PERCORSO FORMATIVO SU CUSTODIE E VENDITE DELEGATE



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Art. 559 c.p.c Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

Art. 559 co 4 c.p.c. Pronunciata l ordinanza di vendita il GE dispone che la custodia venga affidata al professionista delegato ovvero all I.V.G., (salvo il caso di immobile adibito ad abitazione del debitore art. 560 co 3 e 4 )

L. 80/2005 e L.263/2005 Il legislatore ha recepito esperienza giurisprudenziale maturata in quei Fori Virtuosi che hanno introdotto la figura del custode diverso al debitore nell ottica di prospettiva di risultato e di maggiore efficienza del processo esecutivo. La nomina del custode avviene con ordinanza non impugnabile, neanche con ricorso per Cassazione.

Compiti e poteri del custode giudiziario nella fase precedente le operazioni di vendita. L attività di custodia non può essere delegata a terzi ( principio personalistico) 1.Accettazione dell incarico e notifica del provvedimento di nomina al debitore esecutato e all occupante. 2.Verifica del titolo di possesso dell occupante dell immobile, se non opponibile alla procedura: accesso forzoso. 3.Immissione tempestiva nel possesso dell immobile e segnalazione al giudice di ogni difficoltà riscontrata (redazione apposito verbale).

Verifica del Titolo dell occupante: 1. Immobile occupato dall esecutato autorizzato a seguito istanza G.E.art.560 C.II 2. Immobile occupato da terzi con titolo opponibile alla procedura ( contratto di locazione trascritto o registrato o avente data certa anteriore al pignoramento, rinnovo automatico del contratto di locazione con data certa anteriore al pignoramento..) 3 Immobile occupato da terzi sine titulo o con titolo non opponibile alla procedura( il G.E. Provvedimento di immediata liberazione )

Valutazione del GE circa la regolarizzazione dell occupante Consigliato che il custode acquisisca il parere dei creditori, l eventuale contratto di locazione o di conduzione del fondo, meglio di occupazione precaria a titolo oneroso, ed il suo rinnovo tacito alla scadenza, deve essere autorizzato dal GE ed avere durata limitata alla aggiudicazione del bene o al decreto di trasferimento, con obbligo dell occupante di consentire le visite dell immobile.

La liberazione dell immobile e gli altri compiti di custodia Il custode può porre direttamente in esecuzione l ordine di liberazione in tutti i casi in cui il terzo detentore non abbia un titolo opponibile e fermo che tale inopponibilità deve risultare per tabulas senza alcun accertamento. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio. ( azione ex art. 605 cpc senza patrocinio legale) Negli altri casi vi è la necessità di un autonomo giudizio.

BENI PRESENTI NELL IMMOBILE DEL DEBITORE ESECUTATO Se nell immobile vi sono beni mobili del debitore o del terzo è necessario l asporto e la custodia in altro luogo. Provvede il custode o solitamente l I.V.G. Il custode redige inventario ed effettua idonea documentazione fotografica. Invita il debitore al ritiro dei beni ed in difetto di quest ultimo, ove necessario, può attivare la procedura ex art. 1211 C.C.

Attività del custode art. 560 c.4 Previa autorizzazione del giudice il custode provvede alla: Percezione dei frutti dell immobile: eventuale recupero canoni scaduti Manutenzione dell immobile. Assicurazione resp.civile verso terzi (EVENTUALE) Gestione dei rapporti con il condominio Provvede a verifcare lo stato dell immobile periodicamente

Adempimenti nella fase della vendita. Il custode può essere investito dell incarico della effettuazione della pubblicità legale relativa alla vendita ( restando tale attività di specifica spettanza del professionista delegato ove nominato ) e della pubblicità commerciale al fine della migliore collocazione del bene sul mercato, in questo caso può essere chiamato a predisporre ordinanza di vendita. Il custode deve provvedere a far visitare l immobile avendone già fissato in linea di massima le date di visita con l occupante, lo stesso deve fornire tutte le notizie sulla prassi del Tribunale

Adempimenti successivi alla vendita: esecuzione dell ordine di liberazione e rendiconto di gestione. Fermi i casi di liberazione dell immobile nelle more della procedura, il GE pronuncia l ordine di rilascio con l assegnazione o l aggiudicazione dello stesso. A norma art. 560 cpc il provvedimento è eseguito dal custode anche succ. al decreto di trasferimento se l aggiudicatario o l assegnatario non lo esentano espressamente. Eventuale nomina quale consulente per la redazione del progetto del piano di riparto

RENDICONTO A norma dell art. 593 cpc il custode rende il conto della sua gestione ogni trimestre evidenziando: Il saldo contabile della custodia. Gli interessi sulle somme depositate. Le poste attive e passive. Le attività compiute e le istanze proposte con relativi provvedimenti. Le parti interessate(creditore procedente,intervenuti debitori comproprietari) dalla procedura possono fare richiesta del documento.

Segue RENDICONTO Almeno una volta l anno e sottoforma di relazione il custode deve informare il GE sulle attività di gestione condotte e sulle eventuali spese sostenute qualora l immobile non sia produttivo di rendite A conclusione della attività di vendita il custode deve presentare la relazione finale con la liquidazione del compenso

PROBLEMATICHE FISCALI NELLE OPERAZIONI DI CUSTODIA Con il pignoramento non si modifica la titolarità del diritto di proprietà dei beni e dei frutti eventuali si crea quindi un vincolo di indisponibilità ( che si estende a tutti gli accessori,pertinenze e frutti 2912 c.c) Risoluzione Agenzia Entrate n.158 del 11/11/2005 afferma: il pignoramento e la custodia non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 11/11/2005 n. 158 Interpello del Custode nominato per la custodia di un capannone industriale locato di proprietà 50% società - 50% persona fisica: adempimenti ai fini I.v.a.; adempimenti ai fini imposte dirette;

Adempimenti esecutato Al debitore è sottratta la disponibilità dei beni; Gli stessi tuttavia non fuoriescono dal patrimonio giuridico; Il soggetto i.v.a. è tenuto a tutti gli adempimenti relativi alla liquidazione, versamento del tributo e alla dichiarazione annuale.

Il custode dovrà in caso di riscossione di canoni 1- Emettere la fattura; 2-Trasmettere la fattura e l imposta incassata alla società esecutata, che provvederà agli adempimenti di legge; 3-Versare l imposta in caso di irreperibilità dell esecutato.

In ipotesi di irreperibilità Il Custode è tenuto a corrispondere direttamente il tributo all amministrazione finanziaria Quindi è tenuto a liquidare e versare l imposta senza conoscere la periodicità delle liquidazioni e utilizzando un codice iva ordinario

Risol. 62/E del 16/05/2006 Maggiore coinvolgimento del custode Sposta sul custode gli adempimenti dell esecutato senza dotarlo degli strumenti necessari Introduce una soggettività passiva LIMITATA dell esecutato Forzatura in materia di adempimenti a tutela del credito erariale

Risol. 62/E del 16/05/2006 Quindi sulla base della prassi ministeriale il custode in ipotesi di riscossione di canoni di locazione dovrebbe: Emettere la fattura, trasmettere la stessa all esecutato A PRESCINDERE DALLA IRREPERIBILITA dell esecutato, versare l imposta incassata

Risol. 84 del 19 giugno 2006 Risoluzione del 19 giugno 2006 n. 84 Istituzione del codice codice 6501 iva relativa alla vendita ai sensi dell articolo 591- bis c.p.c. di beni immobili oggetto di espropriazione Solo in ipotesi di irreperibilità dell esecutato;

CRITICITA ADEMPIMENTI IVA Cronica assenza del debitore esecutato Preliminare inquadramento soggettivo ed oggettivo delle operazioni ai fini iva Obbligo della emissione della fattura in capo al custode contrasta con l art. 21 del dpr 633/72 Necessità di rispettare la numerazione del documento Eventuali crediti iva del soggetto esecutato da portare a compensazione

Nuovo contratto di locazione Ipotesi di stipula di nuovo contratto locazione : esenzione art. 10 c.1 n. 8 dpr 633/72 / esercizio della facolta di opzione iva In ipotesi di mancata emissione della fattura il locatario apre la procedura ex art 6 c8 lett. a) d.lgs. 471/97 (autofattura e versamento imposta):contestazioni della A.F. in capo al custode in quanto asseritamente obbligato?

Imposta di registro Situazioni probabili nell ambito della attività di custodia : Immobile locato Immobile occupato privo di contratto registrato Immobile non locato da mettere a rendita

Segue Soggetto passivo è il debitore esecutato Immobile locato : il custode non dovrebbe corrispondere il rinnovo annuale salvo diversa disposizione del Giudice delle Esecuzioni (art.57 dpr131/86 solidarietà del locatario per A.F.)

Responsabilità penale del custode giudiziario. Alla sua nomina il custode è tenuto allo svolgimento dell incarico, salvo che richieda la sua sostituzione per giusti motivi. Responsabilità penale : Il custode soggiace a responsabilità sul piano penale ove la sua condotta omissiva (mancata esecuzione dell incarico) integri anche ipotesi di reato di omissione di atti di ufficio.(art.328c.p.) Ove cagioni la distruzione o la dispersione o agevoli la soppressione o la sottrazione dei beni pignorati potrà rispondere del reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia. (art.388bis c.p.)

RESPONSABILITA CIVILE Responsabilità civile: il custode deve adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia, in mancanza, è chiamato al risarcimento dei danni procurati alle parti della procedura. Ex art 2043 deriva una responsabilità extracontrattuale verso il debitore e i creditori dalla inosservanza dei doveri inerenti la custodia che provochi un danno al bene staggito per diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Compenso per attività di custode Il Decreto 15 maggio 2009 n. 80 del Ministero della Giustizia in attuazione della L. 24 febbraio 2006 n. 52 regolamenta la determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati nei processi di espropriazione forzata.

CONCLUSIONI DOTT.SSA MANUELA DIGNANI LA RIFORMA DELLA L. 80/2005 HA PERMESSO DI ATTRIBUIRE MAGGIORE FIDUCIA AL CREDITORE CIRCA LA TUTELA DEI SUOI INTERESSI NELL ESECUZIONE E UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELLA POSSIBILITA DI COLLOCAZIONE SUL MERCATO DEI BENI SOGGETTI AD ESECUZIONE