Scheda 3.A Accoglienza. Guida all asilo politico.



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Scheda 3.A Accoglienza. Guida all asilo politico. In questo ambito si traccerà una guida generale, di mero carattere burocratico-amministrativo, volta a descrivere i passaggi obbligati a cui si trova di fronte il richiedente asilo sul suolo italiano. Fondamentale ricordare che non esistendo una normativa unica sul rifugio i passaggi qui descritti possono leggermente variare da Questura a Questura o da ente a ente. Essenzialmente la domanda d asilo è compresa fra quattro momenti: 1- la domanda d asilo presso la Polizia di Frontiera o una Questura italiana; 2- il foto segnalamento e la compilazione del modello C\3 presso la Polizia di Frontiera o la Questura italiana in cui si è inoltrata la domanda; 3- l audizione presso la Commissione Territoriale di competenza, organo preposto al riconoscimento o diniego della domanda d asilo 4- l acquisizione della decisione della Commissione Territoriale. Ognuno di questi quattro momenti non è a se stante ma correlato agli altri dalla Questura che prende in carico la domanda d asilo e che deve seguire il richiedente fino al momento della acquisizione della decisione. Cioè è la Questura che deve garantire il collegamento fra il richiedente e la Commissione Territoriale, garantire che il richiedente sia debitamente informato dei suoi diritti e dei suoi doveri, fissare le date e gli appuntamenti affinché il richiedente possa concludere con successo l iter di domanda in Italia. 1. Che cosa deve fare un richiedente asilo? Essere veloce e porsi una domanda. La velocità concerne il tempo massimo per cui si può fare domanda d asilo e ottenere, presumibilmente, un posto di accoglienza SPRAR senza dover transitare nei centri per stranieri. Il tempo massimo è fissato in 8 giorni lavorativi dall ingresso in Italia. In questi 8 giorni l aspirante richiedente asilo deve recarsi nella Questura di competenza o presso la Polizia di Frontiera e avviare tutte le pratiche. Superati tali giorni lo Stato italiano non ritiene più la richiesta d asilo il motivo principale dell arrivo in Italia. Fondamentale ricordare che in Italia non esiste nessuna scadenza per fare domanda di asilo, per cui gli 8 giorni succitati sono valevoli solo per l accesso nel sistema accoglienza e trattenimento. 1- La domanda è la seguente: posso io Sig. *** fare richiesta d asilo in Italia? Secondo la legislazione europea, cioè secondo il Regolamento di Dublino II, non può essere scelto autonomamente il paese in cui avviare le pratiche d asilo. Il Regolamento Dublino II stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda d asilo. La verifica di competenza dell Italia, per l esame della domanda d asilo, è eseguita dall Unità Dublino, si tratta di un ufficio appositamente creato presso il Dipartimento per le libertà civili e l immigrazione del Ministero dell Interno che prende una decisione in base alle informazioni sul richiedente di cui dispone. Le informazioni sono fornite dalla Polizia che accoglie la richiesta di protezione internazionale. 2. A chi si rivolge? Alla Polizia italiana. 1

La domanda d asilo è personale e deve essere fatta o presso la Polizia di frontiera o presso una qualsiasi Questura, nell ufficio immigrazione. La presentazione della domanda d asilo è automaticamente estesa ai figli minori non coniugati presenti sul territorio italiano. Normalmente la richiesta d asilo presso la Polizia prevede due differenti incontri o appuntamenti: il primo in cui viene effettuato il cosiddetto fotosegnalamento e il secondo in cui viene fatto compilare al richiedente il Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra o Modello C\3. Fotosegnalamento Il fotosegnalamento, presa delle impronte digitali e di fotografie segnaletiche. Modello C\3 Il Modello C\3 è il documento che permette la formalizzazione della domanda d asilo ed è composto da una serie di domande riguardanti: a- i dati personali del richiedente (nome, cognome, nazionalità, data di nascita); b- dei suoi familiari (dati dei genitori, della moglie/marito, dei figli/e); c- il viaggio dal paese d origine fino all Italia; d- il racconto sintetico dei motivi per cui ha lasciato il paese d origine. È possibile aggiungere un foglio con il racconto della storia personale. Il modello C\3 può essere scritto nella lingua madre del richiedente o in qualsiasi altra lingua veicolare che permetta la piena espressione. All avvio della pratica corrisponde l ingresso nel programma d asilo italiano ovvero la Questura o la Polizia di Frontiera stabiliscono se il neo richiedente asilo rientra in uno dei casi di accoglienza o trattenimento per cui deve essere inviato in un CARA o in un CIE. É la Questura che informa la Prefettura della necessità del reperimento di uno o più posti SPRAR ed è quest ultima che si carica della responsabilità di inserimento del richiedente. 3. Che documenti deve mostrare? Tutti quelli in possesso. La Questura chiede al richiedente quali documenti abbia in possesso e ne ritira gli originali consegnando unicamente una copia contrassegnata dal timbro verbale di consegna. Tali documenti possono essere carte d identità, passaporti, lasciapassare, visti, certificati vari, tessere di partito. 4. Chi gli garantisce un informativa adeguata al caso? 2

I funzionari della Questura hanno l obbligo di informare il richiedente su tutte le fasi della procedura di domanda d asilo, quindi sulla tempistica, sui documenti, sui diritti e sui doveri, sui mezzi a disposizione per accedere in piena sicurezza, comprensione e dignità all iter. La Questura redige il verbale riportante le dichiarazioni del richiedente (modello C\3), allega tutta la documentazione raccolta, e lo sottopone, per avere firma e approvazione, al richiedente a cui deve venire rilasciata, in istanza finale, una copia. Tale dossier personale viene inviato alla Commissione Territoriale di competenza. 5. Quanto deve attendere? In Italia non è possibile stabilire una tempistica unica. Prima della creazione delle Commissioni Territoriali le tempistiche italiane avevano raggiunto tempi record e cioè sfioravano i due anni di attesa per ogni domanda d asilo. Ciò significava che per due anni chi faceva domanda non aveva diritto di lavorare e di iniziare un processo di integrazione nel tessuto sociale di accoglienza. Era consuetudine che arrivato il giorno dell audizione ben pochi si presentassero davanti alla Commissione Unica avente sede a Roma. Dal 2008 esistono dieci Commissioni Territoriali e i tempi si sono ridotti drasticamente fino ad arrivare al mese e mezzo (ma solo nei casi migliori!) per essere auditi dalle Commissioni Territoriali e alla settimana per ottenere conoscenza della decisione finale. In realtà la legge italiana stabilisce che l audizione si svolga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e che la Commissione Territoriale decida nei 3 giorni successivi. 6. Che cos è e cosa fa la Commissione Territoriale? Il nome per esteso è Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e si tratta di un organismo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell Interno. È composta da 4 membri: - 1 rappresentante della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, - 1 funzionario della Polizia di Stato, - 1 rappresentante di un ente territoriale (comune, provincia, regione facente capo alla sede della Commissione Territoriale), - 1 rappresentante dell UNHCR. Le dieci Commissioni Territoriali italiane sono: GORIZIA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige; MILANO: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia; ROMA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Marche, Umbria e Toscana; FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani; 3

SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata; TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna; BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto; CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania e Molise; TORINO: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna. Le Commissioni Territoriali hanno il compito di esaminare, valutare e decidere circa le domande d asilo presentate alle autorità competenti in Italia. Lo strumento utilizzato per valutare e decidere circa le domande d asilo è l audizione. Si tratta di un colloquio personale (seduta non pubblica) fra i membri della Commissione Territoriale e il richiedente asilo. Vi sono tuttavia particolari situazioni, previste dalla legge, che ammettono la presenza al colloquio di terze persone, come l avvocato, nel caso il richiedente ne sia assistito, come il personale di sostegno, nel caso il richiedente sia portatore di particolari esigenze oppure nel caso di minori di uno dei due genitori e in loro assenza del tutore. L audizione verte sulle stesse domande del modello C\3 e cerca di approfondire soprattutto la parte concernente i motivi per cui è stato lasciato il paese d origine e i motivi per cui non è più possibile (sia per una questione di impossibilità esterna che per motivi di volontà personale) farvi ritorno in condizioni di sicurezza. L audizione prevede sempre la presenza di un mediatore linguistico che permetta al richiedente di esprimersi nella propria lingua madre. La Commissione Territoriale può decidere di: 1. riconoscere e concedere lo status di rifugiato politico; 2. riconoscere e concedere la protezione sussidiaria se ritiene che esista un rischio effettivo di pericolo in caso di ritorno nel paese d origine; 3. non riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria ma ritenere che esistano gravi motivi umanitari per cui chiede alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; 4. non riconoscere lo status di rifugiato e di conseguenza rigettare la domanda; 5. rigettare la domanda per manifesta infondatezza quando considera palese l insussistenza di ogni presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato; ossia quando risulti che si è presentato la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Per i casi di diniego vengono riportati sul provvedimento di decisione, sotto la dicitura nota, i modi di impugnazione della decisione stessa. 7. A quali servizi può accedere? 4

Teoricamente al Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Concretamente ben pochi richiedenti riescono ad entrare in questo sistema. Le risorse riferenti a tale servizio sono talmente scarse che, per esempio, nel biennio 2008/2009 sono stati resi disponibili soltanto 3.000 posti ogni sei mesi per far fronte a numeri tre volte maggiori di richieste d asilo e di domande accettate. Il sistema è formato dagli enti locali italiani, distribuiti sul territorio, che mettono a disposizione servizi diversi d accoglienza, di protezione e di integrazione rivolti ai richiedenti asilo e ai rifugiati. L Italia ha l obbligo di assicurare ai richiedenti asilo un adeguata accoglienza, finalizzata a garantire un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. La finalità dello SPRAR è garantire un percorso di accoglienza integrata, che superi la sola distribuzione di vitto e alloggio prevedendo in modo complementare anche misure di orientamento legale e sociale, nonché la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. L accoglienza SPRAR ha termine dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda o al momento della comunicazione della decisione della Commissione Territoriale. Oltre ai posti SPRAR esistono i cosiddetti extra SPRAR. Si tratta normalmente del circuito di accoglienza (dormitori, mense, ecc) che le città italiane hanno strutturato negli anni per le più varie necessità e che finisce anche per accogliere i richiedenti asilo e i rifugiati quando non esistono alternative valide. I posti extra SPRAR non garantiscono il percorso di accoglienza integrata alla base dello stesso progetto ministeriale ma solo i servizi e i beni di prima necessità come il tetto, il letto e il cibo. Essi sono la controprova dell insufficienza del sistema e sono esclusivamente legati alle risorse delle varie città o realtà locali italiane. 8. Cosa sono e che funzione svolgono i centri d accoglienza e i centri di trattenimento? In Italia a seconda del verificarsi di alcune situazioni il richiedente asilo può essere trattenuto, per un determinato numero di giorni, in appositi centri. Essi si dividono in quattro categorie: i CPSA, i CDA, i CARA e i CIE. Il caso dell accoglienza: Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) Si tratta della prima struttura che il potenziale richiedente asilo può incontrare durante il suo viaggio una volta arrivato in Italia. Sono centri dedicati alla prima accoglienza e al primo soccorso. Di norma il trattenimento non supera le 48 ore ed è seguito dal trasferimento presso altre strutture. Centri d accoglienza (CDA) I centri di accoglienza svolgono una funzione che può essere definita di smistamento, infatti tutti i migranti, intercettati nel loro passaggio di frontiera, vi vengono accolti, indipendentemente dal loro stato giuridico, al fine di garantire un primo soccorso e di emanare un provvedimento che ne legittimi la presenza sul territorio italiano o ne disponga l allontanamento. La normativa non definisce i diritti dello straniero accolto nel centro ed è diventata consuetudine che venga negato la libertà di uscita e circolazione durante le ore diurne, configurandosi così una limitazione della libertà personale senza la necessaria convalida di un giudice. 5

Centri d Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA) Rifugiati: percorsi didattici La Polizia italiana ha il compito di verificare l identità di ogni richiedente asilo. Il Governo nel 2008 ha istituito a questo riguardo i Centri d Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA), che hanno come finalità l individuazione dell identità personale. I tempi di permanenza nei CARA sono differenti a seconda delle motivazioni che hanno causato l invio da parte del Questore; essi vanno dai 20 fino ai 35 giorni. Durante la permanenza in un centro CARA si ha la possibilità di uscire e di spostarsi solo durante le ore diurne. Si possono ottenere permessi straordinari, a discrezione del Prefetto, per allontanamenti temporanei superiori alle 12 ore inerenti gravi problemi personali, familiari, di salute o motivi che riguardino la domanda di protezione internazionale. Il caso del trattenimento: Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) I CIE (ex CPT: Centri di Permanenza Temporanea) sono stati istituiti dalla legge Turco-Napolitano nel 1998 e rinominati secondo la dicitura attuale nel 2008. Hanno la funzione di consentire accertamenti sull identità di persone trattenute (in realtà detenute) in vista di una possibile espulsione (in realtà certa espulsione). Il tempo massimo di permanenza nei CIE è stato portato, nell agosto 2009, a 180 giorni e il trattenimento in questi centri pur non configurandosi come misura detentiva finalizzata all espiazione di una pena incide totalmente sulla libertà personale sancita dall articolo 13 della Costituzione Italiana, in quanto diritto fondamentale della persona, riconosciuto anche allo straniero presente sul territorio dello Stato sia regolarmente che irregolarmente. Per questa ragione la limitazione, ovvero il trattenimento presso il CIE, deve essere convalidata dall autorità giudiziaria. 9. Cosa succede se la domanda è respinta? Dal 2008 il richiedente asilo che ha ricevuto un diniego ha un unico mezzo di impugnazione della decisione: esso può fare ricorso presso il Tribunale di competenza entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione della Commissione Territoriale. Se si trova ospitato in un CARA o in un CIE il periodo di ricorso si riduce a 15 giorni. Nel momento in cui anche il Tribunale neghi il riconoscimento della protezione internazionale il richiedente può proporre reclamo alla Corte d appello e contro la sentenza di quest ultima può proporre ricorso per Cassazione. 10. Cosa succede se la domanda è accolta? La Commissione Territoriale rilascia un provvedimento attraverso cui il nuovo titolare di protezione internazionale può ritirare presso la Questura il permesso di soggiorno. Nel caso di rifugio politico ha una durata di 5 anni rinnovabile ad ogni scadenza, nel caso di protezione sussidiaria ha una durata di 3 anni, rinnovabile alla scadenza, nell ultimo caso di protezione umanitaria il permesso ha durata di 1 anno e a causa dell assenza di una norma specifica dovrebbe essere rinnovato alla scadenza, salvo diversa 6

indicazione della Commissione Territoriale. Tutti i permessi di soggiorno, in presenza di passaporto, sono convertibili alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il rifugiato politico una volta riconosciuto gode dello stesso trattamento accordato ai cittadini italiani in materia di libertà religiosa e istruzione religiosa; istruzione elementare; accesso ai tribunali e assistenza giuridica; protezione della proprietà industriale, letteraria, artistica e scientifica, a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni, a contrarre matrimonio, a partecipare all assegnazione di alloggi pubblici e a ottenere la patente di guida. È necessario sottolineare che tutti i diritti su elencati, come la possibilità di contrarre matrimonio, di partecipare alle graduatorie degli alloggi pubblici o di ottenere la patente di guida, sono limitate dall ottenimento della residenza italiana. I titolari di protezione spesso faticano a vedersi riconosciuta una residenza da parte dei comuni italiani, in special modo dai comuni dei grandi centri urbani. I motivi sono legati alla volontà della non presa in carico a livello socio-assistenziale dei rifugiati che facilmente rientrerebbero nelle fasce che i comuni sono tenuti a tutelare e ad assistere. Può lo status di rifugiato trovare cessazione o essere revocato? Sì e l organo preposto a questa decisione è la Commissione Nazionale per il diritto di asilo di Roma. La decisione di cessazione e di revoca sia per i titolari di rifugio che per i titolari di protezione sussidiaria è presa sulla base di una valutazione esclusivamente individuale. Il titolare di protezione internazionale deve essere informato tempestivamente dell avvio delle procedure e dei motivi che ne sono alla base in modo che esso possa intervenire a sua difesa ed eventualmente essere ascoltato in un colloquio. Può il rifugiato fare ritorno volontario nel proprio Paese di origine? Sì è un diritto riconosciuto e tutelato. Tale diritto non è ascrivibile solo al titolare di rifugio ma anche al richiedente protezione internazionale, al diniegato, se non sono decorsi 30 giorni dalla data di notifica, al titolare di protezione sussidiaria e umanitaria. Lo Stato italiano ha stabilito un programma di ritorno volontario assistito che dovrebbe prevedere: servizio di counselling, informazioni aggiornate sul paese di origine, assistenza per l ottenimento di documenti di viaggio da parte delle autorità consolari preposte, organizzazione del viaggio e copertura delle spese fino alla destinazione finale, erogazione di un indennità di prima sistemazione e di reintegrazione. Non è possibile accedere al programma di rimpatrio se su colui o colei che lo richiede grava un provvedimento di espulsione. 7