Per prendere questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti.

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Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.03.2001 SG(2001) D/ 286847 Oggetto: Aiuti di Stato N 729/A/2000 - Italia Estensione all'agricoltura e alla pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 - modifica del regime notificato nel quadro dell'aiuto di Stato n. N 128/99) Signor Ministro, con lettera del 31 ottobre 2000, protocollata il 3 novembre 2000, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il regime in oggetto. Con lettere del 24 gennaio 2001, protocollata il 26 gennaio 2001, e del 2 marzo 2001, protocollata il 5 marzo 2001, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione chiesti alle autorità italiane con lettera del 10 gennaio 2001 (rif. : AGRI 000401) e in occasione dei contatti informali tra queste ultime e i servizi della Commissione. La presente decisione riguarda unicamente le misure relative ai settori agricolo e forestale. Le misure concernenti la pesca e l'acquacoltura saranno oggetto di una decisione separata nell'ambito dell'aiuto N 729/B/2000 (non sono descritte nella presente decisione). Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure previste dal regime in esame per i settori agricolo e forestale. Per prendere questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti. S.E. On. Lamberto DINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

Descrizione Il regime di aiuti notificato modifica il regime approvato dalla Commissione nell'ambito dell'aiuto n. N 128/99 1 onde recepire varie disposizioni comunitarie di recente adozione: - gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2 e successive modifiche 3 ; - il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca 4 ; - il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca 5 ; - la decisione della Commissione del 30 marzo 2000 che modifica la decisione 98/123/CE recante approvazione del programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'italia relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 6 ; - il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000 con il quale è stato adottato il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002. Gli aiuti attualmente previsti dal regime e le relative condizioni di concessione sono descritti di seguito. 1. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole Gli aiuti agli investimenti sono concessi esclusivamente ad aziende: - la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale delle diverse regioni e dei documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o 2 7 ; - che soddisfano requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (cfr. tabella seguente); - il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. Non sono ammessi investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. 1 Lettera della Commissione n. SG(99) D/7230 del 6 settembre 1999. 2 GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. 3 GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17. 4 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54. 5 GU L 83 del 4.4.2000, pag. 35. 6 GU L 39 del 12.2.1998, pag. 27. 7 Gli aiuti previsti a questo punto non possono essere concessi ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). 2

SPESE AMMISSIBILI INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL) Zone svantaggiate 8 Altre zone 9 1. Acquisto terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione 50% 40% 2. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili 50% 40% 3. Nuove macchine e attrezzature 10 50% 40% 4. Programmi informatici 50% 40% 5. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai 50% 40% precedenti punti 2), 3) e 4) 6. Primo acquisto di bestiame 50% 40% 7. Acquisto di riproduttori di qualità pregiata maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti finalizzati al 50% 40% miglioramento genetico del patrimonio zootecnico 8. Investimenti per la conservazione dei paesaggi tradizionali: elementi non produttivi del patrimonio, quali elementi di Fino al 100% Fino al 100% interesse storico, archeologico 9. Investimenti per la conservazione dei paesaggi tradizionali: fattori produttivi (fabbricati agricoli, ecc.) A) senza aumento della capacità produttiva Fino al 75% Fino al 60% B) con aumento della capacità produttiva: il tasso di aiuto è del 50% e 40% delle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei, con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori (cfr. punto 2). E riconosciuto un aiuto supplementare fino al 100% a copertura delle spese aggiuntive dovute all utilizzo di materiali tradizionali 50% + fino al 100% delle spese aggiuntive 40% + fino al 100% delle spese aggiuntive 10. Trasferimento di fabbricati agricoli nell interesse pubblico 11 Fino al 100% Fino al 100% 11. Costi aggiuntivi per la tutela e il miglioramento dell ambiente o per il miglioramento delle condizioni d igiene e benessere degli animali senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a 75% 60% superare i requisiti comunitari minimi o a conformarsi a nuovi requisiti minimi 12. Spese legali, amministrative, realizzazione di indagini nell ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria 100% 100% 8 Elevabile al 55% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art.8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall insediamento. 9 Elevabile al 45% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art.8 del regolamento (CE) 1257/1999, entro cinque anni dall insediamento. 10 L acquisto di materiale usato è ammissibile qualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: dichiarazione del venditore attestante l origine esatta del materiale e che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale e/o comunitario; dimostrazione del vantaggio particolare al programma/progetto derivante da tale acquisto o eccezionalità delle circostanze che lo impongono; dimostrazione, con perizia giurata, della riduzione del costo relativo rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo; dimostrazione dell adeguatezza delle caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato alle esigenze del progetto. 11 Nel caso di incremento di valore dell immobile o di aumento della capacità produttiva, sul valore eccedente si applica l intensità massima di cui al punto 2, ovvero 50% e 40% con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori. 3

I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurali delle diverse regioni o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o 2. I criteri applicabili nel settore della produzione primaria sono i seguenti. 4

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ: Investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento e riconversione della produzione, all incremento della qualità, alla tutela e miglioramento dell ambiente naturale, delle condizioni d igiene e benessere degli animali o alla promozione della diversificazione delle attività agricole. (Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile) INVESTIMENTI NON INVESTIMENTI AMMISSIBILI AMMISSIBILI TIPOLOGIA PRODOTTO ORTOFRUTTA 01.12.1 01.13.3 01.13.4 CODICI ISTAT 12 Coltivazione di ortaggi Coltivazione agrumicole Colture frutticole diverse Produzione e valorizzazione di prodotti tipici DOP ed IGP ovvero di prodotti di qualità certificata Produzione e valorizzazione di prodotti biologici Valorizzazione di materiale da riproduzione e propagazione Razionalizzazione e meccanizzazione delle operazioni colturali Introduzione di innovazioni tecnologiche che possano favorire l ottenimento di un prodotto di alta qualità Investimenti su quei prodotti e/o varietà che non rispondono per le loro caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale Investimenti che implicano un aumento della produzione o della superficie impiantata, in contrasto con divieti e restrizioni stabilite nelle OCM a a a a n.a. n.a. 13 PATATE 01.12.1 Coltivazione di ortaggi a a a a a CEREALI 01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso) a a a a n.a. FLOROVIVAISMO 01.12.2 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali 01.12.4 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai a a 12 Nei casi in cui si ripete lo stesso codice Istat, si precisa che il codice si riferisce esclusivamente alla tipologia di prodotto indicata a lato. 13 Non sono ammessi investimenti per il pomodoro e per gli altri prodotti oggetto di ritiri dal mercato. Gli investimenti non devono comportare aumento della produzione. 5

FORAGGI 01.11.5 Coltivazione di altri seminativi a a n.a. 6

TIPOLOGIA PRODOTTO CODICI ISTAT Produzione e valorizzazione di prodotti tipici DOP ed IGP ovvero di prodotti di qualità certificata Produzione e valorizzazione di prodotti biologici INVESTIMENTI AMMISSIBILI Valorizzazione di materiale da riproduzione e propagazione Razionalizzazione e meccanizzazione delle operazioni colturali Introduzione di innovazioni tecnologiche che possano favorire l ottenimento di un prodotto di alta qualità INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI Investimenti su Investimenti quei prodotti e/o varietà che rispondono per le loro caratteristiche superficie qualitative alle impiantata, esigenze della domanda contrasto intermedia e finale che implicano un aumento della produzione o della in con divieto e restrizioni stabilite nelle OCM LINO E CANAPA 01.11.5 Coltivazione di altri seminativi a a OLEAGINOSE 01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi a a a n.a. OLIO D OLIVA 01.13.2 Colture olivicole a a a a a n.a. 14 VITICOLTURA 01.13.1 Colture viticole ed aziende vitivinicole a a a a a n.a. 15 Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile 14 L impianto di nuovi oliveti condizionato al ritiro dalla produzione di una superficie olivicola esistente. 15 L'impianto di vigneti con varietà di uve da vino è subordinato alla distribuzione a livello locale dei diritti di nuovo impianto previsti dall'ocm o dal possesso di diritti di reimpianto. 7

TIPOLOGIA PRODOTTO CODICI ISTAT Produzione e valorizzazione di prodotti tipici DOP ed IGP ovvero di prodotti di qualità certificata Produzione e valorizzazione di prodotti biologici INVESTIMENTI AMMISSIBILI Valorizzazione materiale riproduzione propagazione di da e Razionalizzazione e meccanizzazione delle operazioni colturali Introduzione di innovazioni tecnologiche che possano favorire l ottenimento di un prodotto di alta qualità INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI Investimenti su Investimenti quei prodotti e/o varietà che rispondono per le loro caratteristiche superficie qualitative alle impiantata, esigenze della domanda contrasto intermedia e finale che implicano un aumento della produzione o della in con divieto e restrizioni stabilite nelle OCM BIETICOLTURA 01.11.3 Coltivazione barbabietola da zucchero a a n.a. TABACCO 01.11.4 Coltivazione di 16 tabacco a a a n.a. Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile 16 Non sono ammessi investimenti che contravvengano a divieti o restrizioni stabilite nelle OCM (rispetto della QMG). 8

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ: Investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento e riconversione della produzione, all incremento della qualità, alla tutela e miglioramento dell ambiente naturale, delle condizioni d igiene e benessere degli animali o alla promozione della diversificazione delle attività agricole. INVESTIMENTI CODICI ISTAT INVESTIMENTI AMMISSIBILI NON AMMISSIBILI TIPOLOGIA PRODOTTO Investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie nazionali e comunitarie Investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione zootecnica riveste particolare importanza per l'economia locale Investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. CE 1804/99); Investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e ammodernamento degli impianti Investimenti miranti alla razionalizzazione e alla concentrazione dell'offerta, purché non determinino un aumento della produzione complessiva Investimenti che implicano un aumento della produzione BOVINO DA CARNE 01.21 Allevamento bovino e bufalino a a a a n.a. 17 SUINO 01.23 Allevamento di suini a a a OVICAPRINO DA CARNE 01.22 Allevamento di ovini e caprini a a a n.a. 18 17 Sono ammessi gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'ocm e gli investimenti nelle aziende con un carico di animali superiore al limite in cui il carico di bestiame non sia superiore a 15 Uba. 18 Limitatamente agli investimenti al di fuori delle zone agricole svantaggiate che determinino un incremento dei capi allevati oltre il QMG nazionale 9

AVICUNICOLI 01.24.1 Allevamento di pollame e altri volatili a a a Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile 10

TIPOLOGIA PRODOTTO CODICI ISTAT Investimenti intesi ad adeguare gli impianti alle norme sanitarie nazionali e comunitarie Investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione zootecnica riveste particolare importanza per l'economia locale INVESTIMENTI AMMISSIBILI Investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. CE 1804/99); Investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e ammodernamento degli impianti Investimenti miranti alla razionalizzazione e alla concentrazione dell'offerta, purché non determinino un aumento della produzione complessiva INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI Investimenti che implicano un aumento della produzione STRUZZO 01.24.1 Allevamento di pollame e altri volatili a a UOVA 01.24.1 Allevamento di pollame e altri volatili a a n.a. BOVINO E BUFALINO DA LATTE 01.21 Allevamento bovino e bufalino a a a 19 n.a. 20 OVICAPRINO DA LATTE 01.22 Allevamento di ovini e caprini a a a Legenda: a= ammissibile; n.a.= non ammissibile 19 Ammissibili previa verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato. 20 Ammissibili purché sia garantita la copertura attraverso il possesso di quota. Tale condizione non riguarda il comparto bufalino da latte. 11

2. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL SPESE AMMISSIBILI 21 Zone Obiettivo 1 Altre zone 1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili 50% 40% 2. Nuove macchine e attrezzature 22 50% 40% 3. Programmi informatici 50% 40% 4. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai punti precedenti. 50% 40% Il sostegno agli investimenti sarà concesso unicamente ad imprese la cui redditività è dimostrata sulla base di una valutazione delle prospettive 23 e che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Non saranno inoltre ammessi aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Infine, gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro dovranno essere notificati separatamente. I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurali delle diverse regioni o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o 2. I criteri applicabili nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono i seguenti. 21 Il finanziamento può essere concesso anche per la capitalizzazione delle società a copertura degli investimenti di cui alla presente tabella. 22 Anche mediante leasing, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro quattro anni e comunque entro il termine di realizzazione degli investimenti. 23 Nell'ambito del regime nessun aiuto può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). 12

DEROGA GENERALE: E ammessa una deroga al divieto dell aumento della capacità di trasformazione/lavorazione, nei settori vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri, nei casi di comprovata carenza di capacità di trasformazione/lavorazione valutata a livello locale e in presenza di comprovati sbocchi di mercato. Tale deroga non si applica al settore del tabacco. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ: Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell ambiente, al risparmio energetico, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie. I criteri di scelta devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI 24 INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI TIPOLOGIA PRODOTTO ORTOFRUTTA PATATE 15.32 15.33 15.31 CODICE ISTAT Produzione di succhi di frutta ed ortaggi Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 25 Ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e concentrazione degli impianti di lavorazione, trasformazione, immagazzinamento Realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramentorazionalizzazione dellestruttureedei circuiti di commercializzazio ne Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000) Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi e/o non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri Aumento della capacità complessiva preesistente per i prodotti vincolati da quote, da limiti al premio o soggetti a ritiri a a a a 26 n.a. Lavorazione e conservazione delle a 28 a a a patate 27 Realizzazione di nuovi impianti di macinazione e di immagazzinamento o ampliamenti, riattivazioni e trasferimenti 24 a= ammissibile; n.a.= non ammissibile 25 Questa classe comprende: conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.; fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi; fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta. Questa classe non comprende: fabbricazione di farina o polvere di legumi secchi; conservazione di frutta e frutta a guscio nello zucchero. 26 Per i prodotti vincolati da quote, da limiti al premio o soggetti a ritiri purché non venga aumentata la capacità produttiva complessiva. 27 Questa classe comprende: produzione di patate surgelate precotte, di purè di patate disidratato, di snacks a base di patate; fabbricazione di farina e fecola di patate e sbucciatura industriale delle patate. 28 Compresi ampliamento e ristrutturazione delle strutture di stoccaggio dei tuberi freschi nell arco delle campagne di commercializzazione. 13

CEREALI 15.61.1 15.61.2 Molitura dei cereali 29 Altre lavorazioni di a a n.a. n.a. 31 semi e granaglie 30 29 Questa classe comprende: produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali. 30 Questa classe comprende: lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito; produzione di farina di riso; produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; fabbricazione di cereali per la prima colazione; fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria. 31 Ad eccezione dei prodotti biologici e di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria (Regg. CE 2092/91, 2081/92 e 2082/92). 14

TIPOLOGIA PRODOTTO FORAGGI E MANGIMI 33 15.71 CODICE ISTAT Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento Ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e concentrazione degli impianti di lavorazione, trasformazione, immagazzinamento INVESTIMENTI AMMISSIBILI 32 Realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramentorazionalizzazione dellestruttureedei circuiti di commercializzazio ne Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000) Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi e/o non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI Aumento della capacità complessiva preesistente per i prodotti vincolati da quote, da limiti al premio o soggetti a ritiri a a 34 n.a. Realizzazione o ampliamento di impianti di lavorazione e di immagazzinamento. LINO E CANAPA 17.14 Preparazione e filatura di fibre tipo lino a a a 35 OLEAGINOSE 15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi a a n.a. n.a. grezzi 36 OLIO D OLIVA 15.41.1 15.42.2 Fabbricazione olio d'oliva grezzo Fabbricazione olio d'oliva raffinato a 37 a n.a. n.a. 32 a= ammissibile; n.a.= non ammissibile 33 e alimenti per animali 34 Sono ammissibili gli impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione per la produzione di alimenti per il bestiame. 35 Investimenti volti a migliorare la finezza delle fibre, l omogeneità, la flessibilità ed in particolare la lunghezza della fibra al fine di elevare la qualità del prodotto filato. 36 Questa categoria comprende: produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco; produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi; produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio. 37 Sono ammessi solo investimenti finalizzati al miglioramento della qualità di processo e di prodotto di oli vergini e di oli extravergini, anche biologici. 15

FLOROVIVAISMO 01.12.2 01.12.4 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai a a a a 16

TIPOLOGIA PRODOTTO VINO E ALCOL 15.91 15.92 15.93.1 15.93.2 CODICE ISTAT Fabbricazione di bevande alcoliche distillate 39 Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione 40 Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali 41 Fabbricazione di vini speciali 42 Ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e concentrazione degli impianti di lavorazione, trasformazione, immagazzinamento INVESTIMENTI AMMISSIBILI 38 Realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramentorazionalizzazione dellestruttureedei circuiti di commercializzazio ne Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000) Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi e/o non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI Aumento della capacità complessiva preesistente per i prodotti vincolati da quote, da limiti al premio o soggetti a ritiri Realizzazione o ampliamento di impianti di lavorazione e di immagazzinamento. a a a a 43 n.a. 44 n.a. 45 TABACCO 16.00 Industria del tabacco 46 a 47 a n.a. n.a. 38 a= ammissibile; n.a.= non ammissibile 39 Questa classe comprende: fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc. Questa classe non comprende: fabbricazione di bevande alcoliche non distillate. 40 Questa classe comprende: produzione di alcol etilico di fermentazione; produzione di alcol etilico rettificato; produzione di lievito alcolico per la panificazione. Questa classe non comprende: fabbricazione di alcol etilico sintetico. 41 Questa classe comprende: produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino; produzione di vino da mosto d'uva concentrato, 42 Questa classe non comprende: produzione di vino associata alla viticoltura; l'imbottigliamento e il confezionamento, senza trasformazione, del vino. 43 Solo per i prodotti biologici e di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale. 44 Ad eccezione dei prodotti biologici e di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale. 45 Ad eccezione dei prodotti biologici e di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale. 46 Questa classe comprende: stagionatura, manipolazione, selezione ed imbottamento delle foglie del tabacco; fabbricazione di prodotti a base di tabacco; fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito. 47 Nei limiti previsti dall'ocm. 17

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ: Investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie nazionali e comunitarie. I criteri di scelta devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale o con i documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2. TIPOLOGIA PRODOTTO BOVINO DA CARNE SUINO OVICAPRINO DA CARNE 15.11.1 15.11.2 15.13 CODICE ISTAT Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione 48 Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione 49 Produzione prodotti a base di carne 50 Produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni) e biologici Ammodernamento tecnologico e razionalizzazione degli impianti di trasformazione e commercializzazion e, realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche INVESTIMENTI AMMISSIBILI Sistemi di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000) Investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne Impianti ecocompatibili dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione INVESTIMEN TI NON AMMISSIBILI Nuovi impianti di macellazione che determinino un aumento della capacità complessiva di macellazione a 51 a a a a 52 a n.a. 48 Questa classe comprende: produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse; produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli; produzione di pelli grezze; fusione di grassi commestibili di origine animale; lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne; produzione di lana da slanatura delle pelli. 49 Questa classe non comprende: confezionamento di carne per conto terzi; confezionamento di carne per conto proprio nel settore del commercio all'ingrosso. 50 Questa classe comprende: produzione di carne essiccata, salata o affumicata; produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne; produzione di piatti di carne precotti. Questa classe non comprende: confezionamento di carne, anche di volatili, per conto terzi; confezionamento di carne, anche di volatili, per conto proprio nel settore del commercio all'ingrosso. 51 Compresi i salumi tipici locali. 52 Sono ammessi anche gli investimenti per la costituzione di centri di raccolta e commercializzazione della lana. 18

AVICUNICOLI 15.12.1 15.12.2 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione 53 Conservazione di carnidivolatiliedi conigli mediante congelamento e surgelazione 54 53 Questa classe comprende: macellazione di volatili e di conigli; preparazione di carne di volatili e di conigli; produzione di carne di volatili e di conigli, fresca; produzione di piume e di calugine. 54 Questa classe non comprende: confezionamento di carne di volatili per conto terzi; confezionamento di carne di volatili per conto proprio nel settore del commercio all'ingrosso. 19

TIPOLOGIA PRODOTTO STRUZZO UOVA 15.12.1 15.12.2 15.89.3 CODICI ISTAT Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione 55 Conservazione di carnidivolatiliedi conigli mediante congelamento e surgelazione 56 Produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi e biologici Ammodernamento tecnologico e razionalizzazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione, realizzazione/ adeguamento di piattaforme logistiche INVESTIMENTI AMMISSIBILI Realizzazione di impianti specializzati per la macellazione e adeguamento stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell animale Adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità (norme ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (norme ISO 14000) Investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne e impianti ecocompatibili dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione a a a a a INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI Nuovi impianti che determinino un aumento della capacità complessiva di trasformazione Fabbricazione di altri prodotti a 58 a a n.a. 59 alimentari 57 55 Questa classe comprende: macellazione di volatili e di conigli; preparazione di carne di volatili e di conigli; produzione di carne di volatili e di conigli, fresca; produzione di piume e di calugine. 56 Questa classe non comprende: confezionamento di carne di volatili per conto terzi; confezionamento di carne di volatili per conto proprio nel settore del commercio all'ingrosso. 57 Questa classe comprende: la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite. 58 Per questa classe: prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione). 59 Per questa classe, la non ammissibilità è riferita all aumento di capacità di calibrazione e di condizionamento delle uova. 20

BOVINO BUFALINO OVICAPRINO DA LATTE 15.51.1 15.51.2 Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione 60 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. 61 a 62 a a n.a 63 60 Questa classe comprende: produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato; produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato; produzione di yogurt. Questa classe non comprende: produzione di latte crudo. 61 Questa classe comprende: fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno; fabbricazione di latte in polvere; produzione di burro; produzione di formaggio e cagliata; produzione di siero di latte in polvere; produzione di caseina greggia o lattosio. 62 Per i prodotti freschi e i formaggi, purché l'elaborazione avvenga secondo metodi tradizionali o biologici e nel rispetto della normativa comunitaria; sono esclusi gli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva per prodotti freschi e formaggi oggetto di restituzioni alle esportazioni e/o di aiuti allo stoccaggio Per il comparto bovino da latte deve essere verificato il rispetto delle quote. 63 Per i comparti lattiero-caseario bufalino e ovicaprino sono ammessi tutti gli investimenti. 21

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali che devono essere rispettati dalle aziende beneficiarie degli aiuti alla produzione primaria e alla trasformazione/commercializzazione sono i seguenti. OGGETTO NORMA COMUNITARIA NORMA NAZIONALE Tutela delle acque dall inquinamento Qualità dell aria ed emissioni in atmosfera Dir 91/271/CE sulle acque reflue urbane Dir 91/676/CE sull inquinamento da nitrati di origine agricola Dir 98/15/CE recante modifica alla Dir 91/271 CE sulle acque reflue urbane Dir 96/61/CE Legge 36/94 (Legge Galli) DM Mipa 19.04.99 (Codice BPA) D.Lgs. 152/99 DPR 470/82 DPR 236/88 DPR 203/88 D.Lgs 372/99 Uso dei fanghi di depurazione Dir 86/278/CE D.Lgs 99/92 Gestione dei rifiuti Dir 91/156/CE (rifiuti) Dir 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) Dir 91/997 CE (rifiuti di origine animale) Dir 94/62/CE (imballaggi) D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) D.Lgs 389/97 D.Lgs 173/98 Legge 426/98 DPR 1255/68 DPR/424/74 Acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari Dir 91/414/CE e successive modifiche DPR 223/88 D.Lgs 194/95 D.Lgs 22/97 DM Sanità 22.01.98 (limiti residui) 22

OGGETTO NORMA COMUNITARIA NORMA NAZIONALE Benessere degli animali Dir 86/113/CE Dir 88/166/CE Dir 99/74/CE (galline ovaiole) Dir 91/628/CE Dir 95/29/CE (trasporto animali) Dir 91/629/CE Dir 97/2/CE Dir 97/182/CE (protezione vitelli) Dir 91/630/CEE (protezione suini) Dir 93/119/CE (macellazione, abbattimento) Dir 96/22/CE (divieto ormoni) Dir 96/23/CE (residui negli alimenti) DPR 233/88 D.Lgs 532/92 D.Lgs 388/98 D.Lgs 533/92 D.Lgs 331/98 D.Lgs 534/92 D.Lgs 333/98 D.Lgs 336/99 Produzione, trasformazione e commercializzazione del latte Produzione e commercializzazione carni fresche rosse Dir 92/46/CE DPR 54/97 Dir 91/497/CE D.Lgs 286/94 Pollame e avicoli Dir 92/116/CE DPR 495/97 Conigli e selvaggina allevata Dir 91/495/CE DPR 559/92 Prodotti a base di carne Dir 92/5/CE Dir 94/64/CE DPR 537/92 DPR 309/98 Uova e ovoprodotti Dir 89/437/CE D.Lgs 65/93 Tutela della natura e benessere degli animali Dir 92/43/CE Dir 79/409/CE DPR 357/97 DM 3.4.2000 Residui antiparassitari Contaminanti presenti nei prodotti alimentari Igiene prodotti alimentari Condizioni per gli stabilimenti operanti nel settore dell alimentazione degli animali Dir 90/642/CEE Reg. CE 194/1997 mod. da regg. CE nn. 1525/1998 e 864/1999 Dir 93/43/CEE Dir 95/69/CE D.Lgs 123/99 Valutazione d impatto ambientale Dir 85/337/CEE L 349/86 23

3. Aiuti a favore delle associazioni di produttori A) AVVIAMENTO O AMPLIAMENTO DELL ATTIVITÀ 64 INTENSITÀ DELL AIUTO 1. Costi amministrativi di avviamento: Affitto dei locali 65 Acquisto di attrezzature da ufficio, compresi materiali e programmi informatici Costi del personale Costi di esercizio Spese amministrative B) CREAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA TIPICITÀ 66 2. Spese per la realizzazione di controlli della qualità e tipicità 3. Spese per la realizzazione di controlli dei metodi di produzione biologica C) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ 4. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto 67, incluse le spese per la presentazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità (regolamenti CE 2081/92 e 2082/92) 5. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità (norme ISO 9000 e 14000), di sistemi HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ovvero di sistemi di audit ambientale 6. Spese per la formazione del personale finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP 7. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi L aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni, non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio. INTENSITÀ DELL AIUTO L aiuto è concesso per un periodo massimo di sei anni, successivi all istituzione del sistema di controllo, non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto progressivamente (di circa il 16,7% anno) per ciascun anno di esercizio fino ad annullarsi entro sei anni. Fino al 100% delle spese sostenute INTENSITÀ DELL AIUTO Fino a 100 000 euro per beneficiario 68 per un periodo di tre anni ovvero nel caso di PMI 69 fino al 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità è concesso l'aiuto di importo superiore) 64 Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo sette anni dal riconoscimento dell organizzazione di produttori. In caso di ampliamento significativo dell attività, sono ammissibili solo spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall associazione o dall unione di produttori. L adesione di nuovi membri non è considerata un ampliamento significativo dell attività a meno che non dia luogo ad un espansione quantitativa dell attività pari almeno al 30%. 65 In caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato. 66 Produzioni riconosciute ai sensi dei regolamenti CE n. 2081/92, 2082/92, 2092/91, 1760/2000 e di marchi di qualità. Non è concesso alcun aiuto per i controlli di routine sia obbligatori che volontari nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi, né per i controlli realizzati su sistemi di etichettatura facoltativi previsti dal regolamento n. 1760/2000. Gli aiuti sono concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità. Per le produzioni di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri. 67 Per gli aiuti a favore della pubblicità e promozione dei prodotti agricoli cfr. tabella seguente. 68 Si considera beneficiario il destinatario del servizio. I servizi erogati dalle associazioni devono essere accessibili a tutti gli agricoltori. 69 Piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4. 24

4. Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli I beneficiari dell aiuto possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli TIPOLOGIA DI AIUTO SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DELL AIUTO 1. Pubblicità dei prodotti di qualità e dell alimentazione sana, nel rispetto dell art.28 del trattato CE 70. 2. Promozione delle produzioni tipiche (Regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92). 3. Promozione dei prodotti biologici (Reg. CE 2092/91). Fino al 50% delle spese 71 5. Aiuti alla ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni I beneficiari degli aiuti possono essere unicamente soggetti che rispondono a forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli TIPOLOGIA DI AIUTO 1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all'attività di ricerca 2. Costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca 3. Costo dei servizi di consulenza e simili, utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc. 4. Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca 5. Altri costi di esercizio (es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca. INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL Fino al 100% delle spese ammissibili nel rispetto delle condizioni comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 48/98, pag. 2 72 Per gli aiuti alla ricerca industriale fino al 50% delle spese ammissibili 70 Per i prodotti contrassegnati da marchi di qualità è garantito il rispetto delle seguenti condizioni: accesso al marchio a tutti i produttori della Comunità, senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualità effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri. 71 Elevabile al 70% nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia (comunicazione pubblicata nella GU C 302/1987, pag. 6). 72 A condizione che: - il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsioni della concorrenza; - sia data informazione in pubblicazioni adeguate con diffusione a livello nazionale e non limitatamente ai membri di organizzazioni specifiche. Va garantito che ogni operatore potenzialmente interessato sia informato in tempo reale sui risultati della ricerca; - i risultati della ricerca siano a disposizione per essere utilizzati da tutte le parti interessate a uguali condizioni di costo editempo; - gli aiuti soddisfino l'accordo sull'agricoltura relativo ai negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay Round. 25

6. Aiuti agli investimenti nel settore silvicolo 73 TIPOLOGIA DI AIUTO Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale Investimenti realizzati prevalentemente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione di paesaggi tradizionali modellati da attività forestali Ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione Investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente (interventi di sistemazione idraulico forestale, opere di ingegneria naturalistica, viabilità e sentieristica forestale, incremento e mantenimento della biodiversità, interventi di fitopatologia, ecc.) Manutenzione e miglioramento boschivo (diradamenti, ripuliture, avviamento ad alto fusto, ecc.) Stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL) Fino al 100% delle spese ammissibili Le spese ammissibili comprendono: imboschimento di terreni; costruzione o miglioramento di beni immobili; nuovi macchinari e attrezzature, compresi i programmi informatici; lavori di miglioramento boschivo; lavori complementari (concimazioni, ecc.); manutenzione delle superfici imboschite; spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai punti precedenti. L aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni, non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio. Le spese ammissibili comprendono: Affitto dei locali 74 Acquisto di attrezzature da ufficio, compresi materiali e programmi informatici Costi del personale Costi di esercizio Spese amministrative Sono ammissibili soltanto gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto. Gli aiuti sono cumulabili con altri interventi pubblici, nel rispetto delle intensità massime previste dalla pertinente normativa comunitaria. In caso di cumulo, le amministrazioni responsabili della gestione del regime di aiuti verificano il rispetto delle intensità massime ammissibili. La durata e gli stanziamenti di bilancio del regime sono indeterminati. Valutazione A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure in oggetto corrispondono a questa definizione in quanto possono incidere sugli scambi a causa dell'ampia gamma di prodotti coperta (ad esempio, tutta la filiera della trasformazione è interessata; orbene, i prodotti trasformati rappresentano una parte elevata degli scambi agricoli e l'italia, per citare solo un esempio, ha importato prodotti agricoli per un importo di 15,222 miliardi di ECU, e ne ha esportato per 9,679 miliardi di ECU, nel 1998; durante lo stesso anno; gli scambi di prodotti agricoli nell'unione ammontavano a 128,256 miliardi di ECU, per le importazioni, ed a 132,458 miliardi di ECU, per le esportazioni). 73 Non sono ammessi investimenti concernenti la produzione e la commercializzazione di alberi di Natale. 74 In caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato. 26

In deroga a quanto suesposto, tuttavia, alcune misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune nei casi previsti all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del Trattato. Nel caso in esame, tenuto conto della natura delle misure sopra descritte, l'unica deroga che possa essere applicata è quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, secondo la quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. I. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole Per poter beneficiare della deroga disposta all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 75 (di seguito indicati "gli orientamenti"). È quanto si riscontra nel caso in esame; infatti: - i tassi di aiuto indicati nella tabella descrittiva corrispondono alle intensità massime autorizzate ai sensi del citato punto 4; - la tipologia delle spese sovvenzionabili e le condizioni di ammissibilità previste corrispondono a quelle definite al citato punto 4; - l'aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente ad aziende la cui redditività è stata dimostrata sulla base di un'analisi delle prospettive e che soddisfano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, corrispondenti alle norme comunitarie vigenti nei diversi settori di attività di cui trattasi; - la redditività delle aziende beneficiarie sarà valutata sulla base di una serie di criteri sufficienti per delineare un quadro abbastanza preciso della situazione finanziaria delle stesse (tali criteri sono tratti da documenti approvati dalla Commissione, ossia i piani di sviluppo rurale e i documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2); - anche i criteri di selezione degli investimenti sono tratti dai piani di sviluppo rurale e dai documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2, - le limitazioni settoriali proposte per gli investimenti rispettano le disposizioni dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Però, l'attenzione delle autorità italiane viene richiamata sul fatto che, siccome il regime vale per tutte le regioni, le limitazioni approvate dalla Commissione nell'ambito dei POR "obiettivo 1" e dei PSR rispettivi dovranno essere rispettate qualora fossero più restrittive di quanto previsto nelle tabelle. II. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Per poter beneficiare della deroga disposta all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 4.3 degli orientamenti 75 GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19. 27

comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 76 (di seguito indicati "gli orientamenti"). È quanto si riscontra nel caso in esame; infatti: - i tassi di aiuto indicati nella tabella descrittiva corrispondono alle intensità massime autorizzate ai sensi del citato punto 4.3; - l'aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente ad imprese la cui redditività è stata dimostrata sulla base di una valutazione delle prospettive e che soddisfano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; - non sono ammissibili investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni stabilite nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato; - non sono ammessi aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari; - gli aiuti agli investimenti con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro devono essere notificati separatamente. A ciò si aggiungono i seguenti fatti: - la redditività delle imprese beneficiarie sarà valutata sulla base di una serie di criteri sufficienti per delineare un quadro abbastanza preciso della situazione finanziaria delle stesse (tali criteri sono tratti da documenti approvati dalla Commissione, ossia i piani di sviluppo rurale e i documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2); - le limitazioni settoriali proposte per gli investimenti rispettano le disposizioni dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Però, l'attenzione delle autorità italiane viene richiamata sul fatto che, siccome il regime vale per tutte le regioni, le limitazioni approvate dalla Commissione nell'ambito dei POR "obiettivo 1" e dei PSR rispettivi dovranno essere rispettate qualora fossero più restrittive di quanto previsto nelle tabelle. III. Aiuti a favore delle associazioni di produttori Tali aiuti vanno esaminati sotto tre diversi aspetti. 1. Gli aiuti all'avviamento o all'ampliamento di attività sono disciplinati dalle disposizioni di cui al punto 10 degli orientamenti, che prevedono la possibilità di concedere aiuti decrescenti a copertura dei costi connessi alla costituzione o all'ampliamento delle organizzazioni di produttori. Le riduzioni progressive proposte dalle autorità italiane corrispondono a quelle indicate al citato punto 10 (100 % il primo anno, poi una riduzione del 20% per ciascun anno di esercizio fino ad annullamento). Dalle informazioni disponibili risulta inoltre che sono soddisfatti gli altri criteri applicabili agli aiuti (durata massima, definizione dell'ampliamento di attività, natura delle spese ammissibili). Gli aiuti all'avviamento e 76 GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19. 28