assicurativi e anagrafici. Fino all entrata in vigore della legge di riforma delle pensioni del 1995 (legge 335/95) la pensione di anzianità poteva essere conseguita senza prendere in considerazione l età anagrafica dell assicurato. Per i lavoratori dipendenti iscritti all Inps, ad esempio, era sufficiente il versamento di almeno 35 anni di contributi. Attualmente sono previste due possibilità di accesso alla pensione di anzianità: 1) con 35 anni di contributi (1820 contributi settimanali) e un età di almeno 57 anni; 2) con 40 di contribuzione indipendentemente dall età posseduta. Questa seconda possibilità, peraltro, sarà operante solo dal 2008. E' stata infatti prevista una fase transitoria, vale a dire una fase in cui il requisito contributivo appena indicato per l accesso alla pensione di anzianità sarà raggiunto attraverso il graduale innalzamento del requisito stesso, infatti, nel 2004 e nel 2005 gli anni di contributi richiesti ai lavoratori saranno 38, nel 2006 e 2007 39 per giungere a 40 anni di contributi nel 2008. Al fine del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata (tranne quelli per trattamento speciale di disoccupazione agricola ed edile).

Tabelle lavoratori dipendenti I requisiti dei lavoratori dipendenti, per accedere alla pensione di anzianità, sono contenute nella tabella C allegata alla legge 449/97 e nella tabella B allegata alla legge 335/95: (Tabella C allegata alla legge n. 449/97) Anno 1º Requisito 2º Requisito Età Anzianità Anzianità 1.998 54 35 36 1.999 55 35 37 2.000 55 35 37 2.001 56 35 37 2.002 57 35 37 2.003 57 35 37 2.004 57 35 38 2.005 57 35 38 2.006 57 35 39 2.007 57 35 39 2.008 57 35 40 N.B. - E la tabella applicata alla generalità dei lavoratori dipendenti. Tabella B allegata alla legge n. 335/95) Anno 1º Requisito 2º Requisito Età Anzianità Anzianità 1.997 52 35 36 1.998 53 35 36 1.999 53 35 37 2.000 54 35 37 2.001 54 35 37 2.002 55 35 37 2.003 55 35 37 2.004 56 35 38 2.005 56 35 38 2.006 57 35 39 2.007 57 35 39 2.008 57 35 40 Viene applicata la tabella B della legge n.335/95 ai seguenti lavoratori dipendenti: 1. lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio;

2. lavoratori dipendenti precoci che, in età compresa fra i 14 ed il compimento dei 19 anni, abbiano versato almeno un anno di contribuzione per effettiva attività lavorativa (52 contributi settimanali) ad una della forme o casse previdenziali obbligatorie; 3. lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi stipulati entro il 3 novembre 1997 e che perfezionino il requisito entro il periodo di fruizione della mobilità; 4. lavoratori collocati in mobilità "standard" dipendenti da aziende che avevano chiesto l'applicazione dell'art. 3 della 229/97, con accordi stipulati entro il 31.3.1998, che perfezionano il requisito nel periodo di fruizione della mobilità; Ai fini dell' applicazione della tabella B, la qualifica di operaio e' determinante al momento del pensionamento e non nel corso dell' attività precedente. Per quanto attiene alla condizione di "precoce" (un anno di contribuzione in età compresa tra i 14 ed i 19 anni non compiuti), deve essere considerata utile la contribuzione effettiva accreditata anche in fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sempre che la pensione venga liquidata in tale fondo. N.B. Oltre ai requisiti di età e/o di contributi è necessaria la cessazione dell attività lavorativa dipendente. Lavoratori autonomi Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), il requisito di età, collegato all'anzianità contributiva di 35 anni, rimane fissato per il triennio 1998, 1999 e 2000 a 57 anni di età. Dal 1 gennaio 2001 il suddetto requisito di età diventa di 58 anni e 35 anni di contributi, salvo la possibilità di accedere alla prestazione di anzianità, a prescindere dall'età, al momento della maturazione di 40 anni di contribuzione. A differenza del lavoratore dipendente, al lavoratore autonomo non è richiesta la cessazione dell attività lavorativa. Attenzione: i lavoratori con contribuzione mista (lavoro dipendente e lavoro autonomo) maturano il diritto alla prestazione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi anche se l attività di lavoro dipendente è prevalente; pertanto si tiene conto dei requisiti contributivi e anagrafici dei lavoratori autonomi.

Una volta perfezionati i requisiti richiesti il lavoratore non può chiedere subito la pensione, ma deve attendere la cosiddetta "finestra d uscita", cioè il periodo fissato dalla legge in cui è possibile presentare la domanda. Di seguito sono riportate le tabelle con le finestre per i lavoratori dipendenti e autonomi. Lavoratore dipendente: Se i requisiti sono raggiunti entro il Prima finestra utile 1 trimestre dell'anno ( entro Marzo) Luglio 2 trimestre dell'anno ( entro Giugno) Ottobre 3 trimestre dell'anno (entro Settembre) Gennaio dell'anno successivo 4 trimestre dell'anno (entro Dicembre) Aprile dell'anno successivo Lavoratore autonomo: Se i requisiti sono raggiunti entro il Prima finestra utile 1 trimestre dell'anno Ottobre 2 trimestre dell'anno Gennaio dell'anno successivo 3 trimestre dell'anno Aprile dell'anno successivo 4 trimestre dell'anno Luglio dell'anno successivo PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ DELL INPS Introdotte dalla legge 222/84, con questo termine si intendono i trattamenti pensionistici erogati dall Inps ai lavoratori divenuti invalidi o inabili al lavoro, in presenza di requisiti sanitari e contributivi previsti dalla predetta legge: l assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità. Assegno ordinario d invalidità. Introdotto dalla legge 222/84, al posto della vecchia pensione d invalidità. Viene riconosciuto al lavoratore dipendente o autonomo affetto da infermità fisica o mentale tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo; in base alla L. 222/1984, si ha diritto all'assegno ordinario di invalidità anche se l'invalidità è preesistente al rapporto assicurativo, purché successivamente le condizioni di salute siano peggiorate o siano insorte nuove infermità.

Per poterne avere diritto occorre un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio antecedente la domanda. L'assegno decorre dal mese successivo la presentazione della domanda ed ha una durata triennale. Allo scadere del triennio (attenzione ai termini di presentazione di domanda di rinnovo), l assegno può essere rinnovato se viene confermato lo stato d invalidità, dopo il terzo riconoscimento il trattamento diventa definitivo. L'assegno ordinario di invalidità è compatibile con l'attività di lavoro dipendente o autonomo; in tal caso, però, l importo dell assegno (che viene calcolato in base alla contribuzione effettivamente posseduta dal lavoratore) viene ridotto in misura proporzionale al reddito da lavoro posseduto: è ridotto del 25% in presenza di redditi da lavoro superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo; del 50% se i redditi da lavoro risultano superiori a 5 volte il TM. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro e possegga i requisiti contributivi previsti dalla legge. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno se privo di contribuzione da lavoro e di versamenti volontari, risulta utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia (ma non utile per la misura); era possibile, inoltre anche la trasformazione dell assegno in pensione di anzianità grazie a due sentenze della corte di cassazione del 1998 e 2001 ma l Inps, con messaggio del 20/7/04 ha sospeso tale possibilità di trasformazione in attesa di migliori chiarimenti, poiché la corte di cassazione sembra essere ritornata sui suoi passi ritrattando quando disposto con le predette sentenze. Con la legge 222/84 l'assegno che risulti di importo modesto, può essere integrato al minimo; per usufruire dell integrazione bisogna rispettare dei limiti di reddito annuo che per l anno 2006 sono: PENSIONATO SOLO : 9.924,72 ( due volte l importo annuo dell assegno sociale) PENSIONATO CONIUGATO: 14.887,08 ( tre volte l importo annuo dell assegno sociale)

Da considerare tutti i redditi soggetti all'irpef. Attenzione: L'assegno ordinario d'invalidità non è reversibile ai superstiti, resta salvo il diritto del superstite alla pensione indiretta. PENSIONE DI INABILITA Il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto alla pensione di inabilità (ex Legge 222/1984), se affetto da un'infermità fisica o mentale tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (100% d invalidità); come per l assegno ordinario d invalidità, oltre al requisito sanitario, occorre un requisito contributivo di cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione. L importo della pensione è calcolato con l attribuzione di un bonus: in pratica ai contributi maturati si aggiungono tanti anni di contributi quanti ne mancano al compimento della vecchia età pensionabile (ante riforma del 1992) cioè 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini ; il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di contributi. Per coloro che ricadono nel sistema contributivo, il bonus è calcolato fino al compimento dei 60 anni, quale età pensionabile, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza. La pensione d inabilità è incompatibile con l attività di lavoro dipendente, autonomo, con l iscrizione negli albi professionali, pertanto in caso di riconoscimento del diritto, la pensione decorrerà dal mese successivo alla cessazione dell attività lavorativa. In caso di ripresa di qualsiasi attività lavorativa, l Inps procederà con una revoca della pensione d inabilità. Ricorda: La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. PENSIONE AI SUPERSTITI È chiamata pensione ai superstiti quella che spetta, dopo la morte del lavoratore, ai familiari. La pensione è di reversibilità se la persona deceduta era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità); se, invece, il de cuius svolgeva attività lavorativa la pensione è definita indiretta. In questa seconda fattispecie,la pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva maturato almeno 15 anni di contributi ( requisito rimasto immutato anche dopo il D.lgs n. 503/92) in qualsiasi epoca ovvero 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

Beneficiari Hanno diritto alla pensione ai superstiti, secondo un ordine di legge: 1) il coniuge, anche se separato o divorziato purchè titolare di un assegno di mantenimento ; il coniuge divorziato ha diritto alla pensione (qualora il rapporto assicurativo del deceduto sia iniziato prima del divorzio) anche se il lavoratore deceduto si è risposato e il secondo coniuge è ancora in vita. In tal caso, l'inps paga la pensione soltanto dopo che il Tribunale ha emesso una sentenza con la quale stabilisce le quote di pensione spettanti al primo e al secondo coniuge. In caso di nuove nozze, la vedova (o il vedovo, naturalmente!) perde la pensione di reversibilità, ma ha diritto alla liquidazione pari ad una doppia annualità (non spetta se a risposarsi è il coniuge divorziato). 2) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o dopo intervento del giudice, nati da precedente matrimonio dell altro coniuge: minori di anni 18; studenti di scuola superiore fino ai 21 anni ( e non oltre) e a carico del genitore; studenti universitari (iscritti al momento del decesso) fino ai 26 anni ( e non oltre) e a carico del genitore; inabili di qualunque età e tali al momento del decesso del genitore, e a carico del genitore defunto. N.B. I figli studenti titolari di pensione di reversibilità, che svolgono attività lavorative precarie e non durature a basso reddito non perdono il diritto alla pensione di reversibilità 2) ai nipoti minori affidati di fatto, cioè a carico del deceduto. Occorre che il nipote minorenne sia stato mantenuto dall'ascendente deceduto e che si trovi in una situazione di bisogno. Non viene richiesto che il nipote sia orfano; la presenza di uno o di entrambi i genitori, infatti, non è di pregiudizio al riconoscimento della pensione purchè venga dimostrato che nessuno dei genitori è in grado di provvedere al mantenimento del figlio, perché privi di attività lavorativa o privi di reddito; 3) ai genitori del defunto, in mancanza del coniuge e dei figli, a condizione che siano sessantacinquenni al momento del decesso e non titolari di pensione (escluse quelle a carattere assistenziale);

4) ai fratelli e sorelle del defunto, in mancanza dei soggetti di cui prima, a condizione che siano inabili, non sposati e a carico del defunto (fattispecie di rara realizzazione!) Ove richiesto il requisito del carico (figli maggiorenni, nipoti, genitori, fratelli) per l'erogazione della pensione, il mantenimento è presunto se c era convivenza ( a condizione che l erede non possegga un reddito superiore al T.M. maggiorato del 30% pari a 556,32 mensili per il 2006). In assenza di convivenza, oltre ai limiti di reddito di cui sopra, bisogna verificare il mantenimento abituale da parte del dante causa. La pensione spetta nella misura del: Superstite Quota Coniuge solo 60% Coniuge e 1 figlio 80% Coniuge e 2 o più orfani 100% Orfano solo 70% 2 Orfani 80% 3 o più orfani 100% Genitori 15% Fratelli - Sorelle 15% Con la legge 335/ 95 l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica degli eredi; la quota spettante di pensione può essere ridotta, infatti, del 25, del 40 e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario e più precisamente: Quota Reddito posseduto 45% 36% 30% reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2006 è pari a 16.675,62 reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2006 è pari a 22.234,16 reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2006 è pari a 27.792,70 Questa regola non vale se sono titolari della pensione i figli minori, studenti o inabili o il coniuge in contitolarità ai figli.

Non costituiscono reddito: i trattamenti di fine rapporto la casa di proprietà del superstite Se l assicurato scomparso non era in possesso dei requisiti contributivi richiesti per la pensione ai superstiti, agli eredi spetta solo un'indennità "una tantum" davvero impercettibile: non inferiore a 22,31 né superiore a 66,93! Se, invece l assicurato scomparso ricadeva nel sistema contributivo l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso del deceduto, purchè il superstite si trovi nelle condizioni economiche richieste per l assegno sociale. RICORDA: La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. L ASSEGNO SOCIALE L'assegno sociale e' una prestazione a carattere assistenziale (sciolto da ogni posizione assicurativa e contributiva) istituito dalla legge 335/95 (Riforma Dini) in luogo della pensione sociale. Viene riconosciuto in presenza di precisi requisiti anagrafici, e reddituali, ovvero spetta: ai cittadini che hanno compiuto i 65 anni di età; ai cittadini italiani o di uno degli Stati della U.E residenti in Italia; ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno residenti in Italia; ai richiedenti non coniugati in possesso di reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2006: euro 4.962,36 ); ai richiedenti coniugati in possesso di reddito cumulato a quello del coniuge inferiore a due volte l'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2006: euro 9.924,72 ). Per avere diritto all'assegno sociale, dunque, si deve tenere conto dei redditi del richiedente e del coniuge. L assegno spetta in misura intera (euro 381,72 nel 2006) se il reddito personale (pensionato solo) vantato è pari a zero;

se inferiore all importo annuo dell assegno, spetta in misura ridotta (si procede con una differenza tra il limite annuo richiesto ed il reddito posseduto). Nel caso in cui il richiedente superi il limite di reddito personale ma cumulandolo con quello del coniuge non superi invece il limite fissato per legge ( 2 volte l importo annuo dell assegno), ha diritto all'assegno in misura ridotta (differenza tra limite annuo legale e il reddito cumulato); se il reddito cumulato, invece è pari o inferiore all importo annuo dell assegno sociale, questo spetta in misura intera. Il reddito considerato e' quello dell'anno in cui viene fatta la domanda. Poichè, tuttavia, non e' possibile sapere in anticipo quale sarà il reddito dell'anno, il richiedente la prestazione, dichiara in via presuntiva. Nell'anno successivo, l'inps provvederà con un eventuale conguaglio. Non costituiscono reddito: i trattamenti di fine rapporto; i trattamenti di famiglia; la casa di abitazione; le indennità di accompagnamento; gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogata dall'inail; gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'inps ai pensionati di inabilità; l'indennità di comunicazione per i sordomuti. Nei periodi di ricovero in istituti o comunità con retta a carico di Enti Pubblici, l'assegno sociale è liquidato in misura ridotta fino al 50%. I titolari di pensioni di invalidità civile al compimento dei 65 anni di età avranno trasformato la pensione in assegno sociale ma il requisito reddituale richiesto rimane quello per il diritto alla pensione d invalidità civile (si considerano, infatti, solo i redditi personali del richiedente e non quelli del coniuge). RICORDA: L assegno sociale è una prestazione "non esportabile" pertanto il trasferimento all'estero della residenza fa perdere il diritto. La domanda va inoltrata all'inps e la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità.

LA MAGGIORAZIONE SOCIALE Per maggiorazione sociale s intende un incremento che va aggiunto all importo delle pensioni al verificarsi dei canonici requisiti anagrafici e reddituali. La legge 388/2000 (finanziaria 2001) prevede una quota di maggiorazione a seconda dell età. Infatti, spetta una quota di euro 25,83 ai pensionati di età compresa tra i 60 e i 64 anni ; spetta una quota di euro 82,64 ai pensionati di età compresa tra i 65 e 70 anni. Naturalmente bisogna rispettare dei limiti di reddito che per il 2006 sono: 1) per la quota di 25,83 euro PENSIONATO SOLO: 5.894.33 euro (trattamento minimo annuo più la quota di maggiorazione annua) PENSIONATO CONIUGAT0: 10.856,69 euro (t.m. annuo più assegno sociale annuo più maggiorazione annua) 2) per la quota di 82,64 euro PENSIONATO SOLO: 6.632,86 euro (trattamento minimo annuo più la quota di maggiorazione annua) PENSIONATO CONIUGATO: 11.595,22 euro ( t.m. annuo più assegno sociale annuo più maggiorazione annua) N.B. la maggiorazione spetta in maniera intera o ridotta a seconda del reddito posseduto. Per i titolari, invece, di assegno sociale, la legge 388/2000 prevede una specifica maggiorazione di soli euro 12,93: a) se il reddito personale (pensionato solo) non supera un reddito pari all importo annuo dell assegno sociale più la maggiorazione ( nel 2006 euro 5.130,45 ); b) se il reddito cumulato (pensionato sposato) non supera nel 2006 euro 10.857,55.

La legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha introdotto un incremento delle maggiorazioni (il famoso aumento fino al milione). Sono interessati tutti i pensionati (compreso i titolari di assegno sociale e prestazioni d invalidità civile) al verificarsi di: un età pari o superiore ai 70 anni ( gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti ne hanno diritto a partire dai 60 anni); un reddito personale non superiore all importo annuo del milione al mese ( per il 2006 euro 7.167,55 cioè 551,35 x 13); un reddito cumulato non superiore all importo di cui sopra più l importo dell assegno sociale ( per il 2006 euro 12.129,1 ). L incremento, naturalmente, è dato dalla differenza tra i redditi posseduti e il limite legale fino ad un massimo di un milione. Nel caso di pensionato coniugato bisogna soddisfare i requisiti reddituali sia personale che cumulato. Il reddito da considerare è quello dell anno in corso con esclusione del reddito della casa d abitazione, dell indennità d accompagnamento e della pensione di guerra. Il beneficio decorre dal mese successivo al perfezionamento del requisito anagrafico. Attenzione: coloro che sono in possesso di una posizione assicurativa possono avere uno sconto sull età richiesta in misura di un anno per ogni 5 anni di contributi fino ad un massimo di 65 anni ( es. 5 anni di contributi e 69 anni di età; 10 anni di contributi e 68 anni etc.) Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione pari a due anni e mezzo ( 130 sett.) L INVALIDITA CIVILE Sebbene si tratti di prestazione non concessa dall Inps, appare opportuno parlare anche dell invalidità civile. Il legislatore ha previsto, dando attuazione alle previsioni costituzionali, un sistema di assistenza per i cittadini affetti da infermità invalidanti che riducono la capacita generica lavorativa. Si tratta di provvidenze economiche o agevolazioni di altra natura (sanitari, lavorativi) destinati ai cittadini italiani o dell Unione Europea, ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno e residenti in Italia.

L invalidità civile (a differenza dell invalidità Inps) viene espressa in percentuale e in relazione a questa scatta il diritto alle provvidenze economiche o alle altre agevolazioni; l invalidità può essere parziale (fino al 99%), totale (100%). Le prestazioni economiche vengono percepite al verificarsi dei seguenti elementi: Assegno mensile d invalidità: a)invalidità dal 74% al 99%; b) età compresa tra i 18 e i 65 anni; c) un limite di reddito personale non superiore per il 2006 ad euro 4.089,54; d) iscrizione nelle liste speciali di collocamento. L importo per il 2006 è di euro 238,07 x 13 mensilità. Pensione d inabilità: a) invalidità del 100%; b) età compresa tra i 18 e i 65 anni; c) un limite di reddito personale non superiore per il 2006 ad euro 13.973,26 L importo per il 2006 è di euro 238,07 x 13 mensilità. Indennità di frequenza: a) ipoacustici e invalidi minori di 18 anni che presentino difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ;b) frequenza di scuola pubblica o privata (incluso l asilo nido) o di centri di riabilitazione e terapeutici; c) stesso limite di reddito richiesto per l assegno mensile ( 2006: euro 4.017,26). L importo è di euro 238,07 x 13 mensilità. La durata dell indennità è legata alla durata del corso frequentato. Indennità di accompagnamento: spetta alle persone non autosufficienti che non sono in grado di deambulare senza l aiuto di un accompagnatore oppure che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, cucinare etc.). Non sono richiesti limiti d età e di reddito. L importo è di euro 450,78 x 12 mensilità. Non spetta in caso di ricovero gratuito in istituti.

Sono previste prestazioni economiche anche per i ciechi e i sordomuti. I primi possono essere ciechi parziali ( ciechi ventesimisti), con diritto alla pensione (euro 238,07) e all indennità speciale ( euro 164,96); e ciechi assoluti, con diritto alla pensione ( dai 18 ai 65 anni) e indennità di accompagnamento ( anche per i minorenni). Anche i ciechi per avere diritto alla pensione, devono rispettare dei limiti di reddito richiesti dalla legge (per il 2006 euro 13.973,26). I sordomuti, tra i 18 e i 65 anni, hanno diritto alla pensione ( se non superano il solito limite di reddito ) e all indennità di comunicazione ( a prescindere dal reddito e dall età). RICORDA: il reddito da considerare è solo quello personale, cioè quello posseduto dall invalido. A 65 anni le prestazioni per invalidi civili si trasformano in assegno sociale. Si ha diritto, invece, ad altre agevolazioni, non economiche, in presenza delle seguenti percentuali d invalidità: 1. dal 34% - protesi ed ausili. 2. dal 45% - protesi ed ausili, collocamento obbligatorio, esenzione ticket. Nel campo dell assistenza agli invalidi civili, è stata adottata la legge 104 del 1992 per il riconoscimento dello stato di handicap. Si tratta di un valutazione di carattere socio-integrativo relativa ai soggetti esposti a rischi di emarginazione e di svantaggio sociale. L accertamento dello stato di handicap è volto al riconoscimento di alcuni vantaggi quali: cura e riabilitazione, inserimento scolastica o lavorativo, permessi dal lavoro anche per i familiari che assistono un portatore di handicap, agevolazioni fiscali etc La domanda d invalidità civile e della legge 104 vanno presentate all ASL di appartenenza.