IL D.L. 12 SETTEMBRE 2014 N. 132 E LE MODIFICHE IN TEMA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO PROCEDURA SEMPLIFICATA E NEGOZIAZIONE

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Edizione OTTOBRE 2014 Copyright MMXIV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601 ISBN 978-88-96791-07-3 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. IL D.L. 12 SETTEMBRE 2014 N. 132 E LE MODIFICHE IN TEMA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO PROCEDURA SEMPLIFICATA E NEGOZIAZIONE Maria Rita Mottola 5

DIRITTO CIVILE Professional L'autore Maria Rita Mottola avvocato cassazionista, mediatore, amministratore di sostegno, si occupa a tutto tondo di diritto di famiglia, anche in sede penale, senza dimenticare il diritto del lavoro (suo primo amore sin dalla laurea conseguita con una tesi dal titolo Dall'indennita di anzianita al TFR, anno 1982 Universita degli studi di Milano), autrice di monografie e di opere collettanee, da sempre editing di www.personaedanno.it L'opera Si intende offrire al lettore un primo commento alle disposizioni innovative che incidono sensibilmente sul processo di famiglia, in attesa di ulteriori approfondimenti, anche alla luce della legge di conversione che il Parlamento e chiamato a votare. 6

INDICE Capitolo Primo PROCEDURA SEMPLIFICATA 1. Premessa pag. 10 2. La procedura semplificata 12 3. Quali coppie possono accedere alla procedura semplificata 12 4. Efficacia e limiti alla procedura semplificata 15 5. La modifica delle condizioni 16 Capitolo Secondo NEGOZIAZIONE ASSISTITA 7

1. La convenzione per la negoziazione con l assistenza dell avvocato 20 2. L accordo in sede di negoziazione 20 3. Annotazioni anagrafiche e problematiche 21 4. Esecutivita dell accordo 22 5. Conclusioni 23 Estratto 25 d.l. 12 settembre 2014, n. 132 Bibliografia 31 8

Capitolo Primo PROCEDURA SEMPLIFICATA Il d.l. n. 132 entrato in vigore in data 13 settembre 2014 che interviene con lo scopo di abbreviare i tempi della giustizia, propone alcune modifiche importanti nel processo di separazione dei coniugi e di divorzio. Il legislatore introduce semplificazioni nel processo tali da incidere concretamente sulle posizioni delle parti ma certamente non andrà a risolvere l annoso problema della lentezza della macchina giudiziaria. Non sarà taumaturgico e determinante eliminare i processi che comportano un carico di lavoro per il Tribunale e per la Cancelleria non rilevante. Si rammenta che, trattandosi di un decreto legge, ovviamente, è soggetto a possibili ed eventuali modificazioni in sede di conversione. APPLICAZIONI La procedura semplificata di divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione può essere adottata solo da coppie che non abbiano figli minorenni o figli maggiorenni ma non autosufficienti, nel caso in cui i coniugi abbiano preventivamente raggiunto un accordo. Tale procedura, che potremmo dire meramente amministrativa, potrà essere adottata anche alle ipotesi di modificazioni successive alle 9

decisioni intervenute in occasione della separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio e del divorzio sempre con le stesse limitazioni. ASPETTI PROCESSUALI, PENALI, AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI La limitazione più incisiva si riscontra nell'impossibilità di accedere alla procedura semplificata nel caso in cui le parti intendano procedere a trasferimenti patrimoniali. La locuzione potrebbe generare dubbi interpretativi ma sembra di poter affermare che si debbano intendere tutte le clausole che contengono disposizioni economiche e quindi anche la previsione di un assegno a favore del coniuge più debole. ULTIME Le modifiche relative alle questioni familiari entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla conversione in legge del decreto legislativo n. 132. Tale precisazione è riportata solo dal comma 7 dell art. 12, mentre nulla si dice nell art. 6 che tratta la negoziazione assistita in ambito familiare. Si dovrebbe ritenere, perciò, che detta ultima norma è immediatamente valida e che, quindi, sin da subito possono essere firmate convenzioni di negoziazione con l assistenza dell avvocato. SOMMARIO 1. Premessa. 2. La procedura semplificata. 3. Quali coppie possono accedere alla procedura semplificata. 4. Efficacia e limiti alla procedura semplificata. 5. La modifica delle condizioni. 1. Premessa. Legislazione: Cost. 3. 29 c.c. 149, 150, 151 l. 1.12.1970, n. 898 d.l. 12.9.2014, n. 132 Bibliografia: Istat 2014 Il capo III del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014 si intitola: ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio ed è composto dal solo art. 12, titolato: separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile. Corre obbligo fare alcune osservazioni preliminari al fine di valutare la portata della norma che innova il processo di famiglia. Il numero dei matrimoni negli ultimi anni è sensibilmente diminuito. Più precisamente nel 2012 sono stati celebrati in Italia 207.138 matrimoni (3,5 ogni 1.000 abitanti), 2.308 in più rispetto al 2011. Questo lieve aumento si inserisce in una tendenza alla diminuzione dei matrimoni in atto dal 197 2. In particolare, negli ultimi 20 anni il calo annuo è stato in media dell'1,2%, mentre dal 2008 al 2011 si sono a vute oltre 45 mila celebrazioni in meno (in termini relativi -4,8% annuo tra il 2007 e il 2011) (Fonte ISTAT 2014). 10

Le coppie, sempre più incapaci di immaginare il futuro, in un periodo di grande incertezza e di carenza di speranza, in una situazione di instabilità economica, professionale, e di crisi di valori sociali e etici, quando riescono ad allontanarsi dalla famiglia di origine, a età alquanto avanzata, tentano la convivenza. Non si tratta di una scelta per così dire ideologica, se non in casi particolari e specifici. Piuttosto ci si trova di fronte all impossibilità di sostenere i costi di una vita comune, o non si trovano le motivazio ni di un impegno serio e duraturo in una società sempre più densa di provvisorietà e precarietà, e si preferisce un legame instabile e provvisorio che lascia liberi anche di ritornare sui propri passi e rifugiarsi le ali della famiglia, in caso di sopravenuta difficoltà. 1 Dal punto di vista statistico anche le separazioni e i divorzi sono in calo: l anno 2012 ha visto diminuire le separazioni rispetto all anno precedente di 0.6 punti percentuali e i divorzi di 4,6 punti percentuali 2 1 L'aumento del numero delle nozze rispetto al 2011 è dovuto alla ripresa dei matrimoni in cui uno, o entrambi, è di cittadinanza straniera: nel 2012 sono state celebrate 30.724 nozze di questo tipo (pari al 15% del totale), oltre 4 mila in più rispetto al 2011, ma ancora inferiori di oltre 6 mila rispetto al picco massimo del 2008. I matrimoni misti, con un coniuge italiano e l'altro straniero, sono stati 20.764 nel 2012. Essi rappresentano la tipologia prevalente (68%) dei matrimoni con almeno uno sposo straniero. Diminuiscono ancora le prime nozze tra sposi entrambi di cittadinanza italiana, che sono state 153.311 nel 2012. Negli ultimi cinque anni il loro numero è diminuito di oltre 39 mila unità. Questa diminuzione spiega da sola il 91% del calo totale dei matrimoni nel periodo 2008-2012. I secondi matrimoni calano da 34.137 del 2008 a 32.555 del 2012. La loro quota sul totale è tuttavia in crescita dal 13,8% del 2008 al 15,7% del 2012. Le nozze sono sempre più tardive. L'età media al primo matrimonio degli uomini è pari a 34 anni e quella delle donne a 31 anni. Nel 2012 sono state celebrate con rito religioso 122.297 nozze. Il loro numero cala di 33 mila unità negli ultimi 4 anni. I matrimoni civili, invece, hanno visto un recupero negli ultimi due anni pari a 5.340 cerimonie, arrivando a rappresentare il 41% del totale a livello nazionale. Al Nord i matrimoni con rito civile (53,4%) superano quelli religiosi e al Centro sono ormai uno su due (49,4%). L'aumento dei matrimoni celebrati con rito civile riguarda sempre più anche i primi matrimoni di coppie italiane, passati dal 18,8% del 2008 al 24,5% del 2012. Si conferma la prevalenza dei matrimoni in regime di separazione dei beni (oltre due su tre) e non si riscontrano più differenze di rilievo nelle diverse ripartizioni. (Istat 2014). 2 La tipologia di procedimento prevalentemente scelta dai coniugi è quella consensuale: nel 2012 si sono chiuse con questa modalità l 85,4% delle separazioni e il 77,4% dei divorzi. Ma la litigiosità tra le coppie ch e decidono di porre fine alla loro unione matrimoniale si differenzia abbastanza sul territorio. Se al Centro poco più di 1 separazione su 10 si chiud e con rito giudiziale (precisamente l 11,9%), questa proporzione sale a 1 su 5 per le separazioni nelle Is ole (il 20,3%) e addirittura a 1 su 3 per i divorzi in tutto il Mezzogiorno (33,4%) Il calo dei matrimoni di coppie miste registrato dal 2009 è soprattutto da ricondurre all introduzione dell art. 1 comma 15 della legge n. 94/2009. Tale normativa imponeva allo straniero che voleva contrarre matrimonio in Italia l obbligo di esibire, oltre al tradizionale nulla osta (o certificato di capacità matrimoniale), anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. L impossibilità di poter attestare tale regolarità influenzava le decisioni dei nubendi, inducendoli a rinunciare alla celebrazione del matrimonio in Italia e eventualmente facendoli optare per sposarsi all estero. Cfr. Istat, Il matrimonio in Italia. Anno 2009 e dati provvisori 2010, Statistiche in breve, 18 maggio 2011 (www.istat.it). Successivamente, con la sentenza 245/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 116, comma 1 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1, comma 15 della legge 94/2009, limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». 11 Occorre evidenziare che la rilevazione delle separazioni e dei divorzi effettuata dall Istat considera solo i procedimenti conclusi in Italia. I procedimenti conclusi all estero sfuggono alla rilevazione, questo fenomeno può essere verosimilmente più frequente nel caso di coppie miste. Prendendo in considerazione le sole separazioni giudiziali, il 71,4% di queste è concesso per int ollerabilità reciproca della convivenza, il 23,3% con addebito al marito e il 5,3% con addebito alla moglie. La separazione giudiziale è più frequente con bassi livelli di istruzione Con l aumentare del livello di istruzione12 diminuisce il ricorso al rito giudiziale (Figura 10). Se a livello complessivo, infatti, il procedimento giudiziale viene scelto nel 14,6% di tutte le separazioni, tale quota sale al 16,5% nel caso in cui il marito o la moglie abbiano al massimo la 11

E pur vero che la maggior parte delle separazioni e divorzi sono consensuali e che, quindi, l incidenza dei processi che saranno sottratti alla competenza del Tribunale e demandati agli uffici comunali potrebbe apparire consistente perché le norme si attagliano a tali fattispecie, ma la statistica dice anche che nel 73,3% delle separazioni e nel 66,4% dei divorzi è coinvolto almeno un figlio minorenne e, dunque, tali situazioni escluse dalla procedura semplificata. 2. La procedura semplificata. Legislazione: Cost. 3. 29 c.c. 149, 150, 151 l. 8 giugno 1962, n. 604 l. 1.12.1970, n. 898 26 ottobre 1972, n. 642 - d.l. del 26 aprile 2013 n.43.- d.l. 12.9.2014, n. 132 art. 12 Quando i coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni di separazione predispongono (anche senza l assistenza di un avvocato nelle separazioni) un articolato e lo sottopongono all attenzione del Presidente del Tribunale competente che, a sua volta lo presenta al Tribunale in seduta collegiale che deve omologarlo, in caso di separazione o emettere una sentenza in caso di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In entrambi i casi il procedimento prevede la partecipazione del P.M. La riforma dispone la deprocessualizzazione del processo di separazione consensuale, di richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'art. 12 stabilisce che i coniugi che possano accedere alla procedura semplicemente presentandosi innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l atto di matrimonio. L ufficiale dello stato civile riceve, da ciascuna delle parti personalmente, la dichiarazione che vogliono separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenere lo scioglimento, secondo condizioni concordate e, allo stesso modo, si può procedere per la modifica delle condizioni a suo tempo stabilite. L art. 12 prevede che l atto contenente l accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni da parte dell ufficiale di stato civile. La norma sembra intendere che l'atto di forma e si sottoscrive innanzi all'ufficiale. Non sono previsti particolari requisiti di forma o di contenuto. Sembra ipotizzabile che i comuni si dotino di una scheda da compilarsi al momento della presentazione dei coniugi presso lo stato civile. Neppure sono previste attività di accertamento da parte dell'ufficiale, ma sembra indispensabile che lo stesso verifichi l'esistenza del matrimonio e la propria competenza a ricevere le dichiarazioni delle parti. licenza media mentre scende all 11% quando la moglie ha un titolo universitario (12,7% se il titolo universitario lo ha il marito). Considerando congiuntamente il livello di istruzione della coppia, la maggiore variabilità nel ricorso al rito giudiziale si osserva quando la moglie ha un titolo di studio basso: tale quota passa, infatti, il livello di istruzione basso considera i coniugi privi di titolo di studio o che possiedono la licenza elementare o la licenza di scuola media inferiore, quello medio i coniugi con il diploma di scuola media superiore e quello alto i coniugi che hanno conseguito un titolo universitario. Dal 26,3% quando è in coppia con un marito con livello alto, al 16,3% quando il titolo del marito è basso. Le percentuali più esigue si registrano nei casi in cui a un titolo di studio alto della moglie corrisponde un titolo alto o medio del marito (rispettivamente 10,9% e 10,5%). In metà delle separazioni e in un terzo dei divorzi è coinvolto un figlio minorenne Nel 2012 65.064 separazioni (il 73,3% del totale) e 33.975 divorzi (il 66,2% del totale) hanno riguardato coppie con figli. I figli coinvolti sono stati 112.253 nelle separazioni e 53.553 nei divorzi. Poco meno della metà (48,7%) delle separazioni e un terzo (33,1%) dei divorzi riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni. Il numero di figli minori che sono stati affidati nel 2012 è stato pari a 65.064 nelle separazioni e a 22.653 nei divorzi. Nelle separazioni, il 54,5% dei figli affidati ha meno di 11 anni. In caso di divorzio i figli sono generalmente più grandi: la quota di quelli al di sotto degli 11 anni scende al 32,1% del totale. (ISTAT 2014). 12