1 Arch. Roberto Busso SISTEMA DI DELEGHE: AZIONI E CONTROLLI 29/01/2009 Milano Convegno ASPESI
2 AGENDA 1. IL CONCETTO DI DELEGA 2. DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 3. L EVOLUZIONE NORMATIVA 4. CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI 5. IL CONTROLLO DEL DELEGANTE 6. IL RUOLO DEI VERIFICATORI INDIPENDENTI
3 IL CONCETTO DI DELEGA Definizione : Processo per il quale un soggetto, il delegante, conferisce ad un altro, il delegato, l'incarico di eseguire una prestazione che rientra nella proprie responsabilità. Aspetti salienti il compito che il delegante assegna al delegato; l'autorità che deve essere concessa dal delegante al delegato, necessaria per l'impiego delle risorse e per l'adozione delle azioni per l'assolvimento del compito; l'obbligo del delegato verso il delegante: rapporto di responsabilità doveroso, del delegato nei confronti del delegante.
4 IL CONCETTO DI DELEGA Secondo D. Kelleher, P.Finestone e A. Lowy (1986), la delega è al tempo stesso: una strategia che permette di abbassare il livello organizzativo al quale vengono prese le decisioni; un processo manageriale di fondamentale importanza per lo sviluppo, la gestione e la motivazione delle risorse umane; un fenomeno relazionale che coinvolge attori diversi, ai diversi livelli dell organizzazione. Operativamente la delega consiste nell affidare agli individui l autorità e la responsabilità (F.F. Huppe, 1994) necessarie per svolgere compiti più impegnativi e complessi rispetto alla routine (R.B.Nelson,1988).
5 DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA In materia di sicurezza: In un sistema basato sui modelli di organizzazione e di gestione come quello che si sta delineando (art. 30 D.Lgs. 81/08), diventa obbligatorio andare a valutare non le responsabilità singole ma quelle dei componenti di una filiera di soggetti. Al vertice di questa filiera resta il datore di lavoro, che ha il potere di organizzazione e di gestione, essendo anche il titolare delle risorse finanziarie necessarie. La base di un sistema di gestione efficace può quindi essere identificata in un organigramma di sicurezza definito in modo univoco. La delega di funzioni costituisce un importante strumento di organizzazione aziendale, essenziale per una migliore efficienza nelle organizzazioni complesse ed altresì capace di allocare, in corrispondenza del soggetto sul quale gravano effettivamente decisioni e poteri di spesa, le responsabilità giuridiche derivanti da infortuni sui luoghi di lavoro.
6 L EVOLUZIONE NORMATIVA In passato, in assenza di una specifica definizione legislativa, la giurisprudenza aveva individuato una serie di caratteristiche volte a confermare l istituto della delega ed i suoi relativi effetti in tema di responsabilità, tra cui: le esigenze organizzative dell azienda, il trasferimento di poteri decisionali e di spesa, la puntualità di espressione della delega, l idoneità del delegato, etc. Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza reca una serie di condizioni che in parte confermano gli orientamenti giurisprudenziali del passato. La novità consiste nella definizione esplicita del concetto di delega all art. 16. Applicabile sia alla gestione della sicurezza ordinaria negli ambienti di lavoro, sia per quanto riguarda i cantieri mobili e temporanei (ex D.Lgs. 494/96, ora Titolo IV del D.Lgs. 81/2008).
7 CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI Art. 16 D.Lgs. 81/2008, comma 1 La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a. che essa risulti da atto scritto recante data certa; b. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Inoltre, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
8 IL CONTROLLO DEL DELEGANTE Art. 16 D.Lgs. 81/2008, comma 3 La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. Analogamente: Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
9 IL CONTROLLO DEL DELEGANTE delega di funzioni DELEGANTE DELEGATO controllo Art. 30 Verificabile tramite idonei sistemi di registrazione
10 IL CONTROLLO DEL DELEGANTE CONTROLLO MONITORAGGIO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI VERIFICA DELLA CONFORMITA A QUANTO STABILITO MISURA DI PREVENZIONE STRUMENTO PER LA SCELTA DI DECISIONI STRATEGICHE FONDAMENTALE: IL PROCESSO DEVE ESSERE DOCUMENTATO E RIPERCORRIBILE
11 IL CONTROLLO DEL DELEGANTE CONTROLLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO Affidabile alle figure aziendali responsabili Affidabile a verificatori indipendenti L audit e il monitoraggio da parte di verificatori terzi permettono: di rilevare eventuali non conformità e/o margini di miglioramento; di programmare tempestivamente gli interventi correttivi eventualmente necessari; di poter tenere traccia dei controlli eseguiti; di dimostrare a un organo di controllo l effettività del sistema implementato in materia di sicurezza.
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