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PROVVEDIMENTI TARIFFARI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 290 / 2012 / R / IDR

RECUPERO DI EVENTUALI PARTITE PREGRESSE Spunti per la consultazione Q1 R.1 Per quanto riguarda gli eventuali conguagli e recuperi pregressi afferenti gli anni fino al 2011 compreso, già deliberati al 31 dicembre 2011, dagli organi preposti, occorre tener conto che in alcuni casi, come il nostro, il recupero stesso, per la sua entità, è previsto sia fatto in più anni (nel nostro caso il recupero è previsto tra il 2013 ed il 2017). In questi casi, oltre a mantenere per il recupero le scadenze già previste dagli organi preposti, si propone quanto segue: Il valore del pregresso da recuperare, in caso di recupero articolato in più annualità, al netto degli importi di volta in volta recuperati, dovrebbe essere aggiornato con il deflatore rpi o I di cui al Punto 3.21. Il valore del pregresso da recuperare dovrebbe fare riferimento agli importi deliberati al 31 dicembre 2011 a valere per gli anni 2012 e successivi fino al recupero totale dell importo in questione aggiornato in base al punto precedente. Nel nostro caso all inizio del 2012 dobbiamo recuperare dalla tariffa (secondo il Piano approvato a novembre 2011) circa 36 Milioni di che dovrebbero seguire il piano di recupero previsto nel Piano già approvato. Gli importi da recuperare non dovrebbero, in alcun modo, subire la riduzione di cui al punto 4 del DCO 290/2012 (meccanismo di salvaguardia), altrimenti si comprometterebbero equilibri economici e finanziari già consolidati. A tal proposito proponiamo: o o di non prevedere i conguagli e recuperi pregressi nel VRG (come previsto nel punto 3.80 quarto allinea) Di modificare la formula di cui al punto 4.2(b):

ϑ eff 2013 = 1,05 + (ϑ 1,05)/2 + (Recuperi pregressi / tarif ²⁰ ¹² X (vscal ²⁰ ¹¹)) CANONI, MUTUI e BENI CONFERITI IN FORMA GRATUITA Spunti per la consultazione Q13: R.13 Canoni In diverse Convenzioni di gestione, compresa la nostra, a fronte dell affidamento in gestione delle opere, è richiesto un canone, destinato in primo luogo alla copertura dei costi dell'autorità d'ambito. Si ritiene che lo stesso debba rientrare nel VRG all interno della voce eventuali oneri aggiuntivi ammessi per i canoni o compensazioni territoriali già in vigore al 31.12.2011 senza che il riconoscimento dello stesso sia in vincolato al reperimento di fonti contabili obbligatorie che giustifichino il canone stesso. Mutui In diverse Convenzioni di gestione, compresa la nostra, è previsto il pagamento di interessi o ratei di mutui per opere realizzate dai Comuni prima della operatività delle gestioni. Si ritiene che il riconoscimento degli oneri finanziari e la quota ammortamento corrispondente alla valorizzazione delle relative immobilizzazioni non debba essere vincolato al reperimento delle fonti contabili obbligatorie del proprietario ma che sia sufficiente la certificazione dell ente locale del costo di realizzazione e dell anno di messa in esercizio dell opera. Qualora il gestore non riesca, entro i termini previsti, a reperire le fonti necessarie per l iscrizione tra le immobilizzazioni dei cespiti di proprietà degli Enti locai per i quali è richiesto il pagamento di ratei di mutui, la parte non ammortizzata della quota capitale e la quota interessi del mutuo ancora da pagare, potrebbero rientrare interamente nel

VRG nella parte relativa agli eventuali oneri aggiuntivi ammessi per i canoni o compensazioni territoriali già in vigore al 31/12/2011. Non si capisce che senso ha penalizzare il gestore nella ricerca delle fonti obbligatorie per questo tipo di cespiti per vedersi riconosciuto un costo (mutui e canoni) di cui lo stesso ha diritto anche in virtù dei principi affermati dalla Corte costituzionale, e dal diritto comunitario della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi finanziari. Beni conferiti in forma gratuita. La possibilità data al gestore di inserire tra le immobilizzazioni nette per il calcolo degli ammortamenti, i beni conferiti dagli Enti Locali in forma gratuita, è vincolata al reperimento delle fonti obbligatorie entro i tempi previsti. Vista l oggettiva difficoltà del gestore nel reperire documenti necessari nei tempi previsti (entro il 15 ottobre) si chiede: - di prorogare di almeno un mese tale scadenza per il riconoscimento di tali immobili per l anno 2012; - di ritenere sufficiente anche per questa tipologia di beni la certificazione dell ente locale del costo di realizzazione e dell anno di messa in esercizio dell opera. - di estendere al 2013 (entro la fine del periodo transitorio) la possibilità di reperire le fonti obbligatorie. Qualora il gestore riesca a produrre la documentazione necessaria che dimostri l esistenza di immobilizzazioni nette su cespiti conferiti in forma gratuita, gli stessi dovrebbero essere riconosciuti in tariffa da quel momento. Va da se che è tutto interesse del Gestore di recuperare quanto prima la documentazione necessaria entro i tempi di totale ammortamento contabile.

MOROSITA Spunti per la consultazione Q21: R.21 In diversi casi, come nel nostro, il tasso di morosità è superiore addirittura al 10% del fatturato emesso ed è una delle principali cause di squilibrio finanziario limitando o addirittura impedendo la realizzazione degli investimenti. Pur essendo apprezzabile la soluzione di riconoscere, per fronteggiare le conseguenze della morosità, una maggiorazione della tariffa, si ritiene insufficiente la percentuale prevista del 2% e inadeguata l'ipotesi di attribuire la stessa percentuale a tutte le gestioni indipendentemente dall'effettivo livello della morosità. S propone in proposito di rivedere al rialzo la percentuale del 2% proposta; di prevedere inoltre una procedura individuale per il riconoscimento di una percentuale extra per i gestori che dimostrino di avere un tasso di morosità sensibilmente superiore alla percentuale stabilita che permetta da un lato di ridurre fattivamente il profilo di rischio commerciale che grava sul gestore che opera in territori caratterizzati da abnormi livelli di morosità, e dall disincentivare lo sforzo nel recupero crediti. altro di non di prevedere che la percentuale extra eventualmente prevista si riduca progressivamente nell arco di 4 anni (periodo regolatorio) al fine di incentivare comunque l attività di recupero crediti. La percentuale extra potrebbe essere assunta per il 2012 pari all'80% della differenza tra il tasso di morosità del gestore e il tasso di morosità previsto dall AEEG e ridursi progressivamente fino a zero nei successivi 4 anni Tasso extra = [(Morosità del gestore Tasso di morosità previsto) x 0,8] Esempio: Morosità del gestore: 10%;

Tasso di morosità previsto dal DCO: 2%; Periodo di azzeramento del tasso : 4 anni Percentuale extra anno 2012: (10%-2%)x0,8= 6,4% Percentuale extra anno 2013: (10%-2%)x0,6= 4,8% Percentuale extra anno 2014: (10%-2%)x0,4= 3,2% Percentuale extra anno 2015: (10%-2%)x0,2= 1,6% Percentuale extra anno 2016: (10%-2%)x0,0= 0,0%

COEFFICIENTE DI EFFICIENTAMENTO (parametro Y) Spunti per la consultazione Q22: R.22 E condivisibile il principio di inserimento del parametro Y che tiene conto del verificarsi di eventi straordinari o di mutamenti del quadro normativo che comportano una variazione dei costi operativi. Dal DCO 290/2012 tuttavia non si evince da nessuna parte la modalità di valorizzazione di questo parametro: sarà di competenza dall AEEG a livello nazionale (uguale per tutti i gestori) oppure potrà essere in qualche modo oggetto di valutazione da parte del gestore in funzione di significative variazioni del perimetro del servizio (entrata in funzionamento di nuovi impianti come i dearsenificatori, nuovi territori da gestire, ecc )? Riteniamo sia importante sin da subito individuare un meccanismo che non penalizzi quei gestori che nel 2011 e 2012 abbiano provveduto ad effettuare investimenti per fronteggiare situazioni specifiche come è stato nel nostro caso per la riduzione dei parametri dell arsenico, vanadio e fluoruri imposti dal D.Lgs n.31/2001, che comportano maggiori costi operativi non già inclusi nei bilanci 2011. A tal proposito proponiamo di valorizzare il parametro Y sia per il calcolo del VRG 2012 che VRG 2013. Ad esempio si potrebbe utilizzare come indice il rapporto tra i maggiori costi 2012 già certificati + quelli presunti al 31/12/2012 e i costi operativi di cui al punto 3.62 utilizzati per il calcolo del VRG.

MECCANISMO DI SALVAGUARDIA Spunti per la consultazione Q33: R.33 E condivisibile il principio della gradualità per mitigare gli effetti, sugli utenti, di un eventuale aumento dei ricavi dovuto al cambiamento di metodologia tariffaria. Non è condivisibile il concetto di dover perdere il 75% di ciò che è dovuto (secondo i nuovi calcoli) per l anno 2012 e il 50% per l anno 2013. Si dovrebbe prevedere un meccanismo di recupero che preveda di inserire nei calcoli del VRG del 2014 e 2015 gli eventuali importi persi rispettivamente negli anni 2012 e 2013. Questo meccanismo di salvaguardia/recupero potrebbe essere utilizzato anche negli anni successivi al periodo transitorio sia per tutelare gli utenti da improvvisi aumenti tariffari, che per garantire il gestore nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale e dal diritto comunitario sul riconoscimento integrale di costi di investimento e di esercizio compresi quelli finanziari.

Osservazioni di carattere generale RENDIMENTO DEI PIANI In considerazione del fatto che ci troveremo di fronte ad una revisione straordinaria delle convenzioni le quali dovranno recepire immediatamente, nei piani tariffari, il provvedimento tariffario dell Autorità, che dovrà espungere l adeguatezza della remunerazione del capitale investito dal novero dei criteri sulla base dei quali deve essere costruita la tariffa, in ossequio all esito referendario, si ritiene che oltre la copertura di tutti i costi dei servizi idrici, compresi i costi finanziari (in conformità al diritto comunitario e al decreto legge n.70/10) sia necessario assicurare lo stesso rendimento dei piani in essere in quanto presupposto necessario per garantire ciò che è stato previsto dall art. 149 comma 4 del D.lgs. 152/2006 ovvero quello di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Riteniamo comunque che l adeguamento delle Convenzioni non possa essere previsto unilateralmente. Nel nostro caso la convenzione prevede che il sopravvenire di nuove disposizioni normative (modifiche legislative) esonera il gestore da responsabilità per inadempimenti alle obbligazioni assunte in forza della convenzione stessa e che l eventuale adeguamento della tariffa debba comunque garantire al gestore il raggiungimento / mantenimento dell equilibrio economico e finanziario della gestione nonché la possibilità di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli enti finanziatori. E evidente che qualora la tariffa non fosse più in grado di garantire queste due condizioni, il gestore sarebbe obbligato, ove anche la revisione del piano e la riduzione degli investimenti risultassero insufficienti per ristabilire il necessario equilibrio, ad avviare le procedure previste in questi casi dalla Convenzione di gestione (risoluzione in danno, arbitrati, ecc.).

REMUNERAZIONE DELL'ATTIVITÀ INDUSTRIALE Altro punto da sottolineare è che non è previsto in modo esplicito una remunerazione dell'attività industriale. Il complesso meccanismo tariffario che l Autorità sta definendo è organizzato in sostanza sulla copertura dei costi pur non essendo in alcun modo inibito dal risultato del referendum che si riconosca una giusta remunerazione della complessa attività industriale necessaria per assicurare l'economicità e l'efficienza delle gestioni. Sembra opportuno che, se non in questa fase transitoria, nell'assetto definitivo del nuovo metodo tariffario si tenga conto di questa in eludibile esigenza. PERDITE FISICHE Il problema delle perdite fisiche è ormai a tutti i livelli riconosciuto come uno dei limiti più significativi per il raggiungimento dell efficienza delle gestioni. Ciò soprattutto in alcune zone del Paese, come nel nostro caso, a fronte di una media nazionale inferiore al 30% si supera il 60% delle perdite fisiche. Al fine di assicurare l equilibrio delle gestioni e incentivare alcune tipologie di investimenti funzionali al miglioramento dell prevedere: efficienza della gestione, si propone di - il riconoscimento di un onere finanziario aggiuntivo per gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite fisiche; - l inserimento di un meccanismo volto a ridurre l effetto del parametro X di cui al punto 3.66 (coefficiente di efficientamento), per le società che si trovano a gestire delle reti con perdite superiori al 30%. In questi casi si propone un coefficiente PF (Perdita Fisica) da applicare al coefficiente X che

va da 0 (PF superiori al 60%) a 1 (PF minori o uguali al 30%) per un periodo massimo di 8 anni. In pratica, il parametro X di cui al punto 3.68 dovrebbe essere moltiplicato per zero se: - il gestore ha nel 2011 una perdita fisica superiore al 60% - i costi operativi di bilancio rettificati siano superiori ai costi di riferimento Di seguito una ipotesi di parametro PF calcolato per interpolazione lineare: In questo modo si evita che vengano trattati allo stesso modo gestori che debbano confrontarsi con reti diverse in termini di perdite fisiche.