CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI



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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Al Signor Presidente EPPI Ai Signori Consiglieri Nazionali LORO SEDI Roma, 11 settembre 2007 Ns. Prot. 6697/BC/fp Oggetto: Competenza del Perito Ind. Edile alla progettazione di opere in zona sottoposta a tutela paesaggistica. Ho il piacere di inoltrarvi il parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali su quanto in oggetto, che dissipa i dubbi sollevati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria circa la possibilità di ritenere valida la firma di un Perito Edile apposta sul progetto di cui trattasi e sulla relazione paesaggistica ad esso allegata. Vi invio, inoltre, la nostra prot. n. 5103 del 12 giugno scorso indirizzata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per documentarvi sulle argomentazioni che il medesimo Ministero ha ritenuto esaustive. Con i più cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Berardino Cantalini) Allegati: n. 4 fogli.

On. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Alla c.a. del Direttore Generale Arch. Roberto Cecchi Via San Michele, 22 00153 ROMA RACCOMANDATA A.R. Anticipata al fax 06.58.43.44.04 e, p.c. Al Signor Presidente Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Corso Ricci, 87R 17100 SAVONA Roma, 12 giugno 2007 Ns. Prot. 5103/BC/fp Oggetto: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ed integr. Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, Parte III Beni culturali e Paesaggistici. Comune di Spotorno (SV) - Conferenza dei Servizi deliberante del 18.05.2007 relativa a: Domanda di Autorizzazione Unica per l ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, mediante la realizzazione di nuovi corpi camere e servizi. Posizione SUAP 354. Affidamento della progettazione ad un Perito Industriale Edile Competenza. Con nota prot. n. 6837 del 23 maggio 2007, la Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ha richiesto un illuminato parere a codesto On. Ministero circa la competenza del Perito Industriale Edile alla progettazione delle opere di ampliamento di un albergo, localizzato in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell art. 142, comma 1, lett. g) del codice in oggetto. L intervento di ristrutturazione prevede l ampliamento dell albergo esistente mediante la realizzazione di due fabbricati di due piani fuori terra, più uno interrato, con la previsione di un ascensore inclinato all aperto. Orbene, riportandosi al parere già allegato, da intendersi integralmente trascritto, in questa sede sia consentito estendere alcune digressioni di carattere normativo. Innanzitutto, preme evidenziare che il D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. raccoglie in un testo organico le norme poste a tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali dello Stato. Al fine di assicurare siffatta tutela, le regioni, il Ministero ed il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, possono stipulare intese per l elaborazione congiunta dei piani paesaggistici (art. 143, comma 3, D.Lgs. 42/2004). A tal fine, il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione 1

stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h) (art. 143, comma 1, D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr.). Quindi, l attività autorizzatoria degli interventi edilizi di trasformazione del territorio è consentita sulla base di prescrizioni contenute in un documento, denominato piano paesaggistico, redatto dalla Regione ovvero di concerto con il Ministero, che prescinde e resta del tutto estranea dall attività valutativa del titolo abilitativo edilizio. Infatti, l intervento edilizio potrà essere autorizzato oppure vietato sulla base delle prescrizioni contenute nel piano paesaggistico, senza che il titolo abilitativo edilizio reso e la valutazione di merito sottostante l assenso siano in qualche maniera inficiati. Non si tratta, nel caso di specie, di un bene immobile sottoposto a vincolo storico-artistico, per il quale ben sarebbero valse le perplessità circa la competenza professionale all intervento progettuale. Invero, le finalità di tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004, sono differenti rispetto a quelle che sorreggono l attività abilitativa edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stante l autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici (ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 33966). Infatti, la realizzazione di interventi ed opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti: il permesso di costruire disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed il nulla osta dell'ente parco, di cui alla L. 6 dicembre 1991 n. 394, stante l'autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici. (Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 33966). A tal fine, la circostanza che il rilascio di questi due ultimi provvedimenti sia attribuito, con legge regionale, ad un unico organo, non fa perdere agli stessi la loro autonomia, con la conseguente necessità di una duplice valutazione in merito (Cass. Pen., Sez. III, 09 ottobre 2003, n. 47706). Pertanto, l attività edilizia, assentita ai sensi del DPR 380/2001 è sottoposta ad una valutazione, ulteriore e successiva, di adeguatezza ai criteri dettati dal piano paesaggistico per le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr., senza che tale giudizio possa in alcun modo inferire sullo stesso titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire). Tale intromissione pregiudicherebbe l autonomia dell ente locale, in relazione all attività di merito svolta, che resta comunque di pertinenza di un diverso livello di governo. Infatti, l attività di valutazione ministeriale ovvero l autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs. 42/2004, che trova il proprio substrato costituzionale nell art. 117, comma 2, lett. s) costituisce il presupposto che legittima la trasformazione urbanistico-edilizia della zona protetta nei cui confronti sussiste il potere ministeriale di annullamento che è strumento affidato dall ordinamento allo Stato, come estrema difesa dei beni culturali, valore costituzionalmente primario (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 528). La valutazione discrezionale deve avere come primario parametro di riferimento il vincolo, le relative caratteristiche e finalità: solo all esito della positiva valutazione generale di compatibilità con il vincolo è possibile ipotizzare la indicazione di eventuali condizioni tali da adeguare l opera alle caratteristiche del vincolo stesso (TAR Liguria, Genova, Sez. I 15 gennaio 2007, n. 24) In ragione di tali considerazioni, la valutazione di conformità svolta dall Amministrazione in ragione dei criteri di cui al D.Lgs. 42/2004, non rileva né interferisce sotto alcun aspetto ai fini della configurazione della competenza professionale del Perito Industriale Edile. Resta, in ogni caso, inteso che l intervento di ristrutturazione de qua, il quale prevede l ampliamento dell albergo esistente mediante la realizzazione di due fabbricati di due piani fuori terra, più uno interrato, 2

con la previsione di un ascensore inclinato all aperto, rientra nelle competenze professionali del Perito Industriale Edile, in quanto la sua realizzazione non presuppone la soluzione di particolari difficoltà tecniche (Corte Cost. 27 aprile 1993, n. 199) né presenta particolari caratteristiche strutturali, le quali richiedano speciali cognizioni scientifiche o tecniche o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. Invero, anche con riguardo a quegli elementi (costo, cubatura, numero dei piani) che siano idonei ad evidenziare le caratteristiche costruttive dell edificio (ancorché valutazione economico - quantitativa dell opera), può ritenersi insufficiente il livello professionale necessario alla progettazione posseduto dal Perito Industriale Edile. Infatti, il concetto di modestia, che costituisce il limite alle competenze del professionista in parola, va valutata sotto il profilo tecnico qualitativo, ossia con riguardo alle modalità costruttive, alla struttura dell edificio, alle difficoltà tecniche che la realizzazione dell opera comporta, nonché della capacità professionale richiesta per superare tali difficoltà. Il criterio discretivo cennato si àncora alle reali ed effettive modalità costruttive in ordine alla struttura concreta dell edificio e, pertanto, offre migliori e più sicuri elementi per la specificazione esatta della modestia dell opera (Cass., 8 giugno 1979, n. 3262; Cass., 9 settembre 1974, n. 2952; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 1973, n. 615; Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 1973; Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 1974, n. 293; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 1976, n. 725). Il Consiglio di Stato, con decisione del 13 gennaio 1999 n. 25, individua la soglia discriminatoria in 5.000 mc., quale limite pratico che non ha carattere assoluto ma che si combina con la valutazione dei predetti elementi qualitativi dell opera. Trattandosi di tecnici diplomati, si sottolinea che Al fine di stabilire la competenza professionale dei geometri (e quindi anche dei periti industriali edili) nel campo delle costruzioni civili, non possono essere fissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo (Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7821; T.A.R. Campania, Salerno, 16 settembre 2003, n. 887 Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208; Cons. Stato, Sez, V, 31 gennaio 2001 n. 348). Per tutto quanto ciò premesso ed in ragione di quanto esteso nell allegato parere (ns. prot. 528/BC/fp del 17 gennaio 2007) trasmessovi dalla Soprintendenza di Genova, unitamente alla richiesta di parere, si invita la S.V. Ill.ma a fugare ogni perplessità circa la competenza del Perito Industriale Edile alla progettazione delle opere in oggetto e, per l effetto, fornire i chiarimenti necessari sulla legittimità dell attività professionale realizzata. Distinti saluti. IL PRESIDENTE (Berardino Cantalini) 3