COMMISSIONE EUROPEA. 3.1 Esistenza di un aiuto di Stato secondo il disposto dell'art. 87.1 del Trattato CE.



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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.V.2007 C(2007)2156 Oggetto: Aiuto di Stato n N 120/A/2007 Italia Modificazione allo schema N565/03 "Aiuti per la protezione ambientale e per il risparmio energetico in Sicilia". Signor Ministro, 1. Procedimento Con lettera dell'8 marzo 2007, le Autorità italiane hanno notificato una modifica una modifica allo schema di aiuto oggetto della decisione N 565/03. La Commissione ha diviso la notifica. L'inclusione di una nuova categoria di beneficiari nello schema, i produttori agricoli, viene trattata dalla Commissione nel caso N 120b/2007. Con lettera del 19 aprile 2007 l'italia ha rinnovato tutti gli impegni presi con la decisione N 565/03. 2. Descrizione del provvedimento Nel 2005, la Commissione ha approvato lo schema di aiuto ambientale N 565/03, che è allegata alla presente decisione. La decisione N 565/03 limitava l'importo del contributo concedibile ad uno stesso soggetto ad 3 milione di Euro. L'approvazione era valida sino al 31 dicembre 2006. La presente decisione concerne esclusivamente la proroga dello schema di aiuto ambientale fino al 31 dicembre 2008. 3. Valutazione 3.1 Esistenza di un aiuto di Stato secondo il disposto dell'art. 87.1 del Trattato CE. Lo schema notificato sarà finanziato attraverso risorse statali. Questo favorirà un numero determinato di imprese in Sicilia. L'aiuto finanziario concesso ai beneficiari rafforzerà la loro posizione, il che potrebbe presumibilmente determinare un cambiamento nelle condizioni di mercato. Tale rafforzamento della posizione delle imprese in questione, se paragonato con le altre imprese loro concorrenti nel territorio comunitario, deve essere considerato suscettibile di alterare la concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari. Sono di conseguenza applicabili l'articolo 87.1. del Trattato e l'articolo 61.1. dell'accordo SEE. S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique, Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11

3.2 Compatibilità dell'aiuto. Lo schema notificato è stato valutato sulla base delle Linee Guida comunitarie sugli aiuti di stato in materia di protezione ambientale ("Linee guida in materia ambientale") 1. Considerato che il resto della schema previamente approvato dalla Commissione rimane inalterato, la Commissione ritiene che la proroga temporale dello schema non alteri la natura dell'aiuto e che lo schema è in conformità con le Linee Guida in materia ambientale. Di conseguenza può essere considerato compatibile con l'articolo 87.3., lett. C), del Trattato CE. Le Autorità italiane si sono impegnate ad adattare lo schema alle nuove Linee guida in materia ambientale che entreranno in vigore nel 2008 e a comunicare le misure appropriate. Tutti gli altri impegni delle Autorità italiane sono stati rinnovati. 4. Conclusione Per tutto quanto sopra considerato, la Commissione ritiene che l'aiuto per la protezione ambientale ed il risparmio energetico accordato secondo la Legge Regionale n. 6 del 3 maggio 2001, art. 1, par. 4(a), ed il bando di gara sottoposto come allegato alla lettera A/32037 del 07.03.2007 siano compatibili con l'articolo 87.3. lett. C) del Trattato CE. La Commissione ricorda alle Autorità italiane che, in base al disposto dell'articolo 88.3 del Trattato CE, qualsiasi altro piano di finanziamento, nonchè di modifica o cambiamento dello schema oggetto della presente decisione, deve essere notificato alla Commissione in base alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, che prevede le disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE 2. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora non riceva una richiesta motivata entro il termine stabilito, la Commissione riterrà che il governo italiano autorizza la divulgazione a terzi e la pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. Tale richiesta dovrebbe essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione Europea Direzione Generale per la Concorrenza, Aiuti di Stato Greffe B-1049 Brussels Fax N.: (+32)-2-296.12.42 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione 1 2 GU C 37, 3.2.2001, p. 3-15. GU L 140, 30.4. 2004, p.1 2

ALLEGATO 1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, il 20.V.2005 C (2005)1581 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 565/2003 - ITALIA Regione Sicilia Aiuti per la tutela dell ambiente e il risparmio energetico Signor Ministro, Procedimento Con lettera del 2 dicembre 2003, registrata dalla Commissione il 5 dicembre 2003 con il n. A/38508, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il regime in oggetto relativo ad aiuti per la tutela dell ambiente e il risparmio energetico nella Regione Sicilia. Con lettere n. D/58184 del 19 dicembre 2003 e n. D/56829 del 27 settembre 2004, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari in merito al regime notificato; è seguito un sollecito alle autorità italiane con lettera n. D/51699 del 7 marzo 2005. Con lettere n. A/35882 e n. A/33056, registrate rispettivamente il 29 luglio 2004 e il 12 aprile 2005, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste. Descrizione dettagliata dell aiuto Obiettivo degli aiuti e relativi investimenti Il regime intende promuovere gli investimenti nel risparmio energetico e nella generazione combinata di calore ed elettricità (in appresso cogenerazione ). Per quanto concerne gli investimenti nel risparmio energetico, sono previsti diversi interventi: aumento dell efficienza energetica dei forni e degli essiccatoi; recupero di calore di processo; miglioramento delle coibentazioni tecnologiche; diminuzione delle perdite per effetto joule nei conduttori elettrici; rifasamento linee elettriche; miglioramento del rendimento energetico degli impianti di pompaggio, compressione, ventilazione e degli impianti per la produzione di calore e freddo di processo anche tramite sistemi automatici di accensione, spegnimento, regolazione e controllo. Sono previsti altri interventi finalizzati al risparmio energetico negli ambienti di lavoro: miglioramento dell efficienza energetica del sistema di illuminazione; miglioramento 3

dell efficienza energetica del sistema di riscaldamento e/o raffrescamento; diminuzione della dispersione del calore negli ambienti di lavoro, celle frigorifere incluse. Il regime prevede infine l adeguamento degli impianti aziendali a seguito dell allaccio alla rete metano. Per quanto concerne gli investimenti nella cogenerazione, con il presente regime saranno sovvenzionati impianti per la generazione combinata di calore ed elettricità se il rendimento di conversione è particolarmente elevato (prendendo in considerazione il rapporto fra quantità di energia primaria utilizzata per produrre energia secondaria e quantità di energia secondaria effettivamente prodotta) ovvero qualora vi sia un minor consumo energetico. La valutazione della conformità ai requisiti stabiliti nel bando di gara sarà effettuata anche a norma della direttiva 2004/8/CE 3. Per quanto concerne i risultati sul piano ambientale, si prevede una diminuzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 28 000 tonnellate. Le tipologie di investimento previste dal regime di aiuti sono quelle realizzate in: terreni, sempreché siano rigorosamente necessari per soddisfare l obiettivo del risparmio energetico; fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature sempreché siano finalizzati all adattamento dei metodi di produzione e/o degli ambienti di lavoro ai fini della tutela ambientale, mediante l adozione di misure di risparmio energetico. Base giuridica La base giuridica del regime notificato è costituita dalla legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, articolo 1, comma 4, lettera a) e dal progetto di bando allegato alla lettera n. A/33056 del 12 aprile 2005. Forma dell aiuto, bilancio e durata L aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. Lo stanziamento complessivo previsto per il periodo 2005-2006 è pari a 34 396 029,48 EUR. Si tratta di un regime di aiuti che sarà realizzato attraverso un unica gara - di cui è stata trasmessa copia del bando alla Commissione nel corso dell esame preliminare della presente notifica. 3 Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, pubblicata nella GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50. 4

Beneficiari, intensità dell aiuto, costi ammissibili e portata Soltanto le PMI di tutti i settori e i loro consorzi, in base alla definizione delle piccole e medie imprese di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 364/2004 4, possono beneficiare del regime di aiuto notificato. Si prevedono circa 500 beneficiari. Poiché la Sicilia è una regione che beneficia della deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l intensità di aiuto prevista per il presente regime, a prescindere dalla sottomisura, consiste nel tasso d aiuto regionale stabilito nella carta approvata per il periodo 2000-2007, vale a dire il 35% netto delle spese ammissibili, più il 15% lordo come maggiorazione regionale in favore delle PMI (le sole a poter beneficiare del regime di aiuto in esame), più il 10% lordo come maggiorazione concessa agli investimenti a finalità ambientale. I costi ammissibili saranno rigorosamente limitati ai costi d investimento supplementari (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Le autorità competenti si sono impegnate a calcolare in ogni caso i costi ammissibili al netto dei vantaggi derivanti dall eventuale aumento di capacità, dai risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell impianto e dalle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell arco dello stesso periodo quinquennale. Ove gli investimenti considerati riguardino esclusivamente misure di risparmio energetico, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicheranno riduzioni supplementari per determinare i costi ammissibili. Non fanno invece parte dei costi ritenuti ammissibili: spese sostenute per il rispetto di norme tecniche nuove o già vigenti; spese sostenute per conseguire obiettivi diversi da quello del risparmio energetico; spese in regime di leasing; imposte e tasse; atti notarili; acquisti di mezzi di trasporto; acquisti di scorte, materiali di consumo, ricambi. Il regime notificato non si applica al settore disciplinato dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 5. Cumulo di aiuti Gli aiuti relativi ai costi ammissibili nel quadro della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre sovvenzioni comunitarie. Valutazione dell aiuto Sussistenza di aiuto ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato La Commissione ha valutato il regime notificato sulla base dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, secondo cui sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 4 5 Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, pubblicato nella GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22. GU C 28 dell 1.2.2000, pag. 2. 5

Le misure disposte dal regime di aiuti in questione vengono realizzate mediante la concessione di aiuti pubblici ad imprese specifiche. Tali contributi migliorano la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie dell aiuto e possono incidere sugli scambi tra Stati membri. Esse ricadono quindi nell ambito dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Legittimità dell aiuto Le autorità italiane hanno soddisfatto l obbligo ad esse incombente ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato avendo notificato alla Commissione il regime prima che esso venga applicato. Compatibilità dell aiuto Il regime notificato è stato valutato sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell ambiente pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 37 del 3.2.2001 (in appresso la disciplina ). I beneficiari dell aiuto fornito sulla base di tale regime per promuovere investimenti nel risparmio energetico e in impianti di cogenerazione, sono esclusivamente le PMI, conformemente alla definizione comunitaria 6. Il tasso di base per gli aiuti (35% netto dei costi ammissibili, secondo la carta delle regioni assistite a livello nazionale approvata dalla Commissione per il periodo 2000-2006) e la maggiorazione di 15 punti percentuali lordi (maggiorazione regionale in favore delle PMI) sono conformi alle disposizioni della disciplina - ossia il punto 34, lettera b), in combinato disposto con la seconda frase dell articolo 35 - in quanto la Sicilia è una regione che beneficia della deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera a). È prevista inoltre una maggiorazione dell intensità d aiuto di 10 punti percentuali lordi, sempre ai sensi del punto 34, lettera b), della disciplina. Gli investimenti in beni materiali e immateriali sono definiti conformemente al punto 36 della disciplina. I costi ammissibili previsti soddisfano pienamente i requisiti di cui al punto 37 della disciplina: in particolare, essi saranno rigorosamente limitati ai costi d investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale; saranno inoltre calcolati al netto dei vantaggi apportati dall eventuale aumento di capacità, dai risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell impianto e dalle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell arco dello stesso periodo quinquennale. Soltanto ove gli investimenti riguardino esclusivamente la tutela ambientale, senza dar luogo ad altri vantaggi economici, non si applicheranno riduzioni supplementari per determinare i costi ammissibili. È rispettata la normativa relativa al cumulo di aiuti di diversa origine, di cui al punto 74 della disciplina. 6 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. 6

Conformemente alle disposizioni della disciplina, il regime in questione non si applica ad attività inerenti alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all allegato I del trattato. La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti finalizzati al risparmio energetico, concessi sulla base della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, articolo 1, comma 4, lettera a), e del progetto di bando allegato alla lettera n. A/33056 del 12 aprile 2005, rientrano nel campo di applicazione dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Essi non alterano, tuttavia, le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria all interesse comune e possono quindi essere autorizzati a norma dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Conclusione La Commissione ha pertanto deciso: che gli aiuti per la tutela dell ambiente e il risparmio energetico, concessi a norma della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, articolo 1, comma 4, lettera a), e del progetto di bando allegato alla lettera n. A/33056 del 12.4.2005, soddisfano i criteri per essere considerati compatibili con il trattato CE, ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Qualora la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La richiesta dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: +32 2 296 1242 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 7