ISTITUTO COLOMBO LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA (redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 ) TORRE DEL GRECO NA
Riferimenti normativi D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 DPR n. 1026 del 25/11/1976: Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, Art. 5 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345: Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 262: Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128. Legge ordinaria del Parlamento n. 977 del 17/10/1967: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, Art. 6 D.Lgs 81/08, art. 28 comma 1 OBBLIGHI DATORE LAVORO Il datore di lavoro, nel Documento sulla valutazione dei rischi, deve inserire anche una relazione sulla valutazione del rischio gravidanza, cosi come previsto all'art. 28 del D.Lgs 81/08 Art. 28 D.Lgs 81/08 valutazione dei rischi 1. La valutazione dei rischi...deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti... le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. COSA PREVEDE IL : Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che per semplicità in seguito chiameremo testo unico. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità' e della paternità', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53") riassumendo dice quanto segue: Il datore di lavoro Identifica preventivamente le lavorazioni oggetto di valutazione o le lavorazioni vietate per le lavoratrici in gravidanza, secondo quanto stabilito dal testo unico stesso. Se sono presenti lavorazioni a rischio o vietate: informa tutte le lavoratrici e il rappresentante dei lavoratori delle risultanze della valutazione effettuata. Le lavoratrici avranno l'obbligo di comunicare lo stato di gravidanza A seguito di comunicazione di gravidanza: Il datore di lavoro verifica se esiste lo stato di pericolo per le lavorazioni oggetto di valutazione Se esiste il pericolo: modifica le condizioni e/o gli orari di lavoro. Se non è possibile quanto sopra e in ogni caso per le lavorazioni vietate: il datore di lavoro sposta le lavoratrici ad un'altra mansione e informa contestualmente il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.
Se non è possibile spostare la lavoratrice ad altra mansione comunica agli organi competenti affinché dispongano l'interdizione dal lavoro della lavoratrice. ELENCO DEI LAVORI VIETATI I lavori vietati sono quelle indicati all'art. 7 del testo unico e cioè: 1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono, riportati nell'allegato A del testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. Allegato A Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e successive modifiche, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti:a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. LAVORAZIONI OGGETTO DI VALUTAZIONE. Sono le lavorazioni riportate all'art. 11 del testo unico: 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 2. il datore di lavoro è obbligato a informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Allegato C ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Lavori sotterranei di carattere minerario. PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO PER LE LAV. MADRI La tutela della sicurezza e salute si applica alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, e anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. (Art. 7 testo unico) ATTIVITA AMMESSE Per le lavoratrici in gravidanza, puerpere od in allattamento, sono di norma consentite le attività d ufficio, anche a contatto con il pubblico e l uso di videoterminali in quanto non comporta rischi specifici né a carico dell'operatrice né del nascituro. Dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue ed osservate pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge. Valutazioni diverse potranno essere prescritte dal medico di fiducia della lavoratrice e/o dal Medico Competente Istituto COLOMBO TORRE DEL GRECO NA
Scheda di valutazione dei rischi per la lavoratrice in stato di gravidanza Ai sensi dell art. 11 del D.Lgs 151/01, il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Inoltre il datore di lavoro informa le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Ragione sociale dell azienda Settore merceologico Datore di lavoro Medico competente Documento di valutazione dei rischi Indagini effettuate Indagini effettuate microclimatiche fonometriche Lavoratrice in stato di gravidanza Mansione della lavoratrice La lavoratrice è soggetta a visita periodica Esposizione ad agenti chimici Esposizione ad agenti biologici Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli Movimentazione manuale di carichi Uso di unità videoterminali Stazione in piedi per più di metà dell orario di lavoro Assunzione di posture obbligate Affaticamento mentale o stress Lavoro notturno Data della valutazione Conclusioni Qualora l esito della valutazione dei rischi riveli un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per ridurre l esposizione modificando temporaneamente le condizioni e l orario di lavoro. Ove tali modifiche non siano possibili, il datore di lavoro informa per iscritto il Ministero del Lavoro che può disporre l interdizione dal lavoro.