Politica dell innovazione e nuova Legge per l innovazione economica 12 maggio 2016 Arbedo Valesko Wild Capo dell
Indice Politica dell innovazione Obiettivi e procedure LInn Misure LInn Domande pag. 2
Politica dell innovazione Contestualizzazione pag. 3
Obiettivi di sviluppo economico PMI Aumento della capacità d innovazione e della competitività, tramite il consolidamento del «sistema regionale dell innovazione» (SRI). Turismo Aumento della competitività e dell'attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni. Regioni periferiche Incoraggiare il riposizionamento delle regioni periferiche. pag. 4
Politica dell innovazione Obiettivo Aumento della capacità d innovazione e della competitività delle PMI, tramite il consolidamento del «sistema regionale dell innovazione» (SRI). Politica economica regionale nlinn e altre misure puntuali Azioni mirate e sensibilizzazione Programma d attuazione 2016-2019 della PER (1) Consolidamento del sistema regionale dell innovazione (SRI); (2) Formazione della manodopera; (3) Centri di competenza e reti interaziendali; (4) Sviluppo specializzazioni intelligenti; (5) Tecnopolo Ticino e poli di sviluppo economico. Ruolo di coordinamento assunto da Fondazione AGIRE Nuova Legge per l innovazione economica (nlinn) Credito quadro 20 milioni di franchi, contributo per l innovazione (art. 7), sostegno a investimenti materiali (art. 8), internazionalizzazione (art. 9)accesso al credito tramite fideiussione CFSud (art. 10), agevolazioni fiscali (art. 11). Legge per il rilancio dell occupazione (L-rilocc) Contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise (S-GE) Ticino for Finance / Copernico Progetto Swiss innovation park Responsabilità sociale delle imprese «Sistema regionale dell innovazione (SRI)» pag. 5
Sistema regionale dell innovazione: www.ti.ch/sri pag. 6
Altre misure a sostegno delle PMI Formazione della manodopera: sviluppo di iniziative e offerte formative a livello executive e campagne di sensibilizzazione su temi rilevanti per la competitività delle imprese. Centri di competenza e reti interaziendali: progetti di messa in comune di pratiche, tecnologie e conoscenze a beneficio di più imprese o di interi settori economici (cluster). Sviluppo specializzazioni intelligenti: studi, approfondimenti e altre misure per lo sviluppo di settori emergenti. Tecnopolo Ticino e poli di sviluppo economico: infrastrutture legate all ospitalità logistica di imprese innovative e start-up. pag. 7
Legge per l innovazione economica Documenti di riferimento e procedure pag. 8
Documenti di riferimento LInn Legge per l innovazione economica del 14 dicembre 2015. Regolamento sulla legge per l innovazione economica del 19 febbraio 2016. Decreto esecutivo del 19 febbraio 2016 concernente i criteri salariali Decreto esecutivo del 19 febbraio 2016 concernente i criteri d occupazione residente. Direttive per le singole misure. www.ti.ch/innovazione e www.ti.ch/sri pag. 9
Procedure: art. 7 RLInn Processo di selezione a tre fasi, che comporta: La verifica preliminare del rispetto dei criteri d accesso determinati nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato (entrata in materia). La valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto (determinazione della % di aiuto). L analisi delle ricadute a livello territoriale (ponderazione della % d aiuto). Per alcune misure è prevista una procedura a due fasi, che comprende: La verifica preliminare del rispetto dei criteri d accesso determinati nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato; La verifica della conformità della richiesta. pag. 10
Criteri salariali Almeno il 60% dei dipendenti deve percepire un salario mensile lordo superiore a fr. 4'000.- per 12 mensilità. I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui sopra qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d uso. Il beneficiario del sostegno garantisce il rispetto continuativo della soglia e della percentuale di cui al cpv. 1 per 10 anni. pag. 11
Criteri d occupazione residente Almeno il 60% dei dipendenti deve essere residente in Svizzera. Per le aziende industriali ai sensi dell art. 5 cpv. 2 della legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964, la percentuale minima di lavoratori residente deve essere almeno pari al 30%. Al momento della richiesta è considerato residente il dipendente che dimostra di aver risieduto in Svizzera per una durata di almeno 3 anni complessivi. Il beneficiario del sostegno garantisce il rispetto continuativo del criterio di cui al punto 1 per 10 anni. pag. 12
Legge per l innovazione economica Misure a supporto delle aziende pag. 13
Le 7 misure principali LInn Programmi di ricerca applicata CTI (art. 7 cpv. 1 lett.c).* Investimenti di natura immateriale (art.7). Investimenti di natura materiale (art. 8). Accesso al credito (art. 10). Agevolazioni fiscali (art. 11). Partecipazione a fiere specialistiche (art. 9)*. Progetti di internazionalizzazione (art. 9)*. *Procedura agevolata pag. 14
Art. 7, cpv. 1 lett.c): programmi CTI Contributo a fondo perso forfettario per la preparazione della documentazione del progetto: Valore totale del progetto di ricerca Contributo forfettario CHF 100'000-200'000 CHF 1'000 CHF 200'000 300'000 CHF 2'000 CHF 300'000 400'000 CHF 3'000 CHF 400'000 500'000 CHF 4'000 oltre CHF 500'000 CHF 5'000 Per la partecipazione a programmi EU: CHF 8 000.--. Contributo del 20% del valore delle prestazioni interne aziendali (salari) per lo svolgimento del progetto. Inoltro della richiesta entro 30 giorni dalla decisione della CTI. pag. 15
Art. 7: investimenti immateriali Incentivi per lo sviluppo di progetti innovativi: Acquisto da istituti o da enti terzi di servizi di consulenza legati all innovazione. Costi interni (ore di lavoro di dipendenti) per attività di R&S, prototipazione e industrializzazione di nuovi prodotti. Costi di formazione e/o riqualifica del personale, esclusivamente se legati ad un progetto riconosciuto come innovativo. La Fondazione AGIRE accompagna i promotori nell allestimento del «pacchetto» ideale, attivando i partner più idonei sul territorio. Possono essere incentivati con contributi a fondo perso pari al massimo il 30% dei costi complessivi, rispettivamente 1 milione di franchi. Investimento minimo: CHF 100 000.--. La richiesta di sostegno va presentata prima dell avvio del progetto. I costi interni di ricerca e sviluppo sostenuti fino a un massimo di 1 anno prima dell inoltro della richiesta possono essere considerati computabili. pag. 16
Art. 8: investimenti materiali Incentivi per investimenti volti a: Realizzare nuovi prodotti. Introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo. Indirizzare l attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale. Possono essere incentivati con contributi a fondo perso fissati, di regola, dal 15% al 30% dei costi computabili, per un massimo pari a 1 milione di franchi. Sono esclusi investimenti volti unicamente ad aumentare la capacità produttiva o che rappresentano una sostituzione di macchinari di produzione e attrezzature di laboratorio già presenti in azienda, così come l acquisto di terreni e immobili o la loro ristrutturazione/adeguamento. Investimento minimo: CHF 400 000. (nuove aziende: CHF 5 000 000.--). La richiesta di sostegno va presentata prima di aver deliberato gli investimenti. I costi sostenuti precedentemente non sono computabili. pag. 17
Art. 10: accesso al credito Le fideiussioni concesse da CFSud non sostengono solo gli investimenti, ma possono aiutare anche le aziende sane ma con temporanee difficoltà di liquidità come pure quelle che si trovano in fase di trasmissione aziendale. Per progetti che hanno ricevuto la fideiussione massima fissata dalla Confederazione (CHF 500'000.--), il Cantone può rilasciare una fideiussione aggiuntiva pari a massimo CHF 250 000.--. La richiesta di sostegno va presentata contestualmente alla richiesta di fideiussione inoltrata alla CF Sud. La misura non è cumulabile con altri aiuti previsti agli art. 7, 8 e 11. pag. 18
Art. 11: agevolazioni fiscali Beneficiari: nuove aziende del settore secondario e del terziario avanzato iscritte da meno di un anno nel registro dei contribuenti del Cantone e mai presenti, in altra forma, sul territorio cantonale, o aziende esistenti che operano un cambiamento essenziale dell attività, in particolare nella composizione della cifra d affari, nei costi di gestione e nelle qualifiche del personale. Il limite massimo d importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del periodo esentato (di regola 5 anni). Investimento minimo: CHF 1 000 000.--. L azienda è tenuta a restituire il totale dell importo esentato qualora dovesse abbandonare il territorio cantonale entro 5 anni dal termine dell agevolazione. Nella concessione dell agevolazione fiscale sono considerati gli effetti sulla perequazione finanziaria intercantonale. pag. 19
Art. 9: partecipazione a fiere Contributo del 50% dei seguenti costi computabili: Tassa di partecipazione alla fiera. Affitto dell area espositiva. Spese per la realizzazione o l affitto dello stand Non sono computabili le prestazioni proprie, le spese di pernottamento, vitto, viaggio, propaganda, Costi computabili minimi: CHF 4'000.-. Ogni richiedente può beneficiare di un contributo complessivo massimo di 20'000.- per anno civile indipendentemente dal numero di richieste. La richiesta di sostegno va presentata entro la data dell evento. pag. 20
Art. 9: internazionalizzazione Contributo del 50% sui costi delle seguenti prestazioni svolte da Switzerland Global Enterprise (SGE): Analisi di mercato. Ricerca di partner di vendita. Organizzazione di missioni esplorative. Analisi della regolamentazione e della legislazione del mercato. Ogni richiedente può beneficiare di un contributo complessivo massimo di 10'000.- per anno civile indipendentemente dal numero di richieste. La richiesta di sostegno va presentata entro 30 giorni dall accettazione dell offerta di SGE. pag. 21
www.ti.ch/innovazione www.ti.ch/sri Domande? pag. 22