Stazione FFS Lugano PR-StazLu2. Città di Lugano

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Città di Lugano Stazione FFS Lugano PR-StazLu2 Città di Lugano Variante di Piano regolatore comunale Comparto della Stazione FFS Norme di attuazione del PR Incarto per l esame preliminare 22 ottobre 2015 Pianificatore incaricato Felix Günther Architetto Pianificatore Via delle Scuole 22 6900 Lugano

INDICE Capitolo I : Norme introduttive... 2 Art. 1. Base legale... 2 Art. 2. Campo d applicazione... 2 Art. 3. Obiettivi della variante di PR... 3 Art. 4. Componenti... 3 Capitolo II : Piano delle Zone... 4 Art. 5. Le zone... 4 Art. 6. Piano di quartiere... 4 Art. 7. La zona della stazione e dei binari FFS... 5 Art. 8. Area della stazione FFS... 6 Art. 9. Area edificabile Sud... 6 Art. 10. Area di servizio relazionata alla stazione FFS... 8 Art. 11. Zona dei binari FFS... 8 Art. 12. Zona del nodo intermodale e zona edificabile di via Lucerna... 8 Art. 13. Zone edificabili circostanti... 9 Art. 14. Le zone AP-EP... 11 Art. 15. La superficie stradale... 11 Capitolo III: Piano delle aree e degli elementi... 12 Art. 16. Aree edificabili particolari, linee di allineamento e di arretramento... 12 Art. 17. Il portico obbligatorio... 12 Art. 18. Gli elementi da tutelare (Beni culturali)... 13 Capitolo IV : Piano del traffico... 14 Art. 19. Il piano del traffico... 14 Art. 20. L alberatura su via Basilea... 14 Capitolo V : Norme varie... 15 Art. 21. Entrata in vigore... 15

PIANO REGOLATORE DELLA CITTÀ DI LUGANO N O R M E D I A T T U A Z I O N E D E L C O M P A R T O D E L L A S T A Z I O N E FFS (StazLu2) L U G A N O Il Consiglio Comunale di Lugano, vista la Legge di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio, d e c r e t a CAPITOLO I : NORME INTRODUTTIVE Art. 1. Base legale Il piano regolatore del Comparto della Stazione FFS (PR-StazLu2) si fonda sugli articoli della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst). Art. 2. Campo d applicazione 1 Le presenti norme si applicano al comprensorio del Comparto della Stazione FFS (PR- StazLu2) e più precisamente alle zone indicate sugli allegati grafici (planimetrie 1:2000). 2 Le disposizioni del piano regolatore sono applicabili in quanto non diversamente stabilito dalle presenti norme. Città di Lugano Pagina 2 di 16

Art. 3. Obiettivi della variante di PR Gli scopi della variante di PR sono di: - consolidare pianificatoriamente le aree edificabili, le destinazioni e i vincoli scaturiti dal Masterplan Città Alta, coordinandoli con il PR-TriMa; - garantire la realizzazione del nuovo assetto viario determinato da StaLu1 del comparto della stazione FFS; - ridefinire urbanisticamente le aree edificabili e di svago circostanti; - definire le possibilità edificatorie dei sedimi di proprietà delle FFS non utilizzati per l esercizio ferroviario; - salvaguardare gli edifici storici della stazione FFS (edificio viaggiatori ed edificio della dogana); - tutelare i beni culturali di interesse locale, presenti nel comparto della variante e non ancora protetti. Art. 4. Componenti Sono parti integranti delle varianti di Piano regolatore: a) il Piano delle zone, in scala 1:2 000; b) il Piano delle aree e degli elementi, in scala 1:2'000; c) il Piano del traffico, in scala 1:2 000 c) il Rapporto di pianificazione; d) le presenti norme. Città di Lugano Pagina 3 di 16

CAPITOLO II : PIANO DELLE ZONE Art. 5. Le zone Il Piano prevede le seguenti zone e superfici: - zona della stazione e dei binari FFS; - zona del nodo intermodale; - zona edificabile di via Lucerna; - zone edificabili circostanti; - zona AP-EP; - superficie stradale. Art. 6. Piano di quartiere 1 Nel comparto della stazione FFS (PR-StazLu2) sono previsti due Piani di quartiere: il PQ concernente la zona della stazione FFS (presenza di numerosi impianti e strutture di interesse pubblico); il PQ unitario della zona del nodo intermodale e della zona edificabile di via Lucerna. 2 Il PQ dovrà segnatamente: considerare attentamente le caratteristiche architettoniche, urbanistiche ed ambientali della nuova edificazione in rapporto ai comparti circostanti, in particolare l integrazione degli spazi non edificati di contorno (comparti di servizio e di accesso); proporre adeguate soluzioni per gli accessi veicolari, per i tracciati dei percorsi pedonali e per gli impianti e le strutture di interesse pubblico. 3 Allo scopo di favorire una soluzione urbanisticamente valida, è prevista la possibilità di realizzare una diversa edificazione sul complesso del fondo N. 894 RFD e comprendere l'area edificabile Sud. L edificazione dovrà avvenire sulla base di un Piano di quartiere generale allestito dai proprietari. Il PQ deve tendere a un insieme unitario, ben composto formalmente, planimetricamente e volumetricamente e inserito correttamente dal profilo urbanistico e ambientale. Città di Lugano Pagina 4 di 16

4 Il PQ segue la procedura della domanda di costruzione. Sono in particolare applicabili le disposizioni degli art. 54-55 Lst. Sono inoltre richiamate le Linee guida sui Piani di quartiere edite dal Dipartimento del territorio - Sezione dello sviluppo territoriale, in particolare "Criteri di valutazione nell'ambito della procedura edilizia" (novembre 2009) e "Criteri di valutazione paesaggistica nell'ambito della procedura edilizia" (ottobre 2013). Art. 7. La zona della stazione e dei binari FFS 1 La zona della stazione e dei binari FFS è suddivisa nelle seguenti sottozone ed aree: Zona della stazione FFS - area della stazione FFS; - area edificabile Sud; - area di servizio relazionata alla stazione FFS; Zona dei binari FFS. 2 Sulla zona della stazione FFS è istituito un Piano di quartiere ai sensi degli art. 54-55 Lst. 3 Il Piano di quartiere, che deve comprendere l'area della stazione FFS, l'area edificabile Sud e l'area di servizio correlata alla stazione FFS, deve in particolare specificare e/o dimostrare di non compromettere i diversi interventi previsti: edificazione in superficie, le autorimesse sotterranee e i relativi accessi; i collegamenti pedonali da e per la stazione, i collegamenti pedonali da e per la città, la viabilità del comprensorio. Città di Lugano Pagina 5 di 16

Art. 8. Area della stazione FFS 1 Nell area della stazione FFS valgono le seguenti disposizioni: a) L edificio principale della stazione FFS (edificio viaggiatori) e l'edificio della dogana devono essere salvaguardati nelle forme, volumi e facciate. b) È ammessa l edificazione di nuove strutture al servizio dell attività negli spazi ai lati degli edifici esistenti. c) È ammessa la realizzazione di una pensilina sul marciapiede del binario 1. d) L altezza massima per le nuove strutture è di 4,50 metri, misurati alla gronda. 2 Il sottosuolo della fascia lungo il binario 1 può essere utilizzato per la realizzazione dell'autorimessa sotterranea, segnatamente per la rampe di accesso. Gli interventi e le strutture non devono compromettere la funzionalità del marciapiede ferroviario: 3 L'edificazione dell'area è subordinata all'allestimento di un Piano di quartiere unitario. Art. 9. Area edificabile Sud 1 Nell area edificazione Sud valgono le seguenti disposizioni: Destinazione a) È ammessa la realizzazione di edifici a scopo residenziale, alberghiero, di servizio e commerciale. Non sono ammesse attività lavorative di carattere molesto. b) La residenza primaria dovrà costituire almeno il 30% della SUL complessiva. Parametri edificatori c) Superficie utile lorda max. 13'000 mq d) Dimensioni longitudinali massime Lunghezza: 180 metri Larghezza: 18 metri e) Altezze Settore D1 H max. = 22,70 metri Settore D2 H obbligatoria = 12,50 metri (misurati alla gronda o al parapetto) Città di Lugano Pagina 6 di 16

Disposizioni edificatorie f) Le facciate Est e Sud devono essere allineate sulle linee di costruzione. Sono ammesse interruzioni dell edificazione oppure rientranze. Le parti allineate devono però costituire almeno il 70% della lunghezza massima concessa. Non sono ammessi corpi o elementi sporgenti oltre le linee di costruzione. e) Gli edifici devono prevedere un portico su tutta la lunghezza ammissibile (dimensioni min.: 4,50 x 4,50 metri) aperto al pubblico transito (servitù di passo pubblico pedonale a favore del Comune). Sono inoltre richiamate le disposizioni dell art. 40 NAPR del PR del Comune di Lugano - Sezione Lugano. f) Devono essere previsti almeno due attraversamenti pedonali aperti al pubblico transito per area di edificazione. La distanza tra i due attraversamenti non deve superare gli 80 metri. 2 Valgono inoltre le seguenti condizioni particolari: a) L'edificazione dell area Sud (area edificabile particolare D) deve tener conto del collegamento pedonale aereo (servitù di passo pubblico a favore del Comune) con il quartiere di Casserina (intervento a cura e a carico delle FFS) e del futuro sottopasso pedonale verso la stazione FLP e il centro città. b) La dimensione dell autorimessa sotterranea viene calcolata secondo il Regolamento cantonale dei posteggi privati Rcpp (art. 51-62 RLst). Non sono ammesse funzioni P+R. c) Nel caso la realizzazione dell immobile dovesse avvenire prima della messa in funzione del nuovo sistema viario, il portico al piano terra dovrà: o prevedere un marciapiede della larghezza di 1,50 metri che si estende su tutta la lunghezza e posto sul lato interno del portico; o garantire la geometria della rotonda esistente che parzialmente invade il portico (ubicazione dei pilastri di sostegno); o permettere l arresto dei mezzi di trasporto pubblico (baia della fermata esterna al campo stradale); o prevedere la corsia di preselezione per raggiungere le rampe di accesso all autorimessa sotterranea. 3 L'edificazione dell'area è subordinata all'allestimento di un Piano di quartiere unitario. Città di Lugano Pagina 7 di 16

Art. 10. Area di servizio relazionata alla stazione FFS 1 Nell'area di servizio deve essere garantito l accesso alla stazione FFS e il transito veicolare (mezzi di servizio e trasporto pubblico) e pedonale. 2 La sistemazione dell area deve avvenire sulla base di un Piano di quartiere unitario che tenga conto: o per il piazzale antistante l edificio della stazione FFS: del carattere pedonale dell area e del suo utilizzo quale belvedere; o per la fascia antistante l'area edificabile Sud: della possibilità di parcheggi di breve durata per gli utenti del trasporto pubblico (K+R) e dei commerci insediati nell area. Nel caso che l edificazione dell area avvenga prima della messa in funzione del nuovo sistema viario dovranno essere rispettate le condizioni particolari indicate nell'art. 8. Art. 11. Zona dei binari FFS Nella zona dei binari FFS sono ammessi solo gli interventi destinati alla realizzazione di infrastrutture necessarie per l esercizio ferroviario e costruzioni di servizio. Art. 12. Zona del nodo intermodale e zona edificabile di via Lucerna 1 Le due zone vengono trattate assieme in quanto strettamente interlacciate tra loro. A livello del terreno e nella parte sotterranea trovano posto il terminale dei bus e un Park & Ride della capienza massima di 240 posti auto. 2 Nella zona valgono le seguenti disposizioni edificatorie per l'edificazione fuori terra: o Nelle aree edificabili A e B è ammessa una nuova edificazione con destinazione residenziale, alberghiera, formazione professionale, di servizio e commerciale. Non sono ammesse attività lavorative di carattere molesto. La residenza primaria dovrà costituire almeno il 30% della SUL complessiva. o Nell'area edificabile B il piano terreno deve essere destinato ad uso commerciale di vendita. o La superficie utile lorda SUL complessiva ammessa è di 6'250 mq. Città di Lugano Pagina 8 di 16

o L'edificio può avere un altezza massima di 22,70 metri e deve sorgere all'interno delle linee di arretramento. o A garanzia dei punti di vista da via Lucerna, l edificazione eccedente l altezza di 15,50 metri dovrà prevedere degli squarci di almeno 10 metri di larghezza e il fronte pieno ammesso potrà costituire al massimo il 70% della lunghezza complessiva. o Fabbisogno in posti auto da ricavare in autorimesse sotterranee. 3 L'edificazione delle due zone è subordinata all'allestimento di un Piano di quartiere unitario. Art. 13. Zone edificabili circostanti 1 Le zone edificabili circostanti sono destinate alla costruzione di stabili commerciali e amministrativi, alberghi e ristoranti. Sono inoltre ammesse aziende artigianali non moleste. Nuove abitazioni sono ammesse solo se gli spazi interni principali sono rivolti al lato opposto rispetto agli assi di traffico principali o se tali abitazioni sono separate da questi mediante opportune schermature. 2 Per il comparto di Montarina (zona residenziale speciale di carattere intensivo) valgono le seguenti prescrizioni generali di zona: a) altezza massima degli edifici: 22,70 metri b) distanza minima da confine: 7,00 metri c) indice di sfruttamento massimo: 1,6 d) indice di occupazione massimo: 40% e) grado di sensibilità al rumore: III 3 Per gli edifici posti nel comparto di Montarina e affacciati su piazzale Besso / via Basilea allo scopo di creare un fronte urbano valgono le seguenti prescrizioni particolari: a) Altezza massima degli edifici: o Settore C1: o Settore C2: a) Altezza minima degli edifici: o Settore C1: o Settore C2: 31,70 metri (angolo di piazzale Besso / via Basilea) 22,70 metri 22,70 metri (angolo di piazzale Besso / via Basilea) 15,50 metri Città di Lugano Pagina 9 di 16

c) Per l edificazione lungo via Basilea, l altezza eccedente i 15,50 metri dovrà prevedere degli squarci di almeno 6 metri a garanzia dei punti di vista e degli edifici protetti posti a monte. Le parti piene possono costituire al massimo il 70% dell intera lunghezza. d) L'altezza degli edifici è misurata dalla quota stradale antistante nel punto mediano dell'edificio allineato sulla strada; e) Gli edifici devono sorgere sulla linea di allineamento (allineamento obbligatorio) e non possono oltrepassare la profondità di 15,00 metri; f) Gli edifici devono essere provvisti di un portico delle dimensioni minime di 4,50 metri di profondità e di 4,50 metri di altezza su tutta la loro lunghezza, aperto al pubblico transito (servitù di passo pubblico pedonale a favore del Comune). Sono inoltre richiamate le disposizioni dell art. 40 NAPR del PR del Comune di Lugano - Sezione Lugano; g) Lungo la linea di allineamento e fino ad una profondità di 15,00 metri, è ammessa l'edificazione a confine, anche senza il consenso del proprietario adiacente; h) Nelle facciate sono ammesse interruzioni dell edificazione oppure rientranze oltre la linea di allineamento. Le parti allineate devono però costituire almeno il 70% della lunghezza massima concessa. Non sono ammessi corpi o elementi sporgenti oltre la linea di costruzione; i) Ove sia presente un edificio con aperture, il proprietario di questo può in ogni caso pretendere, indipendentemente dalla sua distanza da confine, una distanza di 6,00 metri dal proprio edificio; l) Nel caso in cui non venga utilizzata la possibilità di costruzione a confine, devono essere rispettate le distanze dal confine secondo le prescrizioni di zona; m) Per gli edifici situati all'interno dei fondi, oltre i 15,00 metri dalla linea di costruzione, valgono le seguenti prescrizioni particolari: - l'edificazione è ammessa solo come completamento di un corpo principale affacciato su piazzale Besso / via Basilea e fino ad un indice di sfruttamento massimo complessivo dell 1,9 ed a un indice di occupazione massimo complessivo del 50%; - gli edifici possono essere contigui a quelli principali su piazzale Besso / via Basilea, oppure indipendenti. In quest'ultimo caso la distanza tra edifici dovrà essere di almeno 6,00 metri; - l'altezza degli edifici è misurata secondo le disposizioni della LE. Città di Lugano Pagina 10 di 16

4 Per il comparto di via Clemente Maraini (zona residenziale semi-intensiva) valgono le seguenti prescrizioni generali (riprese dall'art. 34 NAPR - Zona R5): a) altezza massima degli edifici: 16,70 metri b) distanza minima da confine: 6,00 metri c) indice di sfruttamento massimo: 1,0 d) indice di occupazione massimo: 35% e) grado di sensibilità al rumore: III Art. 14. Le zone AP-EP 1 Le zone AP-EP riprendono quelle previste dal PR generale. Valgono le disposizioni in vigore. 2 Nella zona di svago del parco Tassino potranno trovare sede infrastrutture e attrezzature per lo svago e il tempo libero. Art. 15. La superficie stradale 1 La superficie stradale comprende le aree destinate alla realizzazione del nuovo sistema viario elaborato nell ambito dello studio pianificatorio StazLu1. Città di Lugano Pagina 11 di 16

CAPITOLO III: PIANO DELLE AREE E DEGLI ELEMENTI Art. 16. Aree edificabili particolari, linee di allineamento e di arretramento 1 Nelle aree edificabili particolari (zona residenziale speciale - comparto di Montarina e zona edificabile di via Lucerna) possono venire eretti degli edifici fino ad un'altezza massima di 22,70 metri. 2 Per le costruzioni poste lungo via Basilea e il piazzale Besso che rispettano le linee di allineamenti (obbligatorie) e quelle di arretramento non viene calcolato l'indice di sfruttamento, ma devono rispettare unicamente il volume definito dalle linee e dalla quote massime ammesse. Art. 17. Il portico obbligatorio 1 Nelle aree indicate nel piano lungo via Basilea / Piazzale Besso (area edificabile particolare C) e via Clemente Maraini (area edificabile particolare D) deve essere realizzato un portico delle dimensioni minime di 4,50 metri di altezza e 4,50 metri di larghezza. 2 Il portico deve essere aperto al pubblico transito (servitù di passo pubblico pedonale a favore del Comune). Città di Lugano Pagina 12 di 16

Art. 18. Gli elementi da tutelare (Beni culturali) 1 Nel piano sono indicati gli edifici di cui si propone la tutela (beni culturali). Si tratta di cinque oggetti: Bene culturale di interesse cantonale l'edificio della stazione FFS (mapp. n. 894 sub. A RFD) - oggetto C14, già tutelato; Bene culturale di interesse locale la dépendance dell'albergo Continental Parkhotel (mapp. n. 998 sub. A RFD) - oggetto L48, già tutelato; l'albergo Continental Parkhotel (mapp. n. 1032 sub. A RFD) - oggetto L49, già tutelato; l'edificio della dogana (mapp. n. 894 sub. D RFD) - oggetto non ancora tutelato; l'edificio della stazione FLP, ora ristorante Al Trenin (mapp. n. 1800 sub. A RFD) - oggetto non ancora tutelato. 2 Inoltre è da tutelare il muro di sostegno del piazzale della stazione FFS, compreso il portale del tunnel di Besso. 3 Per gli interventi ammessi si rimanda alle disposizioni dell'art. 34 NAPR del PR generale. Città di Lugano Pagina 13 di 16

CAPITOLO IV : PIANO DEL TRAFFICO Art. 19. Il piano del traffico 1 Il Piano del traffico indica: i collegamenti veicolari di ordine superiore (strade cantonali e comunali); i percorsi ciclabili che interessano il comparto; i percorsi pedonali di superficie, sotterranei e aerei esistenti e di progetto; i collegamenti con mezzi di trasporto pubblico da e per il centro città (funicolare esistente Lugano-Stazione FFS); il tracciato ferroviario della linea FFS. 2 I collegamenti pedonali hanno carattere indicativo e dovranno essere precisati nell ambito dei progetti della nuova edificazione e della sistemazione della stazione. 3 Il piano riporta indicativamente i posteggi pubblici, in particolare: il Park+Ride in corrispondenza del Nodo intermodale (capienza: 240 stalli); le tre strutture di Bike+Ride (posteggio per veicoli a due ruote) per un totale di 300 stalli; il posteggio pubblico previsto all'entrata Sud del Parco del Tassino. 4 Nel caso che l edificazione dell area Sud avvenisse prima della messa in funzione del futuro sistema viario, il sottosuolo della fascia antistante (comparto di servizio e comparto di accesso) non potrà essere utilizzato per realizzare la struttura a parcheggio sotterraneo, a salvaguardia della funzionalità della viabilità generale. Art. 20. L alberatura su via Basilea Lungo via Basilea è prevista un alberatura di arredo. Il progetto di sistemazione, la messa a dimora degli alberi e la loro manutenzione è a carico del Comune di Lugano. Città di Lugano Pagina 14 di 16

CAPITOLO V : NORME VARIE Art. 21. Entrata in vigore Le presenti norme entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. Città di Lugano Pagina 15 di 16