L UDIENZA DI TRATTAZIONE E DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL GIUDICE ISTRUTTORE M. ORNELLA ATTISANO



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L UDIENZA DI TRATTAZIONE E DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL GIUDICE ISTRUTTORE L udienza di prima comparizione e trattazione davanti al g. i. Gli artt. 709 bis ( 1 ) e 4, comma 2, l. 897/70, riformato dalla l. 74/87, statuiscono come si è visto innanzi che all udienza celebrata davanti al g. i. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, ad eccezione - per tale ultima norma - del comma 3, attinente la fissazione di altra udienza onde esperire il tentativo di conciliazione su richiesta congiunta delle parti. Si applica altresì l art. 184, accostando definitivamente i giudizi di separazione e divorzio al rito ordinario di cognizione in quanto compatibili. L art. 709 bis recita ancora: Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio. Ad esclusione, pertanto, del comma terzo dell art. 183 c.p.c., di cui si tratterà in seguito, il procedimento di separazione e divorzio celebrato davanti al g. i. vede concentrati contestualmente più disposizioni e criteri applicativi. La ratio del legislatore, si ispira essenzialmente all esigenza di rendere il contenzioso familiare, per come ridisegnato dalla novella in esame, tendenzialmente uniforme ( 2 ), ed il regime ( 1 ) L articolo è stato inserito con decorrenza dal 1 marzo 2006, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore per effetto dell art. 39-quater del d. l. 30 dicembre 2005, n. 275, convertito e modificato con l. n. 51 del 23 febbraio 2005, dall art. 2 del d.l. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con mod., dalla l. n. 80 del 14 maggio 2005, come sostituito dall art. 1, l. 28 dicembre 2005, n, 263. ( 2 ) Cfr.: Masoni, Norme processuali nella legge sul divorzio e compatibilità con il giudizio di separazione, in Giust. Civ., 2001, 2, 227; A. Finocchiaro, Diritto di famiglia, III, Il divorzio, 1988, 713 e ss..

2 contenzioso ordinario maggiormente organico e semplificato ( 3 ) nonché funzionale alla delicata materia dei giudizi di separazione e divorzio. Breve cenno merita l attuale regime transitorio, disciplinato dall art. 23 l. 74/87, che attualmente rappresenta il riferimento normativo indiscusso per i giudizi di separazione e divorzio ( 4 ). Sicché, è attraverso il precitato art. 23 che nella prassi dei giudizi di separazione è dato ingresso a taluni istituti previsti dalla l. d. e non contemplati per la separazione ( 5 ). Con la novella della prassi civile del 1990, l. n. 535, e successive modificazioni, il codice di rito è stato in parte riformato, ma il richiamato art. 23 è da ritenersi tuttora pienamente i vigore nella sua funzione aggregante i giudizi di separazione e divorzio. Anche la vigente l. 80/2005, che ha introdotto rilevanti novità processuali regolamentando un nuovo e più completo assetto per il giudizio di separazione - non funge da riforma legislativa completa e sostitutiva del rito civile, e non abroga gli istituti e le previsioni della legge 74/87. Sta di fatto che i due riti, della separazione e del divorzio, vengono applicati nelle aule dei nostri tribunali secondo un unico impianto normativo ( 6 ). ( 3 ) L interpretazione che parte della dottrina ha voluto offrire del giudizio di separazione e divorzio prevedendo la celebrazione dell udienza di comparizione innanzi al presidente a norma dell art. 180 c.p.c., e dell udienza di trattazione davanti al g. i. ai sensi dell art. 183 c.p.c., è dal legislatore superata dalla stessa rubrica dell art. 709 bis: Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore. In senso favorevole allo svolgimento degli adempimenti di prima udienza davanti al presidente e di trattazione davanti al giudice istruttore, cfr. F, P. Luiso, separazione e divorzio dopo la riforma del c.p.c., in Giur. It., 1996, IV, 233 e ss.. ( 4 ) L art. 23 l. 74/87 testualmente recita: Fino all entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione e divorzio si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all art. 4 l. 89/70 come sostituito dall art. 8 della presente legge. ( 5 ) Se ne richiamano alcuni fra i più applicati: la nomina del curatore speciale del convenuto, legalmente incapace o malato di mente, da parte del presidente; l audizione davanti al presidente dei figli minori; la previsione della pronuncia di sentenza parziale. ( 6 ) Per comprendere la specialità del rito di separazione e divorzio pensiamo ad esempio alle modifiche apportate dalla l. n. 80 del 2005, la quale ha previsto che il convenuto compaia all udienza presidenziale in anticipo rispetto alla sua costituzione in giudizio che avverrà all esito dei provvedimenti presidenziali entro i termini ivi assegnatigli.

3 Ad eccezione del c.d. rito ambrosiano (prassi imperante nel tribunale milanese volta a considerare ab origine contenziosa anche la fase presidenziale), normalmente si ritiene che l intento del legislatore sia stato quello di dettare una disciplina di carattere uniforme, tracciando al contempo un percorso snello e ben più celere per la fase presidenziale, di natura preparatoria, all esito della quale e sino alla fase istruttoria tendenzialmente va scemando l accesa animosità iniziale, ed attribuendo alla successiva fase dinanzi al giudice istruttore il carattere tipicamente contenzioso. Tale costrutto è apprezzato e condiviso da quanti abbracciano la tesi della natura c. d. bifasica del processo di separazione e divorzio ( 7 ). Legittimamente instaurato il contraddittorio, con la costituzione delle parti davanti al g. i., il sistema assicura un procedimento contenzioso teso a modulare e garantire i principi cardini del processo civile, adeguandovi l avvertita necessità di trasferire nella fase dinanzi al g. i. gli esiti della fase presidenziale sulla risoluzione, del tutto provvisoria ( 8 ) ed anticipata, della controversa crisi familiare. Abbiamo visto che con la costituzione delle parti nel ( 7 ) Il giudizio innanzi al presidente, si iscriverà a ruolo quale atto di volontaria giurisdizione, mentre il prosieguo davanti al g. i. assumerà i connotati tipici di un giudizio contenzioso ordinario. Il sistema dei controlli, che il giudice della separazione o del divorzio comunque opera nelle rispettive fasi, esclude che possa derivarne un vulnus alle parti, particolarmente al convenuto, nel prosieguo del giudizio. ( 8 ) Ciò purché il ricorso introduttivo sia formulato nel senso di contenere in nuce i requisiti minimi riconducibili all esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda è fondata, ex art. 706 c.p.c., novellato. Qualora il ricorrente voglia richiedere l addebito della separazione al coniuge convenuto, piuttosto che l assegno per sé o l assegnazione della casa coniugale, ad esempio, potrà legittimamente limitarsi ad invocarne genericamente la pretesa nel ricorso introduttivo, fermo restando che in caso di mancata conciliazione, ha facoltà di formulare la richiesta di addebito con il deposito della memoria integrativa, ove espliciterà, ai sensi del novellato art. 709 bis, le motivazioni in fatto e diritto su cui fondare la propria richiesta. Diversa, invero, è l ipotesi in cui il ricorso introduttivo sia limitato e generico per cui, andato vano il tentativo di conciliazione e rinviate le parti con l ordinanza presidenziale al g. i. per la fase di cognizione piena, l attore decide di costituirsi innanzi al g. i. con il deposito di domanda integrativa contenente la formulazione di richieste e domande del tutto nuove e ben diverse rispetto a quelle formulate nella fase presidenziale. In questo secondo caso ci si chiede se la parte convenuta possa subirne pregiudizio e se venga vulnerato il principio del contraddittorio del giudizio di cognizione. In tal senso si è espresso G. Casaburi, in Giurisprudenza di merito, marzo 2006 speciale riforma diritto di famiglia -.

4 giudizio contenzioso davanti al g.i. vengono soddisfatte le esigenze del contraddittorio tra i coniugi, base di esercizio per tutte le attività di istruzione probatoria della causa. Ne consegue che legittimamente il giudice della trattazione potrà valutare complessivamente gli atti acquisiti al procedimento fino a quel momento, a partire dal deposito del ricorso e dalla comparizione innanzi al presidente, al fine di interpretare e definire la domanda ( 9 ) applicandone contestualmente i criteri processuali di ammissibilità. Secondo la concezione c.d. bifasica del procedimento di separazione e divorzio, largamente abbracciata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la prima comparizione delle parti nel giudizio contenzioso coincide con l udienza unica davanti al g. i., di cui all art. 709 bis ( 10 ). Pertanto, come osserva la Cassazione con la sentenza del 25 luglio 2002 n. 10914, la fase contenziosa del procedimento di separazione e divorzio inizia con la prima udienza avanti al designato giudice istruttore della causa e segnatamente è in correlazione a detta udienza ( 9 ) Cass. civ. Sez. I Sent., 05/11/2007, n. 23051, in Mass. Giur. It., 2007, conformemente, Cass. civ. Sez. I, 07/02/2006, n. 2625. Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la richiesta di un coniuge volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, pur non formulata espressamente nella memoria di costituzione in fase presidenziale, ma comunque desumibile dal contenuto sostanziale della pretesa e dalle precisazioni formulate in corso di giudizio fino al limite indicato. Il Trib. Di Salerno, 28.12.2007, in Fam e min., 2008, 4,87, ritiene: inammissibile, poiché tardiva, la domanda di addebito della separazione che non si è spiegata nel primo atto difensivo ma proposta nei termini dell articolo 183 c.p.c. Tale domanda risulta avere una causa petendi ed un petitum autonomi da quelli della domanda di separazione e, dunque, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, deve essere inserita nell atto introduttivo del giudizio, se proposta da parte attrice, mentre resta soggetta ai tempi e i modi della riconvenzionale, se spiegata da parte convenuta. ( 10 ) Fermo restando che il giudizio sia stato introdotto con il ricorso nella fase presidenziale e che il ricorrente si sia in quella fase regolarmente costituito, al convenuto è data facoltà di costituirsi entro la prima udienza dinanzi al g. i., avendo deciso di non comparire davanti al presidente e di non depositare propria domanda riconvenzionale nel rispetto dei termini assegnatigli dall ordinanza presidenziale (ordinanza che ricordiamo è onere dell attore notificare al convenuto non comparso), evitando la dichiarazione di contumacia, ma incorrendo nelle decadenze e nelle preclusioni di cui all art. 167 c.p.c. (art. 709, comma 3, c.p.c.). Cfr., sul punto in questione, il paragrafo che precede.

5 che si applicano le preclusioni e le decadenze previste dall art. 167 c.p.c., commi 1 e 2 ( 11 ). Con tali premesse si apre, ai sensi del novellato art. 709 bis c.p.c., la fase c.d. a cognizione piena, ossia quella parte del giudizio di separazione e divorzio che trova il suo naturale assetto nella prima udienza di comparizione e trattazione davanti al g. i.. A questo punto, si possono modulare in linea di massima i criteri di semplificazione processuale previsti dal legislatore e richiamati dalla norma in esame. Da un confronto tra il novellato art. 708, comma 3, c.p.c. e l art. 183 c.p.c., richiamato dall articolo 709 bis, si evince che il legislatore con i procedimenti de quibus ha decisamente voluto la concentrazione dei due momenti: comparizione e prima udienza di trattazione, a tal punto da escludere che davanti al giudice istruttore sia ammissibile l assegnazione al convenuto di un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d ufficio, poiché i termini per proporre le citate eccezioni sono, come già visto, scanditi dai termini perentori assegnati al convenuto dall art. 709, comma 3, c.p.c.. Si consideri, ancora, che nei procedimenti di separazione e divorzio, non è contemplata l ipotesi dell interrogatorio libero dei coniugi, prevista nel rito ordinario al comma 3 dell art. 183 c.p.c. su richiesta congiunta delle parti, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto detta previsione, aggiunta dalla l. n. 80/2005, non si applica al rito in esame, stante l espressa esclusione sancita dall art. 709 bis c.p.c. del comma 3 dell art. 183 c.p.c.. Il principio muove dal presupposto che il tentativo di conciliazione si sia celebrato innanzi al presidente e che non debba, di regola, essere rinnovato davanti al giudice istruttore. Non è, però, da escludersi che ( 11 ) L interpretazione oramai largamente condivisa in dottrina è quella secondo cui l udienza presidenziale non coincide con l udienza di comparizione delle parti ai sensi dell art. 180 c.p.c., e tanto meno successivamente alla riforma, con la prima udienza di trattazione ai sensi dell art. 183 c.p.c.. Cfr.: G. Rana, Il processo di separazione e divorzio, p. 8; G. Costantino, Giudizi introdotti con ricorso e novella del processo civile, in Foro it., 1996, V, 245 ss., e Modifica della fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, in Foro it., 2005, V, 103.

6 qualora lo stesso si riveli conveniente, il g. i., sino alle precisazioni delle conclusioni, possa esperirlo secondo le regole generali ( 12 ). E pur vero che il contenzioso familiare per certi aspetti, connessi alla tutela dei figli minori, i quali si rammenta non sono parte nel giudizio (la loro tutela è garantita dalla presenza obbligatoria del P.M.), conserva inalterate alcune peculiarità e specialità, sì da ritenere che il g. i. possa officiosamente operare in sede istruttoria a riguardo del preminente e superiore interesse della prole ( 13 ). Il giudice istruttore verificherà in primis la regolarità del contraddittorio; disporrà l eventuale rinnovazione della citazione ed ( 12 ) Cfr.: B. De Filippis, Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio, i nuovi orientamenti giurisprudenziali alla luce delle recenti riforme, Padova, 2007, p. 233. Opinione concorde è espressa in dottrina da Fazio, Il rito nelle separazioni e nei divorzi alla luce delle recenti modifiche normative e la ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario, minorile e giudice tutelare, C.S.M. Formazione, Roma, 15 giugno 2006, il quale ritiene che: il giudice, nell esercizio dei poteri di fissare in ogni momento l interrogatorio libero conferitogli dall articolo 117 c.p.c., possa comunque convocare le parti e con l occasione tentare la conciliazione. Compito, questo, ritenuto arduo da G. Facchini, op. cit., V, p. 166-167, qualora prima del provvedimento presidenziale siano state formulate tutte le argomentazioni e dedotte le prove opportune e ancor più nel caso in cui il provvedimento del presidente sia stato poi reclamato la statuizione ottenuta non è facile da modificare inizia dunque l arduo compito della costruzione di un accordo che possa limare le ultime divergenze tra le parti e che costituisca il viatico per una ritrovata pace familiare. In quest ottica molto opportuna pare la fissazione di udienza di comparizione personale delle parti. ( 13 ) Cfr., sul punto De Filippis-Casaburi, separazione e divorzio nella dottrina e nella giurisprudenza, Padova, 2004, pag. 98, laddove è ritenuto che le particolari caratteristiche dei giudizi di separazione e divorzio, in presenza di figli minori, impediscono la pedissequa applicazione del sistema di preclusioni previsto per le cause ordinarie. In giurisprudenza cfr.: Trib. Catania, ord. 30 aprile 1998, in Giur. Merito, 1998, 611 e Dir. Fam. e Pers., 1998, 1074, richiamata in nota anche da De Filippis-Casaburi, op. cit., p. 232, alla nota (9). Sulla specialità del procedimento di divorzio si è pronunciata la Sezione I della Corte di Cassazione con due pronunce, rispettivamente: 23 novembre 2007, n. 24406, in Fam e min. 2008, 1, 55 e 16 novembre 2005, n. 23070, in Giust. Civ. mass., 2005, entrambe concordi nel ritenere che Nel processo di divorzio, la mancata fissazione, dopo l udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, di un udienza di trattazione, non è causa di nullità, detto processo essendo disciplinato dall art. 4 della legge n. 898/70 e successive modifiche, norma speciale completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie ed ostative del convenuto. Le massime sono riportate anche in Rimini-Viganò, Diritto di famiglia, repertorio sistematico di giurisprudenza, seconda edizione, Padova, 2009, p. 502-503.

7 accerterà i fatti posti a fondamento delle rispettive domande dando avvio all istruttoria strictu sensu della causa. In tale ultima ipotesi a seguito delle rispettive istanze istruttorie, proposte richiedendo alla prima udienza i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell art. 183, comma 6, c.p.c., fisserà un rinvio per sentire i testi ammessi, e per l eventuale nomina del C.T.U., disponendo perizie ed accertamenti; ordinerà alle parti il deposito della documentazione fiscale per verificarne le potenzialità reddituali ( 14 ). Non è da escludersi, a norma dell art. 155, 6 comma, c.c., novellato dalla l. n. 54/2006, c.d. legge sull affidamento condiviso, che il g. i. disponga un indagine di polizia tributaria ( 15 ) in ordine alla posizione reddituale ed immobiliare ( 16 ) dei coniugi ogni volta in cui le informazioni fornite da essi non risultino sufficientemente documentate, per finalità giustificate dall assunzione dei provvedimenti riguardanti ( 14 ) L art. 5, l. div., sancisce l obbligo per i coniugi di produrre all udienza presidenziale la rispettiva dichiarazione dei redditi, qualora non sia stata allegata al fascicolo di parte, nonché ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. ( 15 ) In vero, prima che entrassero in vigore le modifiche al codice di procedura civile con la legge di conversione n. 80/2005 del d.l. marzo 2005, e la successiva riforma del diritto di famiglia, l. 54/06, sull affido condiviso, non esisteva per i giudizi di separazione disposizione analoga a quella già fissata in materia divorzile, dall art. 5, comma 9, legge 898/70, in ordine ad indagini di polizia tributaria. La prassi dei tribunale ha però ovviato a tale mancanza, ricorrendo all applicazione analogica di quelle disposizioni nei giudizi di separazione e per effetto dell art. 23 l. 74/87, che come si è visto ha consentito alla giurisprudenza l estensione analogica della disciplina dettata dal legislatore per i giudizi di divorzio ai giudizi di separazione, è stato dato ingresso in questi ultimi alle disposizioni dettate per i primi. La legge n. 80/2005 ha fatto un passo avanti sul punto, prevedendo espressamente che anche per le separazioni i coniugi hanno l obbligo di depositare sino all udienza presidenziale la dichiarazione dei redditi. La questione attinente le indagini rimase però fuori (pur analogicamente attratta in seno ai giudizi di separazione dall art. 23 l. 74/87), sino all entrata in vigore - con la l. 54/06 - del novellato art. 155, comma 6, c.c.. Cfr.: De Filippis- Casaburi, op. cit., p. 73, e B. De Filippis, Il Matrimonio, op. cit., VII, 8, p. 240 ss., con note. ( 16 ) L art. 156, ultimo comma, contempla anche la felice previsione che le indagini sui beni oggetto della contestazione ricadano nei confronti di soggetti diversi dalle parti, eventualmente intestatari di beni immobili. Tale previsione ritiene De Filippis: deriva dalla consapevolezza degli artifici che talora le parti pongono in essere, sin dall inizio della vicenda di separazione, per sottrarsi ai loro obblighi o per renderrne più difficile l accertamento, in: il Matrimonio, op. cit., p. 243.

8 l affidamento ed il mantenimento della prole ( 17 ). I poteri officiosi e di indagine del giudice nei giudizi di separazione e divorzio, esercitabili ( 18 ) sul presupposto che vi sia stata un attività ( 19 ) processuale da parte dei coniugi finalizzata all indicazione dei mezzi istruttori di cui avvalersi ed alla produzione documentale, si estenderanno in tutti gli altri casi in cui siano ritenuti indispensabili per la risoluzione delle controversie; sicché per particolari problematiche concernenti, ad esempio, l affidamento dei figli minori potrà rendersi sempre attuabile la richiesta di ausilio ai consultori familiari ed ai servizi sociali ( 17 ) Anche in caso di contestazioni insorte tra i coniugi, il comma 9 dell articolo 5, l. div., novellato dall art. 10, l. 74/87, statuisce che il tribunale dispone indagini sui redditi patrimoniali dei coniugi. Ne argomentiamo che dette indagini, applicabili analogicamente ai giudizi di separazione, di norma demandate alla polizia tributaria, rientrano nel potere discrezionale del giudice della separazione e non sono, in quanto espressione di quel potere, censurabili, cfr. Cass., sez. I, 6 giugno 2008, n. 15085, in Dir e Giust., giugno 2008; v. anche, Cass., sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344, in Fam, pers. e succ., 2005, 291 e Trib. Nap., 14 nov. 1995, in Fam e dir., 1996, 464. Tantomeno è ipotizzabile un automatismo, poiché è sempre rimessa al g. i. la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dai coniugi e di disporne altri d ufficio, cfr., Cass., sez. I, 21 maggio 2002, n. 7435, in Fam. e dir., 2002, 604. ( 18 ) L esercizio del potere istruttorio del giudice, volto alle indagini reddituali e patrimoniali dei coniugi, che si ritiene abbia natura strettamente discrezionale, non rappresenta un dovere imposto al giudicante ogni qual volta vi siano contestazioni tra le parti, ben potendo il giudice istruttore ritenere raggiunta aliunde, attraverso un completo e più generale esame degli atti del giudizio, la prova dell infondatezza della pretesa della parte, senza dovere necessariamente ed automaticamente ricorrere agli accertamenti di polizia tributaria. Cass, sez I, 25 maggio 2007, n. 12308, in Fam. e dir., 2007, 947. Per un diverso pare, che segnatamente prende in considerazione l interesse della prole, cfr.: B. De Filippis, Manuale pratico delle cause di separazione e divorzio, Padova 2005, p. 46: Le indagini possono essere disposte solo a seguito di contestazioni. Ciò significa che non sono possibili, ove vi sia acquiescenza della controparte, a meno che non siano disposte sotto il diverso profilo dei poteri d ufficio che, in procedimenti di tal tipo, competono al giudice nell interesse dei figli minori. Per contestazioni non deve intendersi una puntuale e motivata critica di singole voci, essendo sufficiente una confutazione più generica, purché supportata da elementi di ragionevolezza. Dello stesso tenore la pronuncia della Cassazione, 23 gennaio 1996, n. 496, in Foro It., 1996, I, 863. ( 19 ) Talché, eventuali omissioni connesse al potere dispositivo delle parti in materia probatoria, non possono d ufficio essere supplite dal giudice istruttore, il quale interviene, come detto innanzi, in caso di contestazioni tra le parti circa l incompletezza ed il contenuto dei documenti prodotti. Cfr., Trib. Bari, 22 settembre 2006, in Fam. e min., 2007, 3, 81.

9 territoriali ( 20 ). Tale attività non comporta che i servizi sociali delegati alle indagini sulla posizione del minore, quando sia in discussione la questione attinente il suo affidamento, siano soggetti alle disposizioni processuali in materia di consulenza tecnica né possono essere ricusati dalle parti ( 21 ). I risultati delle loro indagini, acquisiti dal giudice istruttore agli atti del giudizio, sono valutati dall autorità a guisa di consulenze tecniche d ufficio e sottostanno per applicazione analogica alla disciplina dettata dell art. 92 disp. att. c.p.c. ( 22 ) per le questioni insorte durante l espletamento dell incarico conferito dal giudice. E anche affermato da parte della dottrina e della giurisprudenza che il giudice istruttore, qualora affronti nel giudizio di cognizione argomenti afferenti la sfera minorile, diviene egli stesso giudice minorile, pur trattando la causa di separazione o di divorzio, assumendo come autorità giudiziaria minorile i provvedimenti inerenti i figli minori con facoltà e poteri tipici dei tribunali per i minorenni ( 23 ), tra i quali quelli di ricorrere alla collaborazione dei sevizi sociali. ( 20 ) Il monitoraggio che i servizi sociali su richiesta del giudice istruttore svolge in ordine alla situazione familiare dei minori, alle capacità di accudimento da parte dei soggetti che ne hanno in atto l affido, alla condizione psico-affettiva dei figli minori in relazione all uno o all altro genitore, è direttamente funzionale alle ben più delicate e complesse decisioni che in corso di causa verranno assunte in materia di affidamento e collocazione dei figli. ( 21 ) Secondo la giurisprudenza di merito, cfr.: Trib. Lecce, 8 aprile 1998, in Giur. Merito, 1999, 49: Gli operatori dei servizi sociali possono prendere contatto con le persone da ascoltare nel modo ritenuto più opportuno, ispirandosi alla massima informalità possibile, e non devono dare avviso ai difensori, e neppure accertarne la presenza, se non lo ritengono necessario per lo svolgimento del colloquio. ( 22 ) Cfr.: Trib. Lecce, 11 marzo 1998, in Giur. Merito, 1999, 47. ( 23 ) Cfr.: Trib. Catania, 31 dicembre 1992, in Foro It., 1994, I, p. 250. E da escludersi, però, che il g. i. conferisca pure ai servizi sociali il compito di mediazione e conciliazione, essendo opportunamente e separatamente disciplinata detta facoltà con gli artt. 198 c.p.c. e 155-sexies, comma 2, c.p.c.. Cfr.: B. De Filippis, Il Matrimonio, cit., VII, 250.