REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

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Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA


TAR Emilia Romagna Sentenza del 7 settembre 2016 pubblicata l'11 ottobre 2016 n. 838: Pubblicata il 11/10/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

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per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

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ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

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ha pronunciato la presente

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Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

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Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Cittadini stranieri, condanna penale e permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

Transcript:

N. 00921/2015 REG.PROV.COLL. N. 00779/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 779 del 2015, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Nazzarena Zorzella, con domicilio presso il suo studio in Bologna, Via Caprarie 7; contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., Prefetto di Ravenna, Questore di Ravenna, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4; per l'annullamento

del provvedimento notificato il 10 aprile 2014 con cui il Questore di Ravenna ha denegato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno; del provvedimento con cui il Prefetto di Ravenna ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento questorile citato, notificato al ricorrente il 18 giugno 2015; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Nazzarena Zorzella e Andrea Cecchieri; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente aveva presentato una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che veniva respinta da Questore di Ravenna per l esistenza di un numero notevole di precedenti penali (per i quali sta espiando la pena in carcere) che non consentivano un giudizio favorevole quanto alla sua pericolosità sociale. Presentava, in seguito, ricorso gerarchico al Prefetto di Ravenna che confermava il rigetto tenuto conto della condotta tenuta dal ricorrente durante la sua lunga permanenza in Italia.

Nell unico motivo di ricorso si contesta il fatto che l esistenza dei numerosi precedenti penali consenta di affermare che il ricorrente viva abitualmente dei proventi dei reati commessi, ed a tal fine si allegano dichiarazioni dei redditi del ricorrente del 2010 e 2011. Più in generale si dissente dal fatto che la pericolosità possa desumersi automaticamente dai precedenti penali. Infine si sottolinea come non si è tenuto conto della durata della sua permanenza in Italia e dell esistenza di significativi legami familiari in Italia costituiti dai molti figli, alcuni adulti e pienamente inseriti, ed una minore. A tal fine vengono richiamate le norme della CEDU sul diritto alla vita privata e familiare. Il Ministero dell'interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso non merita accoglimento. Al Collegio non sfugge l esistenza di una normativa che richiede una valutazione ponderata della pericolosità sociale quando si sia in presenza di uno straniero presente da molti anni sul nostro territorio e con consolidati legami familiari, ma la normativa in questione e la lettura che ne è stata data dalla Corte Costituzionale, non possono impedire di giungere anche ad un giudizio negativo che faccia prevalere la pericolosità sociale su qualunque altro diritto o aspettativa del richiedente. Il caso in esame sembra proprio essere uno di questi: il ricorrente è in carcere dal 2.5.2012, con fine pena attualmente

previsto per il 6.11.2015, per scontare la pena in relazione ad un numero rilevante di reati, per lo più furti in abitazione. Orbene un individuo che commette nell arco di sette anni un numero notevole di reati dopo una permanenza ultradecennale nel nostro paese, significa che non ha capito cosa vuol dire integrarsi in una comunità e volerne far parte: quindi va considerato pericoloso socialmente. Il diritto al mantenimento dell unità familiare non può sempre e comunque prevalere sulle esigenze di difesa della collettività: non va dimenticato, tra l altro, che una delle condanne, la più grave quanto ad entità della pena, è stata inflitta per maltrattamenti in famiglia commessi nel corso del 2009. La necessità di stare vicino all unica figlia minorenne potrà essere garantita da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ai sensi dell art. 31 D.lgs. 286/1998 andrà a valutare le esigenze della minore. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Michele Perrelli, Presidente Italo Caso, Consigliere Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/10/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)