Attestato di qualificazione energetica*

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G E O M. A L E S S A N D O R E M E L L I via Don Leone Pigozzi, 11 37067 - Valeggio sul Mincio (VR) PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI MOZZECANE Attestato di qualificazione energetica* relativo alla costruzione di n. 6 unità abitative in lottizzazione Mezzani nel Comune di Mozzecane (VR), di proprietà della ditta Remelli Lorenzo Impresa Edile. Appartamento distinto in N.C.E.U. Foglio 25 Mappale 568 - subalterno 1 Valeggio sul Mincio, il 22/03/07 Il tecnico * Il presente documento non costituisce attestato di certificazione energetica dell edificio, ai sensi del decreto legislativo 26 dicembre 2006, n. 311 E:\LAVORO\2007\Limboo\L 01-07 - Remelli\L01-07 - Attestato qualificazione energetica - sub1.odt

retro della copertina (inserito per la gestione delle stampe in fronte retro)

Committente:Impresa Edile Remelli Lorenzo Indice 1Principali riferimenti normativi...2 2Premesse...3 3Premesse al progetto...4 4Attestato di qualificazione energetica...5 5Note sull'attestato di qualificazione e/o certificazione energetica...9 6Supporto informatico...11 Pagina 3 di 12

Attestato di qualificazione energetica 1 Principali riferimenti normativi Legge 09/01/1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. D.P.R. 26/08/1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, quarto comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. D.P.R. 21/12/1999 n.551 Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. D.M. 27/07/2005 Direttiva 2002/91/CE Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.02 sul rendimento energetico nell'edilizia. D.Lgs n. 19/08/2005 n. 192Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia Circolare n.8895 del 23/05/2006 D.Lgs 29/12/2006, n.311 Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, di attuazione della direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26) Pagina 4 di 12

Committente:Impresa Edile Remelli Lorenzo 2 Premesse La legislazione in materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, a 14 anni dall'uscita dell'organica legge 9 gennaio 1991, n. 10 ha vissuto recentemente notevoli e repentini cambiamenti. Con il recepimento della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, avvenuta con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, gli edifici di nuova costruzione 1 devono essere dotati, al termine della costruzione e a cura del costruttore di un attestato di certificazione energetica, da allegare all'atto di compravendita. Ad oggi non sono ancora state fornite le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Con l'entrata in vigore (dal 2 febbraio 2007) del decreto legislativo 26 dicembre 2006, n. 311, l'attestato di certificazione energetica può essere sostituito, sino all'entrata in vigore delle linee guida di cui al punto precedente dall'attestato di qualificazione energetica. A tale scopo si sottolinea che ne il Comune di Mozzecane ne la Regione Veneto hanno stabilito una equivalente procedura di certificazione energetica. L'attestato di qualificazione energetica, così come definito dall'allegato A del decreto legislativo 311/2006 è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all articolo 8 comma 2, l attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l attestato comprende anche l indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all edificio medesimo. Con il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) viene fornito (allegato A) un modello di attestato di qualificazione energetica. Tale schema, se pur realizzato per scopi diversi, resta comunque valido e verrà utilizzato nella presente relazione. 1 Art. 2 comma 1 lettera b: edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività', comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto Pagina 5 di 12

Attestato di qualificazione energetica 3 Premesse al progetto Il presente progetto riguarda la realizzazione di una edificio residenziale con la costruzione di n. 6 unità abitative in lottizzazione Mezzani nel Comune di Mozzecane (VR), di proprietà della ditta Remelli Lorenzo Impresa Edile. La domanda di Permesso di Costruire è stata protocollata in data 13 ottobre 2005. L'intervento è stato assentito con Permesso n. 59 del 21 dicembre 2005 e successiva variante in Permesso n. 96 del 22 dicembre 2006. Il progettista e direttore lavori in oggetto, nonché il redattore del presente attestato di qualificazione energetica è il sottoscritto geom. Alessandro Remelli, con studio in via Don Leone Pigozzi, 11 37067 Valeggio sul Mincio (VR), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Verona al n. 2775. Pagina 6 di 12

Committente:Impresa Edile Remelli Lorenzo 4 Attestato di qualificazione energetica Dati generali (1) Ubicazione dell edificio: Comune Mozzecane Foglio 25 Mappale 568 subalterno 1 (2) Anno di costruzione: 2006 (3) Proprietà dell edificio: Impresa Edile Remelli Lorenzo via Don Leone Pigozzi, 11 37067 Valeggio sul Mincio P.IVA 03343680231 (4) Destinazione d uso: E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme (5) Tipologia edilizia: Palazzina residenziale per complessive n.6 unità Involucro edilizio (6) Tipologia costruttiva: Struttura in muratura portante di laterizio alveolare, solai in lastre predalles e in latero cemento (7) Volume lordo riscaldato V [m³]: 220 (8) Superficie disperdente S [m 2 ]: 275 (9) Rapporto S/V [m -1 ]: 1.25 (10) Superficie utile [m 2 ]: 70 (11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: (punto non compilata trattandosi di edificio di nuova costruzione) (12) Anno d installazione del generatore di calore: 2006 Impianto di riscaldamento (13) Tipo di impianto: Impianto autonomo (14) Tipo di terminali di erogazione del calore: Radiatori (15) Tipo di distribuzione: Impianto a collettori di piano (16) Tipo di regolazione: Termostato ambiente con orologio programmatore per comando caldaia con fasce orarie di di funzionamento (17) Tipo di generatore: Generatore di calore tipo murale ad acqua calda a combustione atmosferica per installazione da esterno tipo B incassata nelle murature. Rendimento al 100% della potenza nominale del focolare pari a 93,7% (18) Combustibile utilizzato: Gas Metano (19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kw]: Pagina 7 di 12

Attestato di qualificazione energetica 26 (20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: (punto non compilata trattandosi di edificio di nuova costruzione) Dati climatici (21) Zona climatica: Zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; (22) Gradi giorno: 2492 Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti (23) Tipologia di sistemi per l utilizzazione delle fonti rinnovabili: Non presenti Risultati della valutazione energetica Dati generali (24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: UNI EN 832, Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento- edifici residenziali UNI 10348, Riscaldamento degli edifici Rendimenti dei sistemi di riscaldamento Metodo di calcolo (25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: UNI EN 832, Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento- edifici residenziali UNI 10348, Riscaldamento degli edifici Rendimenti dei sistemi di riscaldamento Metodo di calcolo (26) Parametri climatici utilizzati: Gradi Giorno: 2492 Temperatura minima di progetto dell'aria esterna: -5.00 C Dati di ingresso (27) Descrizione dell edificio e della sua localizzazione e della destinazione d uso: L'edificio è composto da n. 3 livelli, di cui n. 2 fuori terra destinati ad abitazione. Sono presenti n. 3 unità residenziali per piano. Le strutture delimitanti gli ambienti riscaldati verso l'esterno sono: Muratura esterna composta da: laterizio alveolare 30cm + polistirene 3cm + tramezza in laterizio da 8cm (con relativi intonaci Solaio verso interrato: lastre predalles 24cm+ calcestruzzo cellulare 10cm + sottofondo 4cm + piastrelle Solaio di copertura: solaio in laterocemento 24cm + feltro resinato di lana minerale 8cm Serramenti: telai in legno da 80mm con vetrocamera 4/12/4 Pagina 8 di 12

Committente:Impresa Edile Remelli Lorenzo Risultati (28)Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kwh/anno]: 7413 (29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell edificio [kwh/mq anno o kwh/mc anno]: 105.9 (30) Pertinente valore limite dell indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kwh/mq anno o kwh/mc anno]: 125.22 Lista delle raccomandazioni (31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici: (punto non compilata trattandosi di edificio di nuova costruzione) Dati relativi al compilatore (32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all albo professionale, residenza: Geom. Alessandro Remelli in qualità di progettista e direttore dei lavori in oggetto nato a Villafranca di Verona il 23/07/1978 studio in Valeggio sul Mincio (VR) via Don Leone Pigozzi, 11 iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Verona al n. 2775 Luogo e data Valeggio sul Mincio, 13/03/07 Timbro e firma del tecnico Pagina 9 di 12

Attestato di qualificazione energetica NOTE PER LA COMPILAZIONE (1) Ubicazione dell edificio - definire l indirizzo preciso dell immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno). (2) Dato da indicare ove disponibile (3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) (4) Destinazione d uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93. (5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande.); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell edificio. (6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc). (7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. (8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V. (10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati. (11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili. (12) Anno d installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l anno d installazione coincide con l anno di costruzione dell edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell ultima sostituzione. (13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente. (14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc. (15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc. (16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc. (17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia. (18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc. (19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia. (20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull impianto di riscaldamento. (21) Zona climatica: come definita all art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell immobile. (22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell immobile. (23) Tipologia di sistemi per l utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l eventuale presenza di impianti per l utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.). (24) Richiamare, con riferimento all allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell indice di prestazione. (25) Richiamare, con riferimento all allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell indice di prestazione energetica. (26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto). (27) Fornire una descrizione sintetica dell edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell uso a cui è adibito. (28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26. (29) E il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7). (30) Indicare, in relazione all ubicazione e alla tipologia dell edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06. (31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso. (32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l attestazione di qualificazione energetica. Pagina 10 di 12

Committente:Impresa Edile Remelli Lorenzo 5 Note sull'attestato di qualificazione e/o certificazione energetica Di seguito vengono riportati, al fine di maggior completezza e chiarezza, alcuni stralci del decreto legislativo 311/2006 che riguardano l'attestato di qualificazione e/o di certificazione energetica. Art. 6: Certificazione energetica degli edifici 2bis. Salvo quanto previsto dall articolo 8, comma 2, l attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell allegato A. 3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è allegato all atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata. 4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all originale in suo possesso. 5. L attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. Art. 8 : Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 2. La conformità' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché' l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può' richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. Art. 11: Requisiti della prestazione energetica degli edifici 1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. 1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis. Art. 15: Sanzioni 1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, e' punito con la Pagina 11 di 12

Attestato di qualificazione energetica sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità' delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8,comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità' delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullità' può' essere fatta valere solo dall acquirente. 9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullità' può' essere fatta valere solo dal conduttore. Pagina 12 di 12