Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge n.74/1987 Ambito di applicazione - Accordi di trasferimento o riconoscimento della proprietà in sede di separazione e divorzio In plurime - Fattispecie. Massima: Le agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (in applicazione dell'esposto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto esente da INVIM il conguaglio in denaro a fronte di un trasferimento immobiliare attribuito a uno dei coniugi in sede di conciliazione giudiziale sulla scioglimento della comunione dei beni, nell'ambito del giudizio di divorzio, il relativo verbale costituendo parte integrante del medesimo).* ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione. 1
Testo: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza 23 dicembre 1997 ha ritenuto esente da INVIM ed accessori il maggior assegno attribuito a -----------, in sede di conciliazione giudiziale sullo scioglimento della comunione dei beni fra coniugi nell'ambito di procedimento di divorzio, sul presupposto che il verbale di conciliazione dovesse nella specie considerarsi "parte integrante del procedimento di divorzio", per cui si rendeva applicabile il trattamento fiscale privilegiato di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74. Il Ministero delle Finanze chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, adducendo violazione degli artt. 111 della Costituzione e 132 c.p.c., la ricorrente denuncia l'assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo la Commissione Regionale del tutto omesso l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a sostegno del proprio convincimento. Col secondo motivo di ricorso, il Ministero lamenta, oltreché vizio di motivazione, la violazione degli artt. 34 DPR n. 131 del 1986. 2, 6, 15 e 23 del DPR n. 643 del 1972, 19 della Legge n. 74 del 1987, per avere la Commissione Regionale ritenuto parte integrante del procedimento divorzile l'assegnazione definitiva di un immobile a favore di uno dei coniugi 2
nell'ambito di un processo di domanda di divisione giudiziale dei beni comuni, proposta dai coniugi nell'ambito di un processo di divorzio, ma non ad esso accessoria, trattandosi di scioglimento di comunione ordinaria, residuata fra i coniugi con la pronuncia giudiziale di separazione e conseguente scioglimento del regime patrimoniale di comunione legale. Nella specie, sarebbe stata posta in essere fra i condividenti, una compravendita in capo ad uno di essi, ai sensi dell'art. 34 del DPR 131 del 1987, come tale imponibile ai fini INVIM. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. La Commissione Regionale ha infatti sufficientemente enunciato il fatto all'origine dell'imposizione fiscale di cui è causa, indicandolo nel trasferimento di beni immobili con conguaglio in danaro, a scioglimento di comunione fra coniugi, avvenuto con verbale di conciliazione del Tribunale di San Remo nel corso di procedura divorzile, e in relazione a ciò ha ritenuto applicabile il trattamento fiscale privilegiato previsto per gli atti di tale procedura dall'art. 19 della Legge n. 74 del 1987. La sentenza appare quindi congruamente motivata sia in relazione alla natura dell'avvenuta attribuzione di beni fra coniugi mediante atto giudiziale distinto dalla pronuncia di divorzio, ma ad essa riferibile, sia in ordine all'applicazione del cit. art. 19 a tale fattispecie. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso. Lo scioglimento della comunione legale fra coniugi è infatti effetto pressoché automatico conseguente al passaggio in giudicato (Cass. 2652/95; 8707/98; 9325/98) della sentenza di separazione (e non quindi connesso alla 3
successiva eventuale pronuncia di divorzio), ma sono di regola gli accordi di separazione a contenere il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge, costituendo tali accordi, una volta sottoposti al vaglio del giudice, titolo per la trascrizione, senza che alcun ostacolo possa discendere dalla già esistente comunione legale (Cass. 4306/97). Derivando dunque la divisione in concreto dei beni in comunione legale da accordi comunque raggiunti in sede giudiziale dai coniugi separati o divorziandi strettamente collegati allo scioglimento del matrimonio, non può rilevare, ai fini agevolativi di cui al cit. art. 19, la qualifica di divisione convenzionale (in quanto non inserita nella pronuncia di divorzio, ma attualizzata con accordi separati) rispetto alla divisione legale (quale effetto automatico della sentenza di separazione (Cass. 9846/96), poiché l'ampia dizione dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 (che esenta dall'imposta di registro, e da ogni altra imposizione tutti "gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio..."), necessariamente ricomprende tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali, conseguenti allo scioglimento del matrimonio. Come questa Corte ha infatti già rilevato (Cass. 6065/2000), la finalità della citata norma è quella di sottrarre all'imposizione fiscale gli atti giudiziali conseguenti alle crisi matrimoniali e all'adempimento dei doveri discendenti dalla separazione e dal divorzio; sottolineando che una diversa interpretazione dell'art. 19 comporterebbe dubbi di legittimità costituzionale 4
di tale disposizione, apparendo irragionevole un trattamento fiscale diversificato a seconda che si ottemperi a tali doveri col pagamento di somme di danaro a conguaglio, ovvero con la dazione di beni mobili o col trasferimento di beni immobili. Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato, senza addebito di spese non essendosi l'intimata costituita. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2001 5