COMUNE DI RIPARBELLA

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COMUNE DI RIPARBELLA Provincia di Pisa DISCIPLINARE D USO ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. ---- DEL --/--/2016 AVENTE PER OGGETTO AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE A FAVORE ASA S.P.A DEL POZZO PER EMUNGIMENTO ACQUA, POSTO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE GIARDINO-SCORNABECCHI NEL COMUNE DI RIPARBELLA.-------------------------------------------------------------- L anno duemila------ e di questo il giorno --- (---) del mese di --------- in RIPARBELLA nella Residenza Municipale di Riparbella.------------------------ - Premesso che il Comune di Riparbella ha la gestione delegata del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (P.A.F.R.) Giardino-Scornabecchi ai sensi della L.R. n. 39/2000 Legge Forestale Toscana e s.m.i.;--------------- - Che all interno di detto complesso demaniale è presente un pozzo artesiano per emungimento di acqua; ------------------------------------------------------------ - Ricordato che il pozzo di cui trattasi è di proprietà della Regione Toscana in quanto appartenente al complesso demaniale Il Giardino e che pertanto è in gestione a questo Ente;------------------------------------------------------------------ - Visto che per lo sfruttamento del pozzo in questione esiste un interesse pubblico avanzato da ASA S.p.a. (Azienda Servizi Ambientali S.p.a.) quale gestore unico del servizio idrico nell ATO 5 Toscana Costa, per integrare e potenziare la rete idrica pubblica;------------------------------------------------------ - Che ASA S.p.a. ha presentato un progetto per lo sfruttamento del pozzo in questione;--------------------------------------------------------------------------------- - Che il Comune di Riparbella ricade nel bacino servito da ASA S.p.a.;--------- 1

- Visto il Piano di gestione del complesso forestale regionale Giardino- Scornabecchi approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1081 del 02/11/2004;------------------------------------------------------------------------------- - Visto l art. 26 (concessioni) della Legge Forestale Toscana n.39/2000 e s.m.i.;-------------------------------------------------------------------------------------- - Vista la L.R. n. 77/2004 ad oggetto: Demanio e Patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale Toscana) ;--------------------------------------------------------------------- - Visto il Regolamento n. 61/R del 23 novembre 2005, di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77;--------------------------------------------- - Visto l art. 40 comma 5 del Regolamento n. 61/R del 23 novembre 2005, di attuazione della L.R. 27 dicembre 2004, n. 77;-------------------------------------- - Ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula di una concessione amministrativa in favore del gestore unico del servizio idrico dell ATO 5 Toscana Costa: ASA S.p.a. (Azienda Servizi Ambientali S.p.a.), per lo sfruttamento di un pozzo esistente all interno del P.A.F.R. Il Giardino, per emungimento di acqua da destinare al potenziamento della rete idrica pubblica; ---------------------------------------------------------------------------------- - Vista la delibera di Giunta Comunale n. --- del ---------, ad oggetto:. - Visto che con determina n -- del -- ------- 20-- del Responsabile del Servizio Area Affari Generali, si è provveduto altresì ad approvare in schema il presente disciplinare e ad indicare nel Responsabile del Servizio Area Affari Generali, Dott.sa Ilaria Luciano, il soggetto competente alla stipula dell atto ai sensi dell art. 107 D.Lgs. n 267/00;----------------------- 2

Con il presente atto la Dott.sa Ilaria Luciano nata a -------------------- (--), il -- ---------------------, (cod. fisc. ---------------------) che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell interesse, in nome e per conto del Comune di Riparbella, cod.fiscale 00344970504, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area Affari Generali, in attuazione della determina n -- del -- ------ 20--, CONCEDE, ai sensi dell art. 41 comma 2 del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 emanato con Decreto di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005, ad ASA S.p.a. (Azienda Servizi Ambientali S.p.a.) quale gestore unico del servizio idrico :-- il pozzo richiesto insieme ai terreni di pertinenza, identificati nella particella 10/b foglio 49 al N.C.T. del Comune di Riparbella per integrare e potenziare la rete idrica pubblica:------------------------------------------------------------------- ART. 1 Oggetto della concessione Il pozzo (autoriz.------???) e i terreni di pertinenza dati in concessione sono ubicati nel complesso forestale Giardino-Scornabecchi in Comune di Riparbella appartenente al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) e individuati al catasto come segue:----- - foglio particelle estensione n 49 n 10/b mq 2650 vedi copia cartografica allegata (allegato A );-------------------------------------- Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l onere di renderli conformi alle normative vigenti nel caso di eventuali difformità. ART. 2 Finalità della concessione 3

Il pozzo è concesso esclusivamente ai fini dello sfruttamento della risorsa idrica per uso pubblico;---------------------------------- L Amministrazione Comunale di Riparbella si riserva l uso gratuito dell acqua attinta dal pozzo, per tutte le attività inerenti la gestione e la valorizzazione del P.A.F.R. Giardino-Scornabecchi sia condotte direttamente dall'amministrazione comunale sia affidate in convenzione e/o concessione a terzi, nonché per l attività di lotta agli incendi boschivi, per il quali è delegato ai sensi della L.R. 39/2000 e ss. mm. e ii.------------------------- ART. 3 Durata della concessione ai sensi dell art. 42 comma 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 emanato con Decreto di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005, la concessione ha durata di anni venti a partire dal giorno della firma della presente concessione. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile. Qualora il concessionario intenda chiedere il rinnovo dovrà far pervenire all'ufficio protocollo dell'ente concedente apposita richiesta scritta, mediante PEC o raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione degli immobili anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna 4

indennità a nessun titolo sarà dovuta dall Ente concedente al concessionario uscente. ART. 4 Uso dei beni in concessione Il concessionario è tenuto a custodire e conservare con buona diligenza i beni avuti in concessione. E espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non permettano in ogni momento il ripristino dello stato originario, Le migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura (quali per esempio nuove costruzioni, tettoie, capanni, scassi, fognature, piantagioni, ecc.) che il Concessionario effettuasse sempre con l autorizzazione dell Ente delegato, rimangono in ogni caso di diritto acquisite alla proprietà senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza, l ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al concessionario. Il Concessionario riconosce al Comune di Riparbella, all Ente terre regionali Toscane e alla Regione Toscana il diritto di accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò dovesse comportare limitazioni temporanee o cessazione del godimento. ART. 5 Obblighi del concessionario Il concessionario si impegna e si obbliga: 5

1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione e delle strutture realizzate per l utilizzo del pozzo.----------- Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore dei beni e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento degli stessi da parte del Concessionario, da questi direttamente eseguite previa autorizzazione dell Ente concedente, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all 80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del Concessionario. 2) a procedere, prima dell utilizzo del terreno, alla sua recinzione secondo le modalità tecniche concordate con l ufficio tecnico comunale, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al momento in cui non si intenda rinnovare la concessione.-------------------------- 3) ad osservare, nell'usufruire del bene, ed a far osservare a chiunque lo frequenti tutte le leggi, i regolamenti vigenti, esonerando espressamente ora 6

per allora l'ente concedente ed impegnandosi a mantenerlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose al concessionario stesso, a terze persone ed alle cose per l utilizzo di detti beni.--------------------------------------------------------------- 4) A risarcire alla proprietà o all Ente concedente qualsiasi danno causato agli immobili per negligenza, imperizia, imprudenza dal concessionario stesso, dai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo. La concessione è convenuta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno del locatario. L Ente concedente non risponde quindi dei danni causati dagli agenti atmosferici, dagli animali od altra causa qualsiasi, salvo disposizioni di legge.-------------------------------------------------------------------------------------- 5) A pagare il canone annuo di concessione. ART. 6 permessi e nullaosta Il concessionario si impegna ad ottenere, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per le finalità di cui all'art. 2 del presente disciplinare. ART. 7 Canone di concessione ed oneri tributari la presente concessione è rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio ai sensi degli artt. 44 e 43 comma 3 lettera b) del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 emanato con Decreto di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005, dell importo di 180,00.= (centottanta/00) oltre I.V.A. 20% annue.--------------------------------- Il canone dovrà essere pagato, in unica rata entro il 31 Gennaio di ogni anno.- Tali versamenti verranno effettuati sul conto corrente postale n 11524568 Intestato al Comune di Riparbella Gestione del Demanio e del Patrimonio 7

Agricolo-forestale regionale, o in caso di variazioni secondo le modalità indicate dagli uffici del Comune di Riparbella, con causale: canone concessione pozzo.----------------------------------------------------------------------- In caso di ritardo di oltre 30 giorni, decorreranno a carico del Concessionario gli interessi di mora come per legge. Sul concessionario gravano gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone. ART. 8 Cauzione A titolo di garanzia è fatto obbligo al concessionario di costituire un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma pari ad una annualità del canone ricognitorio, ai sensi dell art. 47 del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 emanato con Decreto di G.R. n. 61/R del 23 novembre 2005.----------------------------------------------- ART. 8 Divieti E fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi pena la revoca immediata della concessione. Fermo restando il generale divieto di sub concessione, l Ente concedente, previa richiesta motivata del Concessionario può autorizzare l utilizzo da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell interesse pubblico. E altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione. 8

Il Concessionario non dovrà spostare i termini e le siepi di confino esistenti. Egli non potrà godere del bene concesso al di fuori dei precisi limiti indicati in sede di consegna.-----------------------------------. E fatto assoluto divieto al Concessionario di tagliare piante forestali di qualsiasi specie o governo, nel perimetro della concessione, senza la preventiva e regolare approvazione dell Ente concedente e le necessarie specifiche autorizzazioni degli enti competenti in materia.------------------------ E fatto divieto al Concessionario di aprire nuove strade, stradelli, fossi, senza preventivo consenso del Comune di Riparbella. ART. 9 Revoca della concessione La concessione potrà essere revocata quando: a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e dalle finalità per le quali sono stati concessi; il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone per due anni consecutivi; il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione del caso in cui L Ente concedente, abbia autorizzato l utilizzo degli stessi da parte di soggetti diversi dal concessionario per migliore soddisfacimento dell interesse pubblico; qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione; qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione. ART. 10 Recesso 9

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta da inviarsi all ente concedente almeno un anno prima della data di rilascio dei beni. ART. 11 Domicilio del concessionario Il Concessionario ai fini del presente atto elegge proprio domicilio presso il Comune di Riparbella.-------------------------------------------------------- ART. 12 Foro competente Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Pisa. ART. 13 Spese La presente scrittura viene registrata dall ente concedente a spese del concessionario. Sono a carico del concessionario anche tutte le spese conseguenti l atto stesso anche per copie. ART. 14 Norme di rinvio Per l osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini. ART. 15 Disposizioni finali La presente convenzione è redatta in ---------- esemplari originali uno per ognuno dei contraenti ed è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art 1 lettera b -- della tariffa -- parte seconda, annessa al D.P.R. 10

26/04/1986 n 131. La convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del D.P.R. 26/10/1972 n 642 modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30/12/1982 n 955. ------------------------------------------------------------------- La presente scrittura consta di n 15 articoli, n... pagine completamente scritte, più la presente occupata per... righe oltre le firma e n. 1 allegato.----- Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione. Riparbella li, -- ----------- 2016 I Concessionari Il Responsabile Servizio per il Comune di Riparbella Dott.sa Ilaria Luciano 11