Bozza REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE. Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale

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Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale SULL ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. OGGETTO E SCOPO DEL 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall articolo 42.2 dello Statuto dell Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche C.R.I. o Associazione), costituisce un insieme organico di regole preordinate alla retta amministrazione economicofinanziaria della Croce Rossa Italiana, a tutti i suoi livelli, al fine di una corretta rilevazione dei fatti gestionali che comportano entrate (ricavi e proventi) e uscite (costi ed oneri) per il bilancio, della misurazione dei risultati finanziari ed economici della gestione e della conservazione e corretta gestione del patrimonio. 1.2 A tal fine, la disciplina regolamentare stabilisce le modalità in ordine alle attività di programmazione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, che consentano l analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale. 1.3 La C.R.I. adotta un sistema di contabilità generale, patrimoniale ed economica. Tutti i Comitati, ad ogni livello territoriale, devono provvedere alla redazione dei documenti contabili coerentemente con quanto previsto dal presente Regolamento. 2. NORMATIVA APPLICABILE 2.1 Le fonti normative di carattere generale o speciale, utilizzate per la gestione dell attività contabile e per la redazione dei bilanci, considerata la particolarità dell Associazione, sono le seguenti: a. Leggi, decreti e circolari: i. Legge di contabilità e finanza pubblica (limitatamente all Associazione della Croce Rossa Italiana, stante il suo inserimento nell elenco ISTAT, pubblicato in G.U. n. 229 del 30 settembre 2016); ii. Legge 31 dicembre 2009, n. 196; iii. Decreto legislativo 91/2011 Titolo IV, attuativo dell armonizzazione dei sistemi contabili, come previsto dalla Legge 196/2009; iv. Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013; v. Circolari della Ragioneria Generale dello Stato; b. Disposizioni del Codice Civile: i. Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, Delle Scritture Contabili ; ii. Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, Del Bilancio ; c. Dottrina e prassi: i. standard contabili nazionali; ii. principi contabili internazionali international accounting standard; iii. disposizioni speciali dalla legislazione tributaria; iv. principi di riferimento del settore. 3. ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO 3.1 L esercizio economico e finanziario inizia l 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II IL SISTEMA DEI BILANCI 4. I PRINCIPI DEI BILANCI 4.1 I bilanci della C.R.I., a tutti i livelli, si conformano ai principi generali della veridicità, integrità, unità, universalità e dell equilibrio finanziario, economico e patrimoniale. 4.2 Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio. 4.3 In coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si svolge nei limiti degli stanziamenti economici di previsione. 4.4 I principi esposti di seguito, in mancanza di ulteriori previsioni normative, possono essere considerati un riferimento tecnico-contabile integrativo, utile per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della posizione patrimoniale-finanziaria e dell andamento gestionale, coerentemente con le previsioni statutarie in tema di approvazione del rendiconto di esercizio, allineate alle più evolute best practice esistenti a livello nazionale e internazionale allo scopo di attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di governo. 5. I DOCUMENTI DI SINTESI DEL COMITATO NAZIONALE 5.1 I documenti di sintesi a livello nazionale, derivanti dalla gestione contabile e finanziaria, sono i seguenti: a. bilancio preventivo; b. bilancio di esercizio; c. rendiconto aggregato. 5.2 Il bilancio preventivo è un budget economico annuale ripartito in due sezioni: a. la prima parte riporta il budget inerente l utilizzo del finanziamento pubblico, redatto, ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013; b. la seconda parte riporta il budget inerente i finanziamenti di natura privata, vale a dire quelli ricevuti a criteri di mercato. La sua struttura deve essere compatibile con lo schema del bilancio di esercizio al fine di assicurare la necessaria comparabilità dei dati. 5.3 Il bilancio preventivo espone i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti relativi all anno successivo rispetto all anno di adozione. Lo corredano: a. il budget economico pluriennale; b. a nota illustrativa delle voci riportate nel documento ed i criteri della sua elaborazione; c. il prospetto concernente le previsioni di spesa complessiva del finanziamento pubblico, definito secondo il formato di cui all allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013; d. la relazione del Revisore dei Conti o Società di revisione, non vincolante, in conformità alle previsioni statutarie; e. la relazione che esplicita il programma annuale di attività, di cui all articolo 32.3 dello Statuto;

f. il piano annuale degli investimenti che definisce e descrive le iniziative di ampliamento patrimoniale, ne quantifica gli oneri e ne individua le relative fonti di finanziamento a copertura. 5.4 L iter di approvazione del bilancio preventivo è il seguente: a. il Segretario Generale provvede alla sua stesura e lo trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale per la discussione; b. successivamente alla discussione, il bilancio preventivo viene inviato al Revisore o società di revisione per la predisposizione delle relative relazioni; c. acquisite le relazioni, il bilancio preventivo è trasmesso all Assemblea Nazionale per l approvazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. 5.5 Il bilancio d esercizio rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria ed espone il risultato economico alla chiusura dell esercizio a cui si riferisce. 5.6 Il bilancio di esercizio: a. è suddiviso in due sezioni, una relativa al finanziamento pubblico e l altra concernente il finanziamento acquisito con criteri di mercato; b. presenta una struttura compatibile con il bilancio preventivo, al fine di assicurare la necessaria comparabilità dei dati; c. si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Specificamente: i. lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale dell Associazione con esposizione delle attività, delle passività, del patrimonio netto; ii. il conto economico espone in forma scalare ricavi e proventi, costi ed oneri dell esercizio ed evidenzia il risultato dell esercizio; iii. la nota integrativa integra lo stato patrimoniale ed il conto economico, al fine di fornire un adeguata informativa. 5.7 Corredano il bilancio d esercizio: a. il rendiconto finanziario, relativo al finanziamento pubblico, predisposto conformemente ai principi contabili nazionali formulati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC n. 10); b. il conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, relativo al finanziamento pubblico, redatto secondo il formato di cui all allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013; c. la relazione del Revisore o società di revisione, in conformità alle previsioni statutarie; d. la relazione sulla gestione redatta secondo di principi previsti dall articolo 2428 del Codice Civile; e. la relazione di missione, redatta con l obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito all andamento gestionale conformemente alle più evolute best practice esistenti a livello nazionale e internazionale, al fine anche di attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di governo. Vengono ivi altresì fornite le informazioni sui rischi a cui l Associazione è esposta.

5.8 Il bilancio d esercizio, in conformità all articolo 36.2 dello Statuto, è redatto dal Segretario Generale ed approvato dall Assemblea Nazionale entro il 30 aprile dell anno successivo. 5.9 Il rendiconto aggregato, tenuto conto del Principio Fondamentale di Unità di cui all articolo 1.3 dello Statuto, rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria della Croce Rossa Italiana comprensiva di tutti i livelli territoriali ed espone il risultato economico alla chiusura dell esercizio a cui si riferisce. 5.10 Il rendiconto aggregato è predisposto dal Segretario Generale, sulla base dei rendiconti consolidati regionali trasmessi, e sottoposto all Assemblea Nazionale, che ne prende atto entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento. 6. I DOCUMENTI DI SINTESI DEI COMITATI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 6.1 I documenti di sintesi a livello regionale, derivanti dalla gestione contabile e finanziaria, sono i seguenti: a. budget preventivo; b. rendiconto aggregato regionale. 6.2 Il budget preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Segretario Regionale, e presentato al Segretario Generale entro il 31 ottobre dell anno precedente a quello al quale si riferisce. Il Segretario Generale ne tiene conto per la predisposizione del bilancio preventivo. A seguito dell approvazione del bilancio preventivo da parte dell Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo Regionale lo presenta all Assemblea Regionale, eventualmente riformulato, per l approvazione. 6.3 Il rendiconto aggregato regionale è predisposto dal Segretario Regionale, sulla base dei bilanci d esercizio approvati e trasmessi dai Comitati C.R.I. costituiti in regione, e sottoposto all Assemblea Regionale per la presa d atto entro il 31 luglio dell anno successivo a quello di riferimento. 6.4 I Comitati Regionali, con riguardo ai bilanci d esercizio trasmessi dai Comitati C.R.I. costituiti in regione, sono tenuti a verificare: a. il rispetto del mantenimento dell equilibrio economico-finanziario; b. il rispetto della normativa in materia contabile delle APS e delle Onlus (qualora il Comitato C.R.I. abbia avuto il riconoscimento di Onlus parziale); c. l utilizzo del Piano dei Conti predisposto a livello nazionale; d. l individuazione delle aliquote previste dall art. 42.2 dello Statuto e riportate al punto 7.3 del presente Regolamento. 6.5 I Comitati Regionali che, oltre a svolgere le funzioni di indirizzo, controllo, coordinamento e rappresentanza regionale, reperiscono autonomamente le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, predispongono, oltre ai documenti di cui al punto 6.1, anche i seguenti documenti di sintesi: a. bilancio preventivo; b. bilancio di esercizio; 6.6 Il bilancio preventivo:

a. espone i dati economici previsionali della gestione e degli investimenti relativi all anno successivo rispetto all anno di adozione; b. è predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Segretario Regionale, e presentato, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti o Società di revisione, non vincolante, all Assemblea Regionale; c. è approvato dall Assemblea Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. 6.7 Il bilancio di esercizio: a. rappresenta la consistenza patrimoniale e finanziaria ed espone il risultato economico alla chiusura dell esercizio a cui si riferisce; b. è predisposto, utilizzando lo stesso Piano dei Conti previsto a livello nazionale, dal Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Segretario Regionale e presentato, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti o Società di revisione all Assemblea Regionale; c. è approvato dall Assemblea Regionale entro il 30 giugno di ogni anno. 6.8 Il rendiconto aggregato regionale è predisposto secondo le modalità previste al precedente punto 6.3 e, verificatesi le condizioni di cui all articolo 6.5, tiene conto anche del Bilancio di esercizio del Comitato Regionale. 7. I DOCUMENTI DI SINTESI DEI COMITATI C.R.I. 7.1 Tutti i Comitati C.R.I., entro il 10 Luglio di ogni anno, trasmettono al Comitato Regionale i seguenti documenti di sintesi: a. bilancio preventivo economico nella versione approvata entro il 31 dicembre dell anno precedente; b. bilancio d esercizio approvato entro il 30 giugno, riferito all anno precedente. 7.2 I bilanci di cui al punto precedente sono redatti nel rispetto del piano dei conti, eventualmente nella forma semplificata, definito a livello nazionale, e devono essere in sintonia con le linee guida nazionali approvate con provvedimento del Segretario Generale. 7.3 In applicazione dell articolo 42.2 dello Statuto, ogni Comitato C.R.I. deve destinare: a. un aliquota alle operazioni di emergenza; b. un aliquota alle cooperazione internazionale; c. un aliquota alla formazione dei propri Soci; d. un eventuale aliquota al sovvenzionamento del Comitato Regionale a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati C.R.I.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 8. ENTRATA IN VIGORE E RINVIO 8.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione dell Assemblea Nazionale. 8.2 Per quanto eventualmente non previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS, ove ed in quanto applicabile. 9. NORMA TRANSITORIA 9.1 La norma di cui all articolo 3 del presente Regolamento non si applica all esercizio economico e finanziario della costituzione dell Associazione.

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE N. Data della delibera dell Assemblea Nazionale 0. 2017 Approvazione 1 ============= Prima revisione 2 ============= Seconda revisione 3 ============= Terza revisione 4 ============= Quarta revisione 5 ============= Quinta revisione